Ordinanza collegiale 27 ottobre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2025, proposto da
DA ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 2396/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa PI ND TI e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2396/2024, il Tribunale di Messina – sez. Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito – già MIUR – all’attribuzione, in favore della parte ricorrente, della carta docente per un valore pari a € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, oltre “oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo” nonché spese distratte in favore del difensore antistatario.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 14 gennaio 2025 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione si è limitata a pagare le spese legali e non ha eseguito integralmente la sentenza indicata in epigrafe, sicché, persistendo l’inadempimento del Ministero intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore; ha chiesto altresì, per il caso di perdurante inadempimento, la corresponsione degli ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e, a parte, di una penalità di mora per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione dello stesso giudicato, con vittoria di spese e dei compensi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto formale.
3. All’esito dell’udienza camerale del 21 ottobre 2025, con ordinanza n. 3016 del 2025, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico di parte ricorrente, ottemperati da quest’ultima in data 29 ottobre 2025.
4. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi di seguito esposti.
5.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione dalla parte prodotta a sostegno delle proprie pretese.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
5.2. Non è dovuta la penalità di mora che, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché della natura del credito e dell’entità delle somme pretese, risulta manifestamente iniqua.
5.3. Non si ritiene dovuta neanche l’ulteriore rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato atteso che la sentenza della cui ottemperanza ha già ritenuto di attribuire la sorte capitale e gli “interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo”, senza cumulo con la rivalutazione (pag. 7), di modo che l’odierna sentenza di ottemperanza, a tali fini, non può che rinviare anche a tale statuizione.
5.4. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a funzionario della medesima Direzione, che, su istanza della parte interessata, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025), con distrazione in favore del difensore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie nei limiti e sensi in motivazione esposti e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , di dare integrale esecuzione alla sentenza, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora e della rivalutazione degli interessi;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore richiedente.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE NN BA, Presidente
PI ND TI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI ND TI | NE NN BA |
IL SEGRETARIO