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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2632/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3693/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488954 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1851/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe, che sta in giudizio in proprio in quanto avvocato, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401488954, notificatole in data 8 novembre 2024 dalla società AMA S.p.A. Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, relativo al mancato pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per l'anno 2021, riguardante l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando che l'immobile in questione è entrato nella sua disponibilità solo a partire dal 1° gennaio 2022, come comprovato dal contratto di locazione ad uso non abitativo allegato al ricorso (doc. 2). Pertanto, la ricorrente non può essere considerata soggetto passivo d'imposta per il periodo d'imposta 2021.
Nè AMA né Roma Capitale risultano costituite ing iudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dalla ricorrente prova la veridicità delle circostanze prospettate nel ricorso e dunque il difetto del presupposto impositivo in quanto l'immobile nel periodo di riferimento dell'avviso era stata oggetto di locazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3693/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama S.p.a. - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401488954 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1851/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente generalizzata in epigrafe, che sta in giudizio in proprio in quanto avvocato, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401488954, notificatole in data 8 novembre 2024 dalla società AMA S.p.A. Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche – Direzione Entrate Tributarie, relativo al mancato pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) per l'anno 2021, riguardante l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando che l'immobile in questione è entrato nella sua disponibilità solo a partire dal 1° gennaio 2022, come comprovato dal contratto di locazione ad uso non abitativo allegato al ricorso (doc. 2). Pertanto, la ricorrente non può essere considerata soggetto passivo d'imposta per il periodo d'imposta 2021.
Nè AMA né Roma Capitale risultano costituite ing iudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione prodotta dalla ricorrente prova la veridicità delle circostanze prospettate nel ricorso e dunque il difetto del presupposto impositivo in quanto l'immobile nel periodo di riferimento dell'avviso era stata oggetto di locazione.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Accoglie il ricorso;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico