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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore
10:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
FE IO, Relatore
ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Posta - Piazza Degli Eroi 18 02019 Posta RI
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_7
Difensore_13 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3072 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3073 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3074 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente eccepisce preliminarmente il tardivo deposito delle memorie da parte del Comune di
Posta. Per il resto si riporta ai propri scritti e si oppone al rinvio in Corte di Cassazione chiesto dall'Ufficio resistente. Il Comune insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, già esplicitata nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla SA 2018, 2019, 2020.
Eccepisce la carenza di motivazione e quella del presupposto impositivo della SA non essendo stato provato o affermato dal Comune che i terreni asseritamente occupati dalla Società appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile e infine la mancata applicazione del regime speciale di tassazione previsto per le occupazioni permanenti realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali alla erogazione di pubblici servizi.
Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur (Cass., n. 13141 del 2022; Cass., n. 5306 del 2025).
Ed è quindi da ritenersi adeguatamente motivato l'avviso di accertamento relativo alla SA che indichi la superficie imponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dalla legge, ossia gli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Quanto alla SA, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (Cass. n. 28341 del 2019) (Cass., n. 13141 del 2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass. n. 16539 del 2017).
Proprio con riferimento ad Società_2 spa Il Giudice di legittimità ha affermato che svolgendo la parte contribuente un'attività che non costituisce un servizio pubblico ma è indirizzata a fini di lucro da parte di un soggetto privato costituito nella forma di società per azioni, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non fosse estensibile al caso di specie, in quanto costituisce un criterio agevolato cui si può fare riferimento solo per ragioni di pubblica utilità, che non ricorrono nel caso di specie (Cass., n. 13142 del 2022).
Nel caso in esame non è contestato che l'occupazione effettuata da Ricorrente_1 S.p.A. riguarda una società che si occupa della produzione e non già della distribuzione dell'energia elettrica, possedendo dal dicembre del 2022 nel territorio del Comune di Posta la centrale idroelettrica Luogo_1, alimentata da una galleria sotterranea che deriva le acque dal bacino Luogo_2, ai fini della produzione di energia elettrica mentre non sono neppure astrattamente individuabili i fruitori finali del diverso servizio di erogazione di energia elettrica, peraltro esercitato da diverso soggetto giuridico.
Deve tuttavia darsi atto come La giurisprudenza più recente abbia invece affermato che in materia di SA alla società di produzione dell'energia elettrica (Ricorrente_1 s.p.a.) è applicabile la disposizione
“agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio - possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio - e dovendo intendersi il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi in senso unitario (Cass., n. 5306 del 2025).
La norma in questione prevede per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, un canone determinato forfetariamente nel senso che per le occupazioni del territorio comunale esso debba essere commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle indicate classi di comuni (comma 2, lett. f).
La richiamata giurisprudenza ha affermato che l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica.
Ed inoltre che tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (Cass., n. 773 del 2025).
Resta il fatto che la norma si riferisce espressamente al numero complessivo delle utenze per la determinazione del canone forfettario e che la società ricorrente nulla abbia dichiarato né dimostrato al riguardo.
Nel mentre dal punto di vista oggettivo, l'attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (Cass., n. 23257 del 2020).
Al riguardo la società ricorrente afferma che sulla base della richiamata norma la SA eventualmente dovuta dalla Società dovrebbe essere al più determinata nella misura complessiva di euro 516,46, per ciascun anno di imposta.
Tale affermazione risulta tuttavia apodittica.
Mente trattandosi pur sempre di canone agevolato l'onere probatorio ricadeva su di essa.
In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di "democrazia interna" prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori) (Cass., n. 23228 del
2017).
Infine in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la prova dell'assenza di colpa grave, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente (Cass., n. 5306 del 2025).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 8.500,00 oltre accessori di legge, in favore dei difensori del Comune di Posta dichiaratisi antistatari.
Rieti 22.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Massimo Lasalvia
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore
10:30 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
FE IO, Relatore
ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 255/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_4 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_6 - CF_Difensore_3
Difensore_7 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_8 - CF_Difensore_4
Difensore_9 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Roma - CF_Difensore_5
Difensore_10 All'Albo Dei Dottori Commercialisti Di Difensore_11 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Posta - Piazza Degli Eroi 18 02019 Posta RI
Difeso da
Difensore_12 - CF_Difensore_7
Difensore_13 - CF_Difensore_8
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3072 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3073 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3074 SA (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2025 depositato il 24/09/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente eccepisce preliminarmente il tardivo deposito delle memorie da parte del Comune di
Posta. Per il resto si riporta ai propri scritti e si oppone al rinvio in Corte di Cassazione chiesto dall'Ufficio resistente. Il Comune insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, già esplicitata nelle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla SA 2018, 2019, 2020.
Eccepisce la carenza di motivazione e quella del presupposto impositivo della SA non essendo stato provato o affermato dal Comune che i terreni asseritamente occupati dalla Società appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile e infine la mancata applicazione del regime speciale di tassazione previsto per le occupazioni permanenti realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali alla erogazione di pubblici servizi.
Si è costituito il Comune chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur (Cass., n. 13141 del 2022; Cass., n. 5306 del 2025).
Ed è quindi da ritenersi adeguatamente motivato l'avviso di accertamento relativo alla SA che indichi la superficie imponibile e la tariffa applicata corrispondente a quella prevista dalla legge, ossia gli elementi costitutivi della pretesa tributaria.
Quanto alla SA, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del
1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto (Cass. n. 28341 del 2019) (Cass., n. 13141 del 2022). Secondo la giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupazioni con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupazioni con impianti privati (Cass. n. 16539 del 2017).
Proprio con riferimento ad Società_2 spa Il Giudice di legittimità ha affermato che svolgendo la parte contribuente un'attività che non costituisce un servizio pubblico ma è indirizzata a fini di lucro da parte di un soggetto privato costituito nella forma di società per azioni, il criterio di determinazione della tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi non fosse estensibile al caso di specie, in quanto costituisce un criterio agevolato cui si può fare riferimento solo per ragioni di pubblica utilità, che non ricorrono nel caso di specie (Cass., n. 13142 del 2022).
Nel caso in esame non è contestato che l'occupazione effettuata da Ricorrente_1 S.p.A. riguarda una società che si occupa della produzione e non già della distribuzione dell'energia elettrica, possedendo dal dicembre del 2022 nel territorio del Comune di Posta la centrale idroelettrica Luogo_1, alimentata da una galleria sotterranea che deriva le acque dal bacino Luogo_2, ai fini della produzione di energia elettrica mentre non sono neppure astrattamente individuabili i fruitori finali del diverso servizio di erogazione di energia elettrica, peraltro esercitato da diverso soggetto giuridico.
Deve tuttavia darsi atto come La giurisprudenza più recente abbia invece affermato che in materia di SA alla società di produzione dell'energia elettrica (Ricorrente_1 s.p.a.) è applicabile la disposizione
“agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio - possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio - e dovendo intendersi il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi in senso unitario (Cass., n. 5306 del 2025).
La norma in questione prevede per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, un canone determinato forfetariamente nel senso che per le occupazioni del territorio comunale esso debba essere commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle indicate classi di comuni (comma 2, lett. f).
La richiamata giurisprudenza ha affermato che l'attività di produzione dell'energia elettrica, che comprende il trasporto della stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all'utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione dell'energia elettrica.
Ed inoltre che tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (Cass., n. 773 del 2025).
Resta il fatto che la norma si riferisce espressamente al numero complessivo delle utenze per la determinazione del canone forfettario e che la società ricorrente nulla abbia dichiarato né dimostrato al riguardo.
Nel mentre dal punto di vista oggettivo, l'attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (Cass., n. 23257 del 2020).
Al riguardo la società ricorrente afferma che sulla base della richiamata norma la SA eventualmente dovuta dalla Società dovrebbe essere al più determinata nella misura complessiva di euro 516,46, per ciascun anno di imposta.
Tale affermazione risulta tuttavia apodittica.
Mente trattandosi pur sempre di canone agevolato l'onere probatorio ricadeva su di essa.
In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di "democrazia interna" prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori) (Cass., n. 23228 del
2017).
Infine in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la prova dell'assenza di colpa grave, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente (Cass., n. 5306 del 2025).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 8.500,00 oltre accessori di legge, in favore dei difensori del Comune di Posta dichiaratisi antistatari.
Rieti 22.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Mario Tanferna dott. Massimo Lasalvia