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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17148 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che - richiamato quanto esposto nella requisitoria depositata per la già fissata udienza del 12 settembre 2023 - ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GUGLIELMO STARACE che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rappresentato dal Procuratore generale in relazione ai primi tre motivi di ricorso e si è associato a quanto esposto in ordine al quarto motivo, chiedendo l'accoglimento delhmpugnazione;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17148 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da Antonio ON, ha confermato la pronuncia in data 25 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Foggia - all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato (perché commesso con mezzo fraudolento, su bene esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio e utilità) di energia elettrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale, subordinata alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia (nel termine indicato nella medesime decisione di primo grado). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del ON ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché la Corte di merito, a fronte del prospettato mancato rinvenimento di un magnete all'atto della verifica dei tecnici dell'ente erogatore e dell'impossibilità del ON di nasconderlo nell'occorso, si sarebbe limitata a ribadire quanto esposto dal primo Giudice finendo con l'invertire l'onere della prova e valorizzando elementi generici (in particolare, il riscontro di striature e aloni nello sportello del contatore) insufficienti per pervenire a una condanna (anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, richiamando quanto esposto nel primo motivo e rappresentando che anche in parte qua la Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre quanto esposto dal Tribunale, senza tenere conto delle doglianze prospettate con il gravame. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la mancanza di motivazione sulla chiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, disattesa affermando il difetto di elementi passibili di valorizzazione a tal fine, a fronte di concreti dati favorevoli all'imputato e, in particolare, non considerando «l'inesistente pericolosità» dell'imputato e l'«inesistente allarme sociale» provocato dal fatto. 2.4. Con il quarto motivo è stata addotta la mancanza di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza di condanna (entro novanta giorni dal suo passaggio in giudicato), la cui richiesta di revoca (avanzata con l'atto di appello) sarebbe stata rigettata senza un'effettiva argomentazione bensì per il tramite del mero richiamo dall'art. 165, comma 2, cod. pen. e del fatto che il ON abbia già goduto una volta del beneficio, senza chiarire - in conformità alla ratio della stessa norma 2 - in che termini la pubblicazione possa costituire una riparazione del danno cagionato dal reato. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili;
è, invece, fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto il quarto motivo. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e versati in fatto: la Corte territoriale ha esposto, per il tramite di un iter che con evidenza non è manifestamente illogico e, dunque, non può qui essere sindacato, le ragioni per cui ha ritenuto che nella specie sia stato impiegato un magnete per alterare la misurazione dei consumi elettrici del bar nella titolarità dell'imputato, intestatario dell'utenza (la rilevata magnetizzazione dello sportellino del misuratore, la verifica dell'assorbimento, patentemente diverso, del contatore proprio in concomitanza con l'intervento degli operanti rispetto a quello di pochi minuti prima); e tale piano argomentativo non può essere neppure qui utilmente censurato perorando, come pure i motivi in esame finiscono col fare, un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il terzo motivo è inammissibile poiché del tutto generico e versato in fatto: esso, infatti, lungi dal censurare effettivamente la statuizione impugnata, si è limitato ad assumere in maniera del tutto assertiva la sussistenza di elementi positivi che sarebbero stati pretermessi. 3. Il quarto motivo, come anticipato, merita accoglimento. Difatti: - «la modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.» (Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016, Zagaria, Rv. 268135 - 01); - e, dunque, erroneamente il beneficio concesso all'imputato è stato subordinato a tale pubblicazione ex art. 165, comma 2, cit., in ragione del fatto che l'imputato ne ha già fruito in precedenza. Pertanto, ferma l'inammissibilità nel resto del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale dell pena 3 alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.h11. Annulla la sentenza impugnata limitatamente subordinazione della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ALDO CENICCOLA che - richiamato quanto esposto nella requisitoria depositata per la già fissata udienza del 12 settembre 2023 - ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato GUGLIELMO STARACE che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rappresentato dal Procuratore generale in relazione ai primi tre motivi di ricorso e si è associato a quanto esposto in ordine al quarto motivo, chiedendo l'accoglimento delhmpugnazione;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17148 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da Antonio ON, ha confermato la pronuncia in data 25 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Foggia - all'esito di giudizio abbreviato - aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per il delitto di furto aggravato (perché commesso con mezzo fraudolento, su bene esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio e utilità) di energia elettrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale, subordinata alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia (nel termine indicato nella medesime decisione di primo grado). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore del ON ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, poiché la Corte di merito, a fronte del prospettato mancato rinvenimento di un magnete all'atto della verifica dei tecnici dell'ente erogatore e dell'impossibilità del ON di nasconderlo nell'occorso, si sarebbe limitata a ribadire quanto esposto dal primo Giudice finendo con l'invertire l'onere della prova e valorizzando elementi generici (in particolare, il riscontro di striature e aloni nello sportello del contatore) insufficienti per pervenire a una condanna (anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo). 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento, richiamando quanto esposto nel primo motivo e rappresentando che anche in parte qua la Corte di appello si sarebbe limitata a riproporre quanto esposto dal Tribunale, senza tenere conto delle doglianze prospettate con il gravame. 2.3. Con il terzo motivo è stata allegata la mancanza di motivazione sulla chiesta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, disattesa affermando il difetto di elementi passibili di valorizzazione a tal fine, a fronte di concreti dati favorevoli all'imputato e, in particolare, non considerando «l'inesistente pericolosità» dell'imputato e l'«inesistente allarme sociale» provocato dal fatto. 2.4. Con il quarto motivo è stata addotta la mancanza di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale alla pubblicazione della sentenza di condanna (entro novanta giorni dal suo passaggio in giudicato), la cui richiesta di revoca (avanzata con l'atto di appello) sarebbe stata rigettata senza un'effettiva argomentazione bensì per il tramite del mero richiamo dall'art. 165, comma 2, cod. pen. e del fatto che il ON abbia già goduto una volta del beneficio, senza chiarire - in conformità alla ratio della stessa norma 2 - in che termini la pubblicazione possa costituire una riparazione del danno cagionato dal reato. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili;
è, invece, fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto il quarto motivo. 1. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e versati in fatto: la Corte territoriale ha esposto, per il tramite di un iter che con evidenza non è manifestamente illogico e, dunque, non può qui essere sindacato, le ragioni per cui ha ritenuto che nella specie sia stato impiegato un magnete per alterare la misurazione dei consumi elettrici del bar nella titolarità dell'imputato, intestatario dell'utenza (la rilevata magnetizzazione dello sportellino del misuratore, la verifica dell'assorbimento, patentemente diverso, del contatore proprio in concomitanza con l'intervento degli operanti rispetto a quello di pochi minuti prima); e tale piano argomentativo non può essere neppure qui utilmente censurato perorando, come pure i motivi in esame finiscono col fare, un diverso apprezzamento del compendio probatorio, non consentito in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 2. Il terzo motivo è inammissibile poiché del tutto generico e versato in fatto: esso, infatti, lungi dal censurare effettivamente la statuizione impugnata, si è limitato ad assumere in maniera del tutto assertiva la sussistenza di elementi positivi che sarebbero stati pretermessi. 3. Il quarto motivo, come anticipato, merita accoglimento. Difatti: - «la modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.» (Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016, Zagaria, Rv. 268135 - 01); - e, dunque, erroneamente il beneficio concesso all'imputato è stato subordinato a tale pubblicazione ex art. 165, comma 2, cit., in ragione del fatto che l'imputato ne ha già fruito in precedenza. Pertanto, ferma l'inammissibilità nel resto del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale dell pena 3 alla pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della Giustizia, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.h11. Annulla la sentenza impugnata limitatamente subordinazione della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 26/01/2024.