TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10236 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gallo Parte_1 C.F._1
Pierpaolo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n.4, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Greco Carmela, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
da lui patiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 03.08.2021 alle ore 14:30 circa in
Napoli, alla via Diocleziano, in prossimità del civico n.400. A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva all'attraversamento pedonale sulle apposite strisce pedonali ivi presenti, sopraggiungeva il veicolo Fiat Punto tg. DC442KT di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la r.c.a. dalla il cui conducente non si avvedeva della sua presenza, CP_3
perdeva il controllo e lo investiva. A seguito dell'investimento, riportava lesioni personali accertate e refertate presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo di Napoli.
Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'autovettura Fiat
Punto, nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare il proprietario di quest'ultima, in solido e/o alternativamente, ciascuno per quanto di ragione, con la compagnia di assicurazioni al risarcimento per le lesioni subite quantificate in € 34.551,00 o Controparte_4
nella diversa misura che il giudice riterrà giusta ed equa anche a seguito di ctu medica comunque nei limiti di € 52.000,00; chiedeva, inoltre, condannare la al pagamento di una CP_4
ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, per “responsabilità aggravata” ai sensi dell'art
96 c.p.c, oltre un'ulteriore somma da quale “danno da ritardo” scaturito dal negligente comportamento risarcitorio della compagnia assicurativa e della sua temeraria difesa ex art 96
c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
1.2. Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della Controparte_4
domanda perché non preceduta da negoziazione assistita e l'improponibilità della stessa per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; contestava,
inoltre, sia la legittimazione passiva ritenendola non provata che la domanda attorea ritenendola nulla per genericità. Nel merito, chiedeva respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite. In via gradata,
chiedeva limitare la condanna nei limiti dell'accertato con compensazione integrale e/o parziale delle spese e competenze di lite, tenendo conto del comportamento corretto della comparente sin dalla fase stragiudiziale.
2. Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , ammesso nei Controparte_2
confronti di quest'ultimo interrogatorio formale, espletata prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2025; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va rilevato che non si è costituito in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente citato a mezzo notifica in data 17.10.2022 nelle mani del figlio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
3.2. Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile avendo l'attore inviato sia alla
[...]
(a mezzo pec, in data 6.10.2022) che ad (a mezzo servizio postale, in data CP_4 Controparte_2
10.10.2022) invito alla stipula di una negoziazione assistita.
La domanda è altresì proponibile avendo l'attore inviato alla a mezzo pec del Controparte_4
26.11.2021 la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni prevista dall'art. 148, co.2 del d.lgs. n.
209 del 2005 contenente tutte le informazioni previste dalla disposizione richiamata.
Del resto, il procedimento stragiudiziale delineato dall'art. 148 è proseguito con la visita medica dell'attore da parte del fiduciario della compagnia assicuratrice. Pertanto, l'attore ha assolto l'onere previsto dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
3.3. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della domanda attorea per genericità.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V
comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi
siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez.
III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.4. La legittimazione passiva risulta poi provata per tabulas come da certificazione PRA allegata agli atti di causa.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
Ed invero, parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico non essendo stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto.
Vengono in rilievo le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, , che ha dichiarato: Testimone_1
“L'incidente si è verificato all'inizio del mese di agosto del 2021, non ricordo con precisione che
giorno fosse, ricordo solo che era inizio agosto perché sarei dovuto partire per le vacanze. Era
primo pomeriggio, all'incirca le ore 14:00-14:30. Stavo camminando su via Diocleziano in Napoli
con direzione di Bagnoli e mi trovavo sul marciapiede posto sulla destra della strada,
percorrendola nella direzione che avevo. Ero da solo e mi trovavo all'altezza del ponte del
supermercato “MD”, credo vicino al civico n. 400 della strada. In quel tratto la strada ha doppio
senso di marcia, credo senza striscia di mezzeria. C'era una sola corsia per ogni direzione di
marcia. Ricordo che quel pomeriggio non c'era molto traffico e che il traffico era scorrevole. Vidi
un signore che attraversava la strada sulle strisce pedonali che si trovavano a venti o trenta metri
di distanza dal punto in cui mi trovavo io. Le strisce erano davanti a me. Il signore iniziò
l'attraversamento della strada provenendo dal marciapiede sul quale mi trovavo io e si trovava quasi alla metà della strada quando si verificò l'incidente, non aveva ancora raggiunto il centro
strada. Vidi una Punto di colore grigio, credo, provenire da Fuorigrotta e diretta verso Bagnoli”.
ADR “La Punto proveniva dalle mie spalle, anzi mi correggo la Punto la vidi sopraggiungere di
faccia e diretta verso di me”. ADR “La Punto urtò il passante con la parte anteriore, lo colpì sul
fianco sinistro ed il passante cadde a terra. Dopo la persona rimase a terra lamentando dolori al
braccio destro, mi avvicinai per prestare il primo soccorso ma non gli domandai il suo nome, non
ricordo né il suo nome né il suo cognome. Dalla Punto scese una persona, il proprietario dell'auto,
che prestò anche lui soccorso. Non so come si chiamasse, non gli chiesi il nome. Il pedone era
caduto di fianco poggiando il braccio che gli faceva male a terra. Che io sappia non fu chiamata
alcuna autorità, finché io fui presente all'accaduto non fu chiamato nessuno. Rimasi sul posto
all'incirca una decina di minuti. Neppure fu chiamata un'autoambulanza, quantomeno nell'arco
di tempo in cui rimasi sul posto. Non ho visto il pedone andare in ospedale. L'ho visto chiamare
una persona per portarlo in ospedale, non so chi, credo qualche parente. Il pedone si mise sul lato
della strada, dove non passavano le auto, ma lamentava dolori al polso. Lascia il mio nome e
numero di telefono alla persona che era stata investita prima di andare via”.
Ebbene, dalla dichiarazione resa emergono plurimi elementi di contraddittorietà che ne minano l'attendibilità.
Il teste, affermando che stava camminando su via Diocleziano in direzione Bagnoli sul marciapiede posto sulla destra della strada e che l'attore iniziò l'attraversamento della strada provenendo dal marciapiedi sul quale egli si trovava, ha riferito che l'attore si trovava davanti a lui sullo stesso marciapiedi, entrambi, dunque, in direzione Bagnoli.
Ha poi, rettificando una sua precedente dichiarazione, precisato di aver visto l'auto investitrice,
fiat punto “sopraggiungere di faccia e diretta verso di me” dunque ha riferito che la punto proveniva da Bagnoli verso Fuorigrotta e non da Fuorigrotta verso Bagnoli.
Pertanto, sono del tutto incongruenti con le circostanze sopra riportate e non verosimili i fatti dichiarati nel prosieguo dell'escussione e vale a dire che l'auto fiat punto- proveniente da Bagnoli
verso Fuorigrotta – possa avere urtato l'attore sul fianco sinistro, atteso che, considerate le rispettive provenienze, l'impatto sarebbe dovuto avvenire sul lato destro.
Inoltre, altro elemento che mina la veridicità di quanto riferito dal teste è la circostanza che il predetto ha dichiarato che l'auto era condotta dal proprietario , diversamente Controparte_2
parte convenuta rappresenta che era condotta dalla sorella del proprietario, tale . Persona_1
Non è priva di rilievo, da un lato, la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni rese dal teste, come intervento di autorità di pubblica sicurezza e/o personale medico e dall'altro l'evidente sinistrosità dei soggetti coinvolti nel presente giudizio emergendo dalla banca dati IVASS – prodotta dalla –che sia che CP_4 Controparte_2 Persona_1
risultano coinvolti in un numero rilevante di sinistri, avendo il primo, 91 ricorrenze e la seconda
25 (cfr. doc.in atti).
Pertanto, tutti gli elementi evidenziati valutati complessivamente inducono a ritenere non raggiunta la prova della dinamica del sinistro;
la domanda va dunque rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese tra e stante la contumacia. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA SO,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.13150/2022 r.g.a.c. proposta da nei confronti di e , ogni contraria istanza ed Parte_1 CP_4 Controparte_2
eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della in persona del Parte_1 Controparte_4
l.r.p.t. delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
- nulla per le spese tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli il 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gallo Parte_1 C.F._1
Pierpaolo, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla Piazza Medaglie
d'Oro n.4, elettivamente domicilia
ATTORE
E
, (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Greco Carmela, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli alla via Agostino Depretis n. 145
CONVENUTA
NONCHE'
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
e al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_2
da lui patiti a causa del sinistro stradale verificatosi in data 03.08.2021 alle ore 14:30 circa in
Napoli, alla via Diocleziano, in prossimità del civico n.400. A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva all'attraversamento pedonale sulle apposite strisce pedonali ivi presenti, sopraggiungeva il veicolo Fiat Punto tg. DC442KT di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la r.c.a. dalla il cui conducente non si avvedeva della sua presenza, CP_3
perdeva il controllo e lo investiva. A seguito dell'investimento, riportava lesioni personali accertate e refertate presso il P.S. dell'Ospedale San Paolo di Napoli.
Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'autovettura Fiat
Punto, nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare il proprietario di quest'ultima, in solido e/o alternativamente, ciascuno per quanto di ragione, con la compagnia di assicurazioni al risarcimento per le lesioni subite quantificate in € 34.551,00 o Controparte_4
nella diversa misura che il giudice riterrà giusta ed equa anche a seguito di ctu medica comunque nei limiti di € 52.000,00; chiedeva, inoltre, condannare la al pagamento di una CP_4
ulteriore somma da determinarsi in via equitativa, per “responsabilità aggravata” ai sensi dell'art
96 c.p.c, oltre un'ulteriore somma da quale “danno da ritardo” scaturito dal negligente comportamento risarcitorio della compagnia assicurativa e della sua temeraria difesa ex art 96
c.p.c., il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
1.2. Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della Controparte_4
domanda perché non preceduta da negoziazione assistita e l'improponibilità della stessa per violazione del combinato disposto degli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005; contestava,
inoltre, sia la legittimazione passiva ritenendola non provata che la domanda attorea ritenendola nulla per genericità. Nel merito, chiedeva respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite. In via gradata,
chiedeva limitare la condanna nei limiti dell'accertato con compensazione integrale e/o parziale delle spese e competenze di lite, tenendo conto del comportamento corretto della comparente sin dalla fase stragiudiziale.
2. Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , ammesso nei Controparte_2
confronti di quest'ultimo interrogatorio formale, espletata prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.10.2025; subentrato questo giudice in data 15.09.2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, va rilevato che non si è costituito in giudizio, sebbene Controparte_2
ritualmente citato a mezzo notifica in data 17.10.2022 nelle mani del figlio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
3.2. Sempre in via preliminare, la domanda è procedibile avendo l'attore inviato sia alla
[...]
(a mezzo pec, in data 6.10.2022) che ad (a mezzo servizio postale, in data CP_4 Controparte_2
10.10.2022) invito alla stipula di una negoziazione assistita.
La domanda è altresì proponibile avendo l'attore inviato alla a mezzo pec del Controparte_4
26.11.2021 la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni prevista dall'art. 148, co.2 del d.lgs. n.
209 del 2005 contenente tutte le informazioni previste dalla disposizione richiamata.
Del resto, il procedimento stragiudiziale delineato dall'art. 148 è proseguito con la visita medica dell'attore da parte del fiduciario della compagnia assicuratrice. Pertanto, l'attore ha assolto l'onere previsto dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 2005.
3.3. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della domanda attorea per genericità.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero,
l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e 164, IV e V
comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo, da definire in tempi ragionevoli, l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi
siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez.
III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa: infatti, la descrizione della causa petendi e del petitum risulta adeguatamente dettagliata, avendo l'attore specificamente dedotto le circostanze in cui si è
verificato il sinistro.
3.4. La legittimazione passiva risulta poi provata per tabulas come da certificazione PRA allegata agli atti di causa.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
Ed invero, parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico non essendo stata raggiunta la prova sull'esatta dinamica del fatto.
Vengono in rilievo le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, , che ha dichiarato: Testimone_1
“L'incidente si è verificato all'inizio del mese di agosto del 2021, non ricordo con precisione che
giorno fosse, ricordo solo che era inizio agosto perché sarei dovuto partire per le vacanze. Era
primo pomeriggio, all'incirca le ore 14:00-14:30. Stavo camminando su via Diocleziano in Napoli
con direzione di Bagnoli e mi trovavo sul marciapiede posto sulla destra della strada,
percorrendola nella direzione che avevo. Ero da solo e mi trovavo all'altezza del ponte del
supermercato “MD”, credo vicino al civico n. 400 della strada. In quel tratto la strada ha doppio
senso di marcia, credo senza striscia di mezzeria. C'era una sola corsia per ogni direzione di
marcia. Ricordo che quel pomeriggio non c'era molto traffico e che il traffico era scorrevole. Vidi
un signore che attraversava la strada sulle strisce pedonali che si trovavano a venti o trenta metri
di distanza dal punto in cui mi trovavo io. Le strisce erano davanti a me. Il signore iniziò
l'attraversamento della strada provenendo dal marciapiede sul quale mi trovavo io e si trovava quasi alla metà della strada quando si verificò l'incidente, non aveva ancora raggiunto il centro
strada. Vidi una Punto di colore grigio, credo, provenire da Fuorigrotta e diretta verso Bagnoli”.
ADR “La Punto proveniva dalle mie spalle, anzi mi correggo la Punto la vidi sopraggiungere di
faccia e diretta verso di me”. ADR “La Punto urtò il passante con la parte anteriore, lo colpì sul
fianco sinistro ed il passante cadde a terra. Dopo la persona rimase a terra lamentando dolori al
braccio destro, mi avvicinai per prestare il primo soccorso ma non gli domandai il suo nome, non
ricordo né il suo nome né il suo cognome. Dalla Punto scese una persona, il proprietario dell'auto,
che prestò anche lui soccorso. Non so come si chiamasse, non gli chiesi il nome. Il pedone era
caduto di fianco poggiando il braccio che gli faceva male a terra. Che io sappia non fu chiamata
alcuna autorità, finché io fui presente all'accaduto non fu chiamato nessuno. Rimasi sul posto
all'incirca una decina di minuti. Neppure fu chiamata un'autoambulanza, quantomeno nell'arco
di tempo in cui rimasi sul posto. Non ho visto il pedone andare in ospedale. L'ho visto chiamare
una persona per portarlo in ospedale, non so chi, credo qualche parente. Il pedone si mise sul lato
della strada, dove non passavano le auto, ma lamentava dolori al polso. Lascia il mio nome e
numero di telefono alla persona che era stata investita prima di andare via”.
Ebbene, dalla dichiarazione resa emergono plurimi elementi di contraddittorietà che ne minano l'attendibilità.
Il teste, affermando che stava camminando su via Diocleziano in direzione Bagnoli sul marciapiede posto sulla destra della strada e che l'attore iniziò l'attraversamento della strada provenendo dal marciapiedi sul quale egli si trovava, ha riferito che l'attore si trovava davanti a lui sullo stesso marciapiedi, entrambi, dunque, in direzione Bagnoli.
Ha poi, rettificando una sua precedente dichiarazione, precisato di aver visto l'auto investitrice,
fiat punto “sopraggiungere di faccia e diretta verso di me” dunque ha riferito che la punto proveniva da Bagnoli verso Fuorigrotta e non da Fuorigrotta verso Bagnoli.
Pertanto, sono del tutto incongruenti con le circostanze sopra riportate e non verosimili i fatti dichiarati nel prosieguo dell'escussione e vale a dire che l'auto fiat punto- proveniente da Bagnoli
verso Fuorigrotta – possa avere urtato l'attore sul fianco sinistro, atteso che, considerate le rispettive provenienze, l'impatto sarebbe dovuto avvenire sul lato destro.
Inoltre, altro elemento che mina la veridicità di quanto riferito dal teste è la circostanza che il predetto ha dichiarato che l'auto era condotta dal proprietario , diversamente Controparte_2
parte convenuta rappresenta che era condotta dalla sorella del proprietario, tale . Persona_1
Non è priva di rilievo, da un lato, la circostanza dell'insussistenza di elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni rese dal teste, come intervento di autorità di pubblica sicurezza e/o personale medico e dall'altro l'evidente sinistrosità dei soggetti coinvolti nel presente giudizio emergendo dalla banca dati IVASS – prodotta dalla –che sia che CP_4 Controparte_2 Persona_1
risultano coinvolti in un numero rilevante di sinistri, avendo il primo, 91 ricorrenze e la seconda
25 (cfr. doc.in atti).
Pertanto, tutti gli elementi evidenziati valutati complessivamente inducono a ritenere non raggiunta la prova della dinamica del sinistro;
la domanda va dunque rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Nulla per le spese tra e stante la contumacia. Parte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, IA SO,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.13150/2022 r.g.a.c. proposta da nei confronti di e , ogni contraria istanza ed Parte_1 CP_4 Controparte_2
eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della in persona del Parte_1 Controparte_4
l.r.p.t. delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
- nulla per le spese tra e . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Napoli il 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA SO