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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, dott. Michele Guarini, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3197/2022 R.G.
TRA
(c.f. ) residente in [...](Le), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto De MA (c.f. ) C.F._2
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Pescara, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Marramiero (c.f. Controparte_2
C.F._3
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
ha chiesto: I Accertare e dichiarare che i danni patrimoniali riportati dall'attrice Parte_1 all'immobile di proprietà della stessa, per i fatti per cui è causa, e quelli non patrimoniali a qualsivoglia titolo patiti dalla medesima, per i medesimi fatti, sono da ricondurre alla responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta;
II per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla SI.ra per i fatti per cui è causa, da determinarsi nella Parte_1 somma di Euro 6.857,08 (seimilaottocentocinquantasette/08), come risultante dal computo metrico e dal preventivo prodotto, oltre interessi legali, ovvero nella diversa – maggiore o minore – somma che risulterà dovuta in corso di causa, o ritenuta di giustizia, a seguito della espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio che, sin d'ora, si invoca;
III condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali a qualsivoglia titolo subiti dalla SI.ra per i fatti per cui è causa, da Parte_1 determinarsi nella somma di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, ovvero nella diversa – maggiore o minore – somma che risulterà dovuta in corso di causa, o ritenuta di giustizia, a seguito della espletanda Consulenza
Tecnica d'Ufficio che, sin d'ora, si invoca, o in via equitativa;
IV con vittoria di spese, diritti ed onorari;
V si richiede, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in considerazione dell'ingiustificata mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita. ha chiesto: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, Controparte_1 rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto nell'atto di citazione: Parte_1
“1) Nell'agosto 2020 la società quale impresa esecutrice delle opere di Controparte_1 metanizzazione nel territorio del Comune di Ugento (LE), effettuava sulla strada adiacente all'immobile della SI.ra , ubicato in detto Comune alla Via G. Mazzini, n. 143, Parte_1 lavori per la posa in opera della tubazione interrata per l'allacciamento alla rete del gas di tale immobile.
2) Nell'esecuzione di detti lavori l'odierna convenuta rimuoveva una parte del marciapiede antistante
l'abitazione della SI.ra e vari basoli del canale, adiacente al marciapiede, destinato Pt_1 allo scorrimento delle acque meteoriche pubbliche, effettuando uno scavo in corrispondenza di tali manufatti.
3) Tali lavori, tuttavia, non erano eseguiti a regola d'arte: lo scavo, infatti, veniva esteso all'interno della parte di muro fronte strada dell'immobile attoreo, sottoposta rispetto al marciapiede, fino a raggiungere l'intercapedine muraria;
non veniva adeguatamente riempita l'area oggetto di scavo né si provvedeva alla riparazione del predetto muro;
venivano lasciate delle grosse fessure al di sotto del marciapiede e del canale di scolo delle acque pubbliche ad esso adiacente;
i basoli del menzionato canale di scolo venivano poggiati senza essere fermati né chiusi con cemento.
4) Tutto ciò ha consentito alle acque meteoriche pubbliche, transitanti lungo il predetto canale di scolo, di penetrare all'interno dell'abitazione dell'odierna attrice. 5) In particolare le acque meteoriche si sono introdotte all'interno della intercapedine muraria dell'immobile attoreo, determinando fenomeni di umido alle pareti dell'abitazione della SI.ra
e al rivestimento interno in cartongesso. Pt_1
6) Nel novembre del 2020 dette acque meteoriche oltrepassavano la riferita intercapedine muraria, provocando l'allagamento della camera da letto e della cucina dell'appartamento dell'attrice, per circa un centimetro, con conseguente danneggiamento del mobilio presente, ed in particolare dell'armadio della camera da letto.
7) Nell'occasione la SI.ra richiedeva l'intervento della Polizia Municipale del Comune Pt_1 di Ugento (LE) che accertava l'allagamento dell'immobile attoreo e la presenza di grosse fessure, in corrispondenza del canale di scolo delle acque pubbliche antistante la proprietà attorea, che si estendevano al di sotto del marciapiede verso il predetto immobile (cfr. doc. 01: rapporto informativo
P.M. Ugento).
8) Con nota del deducente procuratore del 24.11.2020 si provvedeva a notiziare di quanto accaduto il di Ugento e la 2i Rete Gas S.p.A., in qualità di concessionaria del pubblico servizio di CP_3 distribuzione del gas metano nel territorio del predetto Comune, diffidando detta società ad attivarsi per impedire ulteriori infiltrazioni e a risarcire i danni patiti dall'attrice (cfr. doc. 02: nota del
24.11.2020).
9) Con nota del 09.12.2020, la predetta società comunicava di aver affidato in appalto le opere di metanizzazione all'impresa tenuta contrattualmente a manlevare la 2i Rete Gas Controparte_1
S.p.A. da ogni richiesta di terzi per danni a questi derivanti dall'esecuzione dei lavori. Con la medesima nota l'odierna convenuta veniva diffidata ad effettuare gli accertamenti necessari (cfr. doc.
03: nota del 09.12.2020).
10) Seguiva un intervento interessante l'area della sede stradale già oggetto dei riferiti lavori dell'agosto 2020 che, tuttavia, si rivelava inadeguato, tanto che, nel giugno 2021, le acque meteoriche pubbliche tornavano ad oltrepassare la summenzionata intercapedine muraria, riversandosi sul pavimento della camera da letto dell'appartamento della SI.ra . Parte_1
11) Con note del 09.06.2021 (cfr. doc. 04: nota del 09.06.2021) e del 09.07.2021 (cfr. doc. 05: nota del 09.07.2021) si tornava a diffidare l'impresa a porre in essere degli interventi Controparte_1 risolutori della vicenda.
12) Quanto sopra ha determinato l'inutilizzabilità dell'appartamento attoreo a far data dal novembre del 2020. Da tale data, infatti, detto immobile è diventato malsano ed invivibile per la presenza costante di umidità e la comparsa di muffe, essendosi talune pareti perimetrali intrise d'acqua.
13) Da tale data la SI.ra è stata costretta a spostarsi presso l'immobile della sorella. Pt_1
14) L'umidità venutasi a creare nell'appartamento attoreo, unitamente al grave ammaloramento delle pareti, continua ancora oggi a determinare l'impossibilità, per la SI.ra , di Pt_1 soggiornare a lungo nel proprio immobile, precludendole in ogni caso la possibilità di trascorrevi la notte.
15) Dalla fine del 2020, inoltre, la SI.ra , a causa del summenzionato stato Pt_1 dell'appartamento attoreo, ha dovuto rinunciare a trascorrervi, con i propri familiari, il pranzo e la cena, come era solita fare la domenica e in occasione delle altre festività.
16) Nel corso del 2021 la SI.ra ha iniziato ad avere manifestazione di ansia, con attacchi Pt_1 di panico e crisi di pianto per la situazione del proprio immobile e lo sconvolgimento del proprio stile di vita, venendole diagnosticata una sindrome ansiosa, attualmente in trattamento farmacologico (cfr. doc. 06: certificato Dr. ). Tes_1
17) Il lavoro di riparazione dell'armadio della camera da letto della SI.ra , Parte_1 mediante sostituzione delle parti danneggiate dall'acqua, è stato quantificato in Euro 610,00
(seicentodieci/00), giusta preventivo del 01.02.2022 (cfr. doc. 07: preventivo del 01.02.2022);
18) Gli interventi relativi all'intercapedine muraria, alle pareti e al rivestimento in cartongesso dell'immobile attoreo, danneggiati da infiltrazioni d'acqua, sono stati quantificati in Euro 6.247,08
(seimiladuecentoquarantasette/08), giusta computo metrico del 15.02.2022 (cfr. doc. 08: computo metrico del 15.02.2022).
19) Con nota pec del 17.02.2022, a firma del deducente procuratore, è stata attivata la procedura di negoziazione assistita che si è conclusa negativamente per mancato riscontro dell'odierna convenuta
(cfr. doc. 09: nota del 17.02.2022). (così nelle pagine 1, 2 e 3 dell'atto di citazione).
Pertanto la , ritenendo che ovrebbe rispondere di tutti i danni Parte_1 Controparte_1 da lei subiti, la ha citata in giudizio chiedendo fosse condannata a corrisponderle la somma di €.
6.857,08 per danni patrimoniali ed €. 3.000,00 per danni non patrimoniali, o la diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi legali sui danni patrimoniali e rivalutazione ed interessi legali sui danni non patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio la non ha contestato la circostanza di aver eseguito Controparte_1 lavori per la posa in opera della tubazione interrata per l'allacciamento alla rete del gas, indicata dall'attrice nell'atto di citazione. Ha sostenuto però che i lavori sarebbero stati eseguiti correttamente e non avrebbero dato luogo ad alcuna infiltrazione di acqua. Di conseguenza non vi sarebbe alcuna responsabilità di per l'evento indicato dall'attrice e la domanda di quest'ultima Controparte_1 dovrebbe esser rigettata.
Che vi siano stati allagamenti dell'immobile dell'attrice in data successiva ai lavori effettuati dalla
è emerso pacificamente dall'istruttoria: in tal senso sono le dichiarazioni dei Controparte_1 testi escussi ed il rapporto informativo della Polizia Municipale di Ugento del 7.12.2001 (è stato prodotto dall'attrice).
Le indagini espletate dal consulente d'ufficio inducono a ritenere che tali allagamenti siano conseguenti ai lavori effettuati dalla Infatti il predetto consulente geom. Controparte_1 [...]
, ha rilevato che: Per_1
“Dalle foto allegate in atti si evince che il ripristino dello stato dei luoghi, avvenuto a seguito dei lavori di allacciamento dell'utenza del gas, non è stato effettuato secondo regola d'arte. Lo scrivente ritiene, infatti, che non sia stato eseguito correttamente sia la costipazione/compattazione del terreno, precedentemente rimosso e successivamente riposizionato, e che al contempo non sia stata eseguita correttamente la sigillatura dei giunti tra i basoli della banchina che la sigillatura nella zona di raccordo tra banchina e marciapiede. Dalle foto in atti si evince che le sigillature erano addirittura assenti. La sigillatura dei giunti, come richiamato in precedenza, venne eseguita solo successivamente ai primi fenomeni di infiltrazione ed allagamento. Come precedentemente descritto la sigillatura è stata eseguita apponendo del semplice cemento tra le giunzioni dei basoli e nel raccordo con il marciapiede, ma tale intervento è stato comunque inadeguato perché non ha garantito il successivo allagamento. Inoltre lo scrivente ritiene che l'intervento, così come effettuato, non sia idoneo a scongiurare infiltrazioni in tempi medio-lunghi. Un simile intervento può essere ritenuto solo come un rimedio provvisorio e non definitivo. Infatti, al momento del sopralluogo, lo scrivente notava che, in vari punti, le sigillature apposte erano o assenti o comunque fessurate comportando, di conseguenza, dei possibili ingressi di acqua piovana. Questi ingressi probabilmente non comportano un allagamento all'interno dell'immobile, proprio per via dell'intervento eseguito dalla ditta De MA CO IO, precedentemente descritto, ma di certo non preservano il muro di tamponamento da imbibizione per capillarità comportando insalubrità dell'ambiente interno.
Concludendo, risposta al quesito lo scrivente ritiene che l'intervento non sia stato correttamente eseguito sia nella prima fase di ripristino dello scavo, che nel secondo intervento di sigillatura dei giunti.” (così alle pagg. 6 e 7 della relazione di consulenza d'ufficio).
Inoltre:
“lo scrivente ritiene che i punti critici di ingresso dell'acqua piovana siano tra le giunzioni dei basoli non sigillate correttamente e nel raccordo con il marciapiede.” (così a pag. 8 della relazione di consulenza d'ufficio).
Poiché non è emerso alcun elemento che possa portare a dubitare delle indagini e delle conclusioni del consulente d'ufficio, il Tribunale ritiene che le stesse siano da condividere.
Occorre quindi riconoscere che a causa dei lavori effettuati (in maniera non corretta) dall'
[...]
l'abitazione dell'attrice ha subito dei danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua. CP_1
Quanto precede importa pertanto che deve risarcire i danni causati all'attrice. Controparte_1 Venendo alla individuazione di tali danni, occorre distinguerli fra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
I danni patrimoniali sono quelli causati all'immobile dell'attrice. In proposito l'attrice ha prodotto dei preventivi di spesa, indicando nell'atto di citazione che i danni subiti importerebbero la spesa di €.
6.857,08 per porvi rimedio. Poiché tale circostanza non è stata espressamente contestata dalla convenuta, produce gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.: deve essere posta a fondamento della decisione.
Pertanto i danni patrimoniali vanno liquidati nella somma di €. 6.857,08.
Passando poi ai danni non patrimoniali, gli stessi vanno ricondotti alla difficoltà di utilizzare l'immobile a causa delle infiltrazioni subite. Non vi sono le condizioni per affermare che vi sia stata una situazione di completa inutilizzabilità dell'immobile; in proposito il consulente d'ufficio ha rilevato che “…al momento del sopralluogo, lo scrivente notava che, in vari punti, le sigillature apposte erano o assenti o comunque fessurate comportando, di conseguenza, dei possibili ingressi di acqua piovana. Questi ingressi probabilmente non comportano un allagamento all'interno dell'immobile…” (così a pag. 6 della relazione di consulenza). Quindi se certamente un danno vi era, non è possibile individuarlo con certezza come comportante una totale inutilizzabilità dell'immobile.
Il successivo stato di ansia asserito dall'attrice come provocatole dalla situazione, non risulta adeguatamente provato. Per tali ragioni il Tribunale, comprendendo comunque i disguidi conseguenti all'allagamento e che hanno indotto l'attrice a trasferirsi dalla sorella, ritiene di liquidare i danni non patrimoniali con la somma di €. 3.000,00.
Quindi i danni complessivi saranno pari ad €. 9.857,08 (€. 6.857,08 + €. 3.000,00).
L'attrice ha chiesto gli interessi legali sulla somma di €. 6.857,08; la rivalutazione e gli interessi legali sulla somma di €. 3.000,00. Occorre distinguere.
Spettano gli interessi legali sulla somma di €. 6.857,08, trattandosi di debito di valuta.
Per l'ulteriore richiesta, va considerato che la somma di €. 3.000,00 (per danno non patrimoniale) è riferita al risarcimento del danno alla data attuale: non va quindi rivalutata. Su detta somma spettano poi gli interessi legali come richiesti dal dì della domanda giudiziale ma con le precisazioni che precedono. Come indicato da Cass. Civ. SS.UU. del 17.02.1995 n. 1712, gli interessi vanno calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
pertanto la somma di €. 3.000,00, va dapprima riportata al valore corrente al momento del sinistro (quindi va devalutata); poi andranno calcolati gli interessi anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno (come indicato da Cass.
Civ. SS.UU: 1712/1995) fino alla data di deposito di questa sentenza. Da tale ultima data fino al saldo, sulla somma di €. 3.000,00 (oramai debito di valuta) saranno dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo.
Ulteriori domande avanzate dall'attrice nella comparsa conclusionale sono inammissibili perché formulate tardivamente (oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni) e comunque sulle stesse non vi è stata accettazione del contraddittorio.
Le spese seguono il principio della soccombenza. Considerata la natura delle questioni che non hanno richiesto un grosso impegno difensivo e considerato che l'istruttoria si è risolta con l'esame di solo tre testimoni e la consulenza tecnica d'ufficio, la liquidazione sarà operata con riferimento ai valori medi dei parametri (d.m. 55/2014) ridotti del 30%: fase studio = €. 643,30; fase introduttiva = €.
543,90; fase istruttoria = €. 1.176,00; fase decisionale = €. 1.190,70; totale €. 3.553,90 oltre le spese borsuali pari a €. 264,00 (risultano documentate spese per: contributo unificato = €. 237,00; marca da bollo= €. 27,00). L'ulteriore condanna richiesta della convenuta come litigante temeraria, appare eccessiva e quindi non va disposta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (il compenso liquidato al consulente) dovranno esser poste definitivamente a carico dell' convenuta. Controparte_1
PTM
Il Tribunale nella persona del Giudice Onorario dott. Michele Guarini, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 3197/2022 R.G. tra contro Parte_1 Controparte_1 così decide:
1. dichiara la responsabilità della per i danni subiti dalla Controparte_1 Parte_1
per l'effetto accoglie la domanda dell'attrice e condanna la al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di liquidandoli nella somma di €. Parte_1
9.857,08 oltre interessi legali da calcolare come indicato in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
liquidandole in €. 264,00 per spese borsuali, €. 3.553,90 per compensi Parte_1 oltre 15% rimb. forf. spese ed accessori come per legge;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della CP_1
[...]
Lecce 09.05.2025.
Il Giudice
dott. Michele Guarini