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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta
Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Debora Macello, giusta procura alle liti in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 263/2017 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, il 21.04.2017, depositato in data 26.04.2017 e notificato il 6.06.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 263/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il
21.04.2017 e notificato il 6.06.2017, veniva ingiunto a di pagare alla Parte_1
la complessiva somma di euro 10.515,13 oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, per l'inadempimento del contratto di credito al consumo stipulato originariamente con Findomestic Banca S.p.A. e successivamente ceduto ex latere creditoris all'odierna opposta.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, Parte_1 eccependo: 1) il difetto di prova scritta del credito ingiunto;
2) l'applicazione di un saggio di interesse ultralegale ed usurario;
3) indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato con effetti anatocistici;
4) omessa indicazione in ordine
Pagina 1 di 8 Par Par all' ; 5) divergenza tra l'ISC indicato e l' concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto.
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva, previo accertamento delle dette violazioni e declaratoria di nullità del contratto ovvero delle singole relative clausole, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di Controparte_1 opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 22.01.2018 il G.I. adito accoglieva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta;
assegnava alle parti il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I
d.lgs. 28/2010; rinviava all'udienza del 26.09.18 per verificare l'esito del procedimento di mediazione e per la prosecuzione del processo.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., disattesa la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, la causa – riassegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni – veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge
Pagina 2 di 8 richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Invero, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione processuale delle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
È noto, inoltre, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19).
Dunque, come detto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005; Cass. 20613/2011); quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Pagina 3 di 8 Invero, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di prestito personale, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione,
l'onere di provare la fonte - legale o negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
Orbene, la banca opposta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito, mediante la documentazione versata in atti, la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti di parte opponente.
Difatti la banca creditrice ha versato in atti la copia del contratto di credito al consumo sottoscritto dall'opponente con le relative condizioni economiche e contrattuali, i contratti di cessione ex latere creditoris nonché un estratto conto attestante tutte le operazioni contabili effettuate dalla dal 24.04.2009 sino al 05.01.2012 (cfr. Parte_1 all.ti al ricorso in monitorio).
Tali documenti confermano l'esistenza di un pregresso e valido rapporto contrattuale tra le odierne parti in lite, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio nonché il corretto adempimento, da parte della convenuta, delle prestazioni dedotte nel negozio stipulato con la parte obbligata.
Al contrario non può dirsi che la opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c..
Ed invero, l'opponente non ha contestato né la stipulazione del citato contratto di finanziamento, né l'erogazione del denaro, né l'inadempimento prospettato dall'ingiungente a titolo di rate scadute e impagate, e nulla ha riferito di eventuali pagamenti estintivi dell'esposizione maturata, lamentando una serie di violazioni in corso di rapporto, con incidenza sulla esatta entità del credito.
In particolare, come anticipato, l'opponente ha contestato la validità del credito azionato in monitorio sotto vari profili ovvero: 1) il difetto di prova scritta del credito ingiunto;
Pagina 4 di 8 2) l'applicazione di un saggio di interesse ultralegale ed usurario;
3) indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato con effetti anatocistici;
4) omessa Par Par indicazione in ordine all' ; 5) divergenza tra l'ISC indicato e l concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto.
Ebbene, quanto al difetto di prova scritta del credito, per quanto appena detto la doglianza è infondata per avere l'opposta offerto prova documentale della sua pretesa.
Come già detto, peraltro, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003;
Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007).
Quanto alle altre censure, all'esito del giudizio, non può non rilevarsi che le dette molteplici doglianze sono inidonee a sconfessare la pretesa creditoria della convenuta.
Orbene, già sul piano assertivo, tutti i motivi di opposizione risultano formulati in termini assai generici.
Ed invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza con riguardo a ciascuna delle censure sopra dette, senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario del tasso di interesse praticato, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, come tale irricevibile (ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna).
Pagina 5 di 8 Invero la censura relativa all'applicazione di interessi usurari è totalmente generica dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza che venissero indicati né i periodi nei quali si sarebbero verificati gli addebiti né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati. Nel caso di specie l'opponente si è limitata ad eccepire apoditticamente, l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata nel corso del rapporto di finanziamento per cui è causa.
Al riguardo deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza anche di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria” (Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo
l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni Unite, come anticipato, hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
S.U. 15597/2020).
Conseguentemente l'assoluta genericità della doglianza formulata in tema di usura e l'assenza dell'allegazione specifica del suo verificarsi, non possono che determinare il rigetto della relativa eccezione di parte opponente.
Pagina 6 di 8 Parimenti generica è la censura afferente la presunta indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato così come i lamentati effetti anatocistici.
In proposito, basti osservare che il contratto in atti riporta i tassi pattuiti, in modo chiaro e determinato, e sarebbe stato onere di parte opponente specificamente allegare e dimostrare l'eventuale applicazione di un tasso diverso con i conseguenti presunti effetti sfavorevoli per il cliente, non comprendendosi altrimenti in che termini la dedotta violazione delle previsioni contrattuali avrebbe potuto in concreto incidere sul saldo di dare-avere tra le parti. Par Quanto, infine, all'omessa indicazione in ordine all' e alla lamentata Par Par divergenza tra l indicato e l concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto, gioverà ricordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte,
l'indicatore sintetico di costo (ISC) è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità (Cassazione ordinanza 9.09.2022 n. 26585).
Invero, il TAEG non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Cass. n.
39169/2021; Trib. Torino 30 maggio 2018; Trib. Napoli 28 settembre 2020; App.
Venezia 1 giugno 2022, n. 1369), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
L'indicatore sintetico di costo ha valenza di "regola di comportamento" della banca, senza assumere rilievo come "regola di validità" del contratto (Trib. Bologna 29 Par settembre 2017 e Trib. Bologna 9 gennaio 2018: l è una regola 'di comportamento', non 'di validità', avente mera valenza informativa;
Trib. Ancona 20 agosto 2018: le disposizioni in tema di indicatore sintetico di costo pongono regole di comportamento per le banche, rilevanti in termini di obblighi informativi nella fase di pubblicità del contratto e della informativa precontrattuale e contrattuale, dalla cui violazione non deriva la nullità del contratto stesso, ma unicamente la responsabilità della banca per inadempimento); la sua violazione comporta (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 125 bis TUB) una obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per
Pagina 7 di 8 violazione degli obblighi di informazione, dovendo, tuttavia, in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, quindi, la lamentata mancata indicazione del TAEG in concreto applicato, non potrebbe in ogni caso determinare la nullità del contratto intercorso tra le parti in quanto l'Indicatore Sintetico di Costo assume, come detto, una mera funzione di pubblicità e trasparenza, cosicché dalla sua mancata specificazione (ove siano indicate invece le singole voci del costo del finanziamento, e cioè i "tassi, prezzi e condizioni" di cui all'art. 117, comma 6, TUB) può derivare esclusivamente la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri – onere non assolto, nel caso di specie, non essendo stato a monte nemmeno allegato un simile pregiudizio – di aver subito per difetto di detta informazione (Cass. n. 1034/2022; v. anche App. Venezia 1 giugno 2022, n. 1369).
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opponente (causa di valore pari a euro 10.515,13, compensi liquidati nei medi, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 263/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, il 21.04.2017, depositato in data 26.04.2017;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali pari ad euro 3.397,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta
Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimiliano Carnovale, giusta di procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponente
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Debora Macello, giusta procura alle liti in atti;
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 263/2017 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, il 21.04.2017, depositato in data 26.04.2017 e notificato il 6.06.2017.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 16.09.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 263/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il
21.04.2017 e notificato il 6.06.2017, veniva ingiunto a di pagare alla Parte_1
la complessiva somma di euro 10.515,13 oltre interessi e spese del Controparte_1 monitorio, per l'inadempimento del contratto di credito al consumo stipulato originariamente con Findomestic Banca S.p.A. e successivamente ceduto ex latere creditoris all'odierna opposta.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, Parte_1 eccependo: 1) il difetto di prova scritta del credito ingiunto;
2) l'applicazione di un saggio di interesse ultralegale ed usurario;
3) indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato con effetti anatocistici;
4) omessa indicazione in ordine
Pagina 1 di 8 Par Par all' ; 5) divergenza tra l'ISC indicato e l' concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto.
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente chiedeva, previo accertamento delle dette violazioni e declaratoria di nullità del contratto ovvero delle singole relative clausole, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di Controparte_1 opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 22.01.2018 il G.I. adito accoglieva la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto avanzata dalla banca convenuta;
assegnava alle parti il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione ex art. 5 comma I
d.lgs. 28/2010; rinviava all'udienza del 26.09.18 per verificare l'esito del procedimento di mediazione e per la prosecuzione del processo.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., disattesa la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, la causa – riassegnata alla scrivente nella fase di precisazione delle conclusioni – veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2025 con la concessione dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge
Pagina 2 di 8 richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Invero, giova rammentare che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una inversione della posizione processuale delle parti nel senso che spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere, mentre compete all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi (cfr. tra le altre Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
È noto, inoltre, che in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo in tal caso sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, laddove grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr.
Cass. S.U. 13533/2001; v. tra le altre Cass. 8901/13, Cass. 15328/18 e Cass.13685/19).
Dunque, come detto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996;
Cass. 9021/2005; Cass. 20613/2011); quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Pagina 3 di 8 Invero, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di prestito personale, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione,
l'onere di provare la fonte - legale o negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass. 20073/2004; Cass. 1743/2007).
Orbene, la banca opposta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito, mediante la documentazione versata in atti, la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti di parte opponente.
Difatti la banca creditrice ha versato in atti la copia del contratto di credito al consumo sottoscritto dall'opponente con le relative condizioni economiche e contrattuali, i contratti di cessione ex latere creditoris nonché un estratto conto attestante tutte le operazioni contabili effettuate dalla dal 24.04.2009 sino al 05.01.2012 (cfr. Parte_1 all.ti al ricorso in monitorio).
Tali documenti confermano l'esistenza di un pregresso e valido rapporto contrattuale tra le odierne parti in lite, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta, l'esatto ammontare del credito azionato in monitorio nonché il corretto adempimento, da parte della convenuta, delle prestazioni dedotte nel negozio stipulato con la parte obbligata.
Al contrario non può dirsi che la opponente abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c..
Ed invero, l'opponente non ha contestato né la stipulazione del citato contratto di finanziamento, né l'erogazione del denaro, né l'inadempimento prospettato dall'ingiungente a titolo di rate scadute e impagate, e nulla ha riferito di eventuali pagamenti estintivi dell'esposizione maturata, lamentando una serie di violazioni in corso di rapporto, con incidenza sulla esatta entità del credito.
In particolare, come anticipato, l'opponente ha contestato la validità del credito azionato in monitorio sotto vari profili ovvero: 1) il difetto di prova scritta del credito ingiunto;
Pagina 4 di 8 2) l'applicazione di un saggio di interesse ultralegale ed usurario;
3) indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato con effetti anatocistici;
4) omessa Par Par indicazione in ordine all' ; 5) divergenza tra l'ISC indicato e l concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto.
Ebbene, quanto al difetto di prova scritta del credito, per quanto appena detto la doglianza è infondata per avere l'opposta offerto prova documentale della sua pretesa.
Come già detto, peraltro, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003;
Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007).
Quanto alle altre censure, all'esito del giudizio, non può non rilevarsi che le dette molteplici doglianze sono inidonee a sconfessare la pretesa creditoria della convenuta.
Orbene, già sul piano assertivo, tutti i motivi di opposizione risultano formulati in termini assai generici.
Ed invero, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo risultano richiamati diffusamente i principi espressi dalla giurisprudenza con riguardo a ciascuna delle censure sopra dette, senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la convenuta.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario del tasso di interesse praticato, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, come tale irricevibile (ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna).
Pagina 5 di 8 Invero la censura relativa all'applicazione di interessi usurari è totalmente generica dal momento che è stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza che venissero indicati né i periodi nei quali si sarebbero verificati gli addebiti né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati. Nel caso di specie l'opponente si è limitata ad eccepire apoditticamente, l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata nel corso del rapporto di finanziamento per cui è causa.
Al riguardo deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza anche di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce
l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria” (Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo
l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni Unite, come anticipato, hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
S.U. 15597/2020).
Conseguentemente l'assoluta genericità della doglianza formulata in tema di usura e l'assenza dell'allegazione specifica del suo verificarsi, non possono che determinare il rigetto della relativa eccezione di parte opponente.
Pagina 6 di 8 Parimenti generica è la censura afferente la presunta indeterminatezza del tasso di interesse effettivamente applicato così come i lamentati effetti anatocistici.
In proposito, basti osservare che il contratto in atti riporta i tassi pattuiti, in modo chiaro e determinato, e sarebbe stato onere di parte opponente specificamente allegare e dimostrare l'eventuale applicazione di un tasso diverso con i conseguenti presunti effetti sfavorevoli per il cliente, non comprendendosi altrimenti in che termini la dedotta violazione delle previsioni contrattuali avrebbe potuto in concreto incidere sul saldo di dare-avere tra le parti. Par Quanto, infine, all'omessa indicazione in ordine all' e alla lamentata Par Par divergenza tra l indicato e l concretamente applicato nell'evoluzione del rapporto, gioverà ricordare che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte,
l'indicatore sintetico di costo (ISC) è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità (Cassazione ordinanza 9.09.2022 n. 26585).
Invero, il TAEG non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Cass. n.
39169/2021; Trib. Torino 30 maggio 2018; Trib. Napoli 28 settembre 2020; App.
Venezia 1 giugno 2022, n. 1369), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.
L'indicatore sintetico di costo ha valenza di "regola di comportamento" della banca, senza assumere rilievo come "regola di validità" del contratto (Trib. Bologna 29 Par settembre 2017 e Trib. Bologna 9 gennaio 2018: l è una regola 'di comportamento', non 'di validità', avente mera valenza informativa;
Trib. Ancona 20 agosto 2018: le disposizioni in tema di indicatore sintetico di costo pongono regole di comportamento per le banche, rilevanti in termini di obblighi informativi nella fase di pubblicità del contratto e della informativa precontrattuale e contrattuale, dalla cui violazione non deriva la nullità del contratto stesso, ma unicamente la responsabilità della banca per inadempimento); la sua violazione comporta (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 125 bis TUB) una obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per
Pagina 7 di 8 violazione degli obblighi di informazione, dovendo, tuttavia, in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, quindi, la lamentata mancata indicazione del TAEG in concreto applicato, non potrebbe in ogni caso determinare la nullità del contratto intercorso tra le parti in quanto l'Indicatore Sintetico di Costo assume, come detto, una mera funzione di pubblicità e trasparenza, cosicché dalla sua mancata specificazione (ove siano indicate invece le singole voci del costo del finanziamento, e cioè i "tassi, prezzi e condizioni" di cui all'art. 117, comma 6, TUB) può derivare esclusivamente la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri – onere non assolto, nel caso di specie, non essendo stato a monte nemmeno allegato un simile pregiudizio – di aver subito per difetto di detta informazione (Cass. n. 1034/2022; v. anche App. Venezia 1 giugno 2022, n. 1369).
Per tutte le ragioni sopra illustrate, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte opponente (causa di valore pari a euro 10.515,13, compensi liquidati nei medi, esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 263/2017 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, il 21.04.2017, depositato in data 26.04.2017;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali pari ad euro 3.397,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Lamezia Terme, 11.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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