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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 761/2024
Successivamente alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 761/2024; promossa da:
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in C.F._1 opposizione, dall'avv. Elisa Iannelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Lamezia Terme alla via Marconi n. 75;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
per parte opponente, non comparsa all'udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 13.02.2024, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., premesso che: - la deducente acquistava pro
[...] soluto da in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in Controparte_2 blocco concluso in data 23 giugno 2023, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, purché detti crediti, alla data del 31 maggio 2023, rispondessero a tutti i criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 79 del 06 luglio 2023; - tra i crediti rientranti nella cessione in parola erano altresì comprese le ragioni creditorie per cui è causa;
esponeva che: - la sig.ra intratteneva con il rapporto contrattuale n. Parte_1 Controparte_2
; -il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare P.IVA_2 dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso;
- la
[...] era pertanto creditrice, in virtù di rituale cessione del credito, della Controparte_1 complessiva somma di € 17.564,09, comprensiva degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto;
sulla base di tali premesse, Controparte_1 otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 174/2024 del Parte_1
08.04.2024, emesso dal Tribunale di Crotone nel procedimento n. 195/2024 R.G., per il pagamento della somma di € 17.564,09, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del preliminare tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché il difetto di legittimazione attiva della società opposta per la mancata prova della cessione del credito;
deduceva la carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e l'inefficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria;
chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.07.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che il Controparte_3 credito vantato nei confronti della odierna opponente era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari
2 erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
deduceva la propria legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB;
osservava che la controversia era soggetta al preventivo tentativo obbligatorio di mediazione da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione;
evidenziava, infine, che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base dell'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evinceva il dettaglio degli importi dovuti, ex art. 50 TUB;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società della maggiore o minore somma accertata nel Controparte_1 corso del giudizio.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed
3 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati, incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Parte attorea opponente non ha contestato la corresponsione della somma oggetto di finanziamento né l'estratto conto prodotto.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria appaiono, pertanto, pacificamente acclarati.
7.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, sollevata da parte opponente.
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
4 Il Supremo Collegio, con riguardo al tema della cessione dei crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha affermato il seguente principio di diritto: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs.
n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto” (cfr. Cass. n. 5190/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022).
Giova evidenziare che il predetto avviso di cessione contiene i necessari elementi atti ad identificare il credito ceduto.
Gli elementi identificativi dei crediti ceduti sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto, nonché all'inclusione in una lista pubblicata sul sito internet espressamente indicato fino all'estinzione; si rileva inoltre che ai fini della legittimazione attiva assume particolare rilevanza il possesso del contratto di finanziamento (cfr. all. 6 fascicolo monitorio) in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibile alla cedente in ordine all'avvenuta cessione del credito (cfr. all. 4,5 fascicolo monitorio).
Con riferimento alla prova della cessione del credito, va rilevato che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione.
La forma unica di pubblicità mediante divulgazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte del cessionario, col connesso effetto dell'opponibilità ai terzi ceduti, si sostituisce ai singoli
5 adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 c.c., che avrebbero dovuto riguardare ciascuna situazione giuridica interessata dalla vicenda successoria.
E' solo il caso di aggiungere che il contratto di cessione ha natura consensuale;
pertanto, ai fini del perfezionarsi dell'efficacia traslativa della cessione, non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto, necessaria al solo effetto di rendergli opponibile la cessione, così come previsto dall'art. 1264 c.c..
Difatti, detta notificazione è volta a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito.
Il Giudice di legittimità ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ. “(cfr. Cass. n. 1770/2014).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta per tabulas
l'avvenuta notificazione della cessione del credito.
Dalla documentazione, depositata in atti, si evince che la società opposta, con raccomandata a.r. n. 61897051860-5 del 10.07.2023, comunicava alla sig.ra Parte_1
l'avvenuta cessione del credito e la consegna si perfezionava per compiuta giacenza (cfr. all.
8 fascicolo monitorio).
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza,
6 eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 174/2024 del 08.04.2024, emesso dal Tribunale di Crotone nel procedimento n. 195/2024 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
7
Successivamente alle ore 17.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 761/2024; promossa da:
nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in C.F._1 opposizione, dall'avv. Elisa Iannelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Lamezia Terme alla via Marconi n. 75;
PARTE ATTOREA OPPONENTE contro
P.Iva in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia alla via Paolo Emilio Taviani n. 170.
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI: parte opposta ha concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
per parte opponente, non comparsa all'udienza, devono intendersi richiamate le conclusioni in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 13.02.2024, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., premesso che: - la deducente acquistava pro
[...] soluto da in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in Controparte_2 blocco concluso in data 23 giugno 2023, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge
n. 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, un portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, purché detti crediti, alla data del 31 maggio 2023, rispondessero a tutti i criteri meglio specificati a mezzo del relativo avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 79 del 06 luglio 2023; - tra i crediti rientranti nella cessione in parola erano altresì comprese le ragioni creditorie per cui è causa;
esponeva che: - la sig.ra intratteneva con il rapporto contrattuale n. Parte_1 Controparte_2
; -il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e così, visto il perdurare P.IVA_2 dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso;
- la
[...] era pertanto creditrice, in virtù di rituale cessione del credito, della Controparte_1 complessiva somma di € 17.564,09, comprensiva degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto;
sulla base di tali premesse, Controparte_1 otteneva nei confronti di decreto ingiuntivo n. 174/2024 del Parte_1
08.04.2024, emesso dal Tribunale di Crotone nel procedimento n. 195/2024 R.G., per il pagamento della somma di € 17.564,09, oltre interessi, spese e competenze della procedura.
2.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo.
L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del preliminare tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, nonché il difetto di legittimazione attiva della società opposta per la mancata prova della cessione del credito;
deduceva la carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e l'inefficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria;
chiedeva la revoca e/o la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.07.2024, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale rilevava che il Controparte_3 credito vantato nei confronti della odierna opponente era stato oggetto di una cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari
2 erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
deduceva la propria legittimazione attiva e la ritualità della cessione del credito ex art. 58 TUB;
osservava che la controversia era soggetta al preventivo tentativo obbligatorio di mediazione da esperirsi dopo la decisione relativa alla provvisoria esecuzione;
evidenziava, infine, che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base dell'estratto conto con l'integrale movimentazione del rapporto in parola, da cui si evinceva il dettaglio degli importi dovuti, ex art. 50 TUB;
chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società della maggiore o minore somma accertata nel Controparte_1 corso del giudizio.
4.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita solo in via documentale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
5.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed
3 eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
In virtù dei principi sopra richiamati, incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.
6.
Parte attorea opponente non ha contestato la corresponsione della somma oggetto di finanziamento né l'estratto conto prodotto.
Ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
L'ultimo inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle
Sezioni Unite (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso.. vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19185/2018).
L'onere di specifica contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione;
la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili.
Se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova.
I fatti costitutivi della pretesa creditoria appaiono, pertanto, pacificamente acclarati.
7.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta, sollevata da parte opponente.
Il credito azionato è stato oggetto di procedura di “cartolarizzazione” ai sensi della legge
130/1999 e l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
4 Il Supremo Collegio, con riguardo al tema della cessione dei crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha affermato il seguente principio di diritto: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.lgs.
n. 385/1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto” (cfr. Cass. n. 5190/2025).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie di rapporti ceduti in blocco, senza occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. 31188/2017; Cass. 20739/2022).
Giova evidenziare che il predetto avviso di cessione contiene i necessari elementi atti ad identificare il credito ceduto.
Gli elementi identificativi dei crediti ceduti sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto, nonché all'inclusione in una lista pubblicata sul sito internet espressamente indicato fino all'estinzione; si rileva inoltre che ai fini della legittimazione attiva assume particolare rilevanza il possesso del contratto di finanziamento (cfr. all. 6 fascicolo monitorio) in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibile alla cedente in ordine all'avvenuta cessione del credito (cfr. all. 4,5 fascicolo monitorio).
Con riferimento alla prova della cessione del credito, va rilevato che l'art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione.
La forma unica di pubblicità mediante divulgazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte del cessionario, col connesso effetto dell'opponibilità ai terzi ceduti, si sostituisce ai singoli
5 adempimenti previsti dagli artt. 1260 e 1264 c.c., che avrebbero dovuto riguardare ciascuna situazione giuridica interessata dalla vicenda successoria.
E' solo il caso di aggiungere che il contratto di cessione ha natura consensuale;
pertanto, ai fini del perfezionarsi dell'efficacia traslativa della cessione, non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto, necessaria al solo effetto di rendergli opponibile la cessione, così come previsto dall'art. 1264 c.c..
Difatti, detta notificazione è volta a escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito.
Il Giudice di legittimità ha statuito che “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art.
645 cod. proc. civ. “(cfr. Cass. n. 1770/2014).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, risulta per tabulas
l'avvenuta notificazione della cessione del credito.
Dalla documentazione, depositata in atti, si evince che la società opposta, con raccomandata a.r. n. 61897051860-5 del 10.07.2023, comunicava alla sig.ra Parte_1
l'avvenuta cessione del credito e la consegna si perfezionava per compiuta giacenza (cfr. all.
8 fascicolo monitorio).
8.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.
9.
Ogni altra questione è assorbita.
10.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza,
6 eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 174/2024 del 08.04.2024, emesso dal Tribunale di Crotone nel procedimento n. 195/2024 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opposta in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 10.12.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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