Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/11/2025, n. 21413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21413 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12417 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ecosantagata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Morigi e Chiara Saltelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della delibera della Giunta regionale n. 456 del 21.06.2022, pubblicata sul BURL n. 54 del 28.06.2022, avente ad oggetto “ Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 239 del 17.04.2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica- ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/2003 e dell’articolo 208 del Dlgs n. 152/06 ” e di tutti i suoi allegati;
- di ogni altro atto connesso e conseguenziale;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.01.2023
- della delibera della Giunta regionale n. 995 del 4.11.2022, pubblicata sul BURL n. 93 del 10.11.2022, avente ad oggetto “ Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 239 del 17.04.2009, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica- ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 36/2003 e dell’articolo 208 del Dlgs n. 152/06 ” e di tutti i suoi allegati;
- di ogni altro atto connesso e conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AV De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 27.09.2022 e depositato il 25.10.2022, Ecosantagara S.r.l., società esercente l’attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi in località Civita Castellana, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale la delibera della Giunta della Regione Lazio n. 456 del 21.06.2022, con la quale è stata dettata la nuova disciplina in materia di garanzie fideiussorie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di discarica.
2. – La Regione Lazio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Nelle more del giudizio, la Regione Lazio, previa consultazione con alcuni consorzi rappresentativi degli operatori del settore, ha adottato la delibera di Giunta n. 995 del 4.11.2022, con la quale sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla delibera n. 456 del 2022.
4. – Con atto notificato il 29.12.2022 e depositato il 13.01.2023, Ecosantagata ha dunque proposto motivi aggiunti avverso la delibera n. 995 del 2022, estendendo ad essa, con minime integrazioni, le censure già formulate nei confronti della delibera n. 456 del 2022.
5. – La Regione Lazio ha eccepito l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, deducendo che, nelle more del giudizio, questo Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 10045 del 13 giugno 2023, ha annullato le delibere della Giunta regionale in questa sede impugnate.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
7. – Il sopravvenuto annullamento giurisdizionale delle delibere impugnate, seppure per motivi solo in parte coincidenti con quelli dedotti dall’odierna ricorrente, rende il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, così come già stabilito in analoghi giudizi vertenti sugli stessi provvedimenti di cui qui si controverte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2025, n. 7938; TAR Lazio, sez. V, 14 ottobre 2025, nn. 17633, 17639 e 17640).
8. – La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NE PI, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
AV De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De IA | NE PI |
IL SEGRETARIO