Art. 1. Legge annuale di semplificazione normativa 1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
Sullo schema di disegno di legge e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticita' della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto e' completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' abrogato. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )) ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' abrogato dalla presente legge.
Sullo schema di disegno di legge e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticita' della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresi' le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto e' completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' abrogato. N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )) ; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' abrogato dalla presente legge.