Art. 19.
Il personale di cui all'articolo precedente e' inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purche' fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.
Il personale di cui all'articolo precedente e' inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, purche' fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.