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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 LU - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043O01922 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 LU” ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese avverso Avviso di Accertamento N. T93043O01922/2024, notificato in data 5/3/2025, avente ad oggetto IRES anno 2018.
La ricorrente è una AZ LU (ex Ipab) che svolge la propria attività in ambito assistenziale e sociosanitario, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, come sancito dall'articolo 2 dello statuto vigente e nell'esercizio dei propri scopi statutari la AZ nell'anno
2018 gestiva:
L'unità d'offerta principale (Residenza Sanitaria Assistenziale), meglio conosciuta come RSA: nei 448 posti letto autorizzati, trovano accoglienza Ospiti affetti da tutte le patologie croniche e neurovegetative dell'anziano;
il Centro Diurno Alzheimer che può accogliere fino a 25 Ospiti;
Il Servizio di Cure Domiciliari (C-DOM) e di RSA aperta, che si rivolge a persone di qualsiasi età che necessitano di un'adeguata assistenza socio-sanitaria a domicilio;
Le Cure Intermedie, con 6 posti letto, progetto regionale che offre in regime di degenza un servizio sanitario, riabilitativo e assistenziale che consente al paziente di completare l'iter di cura, raggiungendo il migliore stato di salute e benessere possibile;
Il Nucleo di Cure Subacute, con 22 posti letto, reparto sanitario accreditato e contrattualizzato con il Servizio
Sanitario Nazionale, che offre la possibilità di cura a pazienti affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso di patologie croniche, provenienti da ambiti ospedalieri o su richiesta del Medico di Medicina
Generale.
Fa presente che in data 8.7.2024 riceveva il questionario dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la richiesta di informazioni sull'agevolazione IRES di cui all'articolo 6 del DPR 601/73 di cui aveva usufruito per l'anno 2018 relativamente a redditi da locazione, alla quale forniva tempestivo riscontro in data 31.7.2024 evidenziando la sussistenza, per la stessa, delle condizioni per la richiesta agevolazione e segnatamente:
1. La personalità giuridica;
2. L'interesse pubblico e l'utilità sociale dell'attività;
3. La mera riscossione di canoni senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. Forniva altresì la necessaria documentazione a sostegno della richiesta agevolazione.
In data 31 luglio 2024 si svolgeva il contradditorio tra le parti, nel contesto del quale la AZ confermava quanto esposto nella sua memoria.
− In data 15/11/2024, l'Agenzia delle Entrate trasmetteva schema d'atto, nel quale si evidenziava la non sussistenza della condizione della prestazione di servizi in regime di gratuità da parte della AZ, così come invece richiesto dai documenti di prassi citati dall'Agenzia (Circolare 15/E del 17.5.2022 e Circolare
35/E del 28.12.2023).
− La AZ formulava osservazioni allo schema d'atto in data 9 gennaio 2025 ribadendo la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione IRES, anche richiamando la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado di Perugia numero 65 dell' 1.2.2023, relativa al caso di un ente in una condizione perfettamente analoga a quella della AZ. − In particolare, la AZ rilevava che l'eccepito requisito dell'erogazione di servizi in gratuità fosse limitato dalla prassi citata dall'Agenzia agli “enti religiosi”.
− In data 5/3/2025 perveniva, infine, la notifica dell'avviso di accertamento nr. T93043O01922/2024 che viene qui impugnato in quanto ritenuto illegittimo e/o carente di motivazione per le seguenti ragioni di seguito indicate.
I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DPR 601/1973 così prospettata da parte ricorrente:
di fatto, l'unica contestazione elevata alla AZ riguardava il fatto che i propri servizi non fossero svolti in regime di gratuità. La tesi del requisito della gratuità era sostenuta dall'Agenzia richiamando in modo non corretto alcuni documenti di prassi. In tale contesto, il richiamo alla Circolare n. 15/E del 17.5.202 non è affatto appropriato in quanto la stessa, per ammissione dell'Agenzia delle Entrate, aveva come oggetto unicamente le seguenti tre tipologie di soggetti: - Enti ospedalieri;
- Fondazioni di origine bancaria;
- Enti religiosi civilisticamente riconosciuti.
La AZ appartiene, invece, ai soggetti di cui al comma 1 lettera a) e segnatamente agli “enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza” come esposto dalla AZ nelle proprie osservazioni scritte nel corso del procedimento in assenza di contestazione sul punto da parte dell'Agenzia.
Analogamente non condivide l'affermazione dell'Ufficio in ordine al fatto che la successiva Circolare 35/E del 2023 confermi l'operato della stessa, tenuto conto che in tale documento di prassi, diversamente da quanto affermato nell'atto di accertamento, il requisito della gratuità è unicamente riferito agli enti religiosi civilmente riconosciuti (paragrafo 2.1.1. Circolare 35/E). Il caso della ricorrente AZ è invece quello descritto al paragrafo 3 (a pagina 19 Circolare 35/E) rientrando la stessa negli “enti di assistenza e beneficenza” per i quali la prassi chiede unicamente la sussistenza di due condizioni:
1) Destinazione dei proventi al finanziamento dell'attività istituzionale;
2) Assenza di attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare.
Entrambe le suddette condizioni sono soddisfatte dalla AZ che ha argomentato sul punto nei propri scritti difensivi producendo il bilancio dell'Ente senza ricevere alcuna contestazione dall'Agenzia delle
Entrate, salva la generica constatazione che la AZ finanzi la propria attività istituzionale con la prevalenza di risorse diverse dai canoni locativi. Nel caso di specie l'Agenzia non ha contestato l'impiego diretto dei ricavi delle locazioni per il finanziamento dell'attività dell'Ente e non avrebbe potuto essere diversamente: dal bilancio della AZ chiuso al 31.12.2018 (anno d'imposta oggetto dell'accertamento) risulta un risultato d'esercizio pari ad € 6.000 circa, a fronte di un reddito fondiario di
€ 438.873,00. Ciò significa che, in assenza dei corrispettivi delle locazioni il bilancio si sarebbe chiuso con un forte passivo. Il risultato non cambia se ci si sofferma sui bilanci d'esercizio per gli anni 2019 e 2020
(anno Covid chiuso con perdita di oltre 1 milione di Euro) anzi se ne ricava ulteriore conferma dell'essenzialità dei ricavi locativi per garantire l'esercizio dell'attività istituzionali dell'Ente.
L'Agenzia ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione IRES per il semplice fatto che la
AZ ricevesse una remunerazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (e, a volte, anche dagli utenti) per l'erogazione dei propri servizi, affermazione, sostiene parte ricorrente, apodittica che sembra scontare una scarsa conoscenza delle mondo del terzo settore o, quantomeno, una riduzione dello stesso a fenomeno di mero volontariato assistenziale, mentre lo stesso assume sempre più i profili dell'impresa
(con i rischi annessi) seppure esercitata in forma non commerciale e in assenza di alcuna forma di divisione degli utili. Anche la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è interamente gratuita. In particolare, il concetto di strumentalità non può essere inteso in senso statico e conservativo sulla base del singolo utile d'esercizio ma deve ricollegarsi alla più generica necessità di disporre di risorse utili a sostenere l'attività dell'Ente nel caso di eventi sopravvenuti che richiedano spese di natura straordinaria (manutenzioni, rinnovi contrattuali personale) o magari anche solo la necessità di integrare le eventuali riduzioni delle entrate che l'Ente riceve dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli utenti a remunerazione dei propri servizi.
II) MANCATA APPPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E BUONA FEDE – VIOLAZIONE/FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 STATUTO DEL CONTRIBUENTE (LEGGE 212/2000) in ordine alla quale la AZ ricorrente ha così argomentato:
le difficoltà interpretative derivanti da un dato normativo molto risalente nel tempo e da precedenti
(giurisprudenziali e di prassi) non sempre univoci avrebbero dovuto legittimamente orientare, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 10 comma 3 dello Statuto dei Contribuenti, una decisione dell'Agenzia delle
Entrate di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi, tenuto conto dell'estrema difficoltà circa l'interpretazione normativa.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio richiamando i documenti di prassi citati nell'atto impugnato e ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato. Chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Con successiva memoria parte ricorrente replica alle controdeduzioni formulate dall'Ufficio e nel ribadire le proprie ragioni, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ad esito dell'udienza del 24 novembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate non contesta la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'articolo 6 del DPR 601/1973 in capo all'Ente e, del resto, non potrebbe essere diversamente, trattandosi di AZ (ex Ipab) attiva nell'assistenza a soggetti fragili. L'Agenzia delle Entrate non contesta neppure la sussistenza dell'ulteriore condizione richiesta dalla prassi (Circolare della medesima Agenzia numero 15/
E del 17.5.2022) rappresentata dal mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, situazione che si configura quando “la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico" (così la circolare citata): circostanza, questa, che la ricorrente ha peraltro dimostrato attraverso la documentazione prodotta.
In concreto, l'unica contestazione riguarda il fatto che i servizi della AZ non sono svolti in regime di gratuità, condizione che – a giudizio dell'Agenzia e con richiamo alla Circolare 15/E già citata, sarebbe condizione necessaria per ottenere l'agevolazione. Nelle stesse premesse a tale documento di prassi emerge, peraltro, che la stessa ha per oggetto unicamente le seguenti tre tipologie di soggetti: - Enti ospedalieri;
- Fondazioni di origine bancaria;
- Enti religiosi civilisticamente riconosciuti.
La AZ appartiene, invece, ai soggetti di cui al comma 1 lettera a) della medesima Circolare, e segnatamente agli “enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri. enti di assistenza e beneficenza”.
Va altresì osservato che con successiva Circolare 35/E del 28.12.2023, al paragrafo 2.1.1, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che il requisito della gratuità è unicamente riferito agli enti religiosi civilmente riconosciuti mentre il caso della AZ è quello descritto al paragrafo 3) della medesima Circolare, rientrando la stessa negli “enti di assistenza e beneficenza” per i quali la prassi chiede unicamente la sussistenza di due condizioni:
1) la destinazione dei proventi al finanziamento dell'attività istituzionale;
2) l'assenza di attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare;
ed entrambe le suddette condizioni sono chiaramente soddisfatte dalla AZ che ha prodotto il bilancio senza ricevere alcuna contestazione (neanche in sede di controdeduzioni) dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in via equitativa in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento numero T93043O01922/2024 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 Euro oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025 i ll Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
TT CARMELO, Presidente
BOSCHETTO ENZO, RE
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 LU - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Carlo Frattini N. 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043O01922 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 337/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Ricorrente_1 LU” ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese avverso Avviso di Accertamento N. T93043O01922/2024, notificato in data 5/3/2025, avente ad oggetto IRES anno 2018.
La ricorrente è una AZ LU (ex Ipab) che svolge la propria attività in ambito assistenziale e sociosanitario, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio, come sancito dall'articolo 2 dello statuto vigente e nell'esercizio dei propri scopi statutari la AZ nell'anno
2018 gestiva:
L'unità d'offerta principale (Residenza Sanitaria Assistenziale), meglio conosciuta come RSA: nei 448 posti letto autorizzati, trovano accoglienza Ospiti affetti da tutte le patologie croniche e neurovegetative dell'anziano;
il Centro Diurno Alzheimer che può accogliere fino a 25 Ospiti;
Il Servizio di Cure Domiciliari (C-DOM) e di RSA aperta, che si rivolge a persone di qualsiasi età che necessitano di un'adeguata assistenza socio-sanitaria a domicilio;
Le Cure Intermedie, con 6 posti letto, progetto regionale che offre in regime di degenza un servizio sanitario, riabilitativo e assistenziale che consente al paziente di completare l'iter di cura, raggiungendo il migliore stato di salute e benessere possibile;
Il Nucleo di Cure Subacute, con 22 posti letto, reparto sanitario accreditato e contrattualizzato con il Servizio
Sanitario Nazionale, che offre la possibilità di cura a pazienti affetti da postumi di un evento acuto o da scompenso di patologie croniche, provenienti da ambiti ospedalieri o su richiesta del Medico di Medicina
Generale.
Fa presente che in data 8.7.2024 riceveva il questionario dall'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la richiesta di informazioni sull'agevolazione IRES di cui all'articolo 6 del DPR 601/73 di cui aveva usufruito per l'anno 2018 relativamente a redditi da locazione, alla quale forniva tempestivo riscontro in data 31.7.2024 evidenziando la sussistenza, per la stessa, delle condizioni per la richiesta agevolazione e segnatamente:
1. La personalità giuridica;
2. L'interesse pubblico e l'utilità sociale dell'attività;
3. La mera riscossione di canoni senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico. Forniva altresì la necessaria documentazione a sostegno della richiesta agevolazione.
In data 31 luglio 2024 si svolgeva il contradditorio tra le parti, nel contesto del quale la AZ confermava quanto esposto nella sua memoria.
− In data 15/11/2024, l'Agenzia delle Entrate trasmetteva schema d'atto, nel quale si evidenziava la non sussistenza della condizione della prestazione di servizi in regime di gratuità da parte della AZ, così come invece richiesto dai documenti di prassi citati dall'Agenzia (Circolare 15/E del 17.5.2022 e Circolare
35/E del 28.12.2023).
− La AZ formulava osservazioni allo schema d'atto in data 9 gennaio 2025 ribadendo la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'agevolazione IRES, anche richiamando la sentenza della Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado di Perugia numero 65 dell' 1.2.2023, relativa al caso di un ente in una condizione perfettamente analoga a quella della AZ. − In particolare, la AZ rilevava che l'eccepito requisito dell'erogazione di servizi in gratuità fosse limitato dalla prassi citata dall'Agenzia agli “enti religiosi”.
− In data 5/3/2025 perveniva, infine, la notifica dell'avviso di accertamento nr. T93043O01922/2024 che viene qui impugnato in quanto ritenuto illegittimo e/o carente di motivazione per le seguenti ragioni di seguito indicate.
I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DPR 601/1973 così prospettata da parte ricorrente:
di fatto, l'unica contestazione elevata alla AZ riguardava il fatto che i propri servizi non fossero svolti in regime di gratuità. La tesi del requisito della gratuità era sostenuta dall'Agenzia richiamando in modo non corretto alcuni documenti di prassi. In tale contesto, il richiamo alla Circolare n. 15/E del 17.5.202 non è affatto appropriato in quanto la stessa, per ammissione dell'Agenzia delle Entrate, aveva come oggetto unicamente le seguenti tre tipologie di soggetti: - Enti ospedalieri;
- Fondazioni di origine bancaria;
- Enti religiosi civilisticamente riconosciuti.
La AZ appartiene, invece, ai soggetti di cui al comma 1 lettera a) e segnatamente agli “enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza” come esposto dalla AZ nelle proprie osservazioni scritte nel corso del procedimento in assenza di contestazione sul punto da parte dell'Agenzia.
Analogamente non condivide l'affermazione dell'Ufficio in ordine al fatto che la successiva Circolare 35/E del 2023 confermi l'operato della stessa, tenuto conto che in tale documento di prassi, diversamente da quanto affermato nell'atto di accertamento, il requisito della gratuità è unicamente riferito agli enti religiosi civilmente riconosciuti (paragrafo 2.1.1. Circolare 35/E). Il caso della ricorrente AZ è invece quello descritto al paragrafo 3 (a pagina 19 Circolare 35/E) rientrando la stessa negli “enti di assistenza e beneficenza” per i quali la prassi chiede unicamente la sussistenza di due condizioni:
1) Destinazione dei proventi al finanziamento dell'attività istituzionale;
2) Assenza di attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare.
Entrambe le suddette condizioni sono soddisfatte dalla AZ che ha argomentato sul punto nei propri scritti difensivi producendo il bilancio dell'Ente senza ricevere alcuna contestazione dall'Agenzia delle
Entrate, salva la generica constatazione che la AZ finanzi la propria attività istituzionale con la prevalenza di risorse diverse dai canoni locativi. Nel caso di specie l'Agenzia non ha contestato l'impiego diretto dei ricavi delle locazioni per il finanziamento dell'attività dell'Ente e non avrebbe potuto essere diversamente: dal bilancio della AZ chiuso al 31.12.2018 (anno d'imposta oggetto dell'accertamento) risulta un risultato d'esercizio pari ad € 6.000 circa, a fronte di un reddito fondiario di
€ 438.873,00. Ciò significa che, in assenza dei corrispettivi delle locazioni il bilancio si sarebbe chiuso con un forte passivo. Il risultato non cambia se ci si sofferma sui bilanci d'esercizio per gli anni 2019 e 2020
(anno Covid chiuso con perdita di oltre 1 milione di Euro) anzi se ne ricava ulteriore conferma dell'essenzialità dei ricavi locativi per garantire l'esercizio dell'attività istituzionali dell'Ente.
L'Agenzia ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione IRES per il semplice fatto che la
AZ ricevesse una remunerazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (e, a volte, anche dagli utenti) per l'erogazione dei propri servizi, affermazione, sostiene parte ricorrente, apodittica che sembra scontare una scarsa conoscenza delle mondo del terzo settore o, quantomeno, una riduzione dello stesso a fenomeno di mero volontariato assistenziale, mentre lo stesso assume sempre più i profili dell'impresa
(con i rischi annessi) seppure esercitata in forma non commerciale e in assenza di alcuna forma di divisione degli utili. Anche la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è interamente gratuita. In particolare, il concetto di strumentalità non può essere inteso in senso statico e conservativo sulla base del singolo utile d'esercizio ma deve ricollegarsi alla più generica necessità di disporre di risorse utili a sostenere l'attività dell'Ente nel caso di eventi sopravvenuti che richiedano spese di natura straordinaria (manutenzioni, rinnovi contrattuali personale) o magari anche solo la necessità di integrare le eventuali riduzioni delle entrate che l'Ente riceve dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli utenti a remunerazione dei propri servizi.
II) MANCATA APPPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO E BUONA FEDE – VIOLAZIONE/FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 STATUTO DEL CONTRIBUENTE (LEGGE 212/2000) in ordine alla quale la AZ ricorrente ha così argomentato:
le difficoltà interpretative derivanti da un dato normativo molto risalente nel tempo e da precedenti
(giurisprudenziali e di prassi) non sempre univoci avrebbero dovuto legittimamente orientare, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 10 comma 3 dello Statuto dei Contribuenti, una decisione dell'Agenzia delle
Entrate di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi, tenuto conto dell'estrema difficoltà circa l'interpretazione normativa.
Si costituisce in giudizio l'Ufficio richiamando i documenti di prassi citati nell'atto impugnato e ribadendo la correttezza e legittimità del proprio operato. Chiede quindi il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Con successiva memoria parte ricorrente replica alle controdeduzioni formulate dall'Ufficio e nel ribadire le proprie ragioni, insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ad esito dell'udienza del 24 novembre 2025 la causa veniva decisa nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate non contesta la sussistenza del requisito soggettivo di cui all'articolo 6 del DPR 601/1973 in capo all'Ente e, del resto, non potrebbe essere diversamente, trattandosi di AZ (ex Ipab) attiva nell'assistenza a soggetti fragili. L'Agenzia delle Entrate non contesta neppure la sussistenza dell'ulteriore condizione richiesta dalla prassi (Circolare della medesima Agenzia numero 15/
E del 17.5.2022) rappresentata dal mero godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, situazione che si configura quando “la locazione di immobili si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico" (così la circolare citata): circostanza, questa, che la ricorrente ha peraltro dimostrato attraverso la documentazione prodotta.
In concreto, l'unica contestazione riguarda il fatto che i servizi della AZ non sono svolti in regime di gratuità, condizione che – a giudizio dell'Agenzia e con richiamo alla Circolare 15/E già citata, sarebbe condizione necessaria per ottenere l'agevolazione. Nelle stesse premesse a tale documento di prassi emerge, peraltro, che la stessa ha per oggetto unicamente le seguenti tre tipologie di soggetti: - Enti ospedalieri;
- Fondazioni di origine bancaria;
- Enti religiosi civilisticamente riconosciuti.
La AZ appartiene, invece, ai soggetti di cui al comma 1 lettera a) della medesima Circolare, e segnatamente agli “enti istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri. enti di assistenza e beneficenza”.
Va altresì osservato che con successiva Circolare 35/E del 28.12.2023, al paragrafo 2.1.1, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che il requisito della gratuità è unicamente riferito agli enti religiosi civilmente riconosciuti mentre il caso della AZ è quello descritto al paragrafo 3) della medesima Circolare, rientrando la stessa negli “enti di assistenza e beneficenza” per i quali la prassi chiede unicamente la sussistenza di due condizioni:
1) la destinazione dei proventi al finanziamento dell'attività istituzionale;
2) l'assenza di attività organizzata in forma di impresa nella gestione immobiliare;
ed entrambe le suddette condizioni sono chiaramente soddisfatte dalla AZ che ha prodotto il bilancio senza ricevere alcuna contestazione (neanche in sede di controdeduzioni) dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso va quindi accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in via equitativa in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento numero T93043O01922/2024 e condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 Euro oltre accessori di legge.
Così deciso in Varese il 24 novembre 2025 i ll Giudice estensore il Presidente
Rag. Enzo Boschetto Dott. Carmelo Leotta