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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2801/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ME CO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, AT
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17070/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1424/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF3032M00698-2025, relativo ai redditi 2019, notificato in data 13.06.2025, e ogni atto presupposto e collegato compreso il PVC datato 16.07.2024.
Premette parte ricorrente che l'avviso di accertamento è scaturito da un accesso e verifica effettuati presso l'attività di ristorazione con sede in Casalnuovo, come riportato nel predetto PVC, recante emersione di maggiori ricavi per eu. 621.112,91 rispetto a quelli dichiarati di eu. 804.575,00 per un totale di ricavi ricostruiti per eu. 1.425.687,91.
L'indagine veniva esperita a partire dagli elementi di costi per risalire in via induttiva ai ricavi totali (per i primi e i secondi piatti somministrati secondo menù), invece per il restante volume di prodotti venduti (eterogenei e raggruppati nella categoria residuale) veniva applicato al relativo costo una percentuale di ricarico pari a quella dichiarata dal contribuente nel modello Isa per l'anno considerato.
Con accertamento notificato a mezzo pec in data 13.6.2025 preceduto da scheda d'atto sono stati proposti integralmente gli esiti e le motivazioni del PVC, computando le maggiori imposte.
La società ricorrente ha dedotto la inesistenza dei presupposti per la verifica e l' accertamento analitico induttivo del redditi 2019, in quanto pur nella generale regolarità della documentazione contabile, le componenti positive sono state valutate generatrici di proventi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, rilevando una valutazione di antieconomicità della gestione sulla scorta del risultato del ROS, quale indicatore di redditività.
Inoltre ha dedotto la violazione di legge per errato calcolo del numero totale dei primi piatti somministrati così come ricostruito in via induttiva dalla A.F. e desunto dal solo quantitativo di materia prima (pasta e riso) utilizzata per l'anno 2019, dato che esprime la sua vulnerabilità e incoerenza logica se confrontato con il risultato emergente dal consumo unitario di un'altra materia prima, quali i tovaglioli, che nel caso in esame sono stati acquistati a noleggio per l'intero anno considerato, come risulta dalla documentazione contabile già vagliata dall'Ufficio.
Con ulteriore censura parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge per errato calcolo del numero totale dei secondi piatti di pesce come ricostruito in via induttiva (n.18.493), in quanto i verificatori, pur avendo dichiarato di essersi attenuti al contenuto della circolare ministeriale sulle metodologie di controllo per attività con codice 56.10.11 – ristorazione con somministrazione, hanno tuttavia totalmente disatteso l'obbligo di computare in detrazione le percentuali di sfrido sui quantitativi lordi di pesce considerati e ciò proprio nel rispetto della predetta circolare applicata e, dunque, nel rispetto dell'art. 23 della Cost. che impone una ricostruzione effettiva e netta del reddito, e dunque della capacità contributiva, attraverso la ricostruzione induttiva dell'effettivo numero dei piatti secondi di pesce che hanno concorso alla produzione di questi ultimi.
Parte ricorrente ha eccepito altresì l'erroneo calcolo dei ricavi sulla scorta del prezzo del venduto, avendo i verificatori autonomamente acquisito e utilizzato per tale tipo di indagine il menù/elenco prezzi in essere per l'anno 2024 (anno in cui è stata effettuata la verifica per l'anno 2019), in luogo invece del menù/elenco prezzi relativo proprio a tale ultimo anno. L'Ufficio sia in sede di verifica che di accertamento ha ritenuto erroneamente legittimo di poter procedere per un ulteriore e residuale campione di prodotti somministrati, dal medesimo nominato proprio “residuale”, applicando la percentuale di ricarico del 70,63%, desunta dalla stessa dichiarazione reddituale della contribuente, ciò in violazione dei canoni della coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati dall'ufficio attraverso un adeguato ragionamento, con evidente difetto di motivazione.
Pertanto la società ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Napoli ed ha depositato l'accordo di conciliazione n.500052/2025 prot.00299690/2025 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11.12.2025 ai sensi dell'art.48 del d.lgs.546 del 1992 e pertanto ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite a seguito dell'intervenuto accordo conciliativo.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente con note di udienza prendendo atto della costituzione della resistente e di quanto dichiarato riguardo all'accordo conciliativo raggiunto si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Alla udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, prende atto, in relazione all'impugnato avviso di accertamento, indicato in epigrafe, dell'intervenuto accordo conciliativo n.500052/2025 prot.00299690/2025 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11.12.2025 ai sensi dell'art.48 del d.lgs.546 del 1992.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha dimostrato con il suo comportamento di aver aderito alla pretesa dell'A.F. con la proposta di conciliazione, come depositata dall'Amministrazione, la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Parimenti la stessa parte ricorrente, rappresentando ciò, ha chiesto una pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere ritenendo decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere quindi inutile la prosecuzione del giudizio.
Pertanto va rilevato l'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, come dichiarato dalla parte ricorrente a seguito dell'accordo conciliativo, intervenuto nel corso del giudizio, confermato dalla parte resistente e il
Collegio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite tenuto conto del complessivo comportamento delle parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RU DE ME CO, Presidente
CAMINITI MARIANGELA, AT
PERNA DANIELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17070/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00698-2025 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1424/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TF3032M00698-2025, relativo ai redditi 2019, notificato in data 13.06.2025, e ogni atto presupposto e collegato compreso il PVC datato 16.07.2024.
Premette parte ricorrente che l'avviso di accertamento è scaturito da un accesso e verifica effettuati presso l'attività di ristorazione con sede in Casalnuovo, come riportato nel predetto PVC, recante emersione di maggiori ricavi per eu. 621.112,91 rispetto a quelli dichiarati di eu. 804.575,00 per un totale di ricavi ricostruiti per eu. 1.425.687,91.
L'indagine veniva esperita a partire dagli elementi di costi per risalire in via induttiva ai ricavi totali (per i primi e i secondi piatti somministrati secondo menù), invece per il restante volume di prodotti venduti (eterogenei e raggruppati nella categoria residuale) veniva applicato al relativo costo una percentuale di ricarico pari a quella dichiarata dal contribuente nel modello Isa per l'anno considerato.
Con accertamento notificato a mezzo pec in data 13.6.2025 preceduto da scheda d'atto sono stati proposti integralmente gli esiti e le motivazioni del PVC, computando le maggiori imposte.
La società ricorrente ha dedotto la inesistenza dei presupposti per la verifica e l' accertamento analitico induttivo del redditi 2019, in quanto pur nella generale regolarità della documentazione contabile, le componenti positive sono state valutate generatrici di proventi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, rilevando una valutazione di antieconomicità della gestione sulla scorta del risultato del ROS, quale indicatore di redditività.
Inoltre ha dedotto la violazione di legge per errato calcolo del numero totale dei primi piatti somministrati così come ricostruito in via induttiva dalla A.F. e desunto dal solo quantitativo di materia prima (pasta e riso) utilizzata per l'anno 2019, dato che esprime la sua vulnerabilità e incoerenza logica se confrontato con il risultato emergente dal consumo unitario di un'altra materia prima, quali i tovaglioli, che nel caso in esame sono stati acquistati a noleggio per l'intero anno considerato, come risulta dalla documentazione contabile già vagliata dall'Ufficio.
Con ulteriore censura parte ricorrente ha dedotto la violazione di legge per errato calcolo del numero totale dei secondi piatti di pesce come ricostruito in via induttiva (n.18.493), in quanto i verificatori, pur avendo dichiarato di essersi attenuti al contenuto della circolare ministeriale sulle metodologie di controllo per attività con codice 56.10.11 – ristorazione con somministrazione, hanno tuttavia totalmente disatteso l'obbligo di computare in detrazione le percentuali di sfrido sui quantitativi lordi di pesce considerati e ciò proprio nel rispetto della predetta circolare applicata e, dunque, nel rispetto dell'art. 23 della Cost. che impone una ricostruzione effettiva e netta del reddito, e dunque della capacità contributiva, attraverso la ricostruzione induttiva dell'effettivo numero dei piatti secondi di pesce che hanno concorso alla produzione di questi ultimi.
Parte ricorrente ha eccepito altresì l'erroneo calcolo dei ricavi sulla scorta del prezzo del venduto, avendo i verificatori autonomamente acquisito e utilizzato per tale tipo di indagine il menù/elenco prezzi in essere per l'anno 2024 (anno in cui è stata effettuata la verifica per l'anno 2019), in luogo invece del menù/elenco prezzi relativo proprio a tale ultimo anno. L'Ufficio sia in sede di verifica che di accertamento ha ritenuto erroneamente legittimo di poter procedere per un ulteriore e residuale campione di prodotti somministrati, dal medesimo nominato proprio “residuale”, applicando la percentuale di ricarico del 70,63%, desunta dalla stessa dichiarazione reddituale della contribuente, ciò in violazione dei canoni della coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati dall'ufficio attraverso un adeguato ragionamento, con evidente difetto di motivazione.
Pertanto la società ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Napoli ed ha depositato l'accordo di conciliazione n.500052/2025 prot.00299690/2025 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11.12.2025 ai sensi dell'art.48 del d.lgs.546 del 1992 e pertanto ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite a seguito dell'intervenuto accordo conciliativo.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente con note di udienza prendendo atto della costituzione della resistente e di quanto dichiarato riguardo all'accordo conciliativo raggiunto si è associata alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Alla udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio alla luce di quanto rappresentato e documentato in corso di causa, prende atto, in relazione all'impugnato avviso di accertamento, indicato in epigrafe, dell'intervenuto accordo conciliativo n.500052/2025 prot.00299690/2025 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 11.12.2025 ai sensi dell'art.48 del d.lgs.546 del 1992.
Si osserva pertanto che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha dimostrato con il suo comportamento di aver aderito alla pretesa dell'A.F. con la proposta di conciliazione, come depositata dall'Amministrazione, la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Parimenti la stessa parte ricorrente, rappresentando ciò, ha chiesto una pronuncia di declaratoria di cessata materia del contendere ritenendo decisiva la situazione sopravvenuta rispetto alla domanda di annullamento proposta, tanto da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sì da rendere quindi inutile la prosecuzione del giudizio.
Pertanto va rilevato l'effetto satisfattivo dell'interesse azionato, come dichiarato dalla parte ricorrente a seguito dell'accordo conciliativo, intervenuto nel corso del giudizio, confermato dalla parte resistente e il
Collegio dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite tenuto conto del complessivo comportamento delle parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate