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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1527 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata ad [...] il [...], parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. CATAPANO COSTANTINO, come da procura in atti;
e nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 TROISI MICHELE, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 CP_1 19/06/2024 secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le hanno proposto domanda di separazione e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09/08/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SA AR SU (NA) (atto n. 15, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1997, SA AR SU (NA)). Dal matrimonio sono nati tre figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2 6/10/2003 e , nato a [...] il [...]; Per_3 Con sentenza non definitiva del giudizio è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi (sentenza N. del. 345/2024 pubblicata il 29/10/2024, divenuta irrevocabile). Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore. Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – e divenuta irrevocabile la sentenza, si è provveduto ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché la dichiarazione di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) i ricorrenti stabiliscono, di comune accordo, che la casa coniugale in SA AR SU, alla via Felicioni, n°12, di proprietà esclusiva della sig.ra , rimanga in possesso della Parte_1 medesima;
2) il figlio minore , in affidamento condiviso, avrà collocazione prevalente presso la madre;
Per_3
3) i ricorrenti dichiarano di aver già regolato i reciproci rapporti economici e stabiliscono, di comune accordo, il pagamento da parte di della somma di € 1.600,00 a titolo di CP_1 mantenimento, di cui € 550,00 alla moglie ed € 350,00 a ciascuno dei 3 figli, oltre il 50% delle spese mediche straordinarie sostenute per il figlio minore da versare entro il giorno 5 di ogni Per_3 mese a mezzo bonifico sul conto corrente di , iban IT83 P360 8105 1382 7541 Parte_1 0375 423 ;
4) all'esito di tale regolamentazione dei rapporti economici, i ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando di poter così provvedere autonomamente ai propri bisogni economici. Piano genitoriale per il minore Persona_4 Il minore frequenta la classe I^ media presso l'Istituto Statale “B. Cozzolino” in SA Per_3 AR SU ed il giovedì frequenta il corso di inglese presso la “British School” in Piazzolla di Nola. Il minore inoltre svolge attività sportiva amatoriale come pilota di go – kart e frequenta la palestra “Fit Village” in SA AR SU per attività ginniche.
I ricorrenti, di comune accordo, stabiliscono che il padre terrà con sè il figlio minore 2 giorni a settimana, dalle h.16:00 alle h.20:00 ed il sabato o la domenica, in maniera alternata, con la madre. Il figlio minore usufruisce delle ferie scolastiche estive nei mesi da giugno a settembre nel Per_3 corso dei quali il padre terrà il figlio presso di sé per 7 giorni consecutivi, da stabilire congiuntamente e previo congruo avviso.
Le festività natalizie verranno ripartite tra i ricorrenti alternando il 24 ed il 31 dicembre, da un lato, ed il 25 dicembre ed il 1° gennaio, dall'altro lato. Parimenti, verranno alternati il giorno della Pasqua ed il lunedì in Albis. In ogni caso, i ricorrenti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé il figlio anche in altre occasioni, previo accordo tra essi genitori.” Per_3 L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, fermo restando che l'assegno di mantenimento, ancorché non espressamente previsto negli accordi, è assoggettato alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Quanto all'individuazione delle spese extra- assegno da ripartire tra i coniugi, in mancanza di espressa regolamentazione delle parti, avverrà secondo quanto previsto dal Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021). Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1527 /2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi ed il giorno 09/08/1997 in SA AR SU (NA) Parte_1 CP_1
(atto n. 15, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1997, SA AR SU (NA));
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA AR SU (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SA AR SU (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice