CGT1
Sentenza 8 febbraio 2026
Sentenza 8 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 08/02/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4753/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ⬠- CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2260 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2260 relativo a IMU per l'anno
2017, che assume notificato in data 4 gennaio 2023, per un unico motivo (violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, conv. con l. 214/2011) volto a contestare il presupposto dell'imposta stante l'esenzione del fabbricato in esame in quanto "prima casa" in cui il contribuente è anagraficamente residente fin dal
2012; circostanza già rappresentata in sede di autotutela.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E invero, "In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune." (Cass. civ., n. 32339/2022, ord.)
Ricorda la Corte costituzionale che rimane impregiudicata la possibilità per il Comuni di effettuare gli adeguati controlli al riguardo di tale esenzione.
Nel caso che ci occupa, il Comune ha offerto un preciso indizio in grado di superare - per l'anno in contestazione - la presunzione portata dalla residenza anagrafica in ordine alla natura di abituale dimora del del fabbricato in esame e, segnatamente, la nota prot. n. 1595 del 16 gennaio 2017 - con cui lo stesso contribuente ha chiesto la riduzione della TARI in ragione dei rilevanti lavori edili (emergenti dalla foto allegate) da ultimare entro i primi mesi del 2018 - esclude la ricorrenza del requisito anzidetto.
In tale contesto, pertanto, appare comprovato che il contribuente abbia abitualmente dimorato - per l'anno in contestazione - nel fabbricato di proprietà coniuge sito in Catania e per il quale anche quest'ultimo gode dell'esenzione IMU "prima casa".
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del Comune intimato, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 08/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRINI RI, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4753/2023 depositato il 29/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 ⬠- CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2260 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La parte ricorrente insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2260 relativo a IMU per l'anno
2017, che assume notificato in data 4 gennaio 2023, per un unico motivo (violazione dell'art. 13, comma 2 del d.l. 201/2011, conv. con l. 214/2011) volto a contestare il presupposto dell'imposta stante l'esenzione del fabbricato in esame in quanto "prima casa" in cui il contribuente è anagraficamente residente fin dal
2012; circostanza già rappresentata in sede di autotutela.
Il Comune intimato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E invero, "In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune." (Cass. civ., n. 32339/2022, ord.)
Ricorda la Corte costituzionale che rimane impregiudicata la possibilità per il Comuni di effettuare gli adeguati controlli al riguardo di tale esenzione.
Nel caso che ci occupa, il Comune ha offerto un preciso indizio in grado di superare - per l'anno in contestazione - la presunzione portata dalla residenza anagrafica in ordine alla natura di abituale dimora del del fabbricato in esame e, segnatamente, la nota prot. n. 1595 del 16 gennaio 2017 - con cui lo stesso contribuente ha chiesto la riduzione della TARI in ragione dei rilevanti lavori edili (emergenti dalla foto allegate) da ultimare entro i primi mesi del 2018 - esclude la ricorrenza del requisito anzidetto.
In tale contesto, pertanto, appare comprovato che il contribuente abbia abitualmente dimorato - per l'anno in contestazione - nel fabbricato di proprietà coniuge sito in Catania e per il quale anche quest'ultimo gode dell'esenzione IMU "prima casa".
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del Comune intimato, in euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.