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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220039447876000 BOLLO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210087366551000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le due cartelle di pagamento in epigrafe, notificategli da AD in data 05.10.2022 per tassa automobilistica dall'anno 2018 e 2019. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici, prescrizione, decadenza, omessa motivazione anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Regione Sicilia che conclude per il rigetto, vinte le spese. AD, ritualmente intimata, non si è costituita. All'odierna udienza del 22/01/2026, nessuno era presente. Al termine, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio reputa il ricorso infondato e dunque da respingere. Infatti, in materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015: alcun avviso prodromico, dunque, era dovuto ex lege nella fattispecie. Le cartelle, relative agli anni 2018 e 19, alla data del 05.10.2022 non recavano crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della proroga biennale di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, intervenuta anche sul termine decadenziale, sempre triennale. Priva di pregio risulta la doglianza sulla motivazione, atteso che la cartella è stata redatta secondo i moduli standard e contiene le indicazioni minime per l'esercizio del ditto di difesa, nella fattispecie esercitato. Lo stesso vale per sanzioni ed interessi, che maturano in base a parametri fissati dai DM indicati in cartella, agevolmente verificabili. Spese compensate in ragione del non univoco quadro giurisprudenziale sulla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate. Palermo, 22/01/2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore IPPOLITO SANTO, Giudice PIRAINO ANGELO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220039447876000 BOLLO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210087366551000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna le due cartelle di pagamento in epigrafe, notificategli da AD in data 05.10.2022 per tassa automobilistica dall'anno 2018 e 2019. Ne chiede l'annullamento, vinte le spese, lamentando omessa notifica di atti prodromici, prescrizione, decadenza, omessa motivazione anche di sanzioni ed interessi. Si è costituita Regione Sicilia che conclude per il rigetto, vinte le spese. AD, ritualmente intimata, non si è costituita. All'odierna udienza del 22/01/2026, nessuno era presente. Al termine, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio reputa il ricorso infondato e dunque da respingere. Infatti, in materia di tasse automobilistiche è prevista l'iscrizione a ruolo automatica ex legge regionale n°16 dell'11 agosto 2015: alcun avviso prodromico, dunque, era dovuto ex lege nella fattispecie. Le cartelle, relative agli anni 2018 e 19, alla data del 05.10.2022 non recavano crediti prescritti (termine triennale ex art. 5 del D.l. 953/82), per via della proroga biennale di cui all'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, che richiama l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015, intervenuta anche sul termine decadenziale, sempre triennale. Priva di pregio risulta la doglianza sulla motivazione, atteso che la cartella è stata redatta secondo i moduli standard e contiene le indicazioni minime per l'esercizio del ditto di difesa, nella fattispecie esercitato. Lo stesso vale per sanzioni ed interessi, che maturano in base a parametri fissati dai DM indicati in cartella, agevolmente verificabili. Spese compensate in ragione del non univoco quadro giurisprudenziale sulla sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate. Palermo, 22/01/2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE Firma digitale