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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 24/11/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: lesione ha pronunciato seguente personale
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 196/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. AZZARO GINO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. CP_1 C.F._2
- appellato
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE GUELMI KITTY, giusta delega in atti
- appellata -
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.996/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 17.11.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
In via principale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare l'esclusiva ed in subordine concorrente responsabilità di in relazione ai danni subiti da CP_1
in occasione del sinistro avvenuto in data Parte_1
23.01.2019 e per l'effetto condannare , in solido CP_1
con , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di euro 6.664,02, già detratto quanto
[...]
pagato da in ottemperanza alla sentenza di Controparte_3
primo grado, a titolo di risarcimento del danno o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo.
In via istruttoria: se ritenuto utile e necessario ai fini decisori disporre l'assunzione di un'integrazione alla ctu dinamica tesa a descrivere i tragitti compiuti dalle parti coinvolte nel sinistro e la relativa cartellonistica stradale.
In ogni caso: con integrale refusione anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Del procuratore di parte appellata:
2 contrariis rejectis, respingersi l'appello proposto dalla sig.a per i motivi di cui in narrativa con integrale Parte_1
conferma dell'impugnata sentenza n. 996/2023 del Tribunale di
Bolzano e con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza promossa da Pt_1
nei confronti e
[...] CP_1 Controparte_2
con sentenza n. 996/2023 del 17.11.2023 con la quale
[...]
ha accertato la concorrente responsabilità della conducente della Fiat Panda in merito al sinistro de quo nella misura del
30% e il resto in capo all'attrice. Di conseguenza ha condannato e a pagare a Controparte_2 CP_1 Pt_1
l'importo di € 5.902.44 a titolo di risarcimento danni.
[...]
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
lamentando erronea valutazione da parte del Tribunale
[...]
degli elementi di fatto relativi al sinistro e malgoverno delle risultanze di cui all'esperita CTU dinamica con conseguente errata applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. nonché
art. 145 C.d.S, in particolare con riferimento alla ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_2
3 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre riesaminare non tanto la dinamica dell'incidente che quanto a provenienza dei mezzi,
punto d'urto, velocità e stato di quiete assunto dopo il sinistro è
sostanzialmente univoca, ma gli aspetti relativi alla condotta tenuta dalle conducenti per l'attribuzione della responsabilità
dell'accaduto.
2. Il CTU p.i. ha ricostruito il tragitto Persona_1
percorso dalle due autovetture prima che giungessero all'incrocio in cui è avvenuta la collisione.
La vettura Fiat Panda condotta della signora Parte_2
secondo quanto accertato dal CTU “provenendo dall'abitato di
Corzes, abbandonava la strada statale (S.S. 38) immettendosi
sulla strada comunale che collega il centro abitato di Corzes al
centro abitato di Allitz (…). Dopo un breve percorso, abbandonava
detta via, avviandosi su una laterale sinistrorsa (…) sulla quale
era presente un segnale verticale indicante “divieto di
circolazione limite di velocità 40 Km/h” e cartello indicante
“Durchfahrt nur für Erhaltungspflichtige” (…). Nonostante i
cartelli proseguiva su detta via raggiungendo così il luogo del
4 sinistro (...).”.
Quanto sopra risulta confermato dalla dichiarazione della stessa signora che riferiva di aver viaggiato da Parte_2
Corzes in direzione Alliz.
Appurato che la Fiat Panda proveniva da una strada privata e che sul suo percorso, a breve distanza dal luogo dell'incidente, era posizionato un cartello di divieto di transito,
risulta irrilevante il fatto che la strada fosse o meno sbarrata,
perché il divieto di transito era comunque evidente.
Anche il mancato rilievo, da parte dei Carabinieri nel rapporto di sinistro, della segnaletica di divieto di circolazione sulla strada percorsa dalla signora seppure Parte_2
confermi che sull'incrocio non era posto alcun segnale relativo alla precedenza, non è idoneo ad escludere il fatto (accertato)
che la suddetta segnaletica esisteva e che la conducente della vettura Fiat Panda proveniva da strada privata in cui era vietato circolare.
Il CTU ha, inoltre escluso che la signora possa Parte_2
essere giunta all'incrocio provenendo dalla direzione opposta,
con inversione di marcia, considerato, in primis quanto da lei stessa dichiarato, ma anche che la segnaletica esisteva su entrambi i lati della strada, quindi anche a monte rispetto alla sua direzione di provenienza sul luogo del sinistro.
Quindi, la signora alla guida della vettura Fiat Parte_2
Panda è giunta all'incrocio nella consapevolezza di provenire da
5 una via con divieto di circolazione, non soggetta a pubblico passaggio e perciò ai sensi dell'art. 145 C.d.S., per immettersi sulla strada pubblica aveva l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza.
Però, la signora in violazione dell'obbligo di Parte_2
arresto, come lei stessa ha dichiarato, ha frenato a fondo solo nel momento in cui ha percepito la presenza dell'altra autovettura. Il CTU, infatti ha accertato che al momento dell'impatto la Fiat Panda viaggiava ancora a circa 40-45 km/h.
Pertanto, è dimostrato che la conducente della Fiat Panda non aveva l'intenzione di arrestarsi.
Con ciò è superata la presunzione di precedenza a destra.
3. D'altra parte, la signora alla guida della Parte_1
vettura VW Polo, giungendo all'intersezione, in assenza di qualsivoglia segnalazione relativa alla precedenza, provenendo da sinistra, era tenuta a usare la massima prudenza, mentre invece ha proseguito, anche lei, alla velocità di circa 40-45
km/h.
4. Per tutte le ragioni esposte non è condivisibile la conclusione del Tribunale nella ripartizione della colpa, che invece va attribuita nella misura del 70% alla signora alla guida della Fiat Panda e del 30% all'appellante Parte_2
conducente della VW Polo.
5. Sulla liquidazione del danno, l'appellante ha dichiarato di prestare acquiescenza rispetto la sentenza impugnata,
6 pertanto, verificata la correttezza dei calcoli esposti in appello,
tenuto conto della percentuale di responsabilità come riformata a carico della conducente della Fiat Panda, di seguito il residuo importo dovuto:
A) Danno liquidato al 23.01.2019 (c.d. aestimatio) € 8.796,52
B) Interessi € 645,85
C) Rivalutazione € 1.416,24
(maturati al 16.11.2023)
€10.858,61 Pt_3
Detratto quanto ricevuto a titolo di risarcimento € -5.902,44
E) € 4.956,17
F) Interessi € 201,77
G) Rivalutazione € 109,04
(su ( )-E maturati dal 16.11.2023 al 11.06.2025) Pt_3
Totale dovuto € 5.266,98 CP_4
Oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
6. Considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite, che andranno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014
per il valore del decisum, nella misura di un terzo per entrambi i gradi, con condanna degli appellati Controparte_2
e a rifondere alla signora i
[...] CP_1 Pt_1
residui due terzi.
7
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 996/2023 del CP_1
17.11.2023 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, a parziale riforma della sentenza impugnata così
provvede:
1. accerta la concorrente responsabilità della conducente della
Fiat Panda tg EY430SB in merito al sinistro de quo del 70%, il resto in capo a Parte_1
2. condanna e a Controparte_2 CP_1
pagare a l'importo residuo di € 5.266,98, oltre Parte_1
interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., da oggi fino al saldo effettivo;
3. condanna e a Controparte_2 CP_1
rifondere a due terzi (2/3) delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo terzo e che liquida, nel loro intero ammontare (4/4):
- per il primo grado in € 5.838,55, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre € 555,65 per anticipazioni, oltre alle spese di CTP pari a € 732 e € 749,86 e oltre ai 2/3 delle spese di CTU;
8 - per il presente grado in € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a
€ 355,50 per anticipazioni.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: lesione ha pronunciato seguente personale
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 196/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. AZZARO GINO giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. CP_1 C.F._2
- appellato
c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE GUELMI KITTY, giusta delega in atti
- appellata -
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.996/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 17.11.2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 16.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
In via principale: in parziale riforma dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare l'esclusiva ed in subordine concorrente responsabilità di in relazione ai danni subiti da CP_1
in occasione del sinistro avvenuto in data Parte_1
23.01.2019 e per l'effetto condannare , in solido CP_1
con , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo di euro 6.664,02, già detratto quanto
[...]
pagato da in ottemperanza alla sentenza di Controparte_3
primo grado, a titolo di risarcimento del danno o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione sino al saldo effettivo.
In via istruttoria: se ritenuto utile e necessario ai fini decisori disporre l'assunzione di un'integrazione alla ctu dinamica tesa a descrivere i tragitti compiuti dalle parti coinvolte nel sinistro e la relativa cartellonistica stradale.
In ogni caso: con integrale refusione anche delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
Del procuratore di parte appellata:
2 contrariis rejectis, respingersi l'appello proposto dalla sig.a per i motivi di cui in narrativa con integrale Parte_1
conferma dell'impugnata sentenza n. 996/2023 del Tribunale di
Bolzano e con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le vicende processuali relative al giudizio di primo grado e le allegazioni delle parti si trovano chiaramente esposte in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Il Tribunale ha definito la vertenza promossa da Pt_1
nei confronti e
[...] CP_1 Controparte_2
con sentenza n. 996/2023 del 17.11.2023 con la quale
[...]
ha accertato la concorrente responsabilità della conducente della Fiat Panda in merito al sinistro de quo nella misura del
30% e il resto in capo all'attrice. Di conseguenza ha condannato e a pagare a Controparte_2 CP_1 Pt_1
l'importo di € 5.902.44 a titolo di risarcimento danni.
[...]
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
lamentando erronea valutazione da parte del Tribunale
[...]
degli elementi di fatto relativi al sinistro e malgoverno delle risultanze di cui all'esperita CTU dinamica con conseguente errata applicazione del disposto di cui all'art. 2054 c.c. nonché
art. 145 C.d.S, in particolare con riferimento alla ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro.
Si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_2
3 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre riesaminare non tanto la dinamica dell'incidente che quanto a provenienza dei mezzi,
punto d'urto, velocità e stato di quiete assunto dopo il sinistro è
sostanzialmente univoca, ma gli aspetti relativi alla condotta tenuta dalle conducenti per l'attribuzione della responsabilità
dell'accaduto.
2. Il CTU p.i. ha ricostruito il tragitto Persona_1
percorso dalle due autovetture prima che giungessero all'incrocio in cui è avvenuta la collisione.
La vettura Fiat Panda condotta della signora Parte_2
secondo quanto accertato dal CTU “provenendo dall'abitato di
Corzes, abbandonava la strada statale (S.S. 38) immettendosi
sulla strada comunale che collega il centro abitato di Corzes al
centro abitato di Allitz (…). Dopo un breve percorso, abbandonava
detta via, avviandosi su una laterale sinistrorsa (…) sulla quale
era presente un segnale verticale indicante “divieto di
circolazione limite di velocità 40 Km/h” e cartello indicante
“Durchfahrt nur für Erhaltungspflichtige” (…). Nonostante i
cartelli proseguiva su detta via raggiungendo così il luogo del
4 sinistro (...).”.
Quanto sopra risulta confermato dalla dichiarazione della stessa signora che riferiva di aver viaggiato da Parte_2
Corzes in direzione Alliz.
Appurato che la Fiat Panda proveniva da una strada privata e che sul suo percorso, a breve distanza dal luogo dell'incidente, era posizionato un cartello di divieto di transito,
risulta irrilevante il fatto che la strada fosse o meno sbarrata,
perché il divieto di transito era comunque evidente.
Anche il mancato rilievo, da parte dei Carabinieri nel rapporto di sinistro, della segnaletica di divieto di circolazione sulla strada percorsa dalla signora seppure Parte_2
confermi che sull'incrocio non era posto alcun segnale relativo alla precedenza, non è idoneo ad escludere il fatto (accertato)
che la suddetta segnaletica esisteva e che la conducente della vettura Fiat Panda proveniva da strada privata in cui era vietato circolare.
Il CTU ha, inoltre escluso che la signora possa Parte_2
essere giunta all'incrocio provenendo dalla direzione opposta,
con inversione di marcia, considerato, in primis quanto da lei stessa dichiarato, ma anche che la segnaletica esisteva su entrambi i lati della strada, quindi anche a monte rispetto alla sua direzione di provenienza sul luogo del sinistro.
Quindi, la signora alla guida della vettura Fiat Parte_2
Panda è giunta all'incrocio nella consapevolezza di provenire da
5 una via con divieto di circolazione, non soggetta a pubblico passaggio e perciò ai sensi dell'art. 145 C.d.S., per immettersi sulla strada pubblica aveva l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza.
Però, la signora in violazione dell'obbligo di Parte_2
arresto, come lei stessa ha dichiarato, ha frenato a fondo solo nel momento in cui ha percepito la presenza dell'altra autovettura. Il CTU, infatti ha accertato che al momento dell'impatto la Fiat Panda viaggiava ancora a circa 40-45 km/h.
Pertanto, è dimostrato che la conducente della Fiat Panda non aveva l'intenzione di arrestarsi.
Con ciò è superata la presunzione di precedenza a destra.
3. D'altra parte, la signora alla guida della Parte_1
vettura VW Polo, giungendo all'intersezione, in assenza di qualsivoglia segnalazione relativa alla precedenza, provenendo da sinistra, era tenuta a usare la massima prudenza, mentre invece ha proseguito, anche lei, alla velocità di circa 40-45
km/h.
4. Per tutte le ragioni esposte non è condivisibile la conclusione del Tribunale nella ripartizione della colpa, che invece va attribuita nella misura del 70% alla signora alla guida della Fiat Panda e del 30% all'appellante Parte_2
conducente della VW Polo.
5. Sulla liquidazione del danno, l'appellante ha dichiarato di prestare acquiescenza rispetto la sentenza impugnata,
6 pertanto, verificata la correttezza dei calcoli esposti in appello,
tenuto conto della percentuale di responsabilità come riformata a carico della conducente della Fiat Panda, di seguito il residuo importo dovuto:
A) Danno liquidato al 23.01.2019 (c.d. aestimatio) € 8.796,52
B) Interessi € 645,85
C) Rivalutazione € 1.416,24
(maturati al 16.11.2023)
€10.858,61 Pt_3
Detratto quanto ricevuto a titolo di risarcimento € -5.902,44
E) € 4.956,17
F) Interessi € 201,77
G) Rivalutazione € 109,04
(su ( )-E maturati dal 16.11.2023 al 11.06.2025) Pt_3
Totale dovuto € 5.266,98 CP_4
Oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
6. Considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite, che andranno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014
per il valore del decisum, nella misura di un terzo per entrambi i gradi, con condanna degli appellati Controparte_2
e a rifondere alla signora i
[...] CP_1 Pt_1
residui due terzi.
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La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 996/2023 del CP_1
17.11.2023 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, a parziale riforma della sentenza impugnata così
provvede:
1. accerta la concorrente responsabilità della conducente della
Fiat Panda tg EY430SB in merito al sinistro de quo del 70%, il resto in capo a Parte_1
2. condanna e a Controparte_2 CP_1
pagare a l'importo residuo di € 5.266,98, oltre Parte_1
interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., da oggi fino al saldo effettivo;
3. condanna e a Controparte_2 CP_1
rifondere a due terzi (2/3) delle spese di lite in Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che compensa per il residuo terzo e che liquida, nel loro intero ammontare (4/4):
- per il primo grado in € 5.838,55, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale, € 761,55 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre € 555,65 per anticipazioni, oltre alle spese di CTP pari a € 732 e € 749,86 e oltre ai 2/3 delle spese di CTU;
8 - per il presente grado in € 4.560,90 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisionale, € 594,90 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a
€ 355,50 per anticipazioni.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 11 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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