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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1820/2024
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente, nell'interesse del sig. , l'avv. Chiara MB, per delega orale Parte_1 dell'avv. ER MB, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e a tutte le eccezioni ivi sollevate, insistendo ancora una volta per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Preliminarmente si insiste sull'eccezione di irritualità e inamissibilità di ogni atto depositato da parte opponente nel fascicolo telematico della causa odierna, ancora oggi risultano depositi di istanze mai autorizzate dal giudice in assoluto dispregio della correttezza procedurale prevista, nonchè del diritto di difesa. Tale condotta non può essere ancora tollerata, pertanto si chiede che il Giudice provveda all'udienza odierna con pronuncia di assoluta inammissibilità e irritualità di ogni deposito avvenuto, riservandosi ogni eventuale azione necessaria per tutelare la posizione processuale del proprio assistito.
Con riferimento, poi, all'atto introduttivo, si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stesso per violazione dell'art. 121 cpc per le ragioni dettagliate in comparsa. Nel merito, senza nulla voler replicare alle deduzioni non autorizzate di controparte, si evidenzia che parte ricorrente di fronte al formarsi di titolo esecutivo e alla notifica del successivo atto di precetto non ha mai impugnato gli stessi nei modi e tempi previsti ex lege, nè ha formulato tempestiva opposizione all'atto di precetto ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice del Lavoro competente. Allora le contestazioni sulla validità del titolo esecutivo come proposte sono inammissibili, pretestuose e strumentali, al solo fine di ostacolare una lecita pretesa creditoria azionata dal lavoratore. Si richiama, ancora, quanto dedotto nella comparsa di costituzione -unico atto autorizzato ad oggi- e si insiste per il rigetto del ricorso e accoglimento di tutte le conclusioni formulate in comparsa, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito. L'avv. MB si oppone, infine, ad ogni richiesta istruttoria formulata - laddove tempestiva - facendo rilevare l'inammissibilità per violazione ex art. 244 cpc: le richieste istruttorie, per altro, sono inerenti ad un giudicato già intervenuto tra le parti;
parte ricorrente non ha mai eccepito il c.d. aliunde perceptum e lo stesso non può essere eccepito solo oggi in questa sede.
L'avv. MB chiede la decisione.
1 Nessuno è presente per parte ricorrente
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
letto l'atto denominato “istanza di ammissione in reitera di mezzi istruttori e rilievo di pregiudizialità per tecno meccaniche moderne s.r.l.” depositato dal difensore di parte ricorrente in data 15.12.2025; ritenute le istanze di parte ricorrente contenute nel predetto atto non meritevoli di accoglimento, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/202 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1820/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. Parte_2 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. IMBIMBO SERGIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC indicato: ; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2024 la parte opponente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione
“AVVERSO Il Sig. 1) ( C.F. : ato a LD il Controparte_1 CodiceFiscale_1
14.02.1981)- elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore e difensore –Avv.
3 ER MB (C.F. – PEC : C.F._2
- e 2) Partita IVA: - Codice Fiscale: Email_2 P.IVA_2
· Rag. Sociale: TE SANPAOLO SPA · filiale di Lioni (AV)- PEC. P.IVA_3
- affinchè nei loro confronti il G.L. On. le dell'intestato Email_3
Tribunale Ordinario di Avellino si compiaccia in udienza a fissarsi dinanzi a Sé e disponendo colà e nel contempo previamente di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, necessari e/o come meglio, ivi inclusa la invocata sospensiva o come meglio visto, accogliere la presente domanda e per essa le CONCLUSIONI già rassegnate in atti per come in narrativa indicati e da intendersi qui- per brevità- per integralmente ripetute e trascritte quali parti uniche ed imprescindibili di difesa, in uno ai documenti affoliati . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e condanna della controparte ex art. 96
c. p. c . e/o come meglio valutato per quanto sopra riferito e sempre se ritenuto di Giustizia
e con integrale rigetto delle avverse deduzioni, difese e produzioni”.
A sostegno del ricorso la società esponeva che: nell'ambito della procedura di espropriazione Contro mobiliare iscritta al n. R.G. 856/23 ES. di questo Tribunale, aveva proposto “per le motivazioni in atti e contro le parti colà indicate delle opposizioni (l'ultima ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione) da intendersi qui – in uno a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni colà spiegate e rassegnate, insieme ai verbali di udienza- per integralmente ripetute e trascritte, tanto da formare un solo atto con il presente”; il G.E., con ordinanza di assegnazione del 05.04.2024 “ha provveduto come ivi indicato e, visto
l'art. 616 c.p.c., ha concesso –nel contempo- termine di giorni 60 per
l'introduzione/riassunzione, ratione materiae et valoris, del giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. od altri se previsti, ridotti della metà”; nelle more si era reso
“necessario impugnare il predetto provvedimento con ulteriore ricorso ex art. 617 cpc.”.
Nel riportarsi alle doglianze già spiegate, censurava l'ordinanza del G.E., osservando che “il
Giudice de quo, nella precedente “fase” a lui devoluta , ha effettuato una corposa disamina degli eventi, a mò di “anticipazione di sentenza, solo in danno dello scrivente; che “il G.E. giammai poteva/può pronunciarsi- come in effetti ha fatto- sulle questioni di merito affrontate nella propria ordinanza…perché la legge esautora il G. E. di poteri cognitivi in ordine a questioni endoesecutivamente irrilevanti;
alcuna valutazione può essere altrimenti provocata da parti del processo o terzi;
la/le questione/ni è/sono necessariamente traslata/te in sede cognitiva” e soggiungendo che in siffatte ipotesi “La giurisprudenza parla di abnormità del provvedimento, perché decisorio in carenza di
4 potere”.
Lamentava che il creditore procedente aveva “agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, procurando dei danni all'odierna attrice nella prosecuzione dell'azione esecutiva e come già detto nel ricorso introduttivo”.
Rappresentava che “La odierna ricorrente nelle more- ha contestato allo stesso ex lavoratore - testualmente ed in reitera- “ … 1) la mia cliente , con propria nota scritta e mio tramite ha avanzato- tra le altre cose- formale intimazione al vs. rappresentato di rientrare al lavoro e di rimodulare il tutto rispetto a quanto colà precisato;
2) avendo la lettera di impegno all'assunzione natura di contratto preliminare, quando una parte
(datore di lavoro o lavoratore)non rispetta l'impegno si ha un inadempimento contrattuale. Da questo sorge il diritto della parte lesa di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
3) come già ritualmente comunicatovi- qui in reitera- il datore di lavoro mio tramite- ha già avanzato implicitamente ma chiaramente – qui in maniera formale e nuovamente la richiesta di risoluzione contrattuale con richiesta di risarcimento del danno;
4) il lavoratore , quindi , si è sottratto ingiustamente ad un dialogo per quanto colà richiesto ed intimato e, conseguentemente e nell'immediato, ha espresso chiara volontà di sottrarsi ingiustamente
e con motivazione inconferente ed apparente nemmeno fornita, alla prestazione dovuta;
5) una lettera di impegno all'assunzione, è quindi vincolante per entrambe le parti, poichè del tutto analoga ad un contratto preliminare e soggetta ad una correttezza delle parti nell'esecuzione di quanto previsto al suo interno. L'unico modo per svincolarsi da ciò era dare corso alla stessa e, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti poteva recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Alla luce di ciò niente di niente è più dovuto al Vs. cliente , per sua improrogabile e ben precisa scelta e con efficacia EX
TUNC. E' pregato , pertanto e vs. tramite, di astenersi da eventuali azioni temerarie ed infondate, anche dalla domanda principale derivanti, pena tutela in tutte le sedi e per quanto innanzi dedotto….. “.
Deduceva ancora che “inoltre- nel corso di una intrapresa mediazione volontaria- si ribadisce fino alla noia assunta dal deducente con lealtà e correttezza, è emerso il lavoro in nero (punto ulteriormente derimente) fatto dall'ex lavoratore da sempre, per la qualcosa nulla gli è più dovuto, a qualsiasi titolo e/o ragione. Quindi, contrariamente a quanto falsamente ed apoditticamente sostiene la controparte, successivamente alla sentenza che si assume qui come titolo esecutivo, con varie pec non contestate e riscontrate, già versate in atti, il datore di lavoro ha invitato- come tenuto per legge- il lavoratore a riprendere il
5 lavoro e a recarsi contestualmente in ditta per gli incombenti necessari. Il lavoratore- però- ha rifiutato di fatto a riprendere servizio, rinunciando sua sponte al lavoro ed in maniera ingiustificata e priva di qualsivoglia motivo e non presentandosi in ditta - rinunciando conseguentemente- a tutte le pretese da lì nascenti e derivanti con efficacia ex tunc ex art. 1453 e art. 1454 c.c., come eccepito e perché già impiegato in nero presso altri come emerso in mediazione. Dei precedenti giurisprudenziali del Supremo Collegio – infatti ammettevano anche in quella sede non già l'allegazione per la prima volta in sede di legittimità di fatti, bensì la loro mera rilevazione, come avvenuto ad opera del sottoscritto in atti e qui in reitera, che è cosa diversa, trattandosi sostanzialmente di rilevare l'efficacia di fatti estintivi già pacificamente risultanti ex actis sebbene sopravvenuti dopo l'introduzione della lite, in sostanziale aderenza al principio che verrà poi consacrato da Cass. S.U. n. 10531/13 (e successive conformi) con riferimento alle eccezioni in senso lato. Il sopravvenire di tali riferite questioni avrebbe – quindi- di per sé prodotto un automatico effetto giuridico sul piano processuale. Non vi è pertanto bisogno di alcuna ulteriore verifica in punto di fatto, risultando ciò per tabulas, all'ex lavoratore cui vengano opposti (anche) il factum superveniens e/o il documento che lo dimostri aveva la possibilità di replicarvi con attività assertiva e/o come meglio, ma nulla ha fatto, se non contestarle fumosamente e genericamente. Nel caso in oggetto l'allegazione di questo fatto sopravvenuto non ha alcun bisogno di essere meglio accertato nei suoi esatti contorni. Tale documento con il conseguente rifiuto dell'ex lavoratore di riprendere a lavorare, come disposto in sentenza per cui è giudizio, dimostra il vizio insanabile della sentenza de qua, travolta da tale nuova situazione e, pertanto, producibile (anche) ex art. 372 cpc e per la prima volta in Cassazione (Cass. Civ. n. 24942/2021). Comunque, il rifiuto ingiustificato alla ripresa dell'attività lavorativa aveva e ha, quale conseguenza immediata, quella di incidere sulla quantificazione dell'indennità conseguente alla pronuncia di illegittimità del licenziamento, in quanto, trattandosi di un risarcimento, il danno derivante dal licenziamento ingiusto viene meno allorquando il lavoratore non torna al lavoro, proprio perché il danno risarcito è quello della perdita delle retribuzioni che si sarebbero percepite se il rapporto di lavoro fosse normalmente proseguito (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
699/2013) e che il medesimo ha però ingiustamente appreso. In tal senso il diritto al risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo non può essere esteso al periodo successivo al rifiuto non motivato da parte del lavoratore di ritornare a lavorare
a seguito di invito formale da parte del datore di lavoro, come ha invece fatto e continua ad apprendere soldi il lavoratore, facendo aumentare le spese a dismisura con una
6 domanda del tutto inammissibile e/o improcedibile (cfr. giurisprudenza allegata Trib.
Roma 2022; Trib. Ancona 2022; Trib. Catania 2023; CDA Torino 2022). Infatti solo a seguito della sentenza (per cui oggi è causa) il lavoratore matura il diritto alla reintegrazione e solo dopo averlo maturato può rinunciarvi. Il legislatore ha però precisato che il comportamento del dipendente che omette di riprendere l'attività lavorativa ha l'effetto estintivo dell'ordine di reintegrazione soltanto quando, dopo
l'emanazione della sentenza che ordina la reintegrazione, il datore di lavoro formalizzi
l'invito alla ripresa dell'attività lavorativa e il dipendente rimanga inerte entro i 30 giorni successivi, come avvenuto nel caso concreto (Cass. Sentenza n. 9653/2021). Comunque, anche nel giudizio di legittimità, l'art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l'applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio) -Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3349 del 8 febbraio 2017
-su cui si insta e/o come meglio visto e ritenuto, anche perché ,alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti
(art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito - Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21729 del 23 settembre 2013- caso si specie- . Quindi tali elementi di cui innanzi
(mancata ripresa del lavoro e lavoro in nero dell'ex lavoratore), giammai contestati specificamente e con i limiti di genericità di cui sopra, sono elementi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere, comportando la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015)”.
Produceva (all. sub A), un documento dichiaratamente “contenente l'intera questione sopravvenuta (prodotta in reitera e per comodità di lettura), la sentenza della Cass. n.
28408-2022 e quella della CDA di Reggio Calabria n. 253-2022- integrali e parti evidenziate”.
Deduceva infine, di essere “stati costretti ad impugnare – come detto innanzi – anche ex art. 617 cpc la predetta ed errata ordinanza di assegnazione somme e qui in reitera , in quanto il G.E. Adito ha liquidato ulteriori ed ingenti somme alla pretesa e vantata creditrice, nemmeno raffrontabili rispetto alle tabelle vigenti perché prive dei riferimenti colà previsti per le fasi di riferimento (cfr. all.) , impedendo una giusta difesa al deducente
e creando – di fatto- una ulteriore nullità insanabile per violazione del diritto di difesa e
7 del contraddittorio per questa parte processuale. Di tal guisa il G.E . ha liquidato somme
(si presume) molto superiori a quelle strettamente necessarie, violando la legge sul punto
e la giurisprudenza prevalente. Ma poi la controparte ha agito con il pignoramento senza rispettare la benchè minima prudenza”.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il creditore opposto, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, ex art. 121 c.p.c.. “per totale incomprensione della ricostruzione dei fatti, delle richieste avanzate, delle conclusioni rassegnate”, impugnando e contestando nel merito, tutto quanto sostenuto ex adverso, in quando del tutto infondato.
Precisava che: l'opposto era stato alle dipendenze della Parte_2 fino al 31.12.2012, con contratto di lavoro a tempo determinato e che successivamente,
[...] il sig. adiva le vie legali per far accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità Parte_1 della clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione e, conseguentemente, far riconoscere che il rapporto di lavoro dovesse considerarsi a tempo indeterminato;
all'esito dei giudizi, dapprima il Tribunale di Avellino (sent. n. 23/2018) e successivamente la Corte di Appello di Napoli (sent. n. 1394/2022) accoglievano il ricorso presentato dall'opposto per le causali innanzi indicate condannando la Controparte_4
dopo dieci anni di contenzioso e due sentenze di accoglimento, l'opponente,
[...] nonostante i bonari solleciti, continuava a non ottemperare a quanto stabilito dal giudice e, pertanto, il si rivolgeva al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parte_1
Avellino il quale, eseguiti gli accertamenti di rito ed acquisita la documentazione necessaria, impartiva, a carico della in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., diffida accertativa per crediti patrimoniali AV 00000/2023-062, notificata in data 10.02.2023, resa titolo esecutivo con provvedimento protocollo n. 8792 del 03.05.2024
e portata in esecuzione mediante espropriazione mobiliate presso terzi iscritta al n. R.G. Es.
Mob. 856/2023.
In punto di diritto ribadiva il fondamento del credito vantato dall'opposto, la regolarità del titolo e di tutti gli atti consequenziali e argomentava altresì circa la infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di assegnazione per abuso del processo e abnormità del provvedimento sollevate dall'avversario.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 121 c.p.c.; rigettare l'opposizione e le eccezioni ivi formulate perché
8 infondate in fatto ed in diritto;
confermare l'ordinanza di assegnazione del 05.04.2024; condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, attesa la manifesta temerarietà della spiegata opposizione. Con vittoria di spese, e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si costituiva il terzo pignorato sebbene ritualmente convenuto in giudizio.
Di poi, denegata la riunione del presente procedimento con quelli iscritti al n. R.G.
3578/2023 e 3698/2023, stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c., (v. ordinanza del 20/11/2025), veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 12.12.2025, di poi differita, su istanza di parte ricorrente, alla udienza del 16/12/2025.
Con memoria non autorizzata depositata in data 15/12/2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva: “
1. Voglia revocare ogni eventuale provvedimento di chiusura dell'istruttoria o di riserva in decisione;
2. Voglia ammettere la prova per testi sui capitoli formulati innanzi, fissando l'udienza per l'escussione dei testimoni indicati, contestuale o successiva alla comparizione personale delle parti e all'interrogatorio formale di Controparte_1 sulle medesime questioni e capitoli innanzi riferiti;
3. Nel merito, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Sig. , in virtù dell'integrale Controparte_1 compensazione con l'aliunde perceptum e della perdita del diritto alla retribuzione per mora credendi;
4. In subordine, voglia valutare la riunione del presente giudizio con il procedimento R.G. 3578/2023 , nonché al suo sub. 1 e al n. 3698/2023 R.G. per connessione
e pregiudizialità, al fine di evitare giudicati contrastanti. La scrivente difesa, stante il perdurare delle condizioni di salute già rappresentate e documentate in atti – certificato allegato- e la natura meramente ordinatoria dell'udienza odierna, chiede che le istanze istruttorie come sopra formulate siano valutate sugli atti, con ogni conseguente provvedimento, insistendo per la comparizione personale delle parti e per l'interrogatorio formale del Sig. , quali mezzi istruttori logicamente e cronologicamente Controparte_1 antecedenti alla prova testimoniale. La difesa si riserva di comparire personalmente alla prima udienza utile che sarà eventualmente fissata per l'istruttoria esclusivamente al fine di richiamare e ribadire le istanze e le richieste già integralmente formulate per iscritto, restando sin d'ora esclusa ogni introduzione di nuove deduzioni o domande. Ne consegue che l'eventuale comparizione personale del difensore, ove resa necessaria in difetto di provvedimenti sugli atti, dovrà intendersi come mero richiamo difensivo a quanto già depositato, e non come presupposto di rinuncia, sanatoria o acquiescenza rispetto alle istanze ritualmente proposte”.
Ritenute le istanze predette non meritevoli di accoglimento, la causa, istruita
9 documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica del 13.01.2025).
4. Sempre in rito, va disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta per violazione dell'art. 121 c.p.c..
Al riguardo si osserva che la formulazione dell'art. 121 c.p.c. laddove prevede che gli atti debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico, non prevede alcuna sanzione, non essendo previsto legislativamente alcuno strumento specifico da utilizzare ove siano redatti atti non chiari né sintetici.
5. Ciò detto, deve essere preliminarmente precisato che:
a) spetta al giudice -in forza dei principii iura novit curia e di legalità della decisione giudiziaria, desumibili dall'art. 113, co. 1, c.p.c. e fermo restando il divieto di modificare i fatti allegati dalle parti nel processo- il potere di qualificare giuridicamente l'azione, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda, ovvero nel provvedimento giudiziale reso all'esito del precedente grado di giudizio;
b) avuto riguardo alla natura eterodeterminata delle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova (cfr. Cass. 23126/2024; 10/11/2023, n. 31363; Cass.
06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478;
Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; in precedenza, Cass. 28/07/2011, n. 16541);
c) l'opposizione esecutiva successiva ha struttura bifasica: la prima fase, avente natura sommaria e latamente cautelare, si svolge davanti al giudice della esecuzione, secondo le norme del procedimento camerale e si conclude con i provvedimenti sulla sospensione e sulla competenza (ovvero, ricorrendone i presupposti, con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c.); la seconda fase dà luogo ad un processo di cognizione vero e proprio, la cui introduzione è peraltro eventuale ed è rimessa all'iniziativa degli interessati (cfr. artt.
615, 2° co.,, 616, 617, 2°, 624, 618, 618 bis c.p.c.);
d) nelle opposizioni esecutive successive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025);
e) in tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex
10 art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023).
6. Poste le coordinate ermeneutiche cui il Tribunale si atterrà, si osserva che l'opponente ha introdotto, con un unico atto, sia la fase di merito scaturita dalla fase sommaria introdotta nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi R.G. 856/2023, con ricorso depositato l 17.01.01.2024 e definita dal G.E con ordinanza del 05.04.2024, sia la fase di merito scaturita dalla fase sommaria proposta con ricorso 09.04.2024 e definita pacificamente dal G.E. con ordinanza del 28.06.2024.
In particolare, col primo ricorso in opposizione l'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento per non avere il creditore aderito alla procedura di mediazione e l'abuso del processo asseritamente posto in essere dal creditore procedente;
inoltre, ha eccepito di nulla dovere al creditore procedente per fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
Col successivo ricorso in opposizione innanzi al G.E. il debitore ha riprodotto i motivi di doglianza di cui al precedente ricorso.
7. Alla luce di quanto sopra evidenziato sono inammissibili i motivi di opposizione avverso la ordinanza di assegnazione, in quanto, per un verso, quelli originariamente sollevati col ricorso depositato il 09.04.2024 si limitano a riprodurre le doglianze già sollevate col primo ricorso e non attengono a vizi propri della ordinanza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 15822 del 06/06/2023 cit.) e, per altro verso, quelli sollevati col ricorso introduttivo della presente fase di merito non sono vagliabili dal Tribunale poiché integrano motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025 cit.).
8. Perimetrato l'ambito del presente giudizio e venendo alla qualificazione dell'azione proposta, i motivi di doglianza sollevati dall'opponente con il primo ricorso proposto innanzi al G.E. e reiterati in questa sede, sono sussumibili, in parte (nullità del pignoramento per non avere il creditore aderito alla procedura di mediazione e per abuso del processo esecutivo), nel paradigma della opposizione agli atti esecutivi, in quanto involgenti il quomodo exequendum e, in altra parte (non debenza delle somme portate dal titolo esecutivo, per fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo), allo schema di cui all'art. 615 c.p.c, in quanto il debitore ha contestato il diritto del creditore di procedere in esecuzione forzata.
11 9. Tanto chiarito, va rilevata la inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi per intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c., in quanto l'opponente non ha provato -e invero, ancor prima, nemmeno allegato- il momento in cui ha avuto contezza del pignoramento che assume viziato [cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva)].
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti è emerso che il pignoramento oggetto di opposizione è stato notificato al debitore esecutato il 04.08.2023 (cfr. l'avviso iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi ex art. 543, comma 5, c.p.c. allegato a pagina 46 del documento denominato “altri riferimenti all.pdf” in produzione opponente), sicchè
l'opposizione di cui al ricorso depositato in data 17.01.2024 è stata proposta ben oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617, 2° co. c.p.c., essendo tale decadenza, peraltro, senza dubbio suscettibile di rilievo officioso (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
12948 del 11/05/2023: “L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi”).
10. Quanto ai motivi di doglianza riconducibili all'art. 615 c.p.c., l'opposizione è infondata.
Come rappresentato da parte opposta e non contestato da parte opponente, il , Parte_1 dipendente di fino al 31.12.2012 giusta contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato, ha promosso un giudizio per far accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione e far riconoscere che il rapporto di lavoro fosse da considerarsi a tempo indeterminato;
il
12 Tribunale di Avellino (sentenza n. 23/2018) e la Corte di Appello di Napoli (sentenza n.
1294/2022) hanno accolto il ricorso presentato dal , condannando la Parte_1
la società non ha ottemperato al comando giudiziale. Controparte_4
Da qui il ricorso del all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino onde Parte_1 ottenere diffida accertativa di crediti patrimoniali, ai fini di una rapida soddisfazione del credito di lavoro da quest'ultimo vantato.
E difatti il pignoramento presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme si fondano sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex. Art. 12 del D.Lgs.
23/04/04 nr. AV00000/2023-062 prot. n. 2557 del 07 febbraio 2023 dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Avellino, munita di efficacia esecutiva, con la quale la società veniva diffidata al pagamento delle somme di poi Parte_2 precettate dal lavoratore.
La non ha impugnato il precetto e la diffida accertativa, Parte_2 pienamente efficace, è stata messa in esecuzione giusta atto di pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. 856/2023 Es. Mob..
E' inoltre pacifico il dato della mancata riammissione in servizio del con contratto Parte_1
a tempo indeterminato, nel mentre la società non ha provato, come suo onere, l'esistenza di una causa d'impossibilità della prestazione lavorativa, totale o parziale, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 c.c..
Al riguardo ritiene il Tribunale che prive di pregio e comunque irrilevanti ai fini del decidere siano le difese della società circa il presunto lavoro a nero svolto dal presso altre Parte_1 non meglio identificate ditte, asseritamente incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo carattere assorbente la mancata riammissione in servizio del con contratto a tempo indeterminato, non giustificata, avendo la società disatteso Parte_1 il dictum giudiziale.
In tale contesto, sussiste per la società l'obbligo di corrispondere al D' le retribuzioni Pt_1 di cui alla diffida accertativa.
11. Vale soggiungere che la doglianza circa la pretesa abnormità della ordinanza del G.E. del
05.04.2024, è del tutto destituita di fondamento.
Al riguardo è appena il caso di osservare che la ordinanza in discorso contiene un duplice contenuto: con detta ordinanza il G.E. ha innanzitutto rigettato la istanza di sospensione formulata dal debitore opponente con ricorso depositato il 17.01.2024, limitando -in perfetta conformità al codice di rito- il suo vaglio alla sussistenza (o meno) dei gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c.; di poi ha disposto in ordine alla istanza di assegnazione delle somme
13 pignorate ex art. 553 c.p.c. a fronte della dichiarazione positiva del terzo pignorato (cfr. la ordinanza di assegnazione in produzione di parte opponente).
12. Vale altresì soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata da parte ricorrente (cfr. l'atto denominato “preverbale “depositato il 17/02/2025 e l'atto denominato “istanza di ammissione in reitera di mezzi istruttori e rilievo di pregiudizialità per tecno meccaniche moderne s.r.l.” depositato in data 15/12/2025), in quanto formulata in evidente spregio delle preclusioni processuali (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio).
13. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
14. Infine, la richiesta di condanna avanzata da parte opposta per lite temeraria è inammissibile perché, quale domanda riconvenzionale, non è stata accompagnata dalla richiesta di spostamento della prima udienza.
Infine
15. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta costituita, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_2 in favore di delle spese di lite, che vengono liquidate in € 5.360,00 Controparte_1
(eurocinquemilatrecentosessanta/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
4) Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2 CP_2
Così deciso in Avellino, 16/12/2025
14 Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
15
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1820/2024
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente, nell'interesse del sig. , l'avv. Chiara MB, per delega orale Parte_1 dell'avv. ER MB, la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e a tutte le eccezioni ivi sollevate, insistendo ancora una volta per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Preliminarmente si insiste sull'eccezione di irritualità e inamissibilità di ogni atto depositato da parte opponente nel fascicolo telematico della causa odierna, ancora oggi risultano depositi di istanze mai autorizzate dal giudice in assoluto dispregio della correttezza procedurale prevista, nonchè del diritto di difesa. Tale condotta non può essere ancora tollerata, pertanto si chiede che il Giudice provveda all'udienza odierna con pronuncia di assoluta inammissibilità e irritualità di ogni deposito avvenuto, riservandosi ogni eventuale azione necessaria per tutelare la posizione processuale del proprio assistito.
Con riferimento, poi, all'atto introduttivo, si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stesso per violazione dell'art. 121 cpc per le ragioni dettagliate in comparsa. Nel merito, senza nulla voler replicare alle deduzioni non autorizzate di controparte, si evidenzia che parte ricorrente di fronte al formarsi di titolo esecutivo e alla notifica del successivo atto di precetto non ha mai impugnato gli stessi nei modi e tempi previsti ex lege, nè ha formulato tempestiva opposizione all'atto di precetto ex art. 615 cpc dinanzi al Giudice del Lavoro competente. Allora le contestazioni sulla validità del titolo esecutivo come proposte sono inammissibili, pretestuose e strumentali, al solo fine di ostacolare una lecita pretesa creditoria azionata dal lavoratore. Si richiama, ancora, quanto dedotto nella comparsa di costituzione -unico atto autorizzato ad oggi- e si insiste per il rigetto del ricorso e accoglimento di tutte le conclusioni formulate in comparsa, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore costituito. L'avv. MB si oppone, infine, ad ogni richiesta istruttoria formulata - laddove tempestiva - facendo rilevare l'inammissibilità per violazione ex art. 244 cpc: le richieste istruttorie, per altro, sono inerenti ad un giudicato già intervenuto tra le parti;
parte ricorrente non ha mai eccepito il c.d. aliunde perceptum e lo stesso non può essere eccepito solo oggi in questa sede.
L'avv. MB chiede la decisione.
1 Nessuno è presente per parte ricorrente
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
letto l'atto denominato “istanza di ammissione in reitera di mezzi istruttori e rilievo di pregiudizialità per tecno meccaniche moderne s.r.l.” depositato dal difensore di parte ricorrente in data 15.12.2025; ritenute le istanze di parte ricorrente contenute nel predetto atto non meritevoli di accoglimento, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/202 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1820/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), in persona del l. r. Parte_2 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. IMBIMBO SERGIO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC indicato: ; Email_2
OPPOSTA
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
[...]
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2024 la parte opponente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro proponendo opposizione
“AVVERSO Il Sig. 1) ( C.F. : ato a LD il Controparte_1 CodiceFiscale_1
14.02.1981)- elettivamente domiciliato presso il proprio procuratore e difensore –Avv.
3 ER MB (C.F. – PEC : C.F._2
- e 2) Partita IVA: - Codice Fiscale: Email_2 P.IVA_2
· Rag. Sociale: TE SANPAOLO SPA · filiale di Lioni (AV)- PEC. P.IVA_3
- affinchè nei loro confronti il G.L. On. le dell'intestato Email_3
Tribunale Ordinario di Avellino si compiaccia in udienza a fissarsi dinanzi a Sé e disponendo colà e nel contempo previamente di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, necessari e/o come meglio, ivi inclusa la invocata sospensiva o come meglio visto, accogliere la presente domanda e per essa le CONCLUSIONI già rassegnate in atti per come in narrativa indicati e da intendersi qui- per brevità- per integralmente ripetute e trascritte quali parti uniche ed imprescindibili di difesa, in uno ai documenti affoliati . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e condanna della controparte ex art. 96
c. p. c . e/o come meglio valutato per quanto sopra riferito e sempre se ritenuto di Giustizia
e con integrale rigetto delle avverse deduzioni, difese e produzioni”.
A sostegno del ricorso la società esponeva che: nell'ambito della procedura di espropriazione Contro mobiliare iscritta al n. R.G. 856/23 ES. di questo Tribunale, aveva proposto “per le motivazioni in atti e contro le parti colà indicate delle opposizioni (l'ultima ex art. 617 cpc avverso l'ordinanza di assegnazione) da intendersi qui – in uno a tutte le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni colà spiegate e rassegnate, insieme ai verbali di udienza- per integralmente ripetute e trascritte, tanto da formare un solo atto con il presente”; il G.E., con ordinanza di assegnazione del 05.04.2024 “ha provveduto come ivi indicato e, visto
l'art. 616 c.p.c., ha concesso –nel contempo- termine di giorni 60 per
l'introduzione/riassunzione, ratione materiae et valoris, del giudizio di merito conseguente alla spiegata opposizione, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. od altri se previsti, ridotti della metà”; nelle more si era reso
“necessario impugnare il predetto provvedimento con ulteriore ricorso ex art. 617 cpc.”.
Nel riportarsi alle doglianze già spiegate, censurava l'ordinanza del G.E., osservando che “il
Giudice de quo, nella precedente “fase” a lui devoluta , ha effettuato una corposa disamina degli eventi, a mò di “anticipazione di sentenza, solo in danno dello scrivente; che “il G.E. giammai poteva/può pronunciarsi- come in effetti ha fatto- sulle questioni di merito affrontate nella propria ordinanza…perché la legge esautora il G. E. di poteri cognitivi in ordine a questioni endoesecutivamente irrilevanti;
alcuna valutazione può essere altrimenti provocata da parti del processo o terzi;
la/le questione/ni è/sono necessariamente traslata/te in sede cognitiva” e soggiungendo che in siffatte ipotesi “La giurisprudenza parla di abnormità del provvedimento, perché decisorio in carenza di
4 potere”.
Lamentava che il creditore procedente aveva “agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, procurando dei danni all'odierna attrice nella prosecuzione dell'azione esecutiva e come già detto nel ricorso introduttivo”.
Rappresentava che “La odierna ricorrente nelle more- ha contestato allo stesso ex lavoratore - testualmente ed in reitera- “ … 1) la mia cliente , con propria nota scritta e mio tramite ha avanzato- tra le altre cose- formale intimazione al vs. rappresentato di rientrare al lavoro e di rimodulare il tutto rispetto a quanto colà precisato;
2) avendo la lettera di impegno all'assunzione natura di contratto preliminare, quando una parte
(datore di lavoro o lavoratore)non rispetta l'impegno si ha un inadempimento contrattuale. Da questo sorge il diritto della parte lesa di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
3) come già ritualmente comunicatovi- qui in reitera- il datore di lavoro mio tramite- ha già avanzato implicitamente ma chiaramente – qui in maniera formale e nuovamente la richiesta di risoluzione contrattuale con richiesta di risarcimento del danno;
4) il lavoratore , quindi , si è sottratto ingiustamente ad un dialogo per quanto colà richiesto ed intimato e, conseguentemente e nell'immediato, ha espresso chiara volontà di sottrarsi ingiustamente
e con motivazione inconferente ed apparente nemmeno fornita, alla prestazione dovuta;
5) una lettera di impegno all'assunzione, è quindi vincolante per entrambe le parti, poichè del tutto analoga ad un contratto preliminare e soggetta ad una correttezza delle parti nell'esecuzione di quanto previsto al suo interno. L'unico modo per svincolarsi da ciò era dare corso alla stessa e, durante il periodo di prova, ciascuna delle parti poteva recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Alla luce di ciò niente di niente è più dovuto al Vs. cliente , per sua improrogabile e ben precisa scelta e con efficacia EX
TUNC. E' pregato , pertanto e vs. tramite, di astenersi da eventuali azioni temerarie ed infondate, anche dalla domanda principale derivanti, pena tutela in tutte le sedi e per quanto innanzi dedotto….. “.
Deduceva ancora che “inoltre- nel corso di una intrapresa mediazione volontaria- si ribadisce fino alla noia assunta dal deducente con lealtà e correttezza, è emerso il lavoro in nero (punto ulteriormente derimente) fatto dall'ex lavoratore da sempre, per la qualcosa nulla gli è più dovuto, a qualsiasi titolo e/o ragione. Quindi, contrariamente a quanto falsamente ed apoditticamente sostiene la controparte, successivamente alla sentenza che si assume qui come titolo esecutivo, con varie pec non contestate e riscontrate, già versate in atti, il datore di lavoro ha invitato- come tenuto per legge- il lavoratore a riprendere il
5 lavoro e a recarsi contestualmente in ditta per gli incombenti necessari. Il lavoratore- però- ha rifiutato di fatto a riprendere servizio, rinunciando sua sponte al lavoro ed in maniera ingiustificata e priva di qualsivoglia motivo e non presentandosi in ditta - rinunciando conseguentemente- a tutte le pretese da lì nascenti e derivanti con efficacia ex tunc ex art. 1453 e art. 1454 c.c., come eccepito e perché già impiegato in nero presso altri come emerso in mediazione. Dei precedenti giurisprudenziali del Supremo Collegio – infatti ammettevano anche in quella sede non già l'allegazione per la prima volta in sede di legittimità di fatti, bensì la loro mera rilevazione, come avvenuto ad opera del sottoscritto in atti e qui in reitera, che è cosa diversa, trattandosi sostanzialmente di rilevare l'efficacia di fatti estintivi già pacificamente risultanti ex actis sebbene sopravvenuti dopo l'introduzione della lite, in sostanziale aderenza al principio che verrà poi consacrato da Cass. S.U. n. 10531/13 (e successive conformi) con riferimento alle eccezioni in senso lato. Il sopravvenire di tali riferite questioni avrebbe – quindi- di per sé prodotto un automatico effetto giuridico sul piano processuale. Non vi è pertanto bisogno di alcuna ulteriore verifica in punto di fatto, risultando ciò per tabulas, all'ex lavoratore cui vengano opposti (anche) il factum superveniens e/o il documento che lo dimostri aveva la possibilità di replicarvi con attività assertiva e/o come meglio, ma nulla ha fatto, se non contestarle fumosamente e genericamente. Nel caso in oggetto l'allegazione di questo fatto sopravvenuto non ha alcun bisogno di essere meglio accertato nei suoi esatti contorni. Tale documento con il conseguente rifiuto dell'ex lavoratore di riprendere a lavorare, come disposto in sentenza per cui è giudizio, dimostra il vizio insanabile della sentenza de qua, travolta da tale nuova situazione e, pertanto, producibile (anche) ex art. 372 cpc e per la prima volta in Cassazione (Cass. Civ. n. 24942/2021). Comunque, il rifiuto ingiustificato alla ripresa dell'attività lavorativa aveva e ha, quale conseguenza immediata, quella di incidere sulla quantificazione dell'indennità conseguente alla pronuncia di illegittimità del licenziamento, in quanto, trattandosi di un risarcimento, il danno derivante dal licenziamento ingiusto viene meno allorquando il lavoratore non torna al lavoro, proprio perché il danno risarcito è quello della perdita delle retribuzioni che si sarebbero percepite se il rapporto di lavoro fosse normalmente proseguito (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
699/2013) e che il medesimo ha però ingiustamente appreso. In tal senso il diritto al risarcimento del danno conseguente al licenziamento illegittimo non può essere esteso al periodo successivo al rifiuto non motivato da parte del lavoratore di ritornare a lavorare
a seguito di invito formale da parte del datore di lavoro, come ha invece fatto e continua ad apprendere soldi il lavoratore, facendo aumentare le spese a dismisura con una
6 domanda del tutto inammissibile e/o improcedibile (cfr. giurisprudenza allegata Trib.
Roma 2022; Trib. Ancona 2022; Trib. Catania 2023; CDA Torino 2022). Infatti solo a seguito della sentenza (per cui oggi è causa) il lavoratore matura il diritto alla reintegrazione e solo dopo averlo maturato può rinunciarvi. Il legislatore ha però precisato che il comportamento del dipendente che omette di riprendere l'attività lavorativa ha l'effetto estintivo dell'ordine di reintegrazione soltanto quando, dopo
l'emanazione della sentenza che ordina la reintegrazione, il datore di lavoro formalizzi
l'invito alla ripresa dell'attività lavorativa e il dipendente rimanga inerte entro i 30 giorni successivi, come avvenuto nel caso concreto (Cass. Sentenza n. 9653/2021). Comunque, anche nel giudizio di legittimità, l'art. 372 c.p.c. non determina, di per sé, l'inammissibilità della produzione di documenti comprovanti l'applicabilità alla fattispecie dello “ius superveniens”, ove rilevante ai fini della riforma della decisione di merito (nella specie, della cassazione con rinvio) -Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 3349 del 8 febbraio 2017
-su cui si insta e/o come meglio visto e ritenuto, anche perché ,alla regola secondo cui nel giudizio di legittimità l'elenco dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito di questo, debba essere notificato alle altre parti
(art. 372, secondo comma, c.p.c.) si può derogare quando, nonostante l'omissione della notifica, il contraddittorio sia stato comunque garantito - Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21729 del 23 settembre 2013- caso si specie- . Quindi tali elementi di cui innanzi
(mancata ripresa del lavoro e lavoro in nero dell'ex lavoratore), giammai contestati specificamente e con i limiti di genericità di cui sopra, sono elementi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere, comportando la necessità della valutazione del giudice, cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione (Cass. n. 5188/2015)”.
Produceva (all. sub A), un documento dichiaratamente “contenente l'intera questione sopravvenuta (prodotta in reitera e per comodità di lettura), la sentenza della Cass. n.
28408-2022 e quella della CDA di Reggio Calabria n. 253-2022- integrali e parti evidenziate”.
Deduceva infine, di essere “stati costretti ad impugnare – come detto innanzi – anche ex art. 617 cpc la predetta ed errata ordinanza di assegnazione somme e qui in reitera , in quanto il G.E. Adito ha liquidato ulteriori ed ingenti somme alla pretesa e vantata creditrice, nemmeno raffrontabili rispetto alle tabelle vigenti perché prive dei riferimenti colà previsti per le fasi di riferimento (cfr. all.) , impedendo una giusta difesa al deducente
e creando – di fatto- una ulteriore nullità insanabile per violazione del diritto di difesa e
7 del contraddittorio per questa parte processuale. Di tal guisa il G.E . ha liquidato somme
(si presume) molto superiori a quelle strettamente necessarie, violando la legge sul punto
e la giurisprudenza prevalente. Ma poi la controparte ha agito con il pignoramento senza rispettare la benchè minima prudenza”.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il creditore opposto, il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, ex art. 121 c.p.c.. “per totale incomprensione della ricostruzione dei fatti, delle richieste avanzate, delle conclusioni rassegnate”, impugnando e contestando nel merito, tutto quanto sostenuto ex adverso, in quando del tutto infondato.
Precisava che: l'opposto era stato alle dipendenze della Parte_2 fino al 31.12.2012, con contratto di lavoro a tempo determinato e che successivamente,
[...] il sig. adiva le vie legali per far accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità Parte_1 della clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione e, conseguentemente, far riconoscere che il rapporto di lavoro dovesse considerarsi a tempo indeterminato;
all'esito dei giudizi, dapprima il Tribunale di Avellino (sent. n. 23/2018) e successivamente la Corte di Appello di Napoli (sent. n. 1394/2022) accoglievano il ricorso presentato dall'opposto per le causali innanzi indicate condannando la Controparte_4
dopo dieci anni di contenzioso e due sentenze di accoglimento, l'opponente,
[...] nonostante i bonari solleciti, continuava a non ottemperare a quanto stabilito dal giudice e, pertanto, il si rivolgeva al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parte_1
Avellino il quale, eseguiti gli accertamenti di rito ed acquisita la documentazione necessaria, impartiva, a carico della in persona del legale Parte_2 rapp.te p.t., diffida accertativa per crediti patrimoniali AV 00000/2023-062, notificata in data 10.02.2023, resa titolo esecutivo con provvedimento protocollo n. 8792 del 03.05.2024
e portata in esecuzione mediante espropriazione mobiliate presso terzi iscritta al n. R.G. Es.
Mob. 856/2023.
In punto di diritto ribadiva il fondamento del credito vantato dall'opposto, la regolarità del titolo e di tutti gli atti consequenziali e argomentava altresì circa la infondatezza dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di assegnazione per abuso del processo e abnormità del provvedimento sollevate dall'avversario.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 121 c.p.c.; rigettare l'opposizione e le eccezioni ivi formulate perché
8 infondate in fatto ed in diritto;
confermare l'ordinanza di assegnazione del 05.04.2024; condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c, attesa la manifesta temerarietà della spiegata opposizione. Con vittoria di spese, e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Non si costituiva il terzo pignorato sebbene ritualmente convenuto in giudizio.
Di poi, denegata la riunione del presente procedimento con quelli iscritti al n. R.G.
3578/2023 e 3698/2023, stante l'insussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c., (v. ordinanza del 20/11/2025), veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 12.12.2025, di poi differita, su istanza di parte ricorrente, alla udienza del 16/12/2025.
Con memoria non autorizzata depositata in data 15/12/2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva: “
1. Voglia revocare ogni eventuale provvedimento di chiusura dell'istruttoria o di riserva in decisione;
2. Voglia ammettere la prova per testi sui capitoli formulati innanzi, fissando l'udienza per l'escussione dei testimoni indicati, contestuale o successiva alla comparizione personale delle parti e all'interrogatorio formale di Controparte_1 sulle medesime questioni e capitoli innanzi riferiti;
3. Nel merito, voglia accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Sig. , in virtù dell'integrale Controparte_1 compensazione con l'aliunde perceptum e della perdita del diritto alla retribuzione per mora credendi;
4. In subordine, voglia valutare la riunione del presente giudizio con il procedimento R.G. 3578/2023 , nonché al suo sub. 1 e al n. 3698/2023 R.G. per connessione
e pregiudizialità, al fine di evitare giudicati contrastanti. La scrivente difesa, stante il perdurare delle condizioni di salute già rappresentate e documentate in atti – certificato allegato- e la natura meramente ordinatoria dell'udienza odierna, chiede che le istanze istruttorie come sopra formulate siano valutate sugli atti, con ogni conseguente provvedimento, insistendo per la comparizione personale delle parti e per l'interrogatorio formale del Sig. , quali mezzi istruttori logicamente e cronologicamente Controparte_1 antecedenti alla prova testimoniale. La difesa si riserva di comparire personalmente alla prima udienza utile che sarà eventualmente fissata per l'istruttoria esclusivamente al fine di richiamare e ribadire le istanze e le richieste già integralmente formulate per iscritto, restando sin d'ora esclusa ogni introduzione di nuove deduzioni o domande. Ne consegue che l'eventuale comparizione personale del difensore, ove resa necessaria in difetto di provvedimenti sugli atti, dovrà intendersi come mero richiamo difensivo a quanto già depositato, e non come presupposto di rinuncia, sanatoria o acquiescenza rispetto alle istanze ritualmente proposte”.
Ritenute le istanze predette non meritevoli di accoglimento, la causa, istruita
9 documentalmente, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza ex art. 429
c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito va dichiarata la contumacia del terzo pignorato, non costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica del 13.01.2025).
4. Sempre in rito, va disattesa la eccezione di inammissibilità sollevata da parte opposta per violazione dell'art. 121 c.p.c..
Al riguardo si osserva che la formulazione dell'art. 121 c.p.c. laddove prevede che gli atti debbano essere redatti in modo chiaro e sintetico, non prevede alcuna sanzione, non essendo previsto legislativamente alcuno strumento specifico da utilizzare ove siano redatti atti non chiari né sintetici.
5. Ciò detto, deve essere preliminarmente precisato che:
a) spetta al giudice -in forza dei principii iura novit curia e di legalità della decisione giudiziaria, desumibili dall'art. 113, co. 1, c.p.c. e fermo restando il divieto di modificare i fatti allegati dalle parti nel processo- il potere di qualificare giuridicamente l'azione, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda, ovvero nel provvedimento giudiziale reso all'esito del precedente grado di giudizio;
b) avuto riguardo alla natura eterodeterminata delle opposizioni esecutive, il thema decidendum è definito e circoscritto ai motivi addotti con l'atto introduttivo della controversia, costituendo ogni mutamento delle contestazioni rispetto agli stessi una inammissibile domanda nuova (cfr. Cass. 23126/2024; 10/11/2023, n. 31363; Cass.
06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478;
Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; in precedenza, Cass. 28/07/2011, n. 16541);
c) l'opposizione esecutiva successiva ha struttura bifasica: la prima fase, avente natura sommaria e latamente cautelare, si svolge davanti al giudice della esecuzione, secondo le norme del procedimento camerale e si conclude con i provvedimenti sulla sospensione e sulla competenza (ovvero, ricorrendone i presupposti, con l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c.); la seconda fase dà luogo ad un processo di cognizione vero e proprio, la cui introduzione è peraltro eventuale ed è rimessa all'iniziativa degli interessati (cfr. artt.
615, 2° co.,, 616, 617, 2°, 624, 618, 618 bis c.p.c.);
d) nelle opposizioni esecutive successive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025);
e) in tema di espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex
10 art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023).
6. Poste le coordinate ermeneutiche cui il Tribunale si atterrà, si osserva che l'opponente ha introdotto, con un unico atto, sia la fase di merito scaturita dalla fase sommaria introdotta nel procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi R.G. 856/2023, con ricorso depositato l 17.01.01.2024 e definita dal G.E con ordinanza del 05.04.2024, sia la fase di merito scaturita dalla fase sommaria proposta con ricorso 09.04.2024 e definita pacificamente dal G.E. con ordinanza del 28.06.2024.
In particolare, col primo ricorso in opposizione l'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento per non avere il creditore aderito alla procedura di mediazione e l'abuso del processo asseritamente posto in essere dal creditore procedente;
inoltre, ha eccepito di nulla dovere al creditore procedente per fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo.
Col successivo ricorso in opposizione innanzi al G.E. il debitore ha riprodotto i motivi di doglianza di cui al precedente ricorso.
7. Alla luce di quanto sopra evidenziato sono inammissibili i motivi di opposizione avverso la ordinanza di assegnazione, in quanto, per un verso, quelli originariamente sollevati col ricorso depositato il 09.04.2024 si limitano a riprodurre le doglianze già sollevate col primo ricorso e non attengono a vizi propri della ordinanza impugnata (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 15822 del 06/06/2023 cit.) e, per altro verso, quelli sollevati col ricorso introduttivo della presente fase di merito non sono vagliabili dal Tribunale poiché integrano motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria (cfr. Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025 cit.).
8. Perimetrato l'ambito del presente giudizio e venendo alla qualificazione dell'azione proposta, i motivi di doglianza sollevati dall'opponente con il primo ricorso proposto innanzi al G.E. e reiterati in questa sede, sono sussumibili, in parte (nullità del pignoramento per non avere il creditore aderito alla procedura di mediazione e per abuso del processo esecutivo), nel paradigma della opposizione agli atti esecutivi, in quanto involgenti il quomodo exequendum e, in altra parte (non debenza delle somme portate dal titolo esecutivo, per fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo), allo schema di cui all'art. 615 c.p.c, in quanto il debitore ha contestato il diritto del creditore di procedere in esecuzione forzata.
11 9. Tanto chiarito, va rilevata la inammissibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi per intervenuta decadenza ex art. 617 c.p.c., in quanto l'opponente non ha provato -e invero, ancor prima, nemmeno allegato- il momento in cui ha avuto contezza del pignoramento che assume viziato [cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19932 del 19/07/2024: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione. (Nella specie, relativa all'impugnazione di ordinanza di prosecuzione delle operazioni di vendita, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'opposizione proposta a distanza di due anni dalla prima istanza di accesso agli atti intervenuta dopo l'emanazione del provvedimento di vendita originario, non avendo parte ricorrente provato le ragioni della propria inerzia difensiva)].
Inoltre, dall'esame della documentazione in atti è emerso che il pignoramento oggetto di opposizione è stato notificato al debitore esecutato il 04.08.2023 (cfr. l'avviso iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi ex art. 543, comma 5, c.p.c. allegato a pagina 46 del documento denominato “altri riferimenti all.pdf” in produzione opponente), sicchè
l'opposizione di cui al ricorso depositato in data 17.01.2024 è stata proposta ben oltre il termine decadenziale di venti giorni previsto dall'art. 617, 2° co. c.p.c., essendo tale decadenza, peraltro, senza dubbio suscettibile di rilievo officioso (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
12948 del 11/05/2023: “L'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi”).
10. Quanto ai motivi di doglianza riconducibili all'art. 615 c.p.c., l'opposizione è infondata.
Come rappresentato da parte opposta e non contestato da parte opponente, il , Parte_1 dipendente di fino al 31.12.2012 giusta contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato, ha promosso un giudizio per far accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della clausola relativa all'apposizione del termine nel contratto di assunzione e far riconoscere che il rapporto di lavoro fosse da considerarsi a tempo indeterminato;
il
12 Tribunale di Avellino (sentenza n. 23/2018) e la Corte di Appello di Napoli (sentenza n.
1294/2022) hanno accolto il ricorso presentato dal , condannando la Parte_1
la società non ha ottemperato al comando giudiziale. Controparte_4
Da qui il ricorso del all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino onde Parte_1 ottenere diffida accertativa di crediti patrimoniali, ai fini di una rapida soddisfazione del credito di lavoro da quest'ultimo vantato.
E difatti il pignoramento presso terzi e la conseguente ordinanza di assegnazione delle somme si fondano sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex. Art. 12 del D.Lgs.
23/04/04 nr. AV00000/2023-062 prot. n. 2557 del 07 febbraio 2023 dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Avellino, munita di efficacia esecutiva, con la quale la società veniva diffidata al pagamento delle somme di poi Parte_2 precettate dal lavoratore.
La non ha impugnato il precetto e la diffida accertativa, Parte_2 pienamente efficace, è stata messa in esecuzione giusta atto di pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G. 856/2023 Es. Mob..
E' inoltre pacifico il dato della mancata riammissione in servizio del con contratto Parte_1
a tempo indeterminato, nel mentre la società non ha provato, come suo onere, l'esistenza di una causa d'impossibilità della prestazione lavorativa, totale o parziale, ai sensi degli artt.
1463 e 1464 c.c..
Al riguardo ritiene il Tribunale che prive di pregio e comunque irrilevanti ai fini del decidere siano le difese della società circa il presunto lavoro a nero svolto dal presso altre Parte_1 non meglio identificate ditte, asseritamente incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assumendo carattere assorbente la mancata riammissione in servizio del con contratto a tempo indeterminato, non giustificata, avendo la società disatteso Parte_1 il dictum giudiziale.
In tale contesto, sussiste per la società l'obbligo di corrispondere al D' le retribuzioni Pt_1 di cui alla diffida accertativa.
11. Vale soggiungere che la doglianza circa la pretesa abnormità della ordinanza del G.E. del
05.04.2024, è del tutto destituita di fondamento.
Al riguardo è appena il caso di osservare che la ordinanza in discorso contiene un duplice contenuto: con detta ordinanza il G.E. ha innanzitutto rigettato la istanza di sospensione formulata dal debitore opponente con ricorso depositato il 17.01.2024, limitando -in perfetta conformità al codice di rito- il suo vaglio alla sussistenza (o meno) dei gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c.; di poi ha disposto in ordine alla istanza di assegnazione delle somme
13 pignorate ex art. 553 c.p.c. a fronte della dichiarazione positiva del terzo pignorato (cfr. la ordinanza di assegnazione in produzione di parte opponente).
12. Vale altresì soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata da parte ricorrente (cfr. l'atto denominato “preverbale “depositato il 17/02/2025 e l'atto denominato “istanza di ammissione in reitera di mezzi istruttori e rilievo di pregiudizialità per tecno meccaniche moderne s.r.l.” depositato in data 15/12/2025), in quanto formulata in evidente spregio delle preclusioni processuali (cfr. il ricorso introduttivo del presente giudizio).
13. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va rigettato.
14. Infine, la richiesta di condanna avanzata da parte opposta per lite temeraria è inammissibile perché, quale domanda riconvenzionale, non è stata accompagnata dalla richiesta di spostamento della prima udienza.
Infine
15. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta costituita, le quali spese vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di particolare attività istruttoria.
Nulla per le spese nei confronti del terzo pignorato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_2 in favore di delle spese di lite, che vengono liquidate in € 5.360,00 Controparte_1
(eurocinquemilatrecentosessanta/00) per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
4) Nulla per le spese nei confronti di Controparte_2 CP_2
Così deciso in Avellino, 16/12/2025
14 Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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