Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8301 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6701 del 2025, proposto da
Eg Stella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del decreto del MASE prot. n. 228 del 29.4.2025 adottato di concerto con il MiC, con il quale è stato "espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza pari a 24,57 MWp, nel Comune di Roma (RM) e delle relative opere di connessione alla RTN", ivi compresa la verifica del Piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinate al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3", nella parte in cui è stato previsto all'art. 3 il rispetto delle prescrizioni previste nel parere della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8847-P del 27 marzo 2025;
in parte qua e nei limiti dell'interesse azionato, del parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR espresso con nota prot. 8847-P del 27 marzo 2025 nella parte in cui ha disposto lo stralcio del lotto 1 di progetto sul presupposto che non ricadrebbe in area idonea
ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente;
e per la condanna
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 emendato dalla prescrizione impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. In data 28 settembre 2022 la ricorrente ha presentato al MASE l’istanza per l’avvio del procedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa all’“Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare agrivoltaica di potenza pari a 24,57 MWp, nel Comune di Roma (RM) e delle relative opere di connessione alla RTN”, composto di due lotti, ossia lotto 1 e lotto 2 (di seguito “Progetto”).
2. Con nota del 29.3.2023 il MASE ha comunicato la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione progettuale. Conclusasi la fase istruttoria e la fase di consultazione del pubblico, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE ha espresso il parere n. 643 del 27.3.2025, sotto forma di schema di provvedimento, recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale del Progetto, con prescrizione di stralcio del lotto 2.
3. Con parere espresso in pari data con nota prot. n. 8847-P del 27.3.2025, il MiC ha prescritto la “ Elaborazione di nuova documentazione progettuale che preveda una riduzione dell’impianto tramite lo stralcio del lotto 1 (Campi dal 2 al 9), localizzato direttamente in area tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, non ricadente in area idonea ai sensi D.Lgs. 199/2021, art. 20, co.8 lett. c-quater ”, con stralcio implicante di per sè la riduzione del Progetto di circa il 60% che, sommato allo stralcio operato dalla Commissione Tecnica del MASE (e recepito dal decreto ministeriale), determinerebbe uno stralcio totale del progetto e la sua conseguente irrealizzabilità.
4. All’esito del procedimento il MASE ha adottato il decreto n. 228 del 29.4.2025 con il quale è stato espresso giudizio positivo di VIA in relazione al Progetto, prevedendo, all’art. 3, che “[d] evono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura, espresso con nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 8847-P del 27 marzo 2025 ”. In tal modo, il MASE, pur avendo espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, avrebbe nella sostanza negato la realizzabilità dell’impianto, avendo recepito (oltre alla prescrizione di stralcio del lotto 2 della CT VIA) la prescrizione di stralcio imposta dal MiC relativa al lotto 1.
5. Avverso gli atti e provvedimenti indicati è insorta la ricorrente con la presente impugnativa, affidata a un unico motivo con cui si deduce “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25, co. 2-bis e 7, del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22, co. 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 ”.
6. Sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sarebbero viziati in quanto il MASE ha recepito acriticamente il parere del MiC, che a propria volta avrebbe prescritto lo stralcio del lotto 1 di Progetto sull’erroneo presupposto che non sia localizzato in area idonea. Tale assunto non sarebbe corretto, in quanto ai sensi dell’art. 20, co. 8, d.gs. n. 199/2021, per gli impianti fotovoltaici sono considerate idonee “ 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri ”. Nel caso di specie, il progetto ricadrebbe: (i) entro 500 metri da zone industriali e aree di cava; (ii) entro 300 metri dall’autostrada A12; (iii) in area priva di vincoli ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.
7. Fuorviante sarebbe, invece, il richiamo operato dal IC alla lettera c- quater del richiamato art. 20, co. 8, in quanto tale disposizione avrebbe carattere residuale, applicandosi quale clausola di chiusura per tutti quei progetti che non rientrano nelle fattispecie richiamate alle lettere precedenti.
8. Ciò posto, la qualificazione di un’area come idonea comporterebbe, secondo la ricorrente, il potere/dovere in capo al MASE di rilasciare la VIA anche in presenza di una prescrizione limitativa del MiC, in virtù del combinato disposto dell’art. 25 TUA con l’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021.
9. Il Ministero della cultura si è costituito in resistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. All’esito dell’udienza pubblica dell’11.2.2026 il Collegio ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in relazione all’apparente formulazione della domanda come diretta, in via esclusiva, a ottenere una pronuncia manipolativa del provvedimento impugnato, non rientrante tra i poteri del giudice amministrativo, in luogo di un provvedimento caducatorio.
11. La ricorrente ha presentato memoria nei termini assegnati.
12. Alla camera di consiglio riconvocata dell’11.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
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13. In via preliminare, il Collegio ritiene di poter recedere dal rilievo ufficio di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse in relazione alla possibilità, come pure evidenziato dalla ricorrente, di poter intendere la domanda come volta a ottenere l’annullamento del decreto di VIA, per i profili dedotti, con salvezza della successiva attività amministrativa.
14. Ciò premesso, il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati.
15. Con il proprio parere il IC ha ritenuto che “ le opere in progetto essendo in parte localizzate ed interferenti con ambiti sottoposti direttamente a tutela ai sensi del Codice, ricadono nella fattispecie delle lett. c-ter e c-quater dell’art. 20, co.8. del D.Lgs.199/2021, e pertanto, non risultano localizzate in area idonea ”.
16. Più in particolare, l’Amministrazione ha precisato che “ La superficie destinata all’istallazione dei pannelli fotovoltaici del Lotto 1, si trova interamente collocata in zona m – zone di interesse archeologico ex art. 142, c. 1 del Dlgs 42/2004. Inoltre, il Lotto 1 si trova nelle immediate vicinanze di un bene tutelato dalla parte seconda del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (Via della Magliana 1075 - DM 07.08.2009), e parte dei sottocampi del Lotto 1, ricadono all’interno del buffer di 500 metri dal citato bene tutelato. Per quanto sopra indicato, l’impianto non può essere considerato posto in area idonea ai sensi del D.lgs. 199/2021, art. 20, c. 8. Anche la sottostazione e il cavidotto, interferendo direttamente beni tutelati (beni di piano individuati ai sensi dell’art.134, co.1,lett.c e art.143, co.1, lett.d) del Codice) , non possono essere considerati localizzati in aree idonee ai sensi di quanto indicato dall’art.20, co.8, lett.c quater del D.lgs.199/2021 ”.
17. La suddetta impostazione è chiaramente illegittima.
18. Come rilevato dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter) , del d.lgs. n. 199/2021, nel testo pro tempore vigente, “ esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri ”.
19. La successiva lettera c-quater) stabilisce che “ fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo ”.
20. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sentenza 30.12.2025, n. 10383) ha chiarito che il richiamato disposto reca “ un elenco di tipologie di aree idonee. Questo elenco si sviluppa, nell’ambito del comma 8, con lettere tutte autonome tra loro, che fanno tutte riferimento all’unico alinea, assolutamente chiaro nella sua intenzione (“sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1) di riferirsi a tutte le tipologie elencate nelle lettere che seguono. Pertanto, se il legislatore avesse voluto disporre che i requisiti descritti alla lettera c-quater) si aggiungevano a quelli delle altre lettere, avrebbe dovuto utilizzare una sistematica diversa, sganciandosi dall’alinea che presuppone l’inserimento nell’elenco di ulteriori “aree”, e introducendo soltanto ulteriori “requisiti” delle aree prima individuate. Pertanto, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, avrebbe potuto far ricorso a una previsione autonoma invece di introdurre un’ennesima lettera nell’elenco (e, naturalmente, in tale norma autonoma avrebbe potuto utilizzare una formulazione più univoca, ad esempio: “le aree di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 non devono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela …”). […] A questa notazione sistematica si aggiunge la considerazione testuale che il dettato della lettera c-quater si apre con un incipit (“fatto salvo quanto previsto alle lettere …”) che dispone una chiara relazione di autonomia e di alternatività tra quella previsione e le precedenti . […] Il rapporto tra le lettere c-ter e c-quater appare, quindi, ispirato al criterio della sussidiarietà, in virtù del quale una norma è applicabile alla sola condizione che non sia applicabile altra fattispecie espressamente menzionata . […] Ne consegue che l’unica interpretazione percorribile della lettera c-quater è che gli ambiti idonei ai sensi di quest’ultima norma devono valutarsi solo dopo che si è esclusa l’applicazione della lettera c-ter (o delle altre lettere precedenti): specularmente, ne consegue che le aree idonee definite ai sensi di quest’ultima norma escludono l’applicazione (e la verifica dei più restrittivi requisiti) della lettera c-quater ”.
21. Nel caso di specie, l’area di impianto non è interessata da vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, essendo soltanto interessata da beni paesaggistici (di cui alla parte terza del predetto codice) e risultando soltanto prossima a beni culturali, circostanza, tuttavia, che esclude l’idoneità dell’area soltanto per la fattispecie di cui alla lettera c- quater) dell’art. 20, co. 8, e non per i casi, qui rilevanti, di cui alla lettera c-ter) .
22. E’ pertanto illegittimo il parere del IC laddove afferma la non idoneità dell’area su cui insiste il progetto di cui è causa.
23. La suddetta caratterizzazione dell’area ha direttamente inciso sulla formazione del provvedimento di VIA, in quanto la non idoneità dell’area, ritenuta erroneamente dal IC, determina la vincolatività del relativo parere, di cui infatti il Ministero dell’ambiente si è limitato a prendere atto incorporandone le previsioni.
24. Sono pertanto irrilevanti, ai fini dell’economia del presente giudizio, le considerazioni espresse dal Ministero circa il merito delle valutazioni operate in ordine alla compatibilità dell’intervento con il patrimonio culturale e paesaggistico. Sussiste, infatti, in ogni caso l’interesse della parte ricorrente alla rimozione dell’atto illegittimo, se non altro al fine di beneficiare dei margini di discrezionalità che la legge riconosce all’amministrazione procedente per gli impianti in aree idonee.
25. In ragione di quanto sopra, il ricorso è sotto tale profilo fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
26. All’accoglimento della domanda caducatoria non può peraltro conseguire, come invece ulteriormente preteso dal ricorrente, la condanna del MASE all’adozione del provvedimento di VIA depurato dalle prescrizioni del IC.
27. La non vincolatività del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica, prevista dalla legge per i procedimenti relativi a progetti in area idonea, non significa in alcun modo, infatti, che il MASE debba senz’altro prescindere dal suddetto parere, ma soltanto che l’autorità procedente possa discostarsene facendo prevalere, adeguatamente motivando, le esigenze sottese alla massima diffusione delle energie rinnovabili.
28. In conseguenza dell’annullamento degli atti impugnati, pertanto, sussiste sul piano conformativo l’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere nuovamente sull’istanza nell’ambito delle rispettive competenze, con il vincolo di riconoscimento dell’idoneità dell’area e salva ogni ulteriore valutazione, assegnandosi a tal fine il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
29. Le spese di lite vanno poste, in solido, a carico delle amministrazioni intimate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Ordina alle Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di pronunciarsi nuovamente sull’istanza nel rispetto dei principi affermati in motivazione, con l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 11 febbraio 2026 e 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | NA IZ |
IL SEGRETARIO