Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 04/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 48 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
dott. NI D’TO Presidente dott. PI AS Consigliere relatore dott. Andrea Costa Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38085 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 21833 reso da IN OR (C.F [...]) nella qualità di cassiere interno della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024/29.2.2024.
Visto l’atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 585/2025;
Uditi nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa IA RE SA - relatore il Consigliere PI AS -, il P.M., in persona del S.P.G. IA Stefania Balena, alla presenza dell’agente contabile;
Esaminati gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, evidenziando che la gestione in questione è l’ultima precedente l’accorpamento della Camera di commercio tarantina con quella di Brindisi, rientrando, quindi, la fattispecie in esame fra quelle di cui all’art.147 comma 3 lett. b) c.g.c..
Pertanto, pur non rilevando alcuna irregolarità, ha rimesso il conto all’esame del Collegio chiedendone la declaratoria di regolarità ed il conseguente discarico dell’agente contabile.
La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il Magistrato istruttore.
L’agente contabile non ha presentato memorie, ma ha presenziato all’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 nella quale la Procura regionale ha concluso come da atti depositati.
Come già chiarito dal Magistrato istruttore nella sopra indicata relazione, l’art.147 comma 3, lett. b) c.g.c. prevede la fissazione dell’udienza collegiale per i conti relativi all’ultima gestione dell’agente contabile.
La giurisprudenza, al riguardo, ha specificato che tale adempimento ha carattere prettamente sostanziale, finalizzato a prendere formalmente atto della chiusura della gestione dell’agente contabile anche per acclararne la regolarità, disposto nell’interesse dello stesso agente contabile al fine di liberarsi in via definitiva da eventuali responsabilità connesse alla gestione sottoposta all’esame (cfr. Sez. Giurisdiz. Puglia, 13 gennaio 2026, n.7; Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Veneto, 30 maggio 2025, n.179).
Ciò premesso, in assenza di rilievi, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per procedere conformemente a quanto richiesto dal Magistrato deferente e della Procura regionale.
Non vi è luogo a procedere per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 38085, dichiara regolare il conto giudiziale n. 21833 reso da IN OR nella qualità di cassiere interno della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Taranto, relativamente al periodo 1.1.2024/29.2.2024, ed ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE PI AS NI D’TO Depositata in segreteria il giorno 4 marzo 2026 Il Funzionario
IA RE SA