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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI AR AR, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Pietro Verri N. 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 SANZIONI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso con rimborso delle spese anticipate. Parte convenuta: dichiarare inammissibile il ricorso ovvero respingerlo con rimborso delle spese anticipate per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad intimazione di pagamento emessa da ADE: richiama il precedente processo contro l'avviso di accertamento. La parte convenuta si oppone ai motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato non presenta vizi propri poichè richiama una sentenza diventata definitiva il giorno
4/6/24. Il ricorso va respinto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali al 15%.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI AR AR, Presidente
FORMIGHIERI PAOLO, Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova - Via Pietro Verri N. 25 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 SANZIONI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. T9TIPPD00026 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso con rimborso delle spese anticipate. Parte convenuta: dichiarare inammissibile il ricorso ovvero respingerlo con rimborso delle spese anticipate per lite temeraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad intimazione di pagamento emessa da ADE: richiama il precedente processo contro l'avviso di accertamento. La parte convenuta si oppone ai motivi di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato non presenta vizi propri poichè richiama una sentenza diventata definitiva il giorno
4/6/24. Il ricorso va respinto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre spese generali al 15%.