Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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    Illegittimità e infondatezza avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione, facendo venir meno l'oggetto del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione

    L'annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione, facendo venir meno l'oggetto del giudizio impugnatorio, determina automaticamente la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 16
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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