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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 06/02/2026, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1961/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente e Relatore MIRANDA TOMMASO, Giudice PASSANTE MARCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6957/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giorgio A Cremano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 RE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1558/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per tutto quanto dedotto ed a dedursi, SI CONCLUDE Ricorrente_1Pertanto, il Sig. così come sopra rapp.to, difeso e dom.to
CHIEDE A codesto ecc.mo Giudice, contrariis reictis di voler accogliere:
- in via preliminare:
1. La richiesta di sospensione formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. 150/2011;
- nel merito:
1. In via principale, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071
2024 90456355 05/000, dichiarando la nullità per la mancata notifica dell'atto prodromico e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
2. In via subordinata o alternativa, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024 90456355 05/000, dichiarando prescritta la pretesa in essa contenuta e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
2 3. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta prescrizione delle cartelle e/o dei presunti diritti di credito di natura tributaria, degli interessi e delle sanzioni, anche nel caso in cui tale decorrenza sia intervenuta prima della notifica delle cartelle contestate e/o successivamente alla notifica delle cartelle stesse, e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
4. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate CO e degli Enti Impositori convenuti e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
5. Condannare le parti resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate CO: Tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, la convenuta Agenzia delle Entrate CO come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 07120259028954823000 atteso che non ne ricorrono i presupposti giuridici.
Come documentalmente provato da questa difesa, infatti, l'opposizione si palesa totalmente infondata;
2. nel merito, dichiarare l'avversa azione del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata;
3. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP II di Napoli Sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Ufficio conferma la legittimità del proprio operato e, per tutto quanto sopra esposto e
CHIEDE
3 a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ufficio Resistente CCIA di Napoli Concludendo, la CCIAA di Napoli conferma la legittimità del proprio operato e, per tutto quanto sopra esposto
CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado:
1. in via principale, di rigettare integralmente il Ricorso in quanto giuridicamente infondato, per tutto quanto riportato nelle presenti Nominativo_1;
2. in ogni caso, di dichiarare la CCIAA di Napoli estranea rispetto alla materia del contendere in quanto il Ricorso eccepisce esclusivamente la presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, attività di competenza del solo Agente della CO;
3. condannare il Ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, oltreché dell'IVA e del contributo alla Cassa di previdenza, ai sensi dell'articolo 69 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI UFFICIO, CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI UFFICIO DIRITTO ANNUALE e COMUNE di S. Giorgio a Cremano (Na), previa sospensione dell'esecuzione, la intimazione di pagamento notificata in data 16/01/2025 da parte di Agenzia delle Entrate CO missiva contente intimazione di pagamento n. 071 2024 90456355 05/000 afferente, tra l'altro, il presunto mancato pagamento di cartelle e/o avvisi di addebito per un totale di euro 56.590,70 di 24 diverse cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso introduttivo.
La parte ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento sulla base dei seguenti motivi:
- Vizi dell'intimazione impugnata;
4 - Violazione dell'articolo 19, comma 2 del Decreto Legislativo 546/1992 e violazione dell'art. 7 comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti;
- Inesistenza della notifica degli atti impugnati e degli atti ad essi prodromici illegittimità per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Avvenuta prescrizione del credito e intervenuta decadenza dall'azione.
- Nullità dell'atto impugnato per assenza di indicazione della specie del ruolo e della data di consegna dei ruoli.
- Difetto di motivazione e di “trasparenza” dell'atto anche nella parte relativa agli interessi –
Violazione art 7, comma 1-ter, Legge 21/2000.
- Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Violazione artt. 6 bis e 7 bis
Legge 212/2000.Per quanto di competenza di questa onorevole Corte di Giustizia Tributaria, si tratta di imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di numero 8 (otto) cartelle di pagamento, asseritamente notificate nelle date per ciascuna di esse indicate, per la complessiva somma di euro 81.708,08.
La parte ricorrente eccepiva che la intimazione di pagamento indicata in epigrafe, si fonda sul mancato pagamento del carico iscritto a ruolo derivante dal presunto mancato pagamento di carichi tributari indicati in premessa;
che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierna ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate
CO deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
La AGENZIA delle Entrate – CO si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo.
1. In via principale, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024
90456355 05/000, dichiarando la nullità per la mancata notifica dell'atto prodromico e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
5 2. In via subordinata o alternativa, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024 90456355 05/000, dichiarando prescritta la pretesa in essa contenuta e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
3. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta prescrizione delle cartelle e/o dei presunti diritti di credito di natura tributaria, degli interessi e delle sanzioni, anche nel caso in cui tale decorrenza sia intervenuta prima della notifica delle cartelle contestate e/o successivamente alla notifica delle cartelle stesse, e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
4. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate CO e degli Enti Impositori convenuti e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
5. Condannare le parti resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP II di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ufficio Resistente CCIA di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo che codesta On.le Corte di giustizia tributaria, previo rigetto dell'istanza di sospensione, voglia nel merito: in via principale, di rigettare integralmente il Ricorso in quanto giuridicamente infondato, per
Nominativo_1tutto quanto riportato nelle presenti;
in ogni caso, di dichiarare la CCIAA di Napoli estranea rispetto alla materia del contendere in quanto il Ricorso eccepisce esclusivamente la presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, attività di competenza del solo Agente della CO;
condannare il Ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, oltreché dell'IVA e del contributo alla Cassa di previdenza, ai sensi dell'articolo 69 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
6 Il COMUNE di S. Giorgio a Cremano (Na) benchè ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
All'esito della udienza di discussione, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva e l'emissione in data 20/11/2025 di ordinanza istruttoria ove “la agenzia riscossione veniva invitata a depositare la documentazione già prodotta accompagnata da un indice ragionato che rende evidente il collegamento tra ciascuna cartella e ciascuna intimazione e i documenti riferibili alla relativa notifica nonché copia di cortesia dei suddetti documenti”, acquisiti i documenti richiesti dall'Ufficio, esaminati gli atti e i documenti processuali, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto concerne la presunta carenza di motivazione, si rileva quanto segue: l'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che:
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione...”.
Il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, al fine di garantire una continuità logico-sistematica con i suddetti principi, ha introdotto nel corpo dell'articolo 52 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, il comma
2-bis, in base al quale “La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato...”.
7 La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che l'obbligo della motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione ha lo scopo di delineare le motivazioni adducibili, dall'Ufficio, nell'eventuale successiva fase contenziosa e, dall'altra, di garantire al contribuente un'efficace difesa (cfr., ex multis, Cassazione 27 marzo 2003, n. 4632; 21 gennaio 2008, n. 1150). La Suprema Corte, pertanto, pur avendo sottolineato la rilevanza dell'obbligo motivazionale in funzione di un'adeguata difesa del contribuente, ha ripetutamente affermato che tale obbligo è assolto quando l'atto contiene l'enunciazione del criterio astratto utilizzato come, ad esempio, “…valutazioni pregresse dello stesso immobile, comparazione con altri beni similari, capitalizzazione o altri criteri 'residuali' di valutazione …” (cfr., a tal riguardo, Cassazione 10 novembre 2006, n. 24086).
Pertanto, nel caso in esame, l'Ufficio ha consentito alla controparte l'esercizio del diritto di difesa delimitando l'ambito delle ragioni deducibili nell'eventuale fase contenziosa.
INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
RITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
In via preliminare ed assorbente, è certa l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Si precisa la corretta notificazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento da parte dell'Ufficio interessato come da documentazione esibita anche a seguito di ordinanza istruttoria del 20/11/2025. Sull'asserita prescrizione dei crediti, trattasi di deduzione totalmente infondata, giacché, come risulta dall'allegata documentazione, le contestate cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente e tempestivamente notificate. Le cartelle esattoriali oggetto del ricorso e dell'intimazione impugnata sono state tutte notificate al ricorrente e:
8 1. la cartella n. 07120120013129908000 è stata notificata in data 09.03.2012 a familiare convivente del ricorrente – è anche contenuta nella intimazione di pagamento n.
07120239001739724000 e n. 07120249045635505000;
2. la cartella n. 07120120158160673000 è stata notificata nelle forme di legge, secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, in data 25/09/2013 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120189005885791000; n. 07120219010952422000 e n.
07120249045635505000;
3. la cartella n. 07120140032218524000 è stata notificata nelle forme di legge, secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, in data 21/11/2014 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120189040838128000; n. 07120219010952422000 e n.
07120249045635505000; 4. la cartella n. 07120140050416301000 è stata consegnata a mani della moglie, familiare convivente, in data 13/06/2014 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120189040838128000; n. 07120199026409056000 e n. 07120249045635505000;
5. la cartella n. 07120150024534073000 è stata consegnata secondo il rito della irreperibilità relativa, ai sensi dell'art.140 cpc, in data 29/06/2015 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 0712018904038128000; n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
6. la cartella n. 07120160012133520000 è stata consegnata con invio di pec, in data 14/12/2016 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120189040838128000; n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n.
07120219010952422000 e n. 07120249045635505000; 7. la cartella n. 07120160030573291000 è stata consegnata secondo il rito della irreperibilità relativa, ai sensi dell'art.140 cpc, in data 29/08/2016 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120189040838128000; n.
07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n.07120249045635505000;
9 8. la cartella n. 07120170037197306000 è stata consegnata con invio di pec, in data 03/04/2017 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120189040838128000; n. 07120199026409056000 e n. 07120249045635505000;
9. la cartella n. 07120170092257952000 è stata consegnata con invio di pec, in data
10/11/2017 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
10. la cartella n. 07120180000795869000 è stata consegnata con invio di pec, in data
22/01/2018 è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
11. la cartella n. 07120180023464118000 è stata consegnata con invio di pec. in data
06/04/2018 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
12. la cartella n. 07120180084501735000 è stata consegnata con invio di pec, in data 11/01/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
13. la cartella n. 07120190015655838000 è stata consegnata con invio di pec, in data
23/01/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
14. la cartella n. 07120190030058306000 è stata consegnata con invio di pec, in data
28/02/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
15. la cartella n. 07120190070296065000 è stata consegnata con invio di pec, in data
09/05/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
16. la cartella n. 07120190115811477000 è stata consegnata con invio di pec, in data
19/09/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
10 17. la cartella n. 07120190127539080000 è stata consegnata con invio di pec, in data 21/11/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
18. la cartella n. 07120200012720657000 è stata consegnata con invio di pec, in data 28/02/2020 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
19. la cartella n. 07120220110527713000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 06/10/2023 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n 07120249045635505000;
20. la cartella n. 07120220124990223000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 06/12/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n 07120249045635505000;
21. la cartella n. 07120220167520941000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 27/12/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n 07120249045635505000;
22. la cartella n. 07120230002694289000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, 03/07/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000; 23. la cartella n. 07120230071295642000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, in data 18/08/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000; 24. la cartella n. 07120230083271214000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, in data 12/10/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000. In ragione dell'intervenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, si evidenzia come l'azione oggi promossa dal contribuente debba essere considerata inammissibile. Il contribuente, infatti, non può utilizzare l'opposizione oggi promossa con finalità recuperatorie in quanto lo stesso, se avesse avuto interesse, avrebbe dovuto impugnare, a suo tempo le singole cartelle di pagamento, attesa la regolare notifica
11 delle stesse. L'omessa impugnazione comporta che il credito oggi vantato dall'agente della riscossione si è consolidato e non potrà più essere oggetto di contestazioni.
Quanto alla possibilità per il Concessionario di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, l'art. 26 co. 2 del DPR 602/1973 stabilisce che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile”. La facoltatività della notifica a mezzo pec («…può essere eseguita…»), a decorrere dal
22.10.15, è diventata obbligatoria per le imprese individuali, le società ed i professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del D.lgs. 24.09.15 n. 159, che ha disposto (con l'art. 14 co. 1) la modifica dell'art. 26 co. 2.
Per quanto concerne la firma informatica e/o digitale, la Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 4757 del 27/02/2009 ha affermato: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
In altri termini, è sufficiente che il “documento” cartella esattoriale sia conforme al modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, con provvedimento del 2/4/2014) e che l'atto stesso sia inequivocabilmente riferibile all'Agente della CO.
In materia, peraltro, il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'Art. 23 co. 2, dispone che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».
In altri termini, in difetto di contestazione della conformità della copia analogica dei documenti informatici (RdAC) da parte del contribuente, deve ritenersi validamente fornita la prova della
12 notifica a mezzo pec della cartella, con la produzione delle “stampe” delle ricevute pec di accettazione e di avvenuta consegna (CTP Napoli 28^ sezione sentenza del 17.11.16).
A tanto si aggiunga che la società ricorrente, a riprova della documentata notifica e, dunque, della consapevole esistenza dei crediti portati delle cartelle di pagamento presupposte dall'avviso di intimazione strumentalmente impugnato in questa sede, in data 10.10.2023, formalizzava, a mezzo pec, un'istanza di rateizzazione (protocollo 9650980) ed otteneva il richiesto provvedimento il successivo 11.10.2023, allorquando le veniva notificato dal competente ufficio dell'AdER, sempre a mezzo pec. Una volta trasmesso il ruolo è l'Ente di riscossione che se ne prende carico a dover porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
Né è più consentito far valere la prescrizione che si matura successivamente alla notifica delle cartelle.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Pertanto, in via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs.546/92, stante la corretta notifica della cartella. Ad ogni buon conto e nel merito si fa rilevare che dai documenti allegati emerge come la notifica dei titoli in questione sia avvenuta nel pieno rispetto dei termini legislativamente previsti.
INSUSSISTENZA DELLA DECADENZA ex art. 25 DPR 602/73
Sulla pretesa violazione dell'art 25 del DPR 602/73, si eccepisce che la deduzione, così com'è formulata, appare inammissibile e generica, oltre che del tutto infondata.
13 Contrariamente a quanto dedotto dall'avversa difesa, infatti, non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti, che resta, comunque, attività propria degli Enti
Impositori, e la sola ipotesi di decadenza è quella disciplinata dall'art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la notifica della cartella di pagamento, per le somme dovute in base ad accertamenti d'ufficio, deve essere fatta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Orbene, nel caso di specie, poiché il termine è stato puntualmente rispettato, nessuna decadenza si è realizzata, tant'è vero che le contestate cartelle, come si evince dai rispettivi numeri, sono state tutte correttamente notificate nello stesso anno dell'iscrizione a ruolo dei crediti e, dunque, ampiamente rispettando il prescritto termine di legge.
SULLA PRESCRIZIONE
Invero, è principio del tutto pacifico che l'eccezione di prescrizione senza la puntuale indicazione del dies quo dal quale fare decorrere il dedotto termine ne determina in radice l'inammissibilità. In particolare “la generica eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il Giudice ad individuare il tipo concretamente attuabile, atteso che, da una parte, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo, comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o
l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesi-ma non può che essere dichiarata inammissibile” (Trib. Napoli sent. n.ri 12921/2016; 27004/2014).
Sul punto si precisa che il contribuente ha ricevuto la notifica delle indicate cartelle di pagamento che hanno interrotto i termini prescrizionali.
Tanto considerato, i crediti portati nell'intimazione di pagamento oggi impugnata non sono prescritti e sono stati correttamente e legittimamente richiesti dalla comparente alla contribuente. Parte ricorrente, pur riconoscendo che l'intimazione di pagamento reca informazioni su come presentare il ricorso, eccepisce che l'assenza di indicazioni circa la natura del tributo e l'ente
14 impositore rende impossibile identificare l'autorità competente ed i termini entro i quali radicare l'azione.
Al riguardo, si fa rilevare che l'avviso impugnato contiene il richiamo alla sottostante cartella esattoriale/accertamento esecutivo precedentemente notificato, nonché la puntuale descrizione delle entrate il cui pagamento viene intimato ed anche apposita sezione recante le informazioni di dettaglio, ivi compreso l'ente creditore, ragione per cui l'eccezione è speciosa ed infondata.
Parte avversa, del resto, ha impugnato per tempo e correttamente l'avviso che ci occupa innanzi all'autorità competente. Alla luce di quanto descritto, è evidente che il ricorrente non solo ha certamente ricevuto le singole cartelle, oltre gli atti successivi, che hanno interrotto il termine di prescrizione e avverso i quali il ricorrente, ben avrebbe potuto proporre opposizione a suo tempo.
In tema la Corte di Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2014 n. 4338 ha statuito quanto segue: “ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi: riguardo alla quale in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicanti ai sensi dell'art. 2953 cc trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (cfr per arg. Cass. n. 17051/2004 in motivazione)”. Del resto, ai fini del computo del termine di prescrizione, si deve considerare:
▪ la sospensione dei termini previsti per la riscossione esattoriale, disposta 'ex lege', dal 01.01.2014 al 16.06.2014, dalla legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
▪ il sollecito di pagamento relativo ad entrambe le cartelle;
▪ le norme emergenziali emanate per il Covid-19 che, a compensazione del fermo temporale che ha impedito fino al mese di settembre 2021 le attività di riscossione coattiva (essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità̀ per l'agente della riscossione di
15 procedere con la notificazione degli atti) hanno sospeso per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione che può sanzionare solo “l'inattività colpevole”.
Le disposizioni contenute negli articoli 67 e 68 del Dl 18/2020 (Cura Italia) sono state completate con il richiamo dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 sui meccanismi di proroga, tra l'altro, alle ordinarie regole di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. E ciò tenuto conto dell'intero periodo come prorogato, in primis, dal decreto legge n. 129/2020, che ha introdotto il nuovo comma 4-bis nell'articolo 68 del decreto legge n. 18/2020, che stabilisce alcuni differimenti anche dei termini di decadenza e prescrizione:
- proroga dei termini di prescrizione e decadenza pari al periodo di sospensione;
- una proroga di due anni per gli atti in decadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione e l'obbligo per l'Agente della riscossione di non procedere alla notifica di atti della riscossione durante il periodo di sospensione. Il tenore dell'art. 67 comma 1 e comma 4 D.L. n. 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà̀ del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrare tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) ma anche “i termini relativi alle attività̀ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Atteso che, nel caso in esame, questo Ufficio ha dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti alla cartella, ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva, nonché inammissibile.
SULLA PRESCRIZIONE DECENNALE
I crediti erariali impugnati che si sostanziano nel pagamento di imposta sul reddito, come i crediti IRPEF e i crediti IVA sono soggetti a prescrizione decennale.
È vero che tanto l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate quanto la cartella esattoriale hanno natura di atto amministrativo, ma non c'è dubbio che, una volta emanati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, il credito erariale è giuridicamente
“certo, liquido ed esigibile” proprio in virtù della sua definitività e inoppugnabilità nel merito.
16 In questo modo, si applica la prescrizione decennale, “perché la relativa prestazione strutturalmente diviene eseguibile in quanto prestazione unitaria, con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione quinquennale”.
Questa posizione è ormai condivisa da tutta la giurisprudenza e, in particolar modo dalla Cassazione.
Per le imposte erariali (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, imposte sulle successioni e donazioni) si applica il termine di prescrizione di 10 anni;
da un lato, infatti, la legge non prevede un termine inferiore, dall'altro l'obbligo tributario del contribuente, stante l'autonomia di ogni periodo di imposta, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. sent. n. 2941/07 e n. 4283/2010).
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata le cartelle impugnate in uno con l'intimazione di pagamento.
La richiesta di definizione agevolata assume anche un'ulteriore funzione può essere paragonata a una ricognizione di debito.
Tale istanza, infatti, è da considerarsi un riconoscimento del proprio debito.
Secondo la Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 4635/2018), la domanda di rateazione di un debito con una pubblica amministrazione costituisce un tacito atto di riconoscimento del credito altrui. Opera, pertanto, la norma del codice civile secondo cui il riconoscimento del diritto del creditore, fatto dal debitore, interrompe la prescrizione. Tale riconoscimento può avvenire sia con una dichiarazione espressa (si pensi a una lettera inviata al creditore in cui ci si confessi debitore di un dato importo) che con un comportamento concludente come, ad esempio, il pagamento dell'intero importo dovuto o la richiesta di dilazione del debito.
17 PER LA POSIZIONE della CCIA di NAPOLI
L'Intimazione di Pagamento de quo, oggetto del presente giudizio, scaturisce - per quanto di competenza della CCIAA - dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate CO (riepilogato nell'Allegato 1: “Prospetto del Contribuente per Cartella”): 07120140032218524000 - omesso pagamento diritto annuale 2010 per il numero REA 616032 (impresa individuale) per i seguenti insoluti:
07120150024534073000 - omesso pagamento diritto annuale 2011 per il numero REA Società_1 (impresa individuale);
07120160030573291000 - omesso pagamento diritto annuale 2012 per il numero REA Società_1 (impresa individuale) e omesso pagamento diritto annuale 2013
07120170092257952000 - omesso pagamento diritto annuale 2014 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120190015655838000 - omesso pagamento diritto annuale 2015 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120200012720657000 - omesso pagamento diritto annuale 2016 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120220124990223000 - omesso pagamento diritto annuale 2018 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
Le predette cartelle di pagamento, unitamente ad altre cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e di competenza del Comune di Napoli, costituiscono gli atti prodromici alla Intimazione di Pagamento impugnata.
L'unico motivo di contestazione sollevato dal Ricorrente è la (presunta) mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento) sottostanti l'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio. Quindi, nessuna eccezione viene sollevata per vizi propri dell'Intimazione di Pagamento.
Se da un lato è stato ormai statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025) che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in
18 base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra quelli tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario, in quanto equiparabile all'avviso di mora, dall'altro lato, è ormai fermo il principio della non impugnabilità di un atto impositivo, se non per vizi propri, laddove successivo ad altro atto divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108). In altre parole, avendo il Ricorrente eccepito solo l'omessa notifica degli atti prodromici all'Intimazione di Pagamento, il presente giudizio non potrà che risolversi nell'accertamento della notifica o meno delle cartelle di pagamento;
laddove venisse accertata la regolare e la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, l'impugnazione dell'Intimazione di Pagamento sarebbe, per il suddetto principio, nulla in quanto successiva ad un atto (cartelle di pagamento) divenute definitive. 5
Orbene, con riferimento al diritto annuale dovuto alla CCIAA, l'attività di notificazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo) è di esclusiva competenza dell'Agente della CO ed è stata ritualmente adempiuta come evidenziato in precedenza.
Sul punto la CCIAA DI Napoli ha preso atto che l'Agente della CO, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto che si è inteso impugnare.
Pertanto, conclusivamente si precisa che la ingiunzione di pagamento impugnata si fonda su precedenti atti non impugnati e quindi ormai definitivi in quanto correttamente notificati.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo in favore degli uffici costituiti.
P.Q.M.
19 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per ciascun ufficio costituito, oltre IVA, Cpa e altri oneri come per legge, con attribuzione al difensore di ADER per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
20
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IO MAURIZIO, Presidente e Relatore MIRANDA TOMMASO, Giudice PASSANTE MARCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6957/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Giorgio A Cremano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 1 Email_4ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_5 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 RE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045635505 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1558/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Per tutto quanto dedotto ed a dedursi, SI CONCLUDE Ricorrente_1Pertanto, il Sig. così come sopra rapp.to, difeso e dom.to
CHIEDE A codesto ecc.mo Giudice, contrariis reictis di voler accogliere:
- in via preliminare:
1. La richiesta di sospensione formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs. 150/2011;
- nel merito:
1. In via principale, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071
2024 90456355 05/000, dichiarando la nullità per la mancata notifica dell'atto prodromico e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
2. In via subordinata o alternativa, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024 90456355 05/000, dichiarando prescritta la pretesa in essa contenuta e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
2 3. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta prescrizione delle cartelle e/o dei presunti diritti di credito di natura tributaria, degli interessi e delle sanzioni, anche nel caso in cui tale decorrenza sia intervenuta prima della notifica delle cartelle contestate e/o successivamente alla notifica delle cartelle stesse, e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
4. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate CO e degli Enti Impositori convenuti e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
5. Condannare le parti resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate CO: Tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, la convenuta Agenzia delle Entrate CO come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento n. 07120259028954823000 atteso che non ne ricorrono i presupposti giuridici.
Come documentalmente provato da questa difesa, infatti, l'opposizione si palesa totalmente infondata;
2. nel merito, dichiarare l'avversa azione del tutto inammissibile, improcedibile ed infondata;
3. condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP II di Napoli Sulla base di quanto sopra evidenziato, l'Ufficio conferma la legittimità del proprio operato e, per tutto quanto sopra esposto e
CHIEDE
3 a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ufficio Resistente CCIA di Napoli Concludendo, la CCIAA di Napoli conferma la legittimità del proprio operato e, per tutto quanto sopra esposto
CHIEDE a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado:
1. in via principale, di rigettare integralmente il Ricorso in quanto giuridicamente infondato, per tutto quanto riportato nelle presenti Nominativo_1;
2. in ogni caso, di dichiarare la CCIAA di Napoli estranea rispetto alla materia del contendere in quanto il Ricorso eccepisce esclusivamente la presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, attività di competenza del solo Agente della CO;
3. condannare il Ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, oltreché dell'IVA e del contributo alla Cassa di previdenza, ai sensi dell'articolo 69 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI UFFICIO, CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI UFFICIO DIRITTO ANNUALE e COMUNE di S. Giorgio a Cremano (Na), previa sospensione dell'esecuzione, la intimazione di pagamento notificata in data 16/01/2025 da parte di Agenzia delle Entrate CO missiva contente intimazione di pagamento n. 071 2024 90456355 05/000 afferente, tra l'altro, il presunto mancato pagamento di cartelle e/o avvisi di addebito per un totale di euro 56.590,70 di 24 diverse cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso introduttivo.
La parte ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento sulla base dei seguenti motivi:
- Vizi dell'intimazione impugnata;
4 - Violazione dell'articolo 19, comma 2 del Decreto Legislativo 546/1992 e violazione dell'art. 7 comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione degli atti presupposti;
- Inesistenza della notifica degli atti impugnati e degli atti ad essi prodromici illegittimità per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Avvenuta prescrizione del credito e intervenuta decadenza dall'azione.
- Nullità dell'atto impugnato per assenza di indicazione della specie del ruolo e della data di consegna dei ruoli.
- Difetto di motivazione e di “trasparenza” dell'atto anche nella parte relativa agli interessi –
Violazione art 7, comma 1-ter, Legge 21/2000.
- Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Violazione artt. 6 bis e 7 bis
Legge 212/2000.Per quanto di competenza di questa onorevole Corte di Giustizia Tributaria, si tratta di imposte, interessi e sanzioni dovuti a seguito di numero 8 (otto) cartelle di pagamento, asseritamente notificate nelle date per ciascuna di esse indicate, per la complessiva somma di euro 81.708,08.
La parte ricorrente eccepiva che la intimazione di pagamento indicata in epigrafe, si fonda sul mancato pagamento del carico iscritto a ruolo derivante dal presunto mancato pagamento di carichi tributari indicati in premessa;
che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierna ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate
CO deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
La AGENZIA delle Entrate – CO si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo.
1. In via principale, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024
90456355 05/000, dichiarando la nullità per la mancata notifica dell'atto prodromico e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
5 2. In via subordinata o alternativa, accogliere la richiesta di annullamento dell'avviso di intimazione n. 071 2024 90456355 05/000, dichiarando prescritta la pretesa in essa contenuta e di conseguenza la non debenza degli importi con essa richiesti;
3. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta prescrizione delle cartelle e/o dei presunti diritti di credito di natura tributaria, degli interessi e delle sanzioni, anche nel caso in cui tale decorrenza sia intervenuta prima della notifica delle cartelle contestate e/o successivamente alla notifica delle cartelle stesse, e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
4. Accertare e dichiarare, per i motivi sopra illustrati, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate CO e degli Enti Impositori convenuti e per l'effetto disporre la cancellazione dei predetti debiti dal ruolo dell'istante;
5. Condannare le parti resistenti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ufficio Resistente Agenzia DP II di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Ufficio Resistente CCIA di Napoli si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo che codesta On.le Corte di giustizia tributaria, previo rigetto dell'istanza di sospensione, voglia nel merito: in via principale, di rigettare integralmente il Ricorso in quanto giuridicamente infondato, per
Nominativo_1tutto quanto riportato nelle presenti;
in ogni caso, di dichiarare la CCIAA di Napoli estranea rispetto alla materia del contendere in quanto il Ricorso eccepisce esclusivamente la presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, attività di competenza del solo Agente della CO;
condannare il Ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio, oltreché dell'IVA e del contributo alla Cassa di previdenza, ai sensi dell'articolo 69 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
6 Il COMUNE di S. Giorgio a Cremano (Na) benchè ritualmente citato non si costituiva in giudizio.
All'esito della udienza di discussione, dopo il rigetto della richiesta di sospensiva e l'emissione in data 20/11/2025 di ordinanza istruttoria ove “la agenzia riscossione veniva invitata a depositare la documentazione già prodotta accompagnata da un indice ragionato che rende evidente il collegamento tra ciascuna cartella e ciascuna intimazione e i documenti riferibili alla relativa notifica nonché copia di cortesia dei suddetti documenti”, acquisiti i documenti richiesti dall'Ufficio, esaminati gli atti e i documenti processuali, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
Per quanto concerne la presunta carenza di motivazione, si rileva quanto segue: l'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che:
“Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione...”.
Il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, al fine di garantire una continuità logico-sistematica con i suddetti principi, ha introdotto nel corpo dell'articolo 52 del DPR 26 aprile 1986 n. 131, il comma
2-bis, in base al quale “La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato...”.
7 La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha affermato che l'obbligo della motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione ha lo scopo di delineare le motivazioni adducibili, dall'Ufficio, nell'eventuale successiva fase contenziosa e, dall'altra, di garantire al contribuente un'efficace difesa (cfr., ex multis, Cassazione 27 marzo 2003, n. 4632; 21 gennaio 2008, n. 1150). La Suprema Corte, pertanto, pur avendo sottolineato la rilevanza dell'obbligo motivazionale in funzione di un'adeguata difesa del contribuente, ha ripetutamente affermato che tale obbligo è assolto quando l'atto contiene l'enunciazione del criterio astratto utilizzato come, ad esempio, “…valutazioni pregresse dello stesso immobile, comparazione con altri beni similari, capitalizzazione o altri criteri 'residuali' di valutazione …” (cfr., a tal riguardo, Cassazione 10 novembre 2006, n. 24086).
Pertanto, nel caso in esame, l'Ufficio ha consentito alla controparte l'esercizio del diritto di difesa delimitando l'ambito delle ragioni deducibili nell'eventuale fase contenziosa.
INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
RITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI
In via preliminare ed assorbente, è certa l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Si precisa la corretta notificazione delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento da parte dell'Ufficio interessato come da documentazione esibita anche a seguito di ordinanza istruttoria del 20/11/2025. Sull'asserita prescrizione dei crediti, trattasi di deduzione totalmente infondata, giacché, come risulta dall'allegata documentazione, le contestate cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente e tempestivamente notificate. Le cartelle esattoriali oggetto del ricorso e dell'intimazione impugnata sono state tutte notificate al ricorrente e:
8 1. la cartella n. 07120120013129908000 è stata notificata in data 09.03.2012 a familiare convivente del ricorrente – è anche contenuta nella intimazione di pagamento n.
07120239001739724000 e n. 07120249045635505000;
2. la cartella n. 07120120158160673000 è stata notificata nelle forme di legge, secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, in data 25/09/2013 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120189005885791000; n. 07120219010952422000 e n.
07120249045635505000;
3. la cartella n. 07120140032218524000 è stata notificata nelle forme di legge, secondo il rito dell'irreperibilità assoluta, in data 21/11/2014 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120189040838128000; n. 07120219010952422000 e n.
07120249045635505000; 4. la cartella n. 07120140050416301000 è stata consegnata a mani della moglie, familiare convivente, in data 13/06/2014 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120189040838128000; n. 07120199026409056000 e n. 07120249045635505000;
5. la cartella n. 07120150024534073000 è stata consegnata secondo il rito della irreperibilità relativa, ai sensi dell'art.140 cpc, in data 29/06/2015 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 0712018904038128000; n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
6. la cartella n. 07120160012133520000 è stata consegnata con invio di pec, in data 14/12/2016 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120189040838128000; n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n.
07120219010952422000 e n. 07120249045635505000; 7. la cartella n. 07120160030573291000 è stata consegnata secondo il rito della irreperibilità relativa, ai sensi dell'art.140 cpc, in data 29/08/2016 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120189040838128000; n.
07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n.07120249045635505000;
9 8. la cartella n. 07120170037197306000 è stata consegnata con invio di pec, in data 03/04/2017 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120189040838128000; n. 07120199026409056000 e n. 07120249045635505000;
9. la cartella n. 07120170092257952000 è stata consegnata con invio di pec, in data
10/11/2017 – è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
10. la cartella n. 07120180000795869000 è stata consegnata con invio di pec, in data
22/01/2018 è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120199026409056000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
11. la cartella n. 07120180023464118000 è stata consegnata con invio di pec. in data
06/04/2018 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120199026409056000; n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
12. la cartella n. 07120180084501735000 è stata consegnata con invio di pec, in data 11/01/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.
07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
13. la cartella n. 07120190015655838000 è stata consegnata con invio di pec, in data
23/01/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
14. la cartella n. 07120190030058306000 è stata consegnata con invio di pec, in data
28/02/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n. 07120209021104201000; n. 07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
15. la cartella n. 07120190070296065000 è stata consegnata con invio di pec, in data
09/05/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
16. la cartella n. 07120190115811477000 è stata consegnata con invio di pec, in data
19/09/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
10 17. la cartella n. 07120190127539080000 è stata consegnata con invio di pec, in data 21/11/2019 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
18. la cartella n. 07120200012720657000 è stata consegnata con invio di pec, in data 28/02/2020 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n.07120219010952422000 e n. 07120249045635505000;
19. la cartella n. 07120220110527713000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 06/10/2023 - è anche contenuta nelle intimazioni di pagamento n 07120249045635505000;
20. la cartella n. 07120220124990223000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 06/12/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n 07120249045635505000;
21. la cartella n. 07120220167520941000 è stata consegnata ai sensi dell'art.140 cpc a mani proprie del ricorrente, in data 27/12/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n 07120249045635505000;
22. la cartella n. 07120230002694289000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, 03/07/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000; 23. la cartella n. 07120230071295642000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, in data 18/08/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000; 24. la cartella n. 07120230083271214000 è stata consegnata a mani proprie del ricorrente, in data 12/10/2023 - è anche contenuta nell' intimazione di pagamento n
07120249045635505000. In ragione dell'intervenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, si evidenzia come l'azione oggi promossa dal contribuente debba essere considerata inammissibile. Il contribuente, infatti, non può utilizzare l'opposizione oggi promossa con finalità recuperatorie in quanto lo stesso, se avesse avuto interesse, avrebbe dovuto impugnare, a suo tempo le singole cartelle di pagamento, attesa la regolare notifica
11 delle stesse. L'omessa impugnazione comporta che il credito oggi vantato dall'agente della riscossione si è consolidato e non potrà più essere oggetto di contestazioni.
Quanto alla possibilità per il Concessionario di procedere alla notificazione telematica delle cartelle, l'art. 26 co. 2 del DPR 602/1973 stabilisce che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149 del codice di procedura civile”. La facoltatività della notifica a mezzo pec («…può essere eseguita…»), a decorrere dal
22.10.15, è diventata obbligatoria per le imprese individuali, le società ed i professionisti iscritti in albi o elenchi, ai sensi del D.lgs. 24.09.15 n. 159, che ha disposto (con l'art. 14 co. 1) la modifica dell'art. 26 co. 2.
Per quanto concerne la firma informatica e/o digitale, la Suprema Corte di Cassazione con sent. n. 4757 del 27/02/2009 ha affermato: "In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
In altri termini, è sufficiente che il “documento” cartella esattoriale sia conforme al modello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da ultimo, con provvedimento del 2/4/2014) e che l'atto stesso sia inequivocabilmente riferibile all'Agente della CO.
In materia, peraltro, il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'Art. 23 co. 2, dispone che «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».
In altri termini, in difetto di contestazione della conformità della copia analogica dei documenti informatici (RdAC) da parte del contribuente, deve ritenersi validamente fornita la prova della
12 notifica a mezzo pec della cartella, con la produzione delle “stampe” delle ricevute pec di accettazione e di avvenuta consegna (CTP Napoli 28^ sezione sentenza del 17.11.16).
A tanto si aggiunga che la società ricorrente, a riprova della documentata notifica e, dunque, della consapevole esistenza dei crediti portati delle cartelle di pagamento presupposte dall'avviso di intimazione strumentalmente impugnato in questa sede, in data 10.10.2023, formalizzava, a mezzo pec, un'istanza di rateizzazione (protocollo 9650980) ed otteneva il richiesto provvedimento il successivo 11.10.2023, allorquando le veniva notificato dal competente ufficio dell'AdER, sempre a mezzo pec. Una volta trasmesso il ruolo è l'Ente di riscossione che se ne prende carico a dover porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.
Né è più consentito far valere la prescrizione che si matura successivamente alla notifica delle cartelle.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Pertanto, in via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'Inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs.546/92, stante la corretta notifica della cartella. Ad ogni buon conto e nel merito si fa rilevare che dai documenti allegati emerge come la notifica dei titoli in questione sia avvenuta nel pieno rispetto dei termini legislativamente previsti.
INSUSSISTENZA DELLA DECADENZA ex art. 25 DPR 602/73
Sulla pretesa violazione dell'art 25 del DPR 602/73, si eccepisce che la deduzione, così com'è formulata, appare inammissibile e generica, oltre che del tutto infondata.
13 Contrariamente a quanto dedotto dall'avversa difesa, infatti, non sussiste alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti, che resta, comunque, attività propria degli Enti
Impositori, e la sola ipotesi di decadenza è quella disciplinata dall'art. 25 del DPR 602/73, secondo cui la notifica della cartella di pagamento, per le somme dovute in base ad accertamenti d'ufficio, deve essere fatta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Orbene, nel caso di specie, poiché il termine è stato puntualmente rispettato, nessuna decadenza si è realizzata, tant'è vero che le contestate cartelle, come si evince dai rispettivi numeri, sono state tutte correttamente notificate nello stesso anno dell'iscrizione a ruolo dei crediti e, dunque, ampiamente rispettando il prescritto termine di legge.
SULLA PRESCRIZIONE
Invero, è principio del tutto pacifico che l'eccezione di prescrizione senza la puntuale indicazione del dies quo dal quale fare decorrere il dedotto termine ne determina in radice l'inammissibilità. In particolare “la generica eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il Giudice ad individuare il tipo concretamente attuabile, atteso che, da una parte, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo, comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o
l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesi-ma non può che essere dichiarata inammissibile” (Trib. Napoli sent. n.ri 12921/2016; 27004/2014).
Sul punto si precisa che il contribuente ha ricevuto la notifica delle indicate cartelle di pagamento che hanno interrotto i termini prescrizionali.
Tanto considerato, i crediti portati nell'intimazione di pagamento oggi impugnata non sono prescritti e sono stati correttamente e legittimamente richiesti dalla comparente alla contribuente. Parte ricorrente, pur riconoscendo che l'intimazione di pagamento reca informazioni su come presentare il ricorso, eccepisce che l'assenza di indicazioni circa la natura del tributo e l'ente
14 impositore rende impossibile identificare l'autorità competente ed i termini entro i quali radicare l'azione.
Al riguardo, si fa rilevare che l'avviso impugnato contiene il richiamo alla sottostante cartella esattoriale/accertamento esecutivo precedentemente notificato, nonché la puntuale descrizione delle entrate il cui pagamento viene intimato ed anche apposita sezione recante le informazioni di dettaglio, ivi compreso l'ente creditore, ragione per cui l'eccezione è speciosa ed infondata.
Parte avversa, del resto, ha impugnato per tempo e correttamente l'avviso che ci occupa innanzi all'autorità competente. Alla luce di quanto descritto, è evidente che il ricorrente non solo ha certamente ricevuto le singole cartelle, oltre gli atti successivi, che hanno interrotto il termine di prescrizione e avverso i quali il ricorrente, ben avrebbe potuto proporre opposizione a suo tempo.
In tema la Corte di Cassazione con sentenza del 24 febbraio 2014 n. 4338 ha statuito quanto segue: “ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi: riguardo alla quale in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicanti ai sensi dell'art. 2953 cc trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (cfr per arg. Cass. n. 17051/2004 in motivazione)”. Del resto, ai fini del computo del termine di prescrizione, si deve considerare:
▪ la sospensione dei termini previsti per la riscossione esattoriale, disposta 'ex lege', dal 01.01.2014 al 16.06.2014, dalla legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
▪ il sollecito di pagamento relativo ad entrambe le cartelle;
▪ le norme emergenziali emanate per il Covid-19 che, a compensazione del fermo temporale che ha impedito fino al mese di settembre 2021 le attività di riscossione coattiva (essendo venuta meno per previsione normativa la possibilità̀ per l'agente della riscossione di
15 procedere con la notificazione degli atti) hanno sospeso per il corrispondente periodo il decorso della prescrizione che può sanzionare solo “l'inattività colpevole”.
Le disposizioni contenute negli articoli 67 e 68 del Dl 18/2020 (Cura Italia) sono state completate con il richiamo dell'articolo 12 del Dlgs 159/2015 sui meccanismi di proroga, tra l'altro, alle ordinarie regole di prescrizione e decadenza delle attività di accertamento e riscossione. E ciò tenuto conto dell'intero periodo come prorogato, in primis, dal decreto legge n. 129/2020, che ha introdotto il nuovo comma 4-bis nell'articolo 68 del decreto legge n. 18/2020, che stabilisce alcuni differimenti anche dei termini di decadenza e prescrizione:
- proroga dei termini di prescrizione e decadenza pari al periodo di sospensione;
- una proroga di due anni per gli atti in decadenza nell'anno in cui è disposta la sospensione e l'obbligo per l'Agente della riscossione di non procedere alla notifica di atti della riscossione durante il periodo di sospensione. Il tenore dell'art. 67 comma 1 e comma 4 D.L. n. 18/2020 non consente ragionevole dubbio sulla volontà̀ del legislatore di assoggettare a sospensione (per le ragioni emergenziali sin troppo note) non solo il versamento delle entrare tributarie e non tributarie in scadenza (art. 68) ma anche “i termini relativi alle attività̀ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Atteso che, nel caso in esame, questo Ufficio ha dimostrato la regolare notifica degli atti presupposti alla cartella, ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva, nonché inammissibile.
SULLA PRESCRIZIONE DECENNALE
I crediti erariali impugnati che si sostanziano nel pagamento di imposta sul reddito, come i crediti IRPEF e i crediti IVA sono soggetti a prescrizione decennale.
È vero che tanto l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate quanto la cartella esattoriale hanno natura di atto amministrativo, ma non c'è dubbio che, una volta emanati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, il credito erariale è giuridicamente
“certo, liquido ed esigibile” proprio in virtù della sua definitività e inoppugnabilità nel merito.
16 In questo modo, si applica la prescrizione decennale, “perché la relativa prestazione strutturalmente diviene eseguibile in quanto prestazione unitaria, con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione quinquennale”.
Questa posizione è ormai condivisa da tutta la giurisprudenza e, in particolar modo dalla Cassazione.
Per le imposte erariali (Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, imposte sulle successioni e donazioni) si applica il termine di prescrizione di 10 anni;
da un lato, infatti, la legge non prevede un termine inferiore, dall'altro l'obbligo tributario del contribuente, stante l'autonomia di ogni periodo di imposta, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. sent. n. 2941/07 e n. 4283/2010).
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata le cartelle impugnate in uno con l'intimazione di pagamento.
La richiesta di definizione agevolata assume anche un'ulteriore funzione può essere paragonata a una ricognizione di debito.
Tale istanza, infatti, è da considerarsi un riconoscimento del proprio debito.
Secondo la Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 4635/2018), la domanda di rateazione di un debito con una pubblica amministrazione costituisce un tacito atto di riconoscimento del credito altrui. Opera, pertanto, la norma del codice civile secondo cui il riconoscimento del diritto del creditore, fatto dal debitore, interrompe la prescrizione. Tale riconoscimento può avvenire sia con una dichiarazione espressa (si pensi a una lettera inviata al creditore in cui ci si confessi debitore di un dato importo) che con un comportamento concludente come, ad esempio, il pagamento dell'intero importo dovuto o la richiesta di dilazione del debito.
17 PER LA POSIZIONE della CCIA di NAPOLI
L'Intimazione di Pagamento de quo, oggetto del presente giudizio, scaturisce - per quanto di competenza della CCIAA - dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate CO (riepilogato nell'Allegato 1: “Prospetto del Contribuente per Cartella”): 07120140032218524000 - omesso pagamento diritto annuale 2010 per il numero REA 616032 (impresa individuale) per i seguenti insoluti:
07120150024534073000 - omesso pagamento diritto annuale 2011 per il numero REA Società_1 (impresa individuale);
07120160030573291000 - omesso pagamento diritto annuale 2012 per il numero REA Società_1 (impresa individuale) e omesso pagamento diritto annuale 2013
07120170092257952000 - omesso pagamento diritto annuale 2014 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120190015655838000 - omesso pagamento diritto annuale 2015 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120200012720657000 - omesso pagamento diritto annuale 2016 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
07120220124990223000 - omesso pagamento diritto annuale 2018 per il numero REA Società_1 (impresa individuale)
Le predette cartelle di pagamento, unitamente ad altre cartelle di pagamento di competenza dell'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli e di competenza del Comune di Napoli, costituiscono gli atti prodromici alla Intimazione di Pagamento impugnata.
L'unico motivo di contestazione sollevato dal Ricorrente è la (presunta) mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento) sottostanti l'Intimazione di Pagamento oggetto del presente giudizio. Quindi, nessuna eccezione viene sollevata per vizi propri dell'Intimazione di Pagamento.
Se da un lato è stato ormai statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025) che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in
18 base all'art. 50 c. 2 DPR 602/73) è un atto riconducibile tra quelli tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario, in quanto equiparabile all'avviso di mora, dall'altro lato, è ormai fermo il principio della non impugnabilità di un atto impositivo, se non per vizi propri, laddove successivo ad altro atto divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108). In altre parole, avendo il Ricorrente eccepito solo l'omessa notifica degli atti prodromici all'Intimazione di Pagamento, il presente giudizio non potrà che risolversi nell'accertamento della notifica o meno delle cartelle di pagamento;
laddove venisse accertata la regolare e la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, l'impugnazione dell'Intimazione di Pagamento sarebbe, per il suddetto principio, nulla in quanto successiva ad un atto (cartelle di pagamento) divenute definitive. 5
Orbene, con riferimento al diritto annuale dovuto alla CCIAA, l'attività di notificazione degli atti prodromici (cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo) è di esclusiva competenza dell'Agente della CO ed è stata ritualmente adempiuta come evidenziato in precedenza.
Sul punto la CCIAA DI Napoli ha preso atto che l'Agente della CO, in sede di costituzione nel presente giudizio, ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto che si è inteso impugnare.
Pertanto, conclusivamente si precisa che la ingiunzione di pagamento impugnata si fonda su precedenti atti non impugnati e quindi ormai definitivi in quanto correttamente notificati.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo in favore degli uffici costituiti.
P.Q.M.
19 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per ciascun ufficio costituito, oltre IVA, Cpa e altri oneri come per legge, con attribuzione al difensore di ADER per fattone anticipo.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2026.
Il Presidente estensore dott. Maurizio Stanziola
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