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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 972/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA NI AN AR, Presidente
D'IMME' FRANCESCO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5411/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Indirizzo_1 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ IRRIG 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ IRRIG 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta al contenuto delle proprie controdeduzioni.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
Nessuno è presente per la Camera Di Commercio.
Nessuno è presente per il Consorzio Di Bonifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.09.2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 in data 07.09.2025 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'Agenzia delle entrate, la CCIAA del Sud Est Sicilia sede di Catania e il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57, notificata in data 18.06.2025, con la quale viene richiesto il pagamento dei recuperi impositivi per complessivi € 11.168,13 portati in tre sottese cartelle di pagamento.
Nello specifico:
a. € 916,96, attinenti alle II.DD. e al diritto annuale dovuto alla CCIAA per l'anno 2013, sono richiesti con la cartella di pagamento n. 293.2016.00641544.38;
b. € 155,30, relativi al diritto annuale dovuto alla CCIAA per l'anno 2014 ed € 4.503,83 in riferimento al contributo per miglioramento fondiario dovuto per il 2012 al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sono richiesti con la cartella di pagamento n. 293.2016.00691582.42;
c. € 5.580,28, riguardanti il contributo per miglioramento fondiario dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017 al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sono richiesti con la cartella di pagamento n.
293.2019.00179528.88.
Con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, il ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento del precedente avviso di intimazione n.293.2023.90001380.54, che includeva due cartelle contestate nel presente giudizio ( finali …44.38 e ..82.42 ), giusta sentenza n.
4975/2025 della Corte Giustizia Tributaria di i grado di Catania sez. 14. Inoltre, evidenzia che in riferimento alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88, il proposto ricorso è stato rigettato e la relativa sentenza appellata è stata trattata all'udienza del 05.06.2025 ma per la quale la decisione ancora non è stata emessa.
Rileva la violazione dell'art. 68, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.546/92 con riferimento alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88 poiché richiesto l'integrale pagamento anziché i due terzi dell'intero, così come previsto dall'art. 68, comma 1 lett. a), del D.L.gs n.546/92.
Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'intimazione impugnata e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 07.11.2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Ente di Catania.
Rileva che dopo la tempestiva e regolare notifica degli atti prodromici, il ruolo è stato validamente e tempestivamente formato e consegnato all'Agente della riscossione, mentre l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, come ogni altro atto della riscossione, non può essere imputato che all'Agente della riscossione.
Quindi, sotto il profilo della prescrizione e decadenza, nulla può essere imputato all'Ufficio impositore.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, mancando entrambi i presupposti richiesti dalla legge.
Conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto con vittoria di spese.
Il 07.11.2025, con l'assistenza dell'Avv. Difensore_3, si costituisce in giudizio la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
In via preliminare eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva poiché nel caso in esame l'intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, sulla base di ruoli regolarmente formati e trasmessi dalla Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia per il recupero del diritto annuale camerale. Specifica che in assenza di contestazioni sulla debenza del tributo, trova applicazione il principio reso dalla consolidata Giurisprudenza la quale ha chiarito che, “ove l'impugnazione abbia ad oggetto esclusivamente atti della riscossione e si fondi su vizi propri degli stessi (es. mancata o invalida notifica, prescrizione, decadenza, carenza di motivazione), è legittimato passivo solo l'agente della riscossione, mentre l'ente creditore non deve essere evocato in giudizio, a meno che non siano contestati anche gli aspetti sostanziali della pretesa tributaria”. Tale principio è stato sancito proprio nella sentenza n. 4975/2025, che ha definito il contenzioso tra le medesime parti avente ad oggetto la prima intimazione n. 293.2023.90.001380.54.
Rileva la regolarità del proprio operato e la esclusiva responsabilità dell'Agente della riscossione per i vizi della procedura di riscossione.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato poiché manca la sussistenza congiunta dei due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Con contemporaneo deposito, versa in atti visura SDNA.
Conclude chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva essendo la controversia rivolta contro atti emessi dall'agenzia dell'Entrate – Riscossione.
L'otto novembre 2025, parte ricorrente versa in atti verbale di pignoramento veicolo, verbale di discussione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia e sentenza n. 34975 del 2025 resa a definizione della controversia RGR 3964-2023 proposta da Ricorrente_1.
Il 17.11.2025, con l'assistenza dell'avv. Difensore_2 , l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l'accesso temporaneo al fascicolo e deposta procura a difensore.
Il 22.12.2025, costituendosi in giudizio, il Concessionario in via preliminare rileva che gli unici sostanziali motivi d'impugnazione attengono all'annullamento delle cartelle di pagamento n. 293.2016.00641544.38 e n. 293.2016.00691582.42 ad opera della sentenza n. 4975/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania nonché dalla pendenza del giudizio di appello attinente alla sentenza con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa aveva rigettato l'opposizione avverso la cartella n.
293.2019.00179528.88.
Puntualizza che la sentenza n. 4975/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania è stata depositata in data 10/6/2025 e, quindi, appena otto giorni prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57 e in mancanza dell'annullamento del relativo ruolo esattoriale, questo rimarrà inevitabilmente in carico all'esattore il quale non potrà esimersi dal proseguire l'azione esattiva.
Quindi, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, domanda di essere tenuto indenne dalle conseguenze della decisione, specie in termini di spese legali per le quali chiede la loro compensazione.
Parte ricorrente in data 04.01.2026 versa in atti fascicolo n. 4474-25 concernente l'esecuzione mobiliare in trattazione avanti il Tribunale di Catania e in data 05.01.2026 deposita fascicolo n. 6061-2022 relativo al giudizio svolto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Con le memorie illustrative depositate il 16.01.2026, parte ricorrente versa in atti visura Associazione_1, sospensione del verbale di pignoramento e diffida trasmessa all'ADER.
All'udienza del 28.01.2026, la Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre evidenziare che le due cartelle di pagamento cartelle di pagamento nn. 293.2016.00641544.38 e 293.2016.00691582.42, sottese alla contestata intimazione di pagamento n.
293.2025.90.229546.57, sono state oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, alla ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293.2023.90.001380.54, e il relativo giudizio è stato definito, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania - Sezione 14°, con sentenza n. 4975, depositata il 10.06.2025, che ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “ Nonostante la rituale costituzione del Concessionario della Riscossione resistente, non risulta in alcun modo provata la notifica delle sopraindicate cartelle di pagamento. In mancanza, deve affermarsi la nullità dell'atto intimato. Sul punto, in senso conforme, si sono pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( … )”.
“In mancanza, quindi, della prova dell'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento il conseguente atto d'intimazione deve considerarsi nullo.”.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente. In definitiva, va annullata l'impugnata intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57 limitatamente al recupero impositivo portato nelle due cartelle di pagamento nn. 293.2016.00641544.38 e
293.2016.00691582.42, per le quali, anche in questo giudizio, non risulta in alcun modo provata la loro notifica.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88, con la quale viene richiesto il contributo per miglioramento fondiario dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 al Consorzio di Bonifica 10
Siracusa, il contribuente dichiara di avere proposto impugnazione e la relativa sentenza, che ha rigettato il ricorso, è stata appellata e al momento non è stata depositata la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia. Mancando una pronuncia giudiziale di annullamento, la cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88 non può che essere confermata stante la pendenza in giudizio dell'appello.
Conseguentemente, deve essere confermata l'impugnata intimazione di pagamento n.
293.2025.90.229546.57 limitatamente al recupero impositivo richiesto con la cartella di pagamento n.
293.2019.00179528.88.
Pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere dichiarata illegittima, per mancanza del suo presupposto giuridico, limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento nn.
293.2016.00641544.38 e 293.2016.00691582.42 e confermata nel resto.
Assorbite e superate le altre questioni.
Per quanto prima motivato, la Corte ritiene di dover accogliere in parte il ricorso limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento con finali n. ..44.38 e n. ..82.42 e di doverlo rigettare nel resto.
Inoltre, stante la parziale soccombenza, la Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento con finali n. …44.38 e n. …82.42 e lo conferma nel resto.
Compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco D'Immè Dott. Antonino Angelo Maria Matarazzo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA NI AN AR, Presidente
D'IMME' FRANCESCO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5411/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_4 Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Indirizzo_1 95124 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ BONIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ IRRIG 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 CONSORZ IRRIG 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025902295467000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 346/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta al contenuto delle proprie controdeduzioni.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
Nessuno è presente per la Camera Di Commercio.
Nessuno è presente per il Consorzio Di Bonifica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 29.09.2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 in data 07.09.2025 proponeva ricorso contro l'Agenzia delle entrate – Riscossione, l'Agenzia delle entrate, la CCIAA del Sud Est Sicilia sede di Catania e il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57, notificata in data 18.06.2025, con la quale viene richiesto il pagamento dei recuperi impositivi per complessivi € 11.168,13 portati in tre sottese cartelle di pagamento.
Nello specifico:
a. € 916,96, attinenti alle II.DD. e al diritto annuale dovuto alla CCIAA per l'anno 2013, sono richiesti con la cartella di pagamento n. 293.2016.00641544.38;
b. € 155,30, relativi al diritto annuale dovuto alla CCIAA per l'anno 2014 ed € 4.503,83 in riferimento al contributo per miglioramento fondiario dovuto per il 2012 al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sono richiesti con la cartella di pagamento n. 293.2016.00691582.42;
c. € 5.580,28, riguardanti il contributo per miglioramento fondiario dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016
e 2017 al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sono richiesti con la cartella di pagamento n.
293.2019.00179528.88.
Con l'assistenza dell'avv. Difensore_1, il ricorrente lamenta la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuto annullamento del precedente avviso di intimazione n.293.2023.90001380.54, che includeva due cartelle contestate nel presente giudizio ( finali …44.38 e ..82.42 ), giusta sentenza n.
4975/2025 della Corte Giustizia Tributaria di i grado di Catania sez. 14. Inoltre, evidenzia che in riferimento alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88, il proposto ricorso è stato rigettato e la relativa sentenza appellata è stata trattata all'udienza del 05.06.2025 ma per la quale la decisione ancora non è stata emessa.
Rileva la violazione dell'art. 68, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n.546/92 con riferimento alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88 poiché richiesto l'integrale pagamento anziché i due terzi dell'intero, così come previsto dall'art. 68, comma 1 lett. a), del D.L.gs n.546/92.
Chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'intimazione impugnata e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 07.11.2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Ente di Catania.
Rileva che dopo la tempestiva e regolare notifica degli atti prodromici, il ruolo è stato validamente e tempestivamente formato e consegnato all'Agente della riscossione, mentre l'omessa notifica delle cartelle esattoriali, come ogni altro atto della riscossione, non può essere imputato che all'Agente della riscossione.
Quindi, sotto il profilo della prescrizione e decadenza, nulla può essere imputato all'Ufficio impositore.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, mancando entrambi i presupposti richiesti dalla legge.
Conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e nel merito il suo rigetto con vittoria di spese.
Il 07.11.2025, con l'assistenza dell'Avv. Difensore_3, si costituisce in giudizio la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
In via preliminare eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva poiché nel caso in esame l'intimazione di pagamento, oggetto di impugnazione, è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, sulla base di ruoli regolarmente formati e trasmessi dalla Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia per il recupero del diritto annuale camerale. Specifica che in assenza di contestazioni sulla debenza del tributo, trova applicazione il principio reso dalla consolidata Giurisprudenza la quale ha chiarito che, “ove l'impugnazione abbia ad oggetto esclusivamente atti della riscossione e si fondi su vizi propri degli stessi (es. mancata o invalida notifica, prescrizione, decadenza, carenza di motivazione), è legittimato passivo solo l'agente della riscossione, mentre l'ente creditore non deve essere evocato in giudizio, a meno che non siano contestati anche gli aspetti sostanziali della pretesa tributaria”. Tale principio è stato sancito proprio nella sentenza n. 4975/2025, che ha definito il contenzioso tra le medesime parti avente ad oggetto la prima intimazione n. 293.2023.90.001380.54.
Rileva la regolarità del proprio operato e la esclusiva responsabilità dell'Agente della riscossione per i vizi della procedura di riscossione.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato poiché manca la sussistenza congiunta dei due requisiti: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Con contemporaneo deposito, versa in atti visura SDNA.
Conclude chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva essendo la controversia rivolta contro atti emessi dall'agenzia dell'Entrate – Riscossione.
L'otto novembre 2025, parte ricorrente versa in atti verbale di pignoramento veicolo, verbale di discussione avanti la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia e sentenza n. 34975 del 2025 resa a definizione della controversia RGR 3964-2023 proposta da Ricorrente_1.
Il 17.11.2025, con l'assistenza dell'avv. Difensore_2 , l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l'accesso temporaneo al fascicolo e deposta procura a difensore.
Il 22.12.2025, costituendosi in giudizio, il Concessionario in via preliminare rileva che gli unici sostanziali motivi d'impugnazione attengono all'annullamento delle cartelle di pagamento n. 293.2016.00641544.38 e n. 293.2016.00691582.42 ad opera della sentenza n. 4975/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania nonché dalla pendenza del giudizio di appello attinente alla sentenza con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa aveva rigettato l'opposizione avverso la cartella n.
293.2019.00179528.88.
Puntualizza che la sentenza n. 4975/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania è stata depositata in data 10/6/2025 e, quindi, appena otto giorni prima della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57 e in mancanza dell'annullamento del relativo ruolo esattoriale, questo rimarrà inevitabilmente in carico all'esattore il quale non potrà esimersi dal proseguire l'azione esattiva.
Quindi, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, domanda di essere tenuto indenne dalle conseguenze della decisione, specie in termini di spese legali per le quali chiede la loro compensazione.
Parte ricorrente in data 04.01.2026 versa in atti fascicolo n. 4474-25 concernente l'esecuzione mobiliare in trattazione avanti il Tribunale di Catania e in data 05.01.2026 deposita fascicolo n. 6061-2022 relativo al giudizio svolto avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia.
Con le memorie illustrative depositate il 16.01.2026, parte ricorrente versa in atti visura Associazione_1, sospensione del verbale di pignoramento e diffida trasmessa all'ADER.
All'udienza del 28.01.2026, la Corte trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre evidenziare che le due cartelle di pagamento cartelle di pagamento nn. 293.2016.00641544.38 e 293.2016.00691582.42, sottese alla contestata intimazione di pagamento n.
293.2025.90.229546.57, sono state oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, alla ricezione dell'intimazione di pagamento n. 293.2023.90.001380.54, e il relativo giudizio è stato definito, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania - Sezione 14°, con sentenza n. 4975, depositata il 10.06.2025, che ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “ Nonostante la rituale costituzione del Concessionario della Riscossione resistente, non risulta in alcun modo provata la notifica delle sopraindicate cartelle di pagamento. In mancanza, deve affermarsi la nullità dell'atto intimato. Sul punto, in senso conforme, si sono pronunciate le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione le quali, con sentenza n. 16412 del 25/07/2007, hanno statuito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato ( … )”.
“In mancanza, quindi, della prova dell'avvenuta notifica della presupposta cartella di pagamento il conseguente atto d'intimazione deve considerarsi nullo.”.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente. In definitiva, va annullata l'impugnata intimazione di pagamento n. 293.2025.90.229546.57 limitatamente al recupero impositivo portato nelle due cartelle di pagamento nn. 293.2016.00641544.38 e
293.2016.00691582.42, per le quali, anche in questo giudizio, non risulta in alcun modo provata la loro notifica.
Relativamente alla cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88, con la quale viene richiesto il contributo per miglioramento fondiario dovuto per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 al Consorzio di Bonifica 10
Siracusa, il contribuente dichiara di avere proposto impugnazione e la relativa sentenza, che ha rigettato il ricorso, è stata appellata e al momento non è stata depositata la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia. Mancando una pronuncia giudiziale di annullamento, la cartella di pagamento n. 293.2019.00179528.88 non può che essere confermata stante la pendenza in giudizio dell'appello.
Conseguentemente, deve essere confermata l'impugnata intimazione di pagamento n.
293.2025.90.229546.57 limitatamente al recupero impositivo richiesto con la cartella di pagamento n.
293.2019.00179528.88.
Pertanto, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere dichiarata illegittima, per mancanza del suo presupposto giuridico, limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento nn.
293.2016.00641544.38 e 293.2016.00691582.42 e confermata nel resto.
Assorbite e superate le altre questioni.
Per quanto prima motivato, la Corte ritiene di dover accogliere in parte il ricorso limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento con finali n. ..44.38 e n. ..82.42 e di doverlo rigettare nel resto.
Inoltre, stante la parziale soccombenza, la Corte ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato limitatamente al recupero impositivo portato nelle cartelle di pagamento con finali n. …44.38 e n. …82.42 e lo conferma nel resto.
Compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026.
Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco D'Immè Dott. Antonino Angelo Maria Matarazzo