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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZA NA, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, OR
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si accerti e dichiari la illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e per l'effetto procedere al suo integrale annullamento, condannando la parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Belluno notificava a Ricorrente_1 atto di recupero n.2024 1T003144000 recante una maggiore imposta di successione, ipotecaria e catastale sul presupposto della riqualificazione in accordo transattivo, sottoposto a imposizione proporzionale, di un accordo di reintegrazione di legittima, soggetto invece a imposta in misura fissa. L'agenzia delle Entrate aveva qualificato quale accordo transattivo l'accordo di reintegrazione di legittima stipulato dal Ric._1 e con il quale Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 avevano trasferito al Ricorrente_1 la nuda proprietà di un fabbricato sito in Cortina d'Ampezzo, località Loc._1, composto dagli immobili identificati catastalmente al fo.Indirizzo_1, categoria c/6 nonché il diritto di sottosuolo su un terreno identificato al fo.Indirizzo_2 del libro fondiario di Ampezzo. L'attribuzione degli immobili era stata eseguita a titolo di reintegra della legittima lesa del Ric._1, lesa in forza del testamento redatto da Nominativo_5, madre del Ric._1. A sostegno del ricorso il Ric._1 deduceva : 1) che l'atto oggetto del recupero non risultava caratterizzato dagli elementi tipici dell'accordo transattivo;
2) che le pretese dell'Ufficio non fossero condivisibili in quanto non veniva evidenziato che la rinuncia alla potenziale lite di reintegrazione di legittima da parte di colui che ne era stato leso era un effetto automatico e naturale dell'atto medesimo e non poteva essere inteso quale volontaria concessione in favore della controparte.
Il ricorrente concludeva chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato con suo annullamento e condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito l'ufficio con memoria del 10.11.2025 deducendo che l'avviso di rettifica e liquidazione oggetto di impugnazione era stato annullato con provvedimento in autotutela del 7.11.2025 (prot.76371) che veniva prodotto;
concludeva , essendo venuta meno la materia del contendere, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio a spese compensate.
All'udienza del 20 gennaio 2026, svoltasi alla sola presenza dell'Ufficio, vi è stato richiamo da parte dell'Agenzia delle Entrate alle conclusioni già formalizzate e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo regolarmente comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, osserva la Corte che l'annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione n.
T5H 2024 1T003144000, facendo venire meno l'oggetto del giudizio impugnatorio, determina automaticamente la cessazione della materia del contendere , che pertanto dovrà essere senz'altro dichiarata in applicazione del disposto di cui all'art.46 del d.lgs. 546/1992. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, appare condivisibile la richiesta dell'Ufficio di loro compensazione in ragione dell'obiettiva incertezza e controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio, con particolare riguardo alla qualificazione e interpretazione dell'atto a rogito notaio Nominativo_6 (doc.3 del fascicolo del ricorrente ) con il quale Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 avevano trasferito al Ricorrente_1 la nuda proprietà di un fabbricato sito in Cortina d'Ampezzo, località Loc._1, composto dagli immobili identificati catastalmente al fo.Indirizzo_1
, categoria c/6 nonché il diritto di sottosuolo su un terreno identificato al fo.
Indirizzo_2 del libro fondiario di Ampezzo. E' pur vero che l'attribuzione degli immobili era stata eseguita a titolo di reintegra della legittima lesa del Ric._1 e che la rinuncia alla potenziale lite di reintegrazione da parte di colui che ne è tato leso costituisce un mero effetto automatico e naturale dell'atto e non poteva essere intesa quale volontaria concessione in favore della controparte. Ma sotto altro profilo non v'è dubbio però che le espressioni utilizzate nel contesto dell'atto - laddove si dice che il trasferimento degli immobili avviene a tacitazione (onerosa) dei diritti successori sull'eredità materna, rispetto alla quale il Ric._1 fa acquiescenza, con rinuncia all'azione di riduzione, accettando le disposizioni testamentarie redatte da Nominativo_5, madre del Ricorrente_1 stesso– si possono prestare ad essere interpretate, così come operato dall'ufficio, quale accordo transattivo, in difetto anche di esplicitazione nell'atto notarile dell'entità del patrimonio caduto in successione (relictum più donatum), dei valori complessivi del patrimonio di Nom._5
caduto in successione, e della definizione dell'entità della lesione di legittima del Ricorrente_1 cui s'è posto rimedio con l'accettazione da parte sua dei beni indicati nell'atto. In definitiva più che perplesso appare il fatto che l'atto notarile in atti rifletta un accordo di reintegrazione di legittima c.d. puro anziché un accordo transattivo cosicchè, stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni dedotte in merito all'interpretazione e qualificazione dell'accordo, giusta appare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Belluno, 20 gennaio 2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZA NA, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, OR
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024 1T 003144 000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si accerti e dichiari la illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e per l'effetto procedere al suo integrale annullamento, condannando la parte resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio
Resistente: dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Belluno notificava a Ricorrente_1 atto di recupero n.2024 1T003144000 recante una maggiore imposta di successione, ipotecaria e catastale sul presupposto della riqualificazione in accordo transattivo, sottoposto a imposizione proporzionale, di un accordo di reintegrazione di legittima, soggetto invece a imposta in misura fissa. L'agenzia delle Entrate aveva qualificato quale accordo transattivo l'accordo di reintegrazione di legittima stipulato dal Ric._1 e con il quale Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 avevano trasferito al Ricorrente_1 la nuda proprietà di un fabbricato sito in Cortina d'Ampezzo, località Loc._1, composto dagli immobili identificati catastalmente al fo.Indirizzo_1, categoria c/6 nonché il diritto di sottosuolo su un terreno identificato al fo.Indirizzo_2 del libro fondiario di Ampezzo. L'attribuzione degli immobili era stata eseguita a titolo di reintegra della legittima lesa del Ric._1, lesa in forza del testamento redatto da Nominativo_5, madre del Ric._1. A sostegno del ricorso il Ric._1 deduceva : 1) che l'atto oggetto del recupero non risultava caratterizzato dagli elementi tipici dell'accordo transattivo;
2) che le pretese dell'Ufficio non fossero condivisibili in quanto non veniva evidenziato che la rinuncia alla potenziale lite di reintegrazione di legittima da parte di colui che ne era stato leso era un effetto automatico e naturale dell'atto medesimo e non poteva essere inteso quale volontaria concessione in favore della controparte.
Il ricorrente concludeva chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità e l'infondatezza dell'avviso di accertamento sopra indicato con suo annullamento e condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito l'ufficio con memoria del 10.11.2025 deducendo che l'avviso di rettifica e liquidazione oggetto di impugnazione era stato annullato con provvedimento in autotutela del 7.11.2025 (prot.76371) che veniva prodotto;
concludeva , essendo venuta meno la materia del contendere, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio a spese compensate.
All'udienza del 20 gennaio 2026, svoltasi alla sola presenza dell'Ufficio, vi è stato richiamo da parte dell'Agenzia delle Entrate alle conclusioni già formalizzate e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo regolarmente comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, osserva la Corte che l'annullamento in autotutela dell'avviso di rettifica e liquidazione n.
T5H 2024 1T003144000, facendo venire meno l'oggetto del giudizio impugnatorio, determina automaticamente la cessazione della materia del contendere , che pertanto dovrà essere senz'altro dichiarata in applicazione del disposto di cui all'art.46 del d.lgs. 546/1992. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, appare condivisibile la richiesta dell'Ufficio di loro compensazione in ragione dell'obiettiva incertezza e controvertibilità delle questioni dedotte in giudizio, con particolare riguardo alla qualificazione e interpretazione dell'atto a rogito notaio Nominativo_6 (doc.3 del fascicolo del ricorrente ) con il quale Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4 avevano trasferito al Ricorrente_1 la nuda proprietà di un fabbricato sito in Cortina d'Ampezzo, località Loc._1, composto dagli immobili identificati catastalmente al fo.Indirizzo_1
, categoria c/6 nonché il diritto di sottosuolo su un terreno identificato al fo.
Indirizzo_2 del libro fondiario di Ampezzo. E' pur vero che l'attribuzione degli immobili era stata eseguita a titolo di reintegra della legittima lesa del Ric._1 e che la rinuncia alla potenziale lite di reintegrazione da parte di colui che ne è tato leso costituisce un mero effetto automatico e naturale dell'atto e non poteva essere intesa quale volontaria concessione in favore della controparte. Ma sotto altro profilo non v'è dubbio però che le espressioni utilizzate nel contesto dell'atto - laddove si dice che il trasferimento degli immobili avviene a tacitazione (onerosa) dei diritti successori sull'eredità materna, rispetto alla quale il Ric._1 fa acquiescenza, con rinuncia all'azione di riduzione, accettando le disposizioni testamentarie redatte da Nominativo_5, madre del Ricorrente_1 stesso– si possono prestare ad essere interpretate, così come operato dall'ufficio, quale accordo transattivo, in difetto anche di esplicitazione nell'atto notarile dell'entità del patrimonio caduto in successione (relictum più donatum), dei valori complessivi del patrimonio di Nom._5
caduto in successione, e della definizione dell'entità della lesione di legittima del Ricorrente_1 cui s'è posto rimedio con l'accettazione da parte sua dei beni indicati nell'atto. In definitiva più che perplesso appare il fatto che l'atto notarile in atti rifletta un accordo di reintegrazione di legittima c.d. puro anziché un accordo transattivo cosicchè, stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni dedotte in merito all'interpretazione e qualificazione dell'accordo, giusta appare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
...La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Belluno, 20 gennaio 2026