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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
AF LI Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Martina D'Aquino - -, C.F._2
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
, nata [...], ha chiesto al Tribunale di Parte_1 disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile e di modificare il prenome originario “ ” con quello Parte_1 di Per_1
Ha dedotto:
- che era di stato libero e non aveva figli;
- che aveva vissuto sin dall'infanzia una discordanza tra il sesso biologico femminile assegnato alla nascita e il genere maschile vissuto come quello di appartenenza;
- che tale scarto è stato ed è causa di profonda sofferenza interiore e di difficoltà relazionali;
- che con lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari la sofferenza e i disagi erano aumentati in maniera esponenziale;
- che dopo innumerevoli difficoltà che l'avevano condotta anche a sviluppare fobie varie, nel 2022, divenuta pienamente consapevole della sua problematica, aveva fatto coming out;
- che da tale momento aveva intrapreso un percorso psicoterapico con una professionista esperta di disforia di genere;
- che successivamente aveva intrapreso l'iter medico – legale di transizione presso il Consultorio Asl Napoli 3 Sud, poi proseguito presso l'Ospedale Ruggi di Salerno, accedendo al percorso psicologico di supporto e al trattamento ormonale con testosterone;
- che nel contempo aveva iniziato ad esprimersi nella realtà sociale con il prenome Pers di e con abbigliamento di tipo maschile;
- che era stato riscontrato che l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita era di grado severo.
La domanda è fondata e quindi da accogliere.
Il diritto azionato dalla ricorrente è disciplinato dalla legge n. 164 del 1982, la quale all'art. 1 stabilisce che «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Le Corti Europee, la nostra Corte Costituzionale e la Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che il diritto alla rettificazione del sesso attribuito alla nascita poggia su un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, cosiddetta transizione di identità di genere (v. Corte
Costituzionale 221/2015 e 180/2017 e Corte di Cassazione 15138/2015).
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato ad escludere che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento in senso “gino- androide”, il quale è da ravvedere soltanto come un possibile ulteriore mezzo per il conseguimento di un più soddisfacente benessere psicofisico (così già Corte
Costituzionale 221/2015).
La “transizione dell'identità di genere” può aversi anche a seguito di percorsi psicologico – comportamentali e/o trattamenti ormonali (da ultimo Corte costituzionale
143/2024).
La sintetizzata evoluzione è giunta di recente e infine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4°, del decreto legislativo n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Costituzionale 143/2024).
Nel caso di specie l'attrice ha adito il giudice allegando una transizione sedimentata e duratura al genere vissuto, vale a dire quello maschile.
Il Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie presso l'Asl Napoli
3 a seguito del percorso di assessment psicodiagnostico intrapreso dalla agli inizi Pt_1 del 2023 accertava che «I vissuti di incongruenza di genere possono … essere riferiri ad un Quadro di Disforia di Genere in soggetto femminile adulti senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre-transizione».
Lo stesso Consultorio suggeriva sul piano terapeutico la modifica dei dati anagrafici: « ».
Gli atti certificano, inoltre, che la ha intrapreso la terapia ormonale adeguata Pt_1 dietro prescrizione e giuda del Dipartimento di Endocrinologia presso la Federico II.
In sede di libero interrogatorio l'interroganda ha confermato l'intento stabile e consapevole della transizione operata e ha insistito nella richiesta di rettifica del genere nonché in quella di avere come prenome quello di Per_1
Il prenome della stessa va dunque modificato da a così Parte_1 Per_1 come richiesto.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, per la quale si deve tener conto del nuovo prenome indicato dall'interessato pur se del tutto diverso dal prenome precedente, alla sola condizione che l'indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (così Cass.
3877/2020).
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale dello scorso anno (sentenza n.
143 del 2024), gli interventi chirurgici che la ricorrente intendesse fare non necessitano di autorizzazione da parte del giudice, per cui la domanda relativa proposta nel presente giudizio è da ritenere priva della condizione della proponibilità.
La natura peculiare del giudizio e la sostanziale mancanza di controinteressati effettivi rende le spese affrontate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di , nata ad [...], il Parte_1
12/10/2002, alla rettificazione dell'atto di nascita con attribuzione del sesso maschile, in luogo di quello femminile originario, e alla modifica del prenome da Parte_1
a ;
[...] Per_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel relativo registro.
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AF LI
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
AF LI Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO,
e vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Martina D'Aquino - -, C.F._2
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
, nata [...], ha chiesto al Tribunale di Parte_1 disporre la rettificazione dell'attribuzione del sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile e di modificare il prenome originario “ ” con quello Parte_1 di Per_1
Ha dedotto:
- che era di stato libero e non aveva figli;
- che aveva vissuto sin dall'infanzia una discordanza tra il sesso biologico femminile assegnato alla nascita e il genere maschile vissuto come quello di appartenenza;
- che tale scarto è stato ed è causa di profonda sofferenza interiore e di difficoltà relazionali;
- che con lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari la sofferenza e i disagi erano aumentati in maniera esponenziale;
- che dopo innumerevoli difficoltà che l'avevano condotta anche a sviluppare fobie varie, nel 2022, divenuta pienamente consapevole della sua problematica, aveva fatto coming out;
- che da tale momento aveva intrapreso un percorso psicoterapico con una professionista esperta di disforia di genere;
- che successivamente aveva intrapreso l'iter medico – legale di transizione presso il Consultorio Asl Napoli 3 Sud, poi proseguito presso l'Ospedale Ruggi di Salerno, accedendo al percorso psicologico di supporto e al trattamento ormonale con testosterone;
- che nel contempo aveva iniziato ad esprimersi nella realtà sociale con il prenome Pers di e con abbigliamento di tipo maschile;
- che era stato riscontrato che l'incongruenza tra il genere esperito e quello assegnato alla nascita era di grado severo.
La domanda è fondata e quindi da accogliere.
Il diritto azionato dalla ricorrente è disciplinato dalla legge n. 164 del 1982, la quale all'art. 1 stabilisce che «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Le Corti Europee, la nostra Corte Costituzionale e la Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che il diritto alla rettificazione del sesso attribuito alla nascita poggia su un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, cosiddetta transizione di identità di genere (v. Corte
Costituzionale 221/2015 e 180/2017 e Corte di Cassazione 15138/2015).
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato ad escludere che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento in senso “gino- androide”, il quale è da ravvedere soltanto come un possibile ulteriore mezzo per il conseguimento di un più soddisfacente benessere psicofisico (così già Corte
Costituzionale 221/2015).
La “transizione dell'identità di genere” può aversi anche a seguito di percorsi psicologico – comportamentali e/o trattamenti ormonali (da ultimo Corte costituzionale
143/2024).
La sintetizzata evoluzione è giunta di recente e infine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4°, del decreto legislativo n. 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Costituzionale 143/2024).
Nel caso di specie l'attrice ha adito il giudice allegando una transizione sedimentata e duratura al genere vissuto, vale a dire quello maschile.
Il Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non Binarie presso l'Asl Napoli
3 a seguito del percorso di assessment psicodiagnostico intrapreso dalla agli inizi Pt_1 del 2023 accertava che «I vissuti di incongruenza di genere possono … essere riferiri ad un Quadro di Disforia di Genere in soggetto femminile adulti senza disordini della differenziazione sessuale in fase di pre-transizione».
Lo stesso Consultorio suggeriva sul piano terapeutico la modifica dei dati anagrafici: « ».
Gli atti certificano, inoltre, che la ha intrapreso la terapia ormonale adeguata Pt_1 dietro prescrizione e giuda del Dipartimento di Endocrinologia presso la Federico II.
In sede di libero interrogatorio l'interroganda ha confermato l'intento stabile e consapevole della transizione operata e ha insistito nella richiesta di rettifica del genere nonché in quella di avere come prenome quello di Per_1
Il prenome della stessa va dunque modificato da a così Parte_1 Per_1 come richiesto.
A riguardo la Suprema Corte ha chiarito che il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla rettificazione dell'attribuzione del sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, per la quale si deve tener conto del nuovo prenome indicato dall'interessato pur se del tutto diverso dal prenome precedente, alla sola condizione che l'indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (così Cass.
3877/2020).
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale dello scorso anno (sentenza n.
143 del 2024), gli interventi chirurgici che la ricorrente intendesse fare non necessitano di autorizzazione da parte del giudice, per cui la domanda relativa proposta nel presente giudizio è da ritenere priva della condizione della proponibilità.
La natura peculiare del giudizio e la sostanziale mancanza di controinteressati effettivi rende le spese affrontate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di , nata ad [...], il Parte_1
12/10/2002, alla rettificazione dell'atto di nascita con attribuzione del sesso maschile, in luogo di quello femminile originario, e alla modifica del prenome da Parte_1
a ;
[...] Per_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel relativo registro.
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AF LI