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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA N. 650/2015 R.G. Oggi 25/09/2025, alle ore 11.40, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per IN PROPRIO E N.Q. l'Avv. M. Oliveri per delega Controparte_1 dell'Avv. L. Tabacco per 'Avv. Letizia Anastasi per delega dell'Avv. D. Latella Controparte_2 le parti precisano le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 4.2.2015, il signor , in proprio e Controparte_1 nella qualità della ditta individuale Master Sport di , conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la e formulava le seguenti Controparte_2 domande: “1) Ritenere e dichiarare che la filiale di Messina, via C. Controparte_2
Colombo n. 2, ha applicato alla ditta individuale interessi Controparte_3 usurari sul conto corrente bancario n. 3257, con apertura di credito.
2) Ritenere e dichiarare, quindi, che non risultava dovuti gli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese e competenze.
3) In conseguenza, ritenere e dichiarare che la ditta individuale Controparte_4
ha diritto di ripetere ogni somma indebitamente versata nel corso del rapporto
[...] suddetto – così come indicato nella consulenza predetta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u. – oltre interessi legali e/o maggior danno, condannando al relativo pagamento la Controparte_2
4) Ritenere e dichiarare, per i motivi e le causali di cui al superiore capo V, che nel contratto in notar del 10 dicembre 2001, rep. 32766, racc. 9197, stipulato tra la Persona_1 [...]
e il signor , sono stati pattuiti interessi di mora di natura CP_2 Controparte_1 usuraria. Conseguentemente, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo e così la gratuità dello stesso, ritenendo non dovuto alcun interesse, a carico della parte mutuataria, sulle rate di mutuo (della quali sarà dovuta solo la sorte capitale). Condannare, quindi, la mutuante alla restituzione di tutte le somme già versate e trattenute dalla banca mutuante a
1 titolo di interessi, così come indicate nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u., oltre interessi legali e/o maggior danno.
5) In via subordinata alla domanda di cui al numero 4, ritenere, per i motivi di cui al superiore capo VI, la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e, per l'effetto, dichiarare che sulle somme mutuate gli interessi corrispettivi sono dovuti al tasso legale, condannando la mutuante alla restituzione delle maggiori somme pagate a detto titolo, così come indicate nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u., oltre interessi legali e/o maggior danno.
6) Condannare, inoltre, la al risarcimento del danno sostenuto Controparte_2 dall'attrice per il pagamento delle spese delle consulenze di parte, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
o, in subordine, in via equitativa.
7) Condannare, altresì, la al risarcimento del danno sostenuto Controparte_2 dall'attrice per le spese delle procedure di mediazione, nella misura che si quantificherà in corso di causa, nell'ipotesi in cui la banca non si presente o non si raggiunga la conciliazione”. L'attore premetteva di aver intrattenuto con la un rapporto di Controparte_2 conto corrente, con apertura di credito, n. 3257, attivo dal 2001 al 2014, e un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10 dicembre 2001 per lire 100.000.000 – € 51.645,69 – da estinguere in 120 rate mensili. In particolare, deduceva, con riferimento al contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi debitori– in violazione della L. n. 108/1996 e dell'art. 1815, co. 2, c.c. –, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., nonché l'applicazione di oneri e competenze non pattuiti (quantificati dalla consulenza di parte in € 21.809,14 per interessi oltre soglia, € 2.842,24 per commissioni di massimo scoperto e € 822,23 per ulteriori commissioni indebite), con riferimento al contratto di mutuo ipotecario si doleva dell'avvenuta applicazione di interessi moratori usurari, con conseguente gratuità del contratto e, in via subordinata, la nullità della clausola di ammortamento alla francese, per applicazione di un tasso composto superiore a quello nominale dichiarato – 6,538% invece di 6,35% –, con aggravio occulto a carico del mutuatario;
infine, contestava la nullità delle clausole determinative degli interessi del mutuo per difetto di determinatezza e determinabilità e invocava l'applicazione del tasso legale. Con comparsa del 27.5.2015, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile per verificare il rispetto dei tassi soglia da parte della banca nei rapporti di conto corrente e mutuo. All'udienza del 28.5.2015, il Presidente istruttore concedeva i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava la causa la causa all'udienza del 26.1.2016. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.O.T. all'udienza del 21.1.2016 riservava di provvedere;
scioglieva la riserva in data 19.5.2016, nominava C.T.U. il dott. e fissava l'udienza del 19.7.2016 per la comparizione del C.T.U. Persona_2
All'udienza del 19.7.2016, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 21.2.2017. Depositata la C.T.U. in data 31.1.2017, il dott. accertava Persona_2 che, nel corso del rapporto di conto corrente, fossero stati applicati interessi passivi oltre soglia per complessivi € 35.016,75, nonché commissioni di massimo scoperto sino al
2 30.9.2011 per € 12.580,74 e spese non pattuite per € 1.137,80; alla luce di tali rilievi, il C.T.U. rideterminava il saldo del rapporto in un debito del correntista pari ad € 5.578,84, rispetto all'importo originario di € 54.314,13. Con riferimento al mutuo fondiario n. 5611178, stipulato in data 4.12.2001, rilevava che il tasso di mora convenuto (10,35%) superasse il tasso soglia vigente al momento della stipula (9,42%), con conseguente natura usuraria della clausola. Quantificava, pertanto, in € 11.093,05 gli interessi non dovuti e già corrisposti dall'attore, concludendo che, in presenza di interessi usurari, la clausola fosse nulla e non fossero dovuti interessi, dovendosi ritenere gratuito il contratto e dovuto soltanto il capitale mutuato. All'udienza del 21.2.2017, la formulava osservazioni alla Controparte_2 relazione;
il Giudice disponeva il richiamo del C.T.U., il quale depositava la relazione integrativa. Depositate le note, all'udienza del 14.10.2021, il Giudice assegnava la causa a sentenza, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive. Con sentenza n. 78/2023, pubblicata il 13.1.2023, il Presidente – pronunciandosi parzialmente – dichiarava a) la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata al conto corrente dall'attore dal 2.3.2001 al 5.10.2011, accertando un indebito di € 12.580,74 e condannando la banca alla restituzione, con interessi legali dai singoli addebiti al saldo; b) dichiarava, altresì, la nullità, per usura, degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo fondiario n. 56/1178; c) rigettava, invece, la domanda di nullità parziale del mutuo connessa all'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”; d) disponeva, infine, la prosecuzione della fase istruttoria con separata ordinanza del 11.1.2023; con l'indicata ordinanza disponeva che il C.T.U. elaborasse una relazione integrativa;
in particolare, incaricava il consulente
1) di riquantificare il saldo del conto corrente considerando le commissioni di massimo scoperto a partire dal IV trimestre 2011, verificando, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2010, il superamento del tasso soglia mediante separata comparazione tra T.E.G. dell'interesse praticato in concreto con il tasso soglia, nonché tra la CMS applicata e la CMS soglia, calcolata secondo i criteri fissati dalla L. n. 108/1996; calcolando, per i periodi di superamento, gli interessi entro i limiti di legge;
2) di effettuare il calcolo del dovuto quanto al mutuo con lo scorporo degli interessi moratori pattuiti;
infine, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni dell'11.1.2024. Il C.T.U., in esecuzione dell'ordinanza dell'11.1.2023, previo vaglio delle osservazioni formulate dalle parti, ricalcolava il saldo del conto corrente n. 817573257, escludendo le commissioni di massimo scoperto addebitate sino al III trimestre 2011 per complessivi € 12.580,74, le spese non pattuite per € 1.137,80 e le CMS eccedenti la soglia usuraia nei trimestri III e IV del 2009 per € 525,25; determinava, pertanto, il saldo ricalcolato a debito del correntista per € 40.070,34, a fronte dell'originario importo di € 54.314,13; quanto al mutuo n. 5611178, confermava l'usurarietà originaria degli interessi moratori e quantificava in € 51,01 gli importi addebitati a tale titolo e non dovuti. All'udienza dell'11.1.2024, il Giudice rinviava la causa per assumerla in decisione all'udienza del 28.11.2024.
3 Con provvedimento del 24.11.2024, il Presidente di Sezione, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulava proposta conciliativa e fissava l'udienza del 28.11.2024 anche per l'eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione. All'udienza del 28.11.2024, l'attore, a mezzo del proprio difensore, dichiarava di accettare la proposta conciliativa del Giudice, mentre la convenuta, per il tramite del proprio difensore, chiedeva un breve rinvio per consentire alla banca di valutarla;
il Presidente di Sezione rinviava per l'eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione all'udienza del 13.2.2025, successivamente rinviata all'udienza del 8.5.2025. Con decreto di fissazione dell'8.5.2025 il Presidente di Sezione, su richiesta delle parti, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 25.9.2025 con termine per il deposito di memorie conclusive. All'udienza del 25.9.2025 le parti discutevano la causa. In esito all'istruttoria contabile supplementare, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.; sicché, con riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito, giova rilevare il saldo è stato così ricostruito: sono state eliminate, in ragione di quanto già statuito con sentenza non definitiva in atti, tutte le commissioni di massimo scoperto addebitate dal 2.3.2011 al 5.10.2011, con il mantenimento, quindi, delle commissioni di massimo scoperto addebitate dal IV trimestre dell'anno 2011; sono stati eseguiti, in funzione della verifica del superamento del tasso soglia, due distinti conteggi, uno, per il periodo che va dalla data di apertura del conto corrente al 31.12.2009, tenendo conto delle indicazioni riportate nella sentenza n° 16303 del 20/06/2018 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (quindi verificando, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2010, il superamento del tasso soglia mediante separata comparazione trimestrale tra dell'interesse praticato in concreto con il tasso soglia, nonché tra la Pt_1
CMS applicata e la CMS soglia, calcolata secondo i criteri fissati dalla L. n. 108/1996), e l'altro, dal 01/01/2010 sino alla data di chiusura del conto corrente, confrontando per ogni trimestre i tassi soglia indicati nei decreti ministeriali con i tassi effettivi applicati da CP_2 calcolati secondo i criteri previsti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
[...] conteggi, questi ultimi, ad avviso di questo Giudice anche in parte superflui alla luce della dichiarazione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione e applicazione della commissione di massimo scoperto applicata fino al 5.10.2011 e algebricamente irrilevanti sul ricalcolo del saldo del conto corrente, in ragione degli esiti, invero degni di nota solo per il III e per il IV trimestre del 2009 (trimestri già assorbiti dalla statuizione di cui al numero 1 della sentenza non definitiva); infine, sono state eliminate le spese addebitate e mai pattuite tra banca e correntista per l'importo di euro 1.187,30; ne discende un saldo a debito per il correntista invero circoscritto alla somma di euro 40.595,59 (saldo conto corrente alla data di chiusura € -54.314,13 – commissioni di massimo scoperto addebitate sino al 30/09/2011 per
€ 12.580,74 – le spese non pattuite addebitate su c/c per € 1.137,80, senza tener conto della somma delle commissioni di massimo scoperto oltre soglia addebitate fino al 31/12/2009 per
€ 525,25 perché già incluse nell'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza non definitiva in atti). Né si è ritenuto di tener conto dei lievi scostamenti il tasso di interesse debitorio concretamente applicato dalla banca e tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per le aperture di credito in conto corrente (1° trimestre 2010, 2° trimestre e 3° trimestre 2010 come evidenziato nella tabella allegata alla relazione integrativa depositata dal c.t.u.), non tanto per l'entità di essi, quanto per il fatto che è onere del debitore che agisce in giudizio per dimostrare il carattere usurario degli interessi pattuiti o applicati provare tutti gli elementi costitutivi delle
4 questioni di nullità sollevate e, tra queste, anche il superamento del tasso soglia fissato dal Decreto Ministeriale;
infatti per costante giurisprudenza, ribadita anche recentemente, “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543); nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha assolto come avrebbe dovuto all'onere della prova;
a ciò va, comunque, soggiunto che l'attore ha formulato in citazione genericamente la doglianza in esame, senza peraltro operare riferimento alcuno alla specifica pattuizione degli interessi (debitori), al tasso d'interesse in concreto convenuto ovvero applicato nel corso del rapporto, nonché al tasso soglia riferibile al tipo contrattuale controverso;
v'è un riferimento all'usura genetica, ma non anche all'usura sopravvenuta (ciò a voler comunque prescindere anche dalla concreta irrilevanza di quest'ultima), né all'applicazione nel corso del rapporto di interessi ultra soglia usuraria per effetto dell'esercizio dello ius variandi (rispetto all'originaria pattuizione) per mano della banca convenuta. Infine, in ossequio alla sentenza non definitiva in atti, sono stati calcolati e accertati gli interessi di mora indebitamente corrisposti dall'attore alla convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo tra le parti stipulato;
ne discende la condanna della convenuta al pagamento in restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 51,01, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda e fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, sicché parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte attrice delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo facendo leva sul valore dell'indebito accertato e applicazione dei parametri medi per le 4 fasi del giudizio;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. L. Tabacco, difensore di parte attrice che ha reso la dichiarazione di rito già in citazione;
spese di c.t.u. a carico della parte convenuta e ordina la rifusione di esse in favore della parte attrice ove da questa anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 650.2015 R.G.A.C. sulla domanda proposta da
, nato a Villafranca IR (ME) il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale , P. IVA Controparte_4
con sede in Saponara RI (ME); via Nazionale n. 20, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Tabacco per procura a margine dell'atto di citazione, parte attrice, contro già P. IVA , Controparte_5 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Latella, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti, convenuta, così provvede: A) accerta in euro 40.595,59 il saldo a debito del correntista alla data della chiusura del conto corrente;
B) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 51,01, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda e fino al soddisfo;
C) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato se versato, oltre euro 27,00 di marca da bollo, oltre spese di notifica documentate, spese e compensi distratti in favore dell'Avv. L. Tabacco, difensore di parte attrice;
5 D) pone le spese e compensi di c.t.u. liquidati in atti definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore della parte attrice ove da questa anticipati. Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. Messina, 25.9.2025
Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato il 4.2.2015, il signor , in proprio e Controparte_1 nella qualità della ditta individuale Master Sport di , conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Messina, la e formulava le seguenti Controparte_2 domande: “1) Ritenere e dichiarare che la filiale di Messina, via C. Controparte_2
Colombo n. 2, ha applicato alla ditta individuale interessi Controparte_3 usurari sul conto corrente bancario n. 3257, con apertura di credito.
2) Ritenere e dichiarare, quindi, che non risultava dovuti gli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese e competenze.
3) In conseguenza, ritenere e dichiarare che la ditta individuale Controparte_4
ha diritto di ripetere ogni somma indebitamente versata nel corso del rapporto
[...] suddetto – così come indicato nella consulenza predetta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u. – oltre interessi legali e/o maggior danno, condannando al relativo pagamento la Controparte_2
4) Ritenere e dichiarare, per i motivi e le causali di cui al superiore capo V, che nel contratto in notar del 10 dicembre 2001, rep. 32766, racc. 9197, stipulato tra la Persona_1 [...]
e il signor , sono stati pattuiti interessi di mora di natura CP_2 Controparte_1 usuraria. Conseguentemente, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo e così la gratuità dello stesso, ritenendo non dovuto alcun interesse, a carico della parte mutuataria, sulle rate di mutuo (della quali sarà dovuta solo la sorte capitale). Condannare, quindi, la mutuante alla restituzione di tutte le somme già versate e trattenute dalla banca mutuante a
1 titolo di interessi, così come indicate nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u., oltre interessi legali e/o maggior danno.
5) In via subordinata alla domanda di cui al numero 4, ritenere, per i motivi di cui al superiore capo VI, la nullità parziale del contratto relativamente alla clausola determinativa degli interessi corrispettivi e, per l'effetto, dichiarare che sulle somme mutuate gli interessi corrispettivi sono dovuti al tasso legale, condannando la mutuante alla restituzione delle maggiori somme pagate a detto titolo, così come indicate nella consulenza prodotta e, comunque, in quella somma maggiore o minore che risulterà dalla richiedenda c.t.u., oltre interessi legali e/o maggior danno.
6) Condannare, inoltre, la al risarcimento del danno sostenuto Controparte_2 dall'attrice per il pagamento delle spese delle consulenze di parte, nella misura che verrà quantificata in corso di causa;
o, in subordine, in via equitativa.
7) Condannare, altresì, la al risarcimento del danno sostenuto Controparte_2 dall'attrice per le spese delle procedure di mediazione, nella misura che si quantificherà in corso di causa, nell'ipotesi in cui la banca non si presente o non si raggiunga la conciliazione”. L'attore premetteva di aver intrattenuto con la un rapporto di Controparte_2 conto corrente, con apertura di credito, n. 3257, attivo dal 2001 al 2014, e un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 10 dicembre 2001 per lire 100.000.000 – € 51.645,69 – da estinguere in 120 rate mensili. In particolare, deduceva, con riferimento al contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi debitori– in violazione della L. n. 108/1996 e dell'art. 1815, co. 2, c.c. –, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1346 c.c., nonché l'applicazione di oneri e competenze non pattuiti (quantificati dalla consulenza di parte in € 21.809,14 per interessi oltre soglia, € 2.842,24 per commissioni di massimo scoperto e € 822,23 per ulteriori commissioni indebite), con riferimento al contratto di mutuo ipotecario si doleva dell'avvenuta applicazione di interessi moratori usurari, con conseguente gratuità del contratto e, in via subordinata, la nullità della clausola di ammortamento alla francese, per applicazione di un tasso composto superiore a quello nominale dichiarato – 6,538% invece di 6,35% –, con aggravio occulto a carico del mutuatario;
infine, contestava la nullità delle clausole determinative degli interessi del mutuo per difetto di determinatezza e determinabilità e invocava l'applicazione del tasso legale. Con comparsa del 27.5.2015, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree e, in subordine, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile per verificare il rispetto dei tassi soglia da parte della banca nei rapporti di conto corrente e mutuo. All'udienza del 28.5.2015, il Presidente istruttore concedeva i termini per il deposito di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava la causa la causa all'udienza del 26.1.2016. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.O.T. all'udienza del 21.1.2016 riservava di provvedere;
scioglieva la riserva in data 19.5.2016, nominava C.T.U. il dott. e fissava l'udienza del 19.7.2016 per la comparizione del C.T.U. Persona_2
All'udienza del 19.7.2016, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 21.2.2017. Depositata la C.T.U. in data 31.1.2017, il dott. accertava Persona_2 che, nel corso del rapporto di conto corrente, fossero stati applicati interessi passivi oltre soglia per complessivi € 35.016,75, nonché commissioni di massimo scoperto sino al
2 30.9.2011 per € 12.580,74 e spese non pattuite per € 1.137,80; alla luce di tali rilievi, il C.T.U. rideterminava il saldo del rapporto in un debito del correntista pari ad € 5.578,84, rispetto all'importo originario di € 54.314,13. Con riferimento al mutuo fondiario n. 5611178, stipulato in data 4.12.2001, rilevava che il tasso di mora convenuto (10,35%) superasse il tasso soglia vigente al momento della stipula (9,42%), con conseguente natura usuraria della clausola. Quantificava, pertanto, in € 11.093,05 gli interessi non dovuti e già corrisposti dall'attore, concludendo che, in presenza di interessi usurari, la clausola fosse nulla e non fossero dovuti interessi, dovendosi ritenere gratuito il contratto e dovuto soltanto il capitale mutuato. All'udienza del 21.2.2017, la formulava osservazioni alla Controparte_2 relazione;
il Giudice disponeva il richiamo del C.T.U., il quale depositava la relazione integrativa. Depositate le note, all'udienza del 14.10.2021, il Giudice assegnava la causa a sentenza, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive. Con sentenza n. 78/2023, pubblicata il 13.1.2023, il Presidente – pronunciandosi parzialmente – dichiarava a) la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto applicata al conto corrente dall'attore dal 2.3.2001 al 5.10.2011, accertando un indebito di € 12.580,74 e condannando la banca alla restituzione, con interessi legali dai singoli addebiti al saldo; b) dichiarava, altresì, la nullità, per usura, degli interessi moratori pattuiti nel contratto di mutuo fondiario n. 56/1178; c) rigettava, invece, la domanda di nullità parziale del mutuo connessa all'applicazione del piano di ammortamento “alla francese”; d) disponeva, infine, la prosecuzione della fase istruttoria con separata ordinanza del 11.1.2023; con l'indicata ordinanza disponeva che il C.T.U. elaborasse una relazione integrativa;
in particolare, incaricava il consulente
1) di riquantificare il saldo del conto corrente considerando le commissioni di massimo scoperto a partire dal IV trimestre 2011, verificando, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2010, il superamento del tasso soglia mediante separata comparazione tra T.E.G. dell'interesse praticato in concreto con il tasso soglia, nonché tra la CMS applicata e la CMS soglia, calcolata secondo i criteri fissati dalla L. n. 108/1996; calcolando, per i periodi di superamento, gli interessi entro i limiti di legge;
2) di effettuare il calcolo del dovuto quanto al mutuo con lo scorporo degli interessi moratori pattuiti;
infine, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni dell'11.1.2024. Il C.T.U., in esecuzione dell'ordinanza dell'11.1.2023, previo vaglio delle osservazioni formulate dalle parti, ricalcolava il saldo del conto corrente n. 817573257, escludendo le commissioni di massimo scoperto addebitate sino al III trimestre 2011 per complessivi € 12.580,74, le spese non pattuite per € 1.137,80 e le CMS eccedenti la soglia usuraia nei trimestri III e IV del 2009 per € 525,25; determinava, pertanto, il saldo ricalcolato a debito del correntista per € 40.070,34, a fronte dell'originario importo di € 54.314,13; quanto al mutuo n. 5611178, confermava l'usurarietà originaria degli interessi moratori e quantificava in € 51,01 gli importi addebitati a tale titolo e non dovuti. All'udienza dell'11.1.2024, il Giudice rinviava la causa per assumerla in decisione all'udienza del 28.11.2024.
3 Con provvedimento del 24.11.2024, il Presidente di Sezione, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulava proposta conciliativa e fissava l'udienza del 28.11.2024 anche per l'eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione. All'udienza del 28.11.2024, l'attore, a mezzo del proprio difensore, dichiarava di accettare la proposta conciliativa del Giudice, mentre la convenuta, per il tramite del proprio difensore, chiedeva un breve rinvio per consentire alla banca di valutarla;
il Presidente di Sezione rinviava per l'eventuale sottoscrizione del verbale di conciliazione all'udienza del 13.2.2025, successivamente rinviata all'udienza del 8.5.2025. Con decreto di fissazione dell'8.5.2025 il Presidente di Sezione, su richiesta delle parti, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 25.9.2025 con termine per il deposito di memorie conclusive. All'udienza del 25.9.2025 le parti discutevano la causa. In esito all'istruttoria contabile supplementare, il Tribunale giudica condivisili le conclusioni rassegnate dal nominato c.t.u.; sicché, con riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito, giova rilevare il saldo è stato così ricostruito: sono state eliminate, in ragione di quanto già statuito con sentenza non definitiva in atti, tutte le commissioni di massimo scoperto addebitate dal 2.3.2011 al 5.10.2011, con il mantenimento, quindi, delle commissioni di massimo scoperto addebitate dal IV trimestre dell'anno 2011; sono stati eseguiti, in funzione della verifica del superamento del tasso soglia, due distinti conteggi, uno, per il periodo che va dalla data di apertura del conto corrente al 31.12.2009, tenendo conto delle indicazioni riportate nella sentenza n° 16303 del 20/06/2018 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (quindi verificando, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2010, il superamento del tasso soglia mediante separata comparazione trimestrale tra dell'interesse praticato in concreto con il tasso soglia, nonché tra la Pt_1
CMS applicata e la CMS soglia, calcolata secondo i criteri fissati dalla L. n. 108/1996), e l'altro, dal 01/01/2010 sino alla data di chiusura del conto corrente, confrontando per ogni trimestre i tassi soglia indicati nei decreti ministeriali con i tassi effettivi applicati da CP_2 calcolati secondo i criteri previsti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
[...] conteggi, questi ultimi, ad avviso di questo Giudice anche in parte superflui alla luce della dichiarazione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione e applicazione della commissione di massimo scoperto applicata fino al 5.10.2011 e algebricamente irrilevanti sul ricalcolo del saldo del conto corrente, in ragione degli esiti, invero degni di nota solo per il III e per il IV trimestre del 2009 (trimestri già assorbiti dalla statuizione di cui al numero 1 della sentenza non definitiva); infine, sono state eliminate le spese addebitate e mai pattuite tra banca e correntista per l'importo di euro 1.187,30; ne discende un saldo a debito per il correntista invero circoscritto alla somma di euro 40.595,59 (saldo conto corrente alla data di chiusura € -54.314,13 – commissioni di massimo scoperto addebitate sino al 30/09/2011 per
€ 12.580,74 – le spese non pattuite addebitate su c/c per € 1.137,80, senza tener conto della somma delle commissioni di massimo scoperto oltre soglia addebitate fino al 31/12/2009 per
€ 525,25 perché già incluse nell'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza non definitiva in atti). Né si è ritenuto di tener conto dei lievi scostamenti il tasso di interesse debitorio concretamente applicato dalla banca e tasso soglia previsto dai decreti ministeriali per le aperture di credito in conto corrente (1° trimestre 2010, 2° trimestre e 3° trimestre 2010 come evidenziato nella tabella allegata alla relazione integrativa depositata dal c.t.u.), non tanto per l'entità di essi, quanto per il fatto che è onere del debitore che agisce in giudizio per dimostrare il carattere usurario degli interessi pattuiti o applicati provare tutti gli elementi costitutivi delle
4 questioni di nullità sollevate e, tra queste, anche il superamento del tasso soglia fissato dal Decreto Ministeriale;
infatti per costante giurisprudenza, ribadita anche recentemente, “la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano, all'epoca della stipula del contratto, la soglia antiusura può essere superata con la produzione in giudizio di equipollenti. Con la produzione in giudizio dei comunicati stampa della Banca d'Italia non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. La copia dei suddetti decreti ministeriali costituisce, infatti, elemento di prova essenziale della fattispecie, non altrimenti surrogabile” (Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 2543); nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha assolto come avrebbe dovuto all'onere della prova;
a ciò va, comunque, soggiunto che l'attore ha formulato in citazione genericamente la doglianza in esame, senza peraltro operare riferimento alcuno alla specifica pattuizione degli interessi (debitori), al tasso d'interesse in concreto convenuto ovvero applicato nel corso del rapporto, nonché al tasso soglia riferibile al tipo contrattuale controverso;
v'è un riferimento all'usura genetica, ma non anche all'usura sopravvenuta (ciò a voler comunque prescindere anche dalla concreta irrilevanza di quest'ultima), né all'applicazione nel corso del rapporto di interessi ultra soglia usuraria per effetto dell'esercizio dello ius variandi (rispetto all'originaria pattuizione) per mano della banca convenuta. Infine, in ossequio alla sentenza non definitiva in atti, sono stati calcolati e accertati gli interessi di mora indebitamente corrisposti dall'attore alla convenuta nel corso dell'esecuzione del contratto di mutuo tra le parti stipulato;
ne discende la condanna della convenuta al pagamento in restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 51,01, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda e fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, sicché parte convenuta va condannata al pagamento in favore della parte attrice delle spese e dei compensi di lite liquidati in dispositivo facendo leva sul valore dell'indebito accertato e applicazione dei parametri medi per le 4 fasi del giudizio;
spese e compensi distratti in favore dell'Avv. L. Tabacco, difensore di parte attrice che ha reso la dichiarazione di rito già in citazione;
spese di c.t.u. a carico della parte convenuta e ordina la rifusione di esse in favore della parte attrice ove da questa anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 650.2015 R.G.A.C. sulla domanda proposta da
, nato a Villafranca IR (ME) il [...], in [...] e nella Controparte_1 qualità di titolare della ditta individuale , P. IVA Controparte_4
con sede in Saponara RI (ME); via Nazionale n. 20, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Tabacco per procura a margine dell'atto di citazione, parte attrice, contro già P. IVA , Controparte_5 Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Latella, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti in atti, convenuta, così provvede: A) accerta in euro 40.595,59 il saldo a debito del correntista alla data della chiusura del conto corrente;
B) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 51,01, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda e fino al soddisfo;
C) condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato se versato, oltre euro 27,00 di marca da bollo, oltre spese di notifica documentate, spese e compensi distratti in favore dell'Avv. L. Tabacco, difensore di parte attrice;
5 D) pone le spese e compensi di c.t.u. liquidati in atti definitivamente a carico di parte convenuta e ne ordina la rifusione in favore della parte attrice ove da questa anticipati. Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza. Messina, 25.9.2025
Il Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo
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