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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/10/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
ha pronunciato la seguente
Dott.ssa NI MU Presidente
Dott.ssa SE RO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: Separazione consensuale
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 436/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Quistello, Via Cesare Battisti 9, presso lo Studio dell'Avv. Camilla Signorini, che la rappresenta e difende per delega in atti e
( ) nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
San Carlo C.se (TO) Strada Girolera n. 5/c, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra
Savino, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori sono affidate in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, che continuerà ad abitare con le figlie la casa familiare in Front (TO), Via Giacomo Matteotti n.10, sino alla raggiunta autosufficienza economica delle figlie;
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando avrà le figlie con sè, relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
4) Il diritto di visita del padre, salvo i migliori accordi tra i coniugi nell'interesse delle figlie minori, verrà esercitato come segue, con graduale ulteriore aumento delle visite paterne a far tempo dal settembre 2025:
a) nella “SETTIMANA A”, il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20.30 e il venerdì dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20.30;
Da settembre 2025 il padre preleverà le figlie ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino a ll e ore 10.00 della m atti n a s u c cess iv a e ogni venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 10.00 della mattina successiva;
b) nella “SETTIMANA B, il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola materna fino alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00 della domenica.
c) Da settembre 2025, nella “SETTIMANA B” il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 10.00 della mattina successiva e il sabato dalle ore
15.00 fino alle ore 17.00 della domenica.
d) Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà 3 giorni consecutivi con le figlie, alternando con la madre di anno in anno la Vigilia e il Natale, e il 31 dicembre con l'epifania. Durante le vacanze di Natale 2025, il padre terrà con sé le figlie il giorno di
Natale e la giornata dell'epifania, mentre la madre avrà con sé le figlie la Vigilia di Natale ed il giorno di capodanno. Gli orari verranno stabiliti dai genitori e) Durante le vacanze estive dell'estate 2025, le figlie trascorreranno una settimana, anche non consecutiva, con il padre, e due settimane con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio.
f) Durante le vacanze estive dell'estate 2026, le figlie trascorreranno una settimana, anche non consecutiva, con il padre e due settimane con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio. Il padre trascorrerà con le figlie anche un'altra settimana dalle ore 10 del mattino alle ore 22 di sera, da concordarsi sempre entro il 31 maggio g) A partire dall'estate del 2027, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane con la madre, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
2 h) Le figlie trascorreranno con il padre il compleanno di quest'ultimo ogni anno dall'uscita di scuola sino al mattino dopo con riaccompagnamento a scuola o alle ore 10 dalla mamma. Stessa cosa faranno il giorno del compleanno della madre.
i) Durante le festività di Tutti i Santi, a partire dal 2025, il padre trascorrerà con le figlie il giorno del 1° novembre dalle ore 10.00 sino al mattino dopo. Dal 2026, alternando di anno in anno, il padre preleverà le figlie dal 31 ottobre dall'uscita da scuola o asilo con riaccompagnamento alle ore 10 dalla mamma.
l) Durante le vacanze di Pasqua 2025, le figlie trascorreranno con il padre il girono di Pasquetta dalle ore 10.00 sino alla mattina dopo.
m) Per le vacanze pasquali a partire dal 2026, le minori trascorreranno tre giorni con il padre comprensivi di due pernotti comprensivi del giorno di Pasqua, mentre per gli anni successivi i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua conta Pasquetta.
n) A partire dal gennaio 2027 si aumenterà nella settimana “B” il giorno del lunedì, in cui il padre starà con le figlie dall'uscita della scuola/asilo fino alle 20.30, con graduale aumento del pernotto valutato dai genitori compatibilmente con la situazione di inserimento alla materna di Per_1
o) Allorquando le figlie minori accusassero stati febbrili o si ammalassero mentre si trovano presso il padre, le bambine verranno nel più breve tempo possibile ricondotte presso la madre, e ivi resteranno sino a completa guarigione, con conseguente sospensione del calendario di visita. Allorquando le figlie minori accusassero stati febbrili o si ammalassero mentre si trovano presso la madre, ivi restereranno sino a completa guarigione.
p) I genitori si accordano affinché utilizzi il cellulare smartphone o il tablet dei Per_2 genitori limitatamente, ad un'ora al giorno, previa installazione, sul predetto dispositivo, dell'applicazione "parental control”.
q)I genitori non acquisteranno smartphone o tablet alle minori se non di comune accordo e comunque non prima del compimento di anni 16.
o)I genitori eviteranno di proporre o somministrare alle figlie minori durante i pasti cibi preconfezionati, cibi fast food, cibi ad alto contenuto di zucchero, bibite gassate e dolci.
p) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile pari ad € 800,00 (€ 400,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
3 q) Il padre si farà carico del 50% della retta dell'asilo di entrambe le figlie e del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, anche erogate privatamente, sportive e ricreative secondo le modalità previste dal Protocollo di Intesa del tribunale di Ivrea.
r) I genitori concordano che le figlie potranno svolgere un'attività sportiva a testa, purché scelta di comune accordo.
s) La sig.ra si impegna a provvedere a pagare le utenze di luce, riscaldamento e gas Pt_1 relative alla casa coniugale, nella misura del 50%, mentre le utenze di acqua e Tari suddivise per persona. Le quote di spettanza verranno rimborsate direttamente dalla signora di volta in volta ai genitori del signor usufruttuari ed utilizzatori Pt_1 Pt_2 dell'alloggio al piano sottostante.
t) La madre percepirà integralmente l'assegno unico.
u) L'autovettura Kia sport di proprietà del sig. passerà alla signora con Pt_2 Pt_1 passaggio di proprietà in suo favore da effettuarsi entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso ed i cui costi saranno a carico del sig. Pt_2
v) Il signor già proprietario del 50% della quota di immobile sito in Front (TO), Pt_2 via Ciriè n.1, acquisterà al prezzo pattuito di € 30.000,00 la restante quota del 50% del predetto immobile attualmente in proprietà della signora corrispondendo alla Pt_1
l'importo, anticipatamente alla stipula del rogito, nelle seguenti modalità: Pt_1
-€ 15.000 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo-€ 15.000 Entro 120 giorno dalla sottoscrizione del presente accordo-Le parti si impegnano a rogitare entro 30 giorni dal decreto di omologa.
w) In riferimento al trasferimento dell'unità immobiliare di cui al punto precedente, i coniugi chiedono concordemente l'applicazione delle esenzioni di cui all'art. 19 Legge
74/1987, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzione n. 154 del 10/05/1999 e dalla Circolare Agenzia Entrate n.ro 2E del 21/02/2014.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.2.2025, i coniugi ( ) e hanno Parte_1 C.F._1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
4 - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lanzo Torinese (TO) il
7.7.2018 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese,
Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
- dall'unione dei coniugi sono nate: , in data 09/04/2019 e in Per_2 Per_1 data16/05/2023;
- nonostante la nascita delle bambine, l'unione non è stata felice e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tanto che i coniugi sono pervenuti alla decisione di separarsi, seppur consensualmente nell'interesse delle minori.
All'udienza del 17.9.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lanzo Torinese (TO) il 7.7.2018
(trascritto il 10.7.2018 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo
Torinese, Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
5 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
- che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lanzo Parte_2
Torinese (TO) il 7.7.2018 (atto trascritto il 10.7.2018 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese, Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre
2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
SE RO NI MU
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
ha pronunciato la seguente
Dott.ssa NI MU Presidente
Dott.ssa SE RO Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: Separazione consensuale
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 436/2025 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in
Quistello, Via Cesare Battisti 9, presso lo Studio dell'Avv. Camilla Signorini, che la rappresenta e difende per delega in atti e
( ) nato a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
San Carlo C.se (TO) Strada Girolera n. 5/c, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra
Savino, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori sono affidate in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, che continuerà ad abitare con le figlie la casa familiare in Front (TO), Via Giacomo Matteotti n.10, sino alla raggiunta autosufficienza economica delle figlie;
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, quando avrà le figlie con sè, relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
4) Il diritto di visita del padre, salvo i migliori accordi tra i coniugi nell'interesse delle figlie minori, verrà esercitato come segue, con graduale ulteriore aumento delle visite paterne a far tempo dal settembre 2025:
a) nella “SETTIMANA A”, il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20.30 e il venerdì dall'uscita della scuola materna sino alle ore 20.30;
Da settembre 2025 il padre preleverà le figlie ogni mercoledì dall'uscita da scuola sino a ll e ore 10.00 della m atti n a s u c cess iv a e ogni venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 10.00 della mattina successiva;
b) nella “SETTIMANA B, il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola materna fino alle ore 20.30 e il sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 17.00 della domenica.
c) Da settembre 2025, nella “SETTIMANA B” il padre preleverà le figlie il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 10.00 della mattina successiva e il sabato dalle ore
15.00 fino alle ore 17.00 della domenica.
d) Durante le vacanze natalizie, il padre trascorrerà 3 giorni consecutivi con le figlie, alternando con la madre di anno in anno la Vigilia e il Natale, e il 31 dicembre con l'epifania. Durante le vacanze di Natale 2025, il padre terrà con sé le figlie il giorno di
Natale e la giornata dell'epifania, mentre la madre avrà con sé le figlie la Vigilia di Natale ed il giorno di capodanno. Gli orari verranno stabiliti dai genitori e) Durante le vacanze estive dell'estate 2025, le figlie trascorreranno una settimana, anche non consecutiva, con il padre, e due settimane con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio.
f) Durante le vacanze estive dell'estate 2026, le figlie trascorreranno una settimana, anche non consecutiva, con il padre e due settimane con la madre da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio. Il padre trascorrerà con le figlie anche un'altra settimana dalle ore 10 del mattino alle ore 22 di sera, da concordarsi sempre entro il 31 maggio g) A partire dall'estate del 2027, le figlie trascorreranno due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane con la madre, da comunicarsi reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno.
2 h) Le figlie trascorreranno con il padre il compleanno di quest'ultimo ogni anno dall'uscita di scuola sino al mattino dopo con riaccompagnamento a scuola o alle ore 10 dalla mamma. Stessa cosa faranno il giorno del compleanno della madre.
i) Durante le festività di Tutti i Santi, a partire dal 2025, il padre trascorrerà con le figlie il giorno del 1° novembre dalle ore 10.00 sino al mattino dopo. Dal 2026, alternando di anno in anno, il padre preleverà le figlie dal 31 ottobre dall'uscita da scuola o asilo con riaccompagnamento alle ore 10 dalla mamma.
l) Durante le vacanze di Pasqua 2025, le figlie trascorreranno con il padre il girono di Pasquetta dalle ore 10.00 sino alla mattina dopo.
m) Per le vacanze pasquali a partire dal 2026, le minori trascorreranno tre giorni con il padre comprensivi di due pernotti comprensivi del giorno di Pasqua, mentre per gli anni successivi i genitori si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua conta Pasquetta.
n) A partire dal gennaio 2027 si aumenterà nella settimana “B” il giorno del lunedì, in cui il padre starà con le figlie dall'uscita della scuola/asilo fino alle 20.30, con graduale aumento del pernotto valutato dai genitori compatibilmente con la situazione di inserimento alla materna di Per_1
o) Allorquando le figlie minori accusassero stati febbrili o si ammalassero mentre si trovano presso il padre, le bambine verranno nel più breve tempo possibile ricondotte presso la madre, e ivi resteranno sino a completa guarigione, con conseguente sospensione del calendario di visita. Allorquando le figlie minori accusassero stati febbrili o si ammalassero mentre si trovano presso la madre, ivi restereranno sino a completa guarigione.
p) I genitori si accordano affinché utilizzi il cellulare smartphone o il tablet dei Per_2 genitori limitatamente, ad un'ora al giorno, previa installazione, sul predetto dispositivo, dell'applicazione "parental control”.
q)I genitori non acquisteranno smartphone o tablet alle minori se non di comune accordo e comunque non prima del compimento di anni 16.
o)I genitori eviteranno di proporre o somministrare alle figlie minori durante i pasti cibi preconfezionati, cibi fast food, cibi ad alto contenuto di zucchero, bibite gassate e dolci.
p) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese un assegno mensile pari ad € 800,00 (€ 400,00 a figlia) rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat.
3 q) Il padre si farà carico del 50% della retta dell'asilo di entrambe le figlie e del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche, anche erogate privatamente, sportive e ricreative secondo le modalità previste dal Protocollo di Intesa del tribunale di Ivrea.
r) I genitori concordano che le figlie potranno svolgere un'attività sportiva a testa, purché scelta di comune accordo.
s) La sig.ra si impegna a provvedere a pagare le utenze di luce, riscaldamento e gas Pt_1 relative alla casa coniugale, nella misura del 50%, mentre le utenze di acqua e Tari suddivise per persona. Le quote di spettanza verranno rimborsate direttamente dalla signora di volta in volta ai genitori del signor usufruttuari ed utilizzatori Pt_1 Pt_2 dell'alloggio al piano sottostante.
t) La madre percepirà integralmente l'assegno unico.
u) L'autovettura Kia sport di proprietà del sig. passerà alla signora con Pt_2 Pt_1 passaggio di proprietà in suo favore da effettuarsi entro giorni 30 dal deposito del presente ricorso ed i cui costi saranno a carico del sig. Pt_2
v) Il signor già proprietario del 50% della quota di immobile sito in Front (TO), Pt_2 via Ciriè n.1, acquisterà al prezzo pattuito di € 30.000,00 la restante quota del 50% del predetto immobile attualmente in proprietà della signora corrispondendo alla Pt_1
l'importo, anticipatamente alla stipula del rogito, nelle seguenti modalità: Pt_1
-€ 15.000 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo-€ 15.000 Entro 120 giorno dalla sottoscrizione del presente accordo-Le parti si impegnano a rogitare entro 30 giorni dal decreto di omologa.
w) In riferimento al trasferimento dell'unità immobiliare di cui al punto precedente, i coniugi chiedono concordemente l'applicazione delle esenzioni di cui all'art. 19 Legge
74/1987, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzione n. 154 del 10/05/1999 e dalla Circolare Agenzia Entrate n.ro 2E del 21/02/2014.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 25.2.2025, i coniugi ( ) e hanno Parte_1 C.F._1 Parte_2 adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra loro. I coniugi hanno premesso che:
4 - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lanzo Torinese (TO) il
7.7.2018 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese,
Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018) in regime patrimoniale di separazione dei beni.
- dall'unione dei coniugi sono nate: , in data 09/04/2019 e in Per_2 Per_1 data16/05/2023;
- nonostante la nascita delle bambine, l'unione non è stata felice e la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tanto che i coniugi sono pervenuti alla decisione di separarsi, seppur consensualmente nell'interesse delle minori.
All'udienza del 17.9.2025, celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti, autorizzate a vivere separate, hanno confermato di non volersi riconciliare e insistito nella domanda di separazione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lanzo Torinese (TO) il 7.7.2018
(trascritto il 10.7.2018 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo
Torinese, Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto dalle parti).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
5 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi ( ) e Parte_1 C.F._1 [...]
- che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lanzo Parte_2
Torinese (TO) il 7.7.2018 (atto trascritto il 10.7.2018 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lanzo Torinese, Parte II, Serie A, N. 1, anno 2018)– alle condizioni concordate sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 23 ottobre
2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
SE RO NI MU
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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