Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 677
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva del concessionario

    La Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del concessionario, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o il concessionario.

  • Rigettato
    Dovuto del contributo di bonifica

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il contribuente avesse provato l'assenza di benefici specifici derivanti dalle opere di bonifica, stante lo stato di abbandono delle opere consortili e l'assenza di manutenzione. L'ente creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato il terreno in questione, specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 677
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 677
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo