Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verra' fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi gia' stanziati sui capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verra' fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi gia' stanziati sui capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.