TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. FR RD, al termine dell'udienza del 29.10.2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 872/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VITA ANGELO SALVATORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IN ZZ
NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, , P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 20.03.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 29920249005951268 notificata in data 10.2.2025 con riferimento agli avvisi nn.: a) 59920160001123808000; b)
59920170001872134000; c) 59920180003537221000; d) 59920190002585364000; e)
59920210000726037000; f) 59920220001115913000; g) 59920220002493323000.
Il ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la mancata notifica degli avvisi di addebito, con conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento;
ha dedotto la non debenza di alcuna somma con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59920190002585364000 (sub. d),
59920210000726037000 (sub e), 59920220001115913000 (sub. f) e 59920220002493323000
(sub. g); ha eccepito, poi, la prescrizione delle somme portate negli avvisi di addebito nn.
59920170001872134000 (sub. b) e 59920180003537221000 (sub. c).
1 ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via cautelare - Parte_1
SOSPENDERE, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
Nel merito
1. ANNULLARE E/O DICHIARARE INEFFICACE l'intimazione di pagamento opposta;
2. in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE
a) che i crediti di cui agli avvisi di addebito addebito nn. 59920190002585364000,
59920210000726037000, 59920220001115913000 e 59920220002493323000 sono del tutto insussistenti;
b) che i crediti di cui agli avvisi di addebito nn.59920170001872134000 e
59920180003537221000 sono estinti per prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze”.
2. L' con memoria depositata in data 30.5.2025, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione di cui ha chiesto variamente il rigetto con vittoria di spese.
3. L' , benché regolarmente evocata, non si è costituita Controparte_2 in giudizio.
4. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante l'emissione di ordine di esibizione, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. L'eccezione riguardante l'illegittimità dell'intimazione di pagamento in ragione della mancata notifica degli atti presupposti è inammissibile.
È stato, infatti, precisato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.” (cfr.
Cass. Civ. n. 28521/2023).
Orbene, l'art. 617 c.p.c. prevede che simile opposizione si propone entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità. Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 20.03.2025 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 10.2.2025 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
2 6. Quanto all'eccezione circa la non debenza di alcuna somma con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59920190002585364000 (sub. d), 59920210000726037000 (sub e),
59920220001115913000 (sub. f) e 59920220002493323000 (sub. g) si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito, il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione;
allo spirate di tale temine, la cartella diviene irretrattabile con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione non può più farsi questione del merito della pretesa (cfr. Cass. civ. n. 6713/2022; Cass. civ. n.
23397/2016).
Nel caso di specie, l' ha documentato di avere notificato gli avvisi di intimazione CP_1 nn. 59920190002585364000 (sub. d) e 59920210000726037000 (sub e) rispettivamente in data 14.2.2020 e 18.1.2022 di talché le pretese creditorie dell' devono dichiararsi in CP_1 punto di merito irretrattabili.
Difetta, invece, la prova, prima che della notifica, della stessa spedizione degli avvisi di addebito nn. 59920220001115913000 (sub. f) e 59920220002493323000 (sub. g); non avendo l'istituto convenuto né dedotto né dimostrato, a fronte delle eccezioni attoree, la fondatezza della propria pretesa contributiva, va il ricorso va per l'effetto in parte qua accolto.
7. È fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento agli avvisi nn.
59920170001872134000 (sub. b) e 59920180003537221000 (sub. c) notificati rispettivamente in data 31.10.2017 e 25.1.2019.
Vero è che in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha introdotto una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione nel caso di scadenza del termine di versamento nell'arco temporale ricompreso tra il 2020 ed il 2021; ciononostante, anche a voler applicare in tesi la suddetta normativa, si osserva, comunque, che i crediti portati dai suddetti avvisi risultano ugualmente già prescritti alla data di notifica dell'intimazione opposta.
8. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite per metà. La restante parte va posta a carico dell' e va liquidata come in dispositivo tenuto CP_1 conto dei criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Marsala, nella contumacia di Controparte_3 definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da parte ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara non dovuti, per le ragioni indicate in parte motiva, i crediti incorporatati negli avvisi nn. 59920220001115913000 (sub. f) e 59920220002493323000 (sub. g);
c) dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti incorporati negli avvisi nn.
59920170001872134000 e 59920180003537221000;
d) rigetta l'opposizione con riguardo alle censure sugli avvisi nn. 59920190002585364000 e
59920210000726037000;
e) condanna l' a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 2.319,00 oltre IVA, Cpa e accessori come per legge.
Così deciso in Marsala, il 29/10/2025
IL GIUDICE
FR RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice FR
RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4