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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30333/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI OLIVIERO Controparte_1 P.IVA_2 DO e dell'avv. ZANELLATO ELENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA presso il difensore avv. PESSI OLIVIERO DO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni declaratoria, statuizione e provvidenza del caso, così pronunciare:
- nel merito, dato atto della titolarità del diritto di proprietà delle quattro auto oggetto di causa in capo a e non all'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto rigettando ogni domanda di parte Parte_1 opposta dedotta anche in sede di opposizione, con revoca della condanna ex art. 614 bis cpc;
- conseguentemente, dato atto dell'avvenuta esecuzione del sequestro penale a favore di Controparte_2
(già su due delle quattro automobili (targa FJ541AJ venduta a
[...] Controparte_3 Parte_1 per un corrispettivo di Euro 93.032,79 e targa EX571LA venduta a per un corrispettivo di Pt_1
Euro 101.500,00, quest'ultima anche dissequestrata e restituita), condannare Controparte_2
pagina 1 di 11 (già a pagare a titolo contrattuale o risarcitorio a il corrispettivo di Controparte_3 Parte_1 entrambe le auto pari ad euro 194.532,79 o almeno di quella materialmente restituita pari ad euro
101.500,00;
- nel merito, in subordine, salvo gravame, dato atto dell'avvenuta esecuzione del sequestro penale a favore di (già su due delle quattro automobili (targa FJ541AJ Controparte_2 Controparte_3 venduta a per un corrispettivo di Euro 93.032,79 e targa EX571LA venduta a per Parte_1 Pt_1 un corrispettivo di Euro 101.500,00, quest'ultima anche dissequestrata e restituita), revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali due automobili sequestrate;
- condannare al rimborso delle spese legali dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con Controparte_1 distrazione a favore del sottoscritto Avv. Giorgio Dazzo che si dichiara antistatario.
In via istruttoria pur ritenendo provate le circostanze in quanto non contestate da parte opposta, si reitera per scrupolo la richiesta di ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021 non poteva vendere a clienti finali auto Pt_1 anche usate non a marca CP_2
2) Vero che alla società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021 era vietato dalla casa madre Porsche AG Pt_1 vendere a clienti finali auto anche usate di marca diversa da CP_2
3) Vero che la società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021, per regole della casa madre, poteva Pt_1 vendere le auto usaste di marca diversa da solo a clienti commercianti. CP_2
4) Vero che i Centri Porsche della convenuta, in quegli anni, per regole della casa madre dovevano acquistare un certo numero di auto del marchio Porsche dalla capogruppo tedesca
Porsche AG.
5) Vero che trattasi di auto aziendali che la capogruppo distribuisce su tutta la rete vendita imponendo i prezzi.
6) Vero che in quegli anni le procedure interne imposte dalla casa madre ai Centri Porsche della società convenuta prevedevano che le auto usate non potessero rimanere in stock a magazzino oltre 90 giorni dall'acquisto.
pagina 2 di 11 7) Vero che in quegli anni per procedure interne imposte dalla casa madre ai Centri Porsche della società convenuta le auto usate che entravano in stock a magazzino dovevano essere vendute entro 90 giorni dall'acquisto.
Si indica a teste il Sig. presso la sede di Milano, Via Stephenson n. 53. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 6696/2022 in tutte le sue statuizioni, ivi inclusa la condanna ex art. 614-bis c.p.c.;
- in via istruttoria: confermare il rigetto delle istanze di prova per interrogatorio e testi formulate da
Parte_1
- in ogni caso, dichiarare inammissibili:
- la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di e i documenti da doc. 46 a doc. 49 Parte_1 prodotti in giudizio da in allegato alla stessa;
e Parte_1
- i documenti da doc. 52 a doc. 58 prodotti in giudizio da in data 12 marzo 2025; Parte_1
- le nuove deduzioni e conclusioni proposte per la prima volta in giudizio da in Parte_1 data 12 marzo 2025.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, a carico in via solidale anche del sig. CP_4
in qualità di amministratore e legale rappresentante della società
[...] Parte_1
Motivi della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22/7/2022 la società ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6696/2022 del Tribunale di Milano, notificato in data 10/7/2024 da Controparte_1 con il quale si è ingiunto all'odierna ricorrente di procedere alla consegna di quattro autovetture, il pagamento delle spese legali, nonché il versamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
La prima udienza si è tenuta il 25/1/2023, quando le parti hanno discusso talune eccezioni preliminari in merito alla legittimazione passiva e all'interesse ad agire di in considerazione dell'apertura CP_5 del fallimento della società e delle domande di rivendica già svolte in sede concorsuale. Sono stati assegnati termini alle parti per memorie e la causa è stata rinviata al 6/4/2023.
In tale sede la ricorrente si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il giudice ha provveduto con ordinanza il 12/4/2023, rigettando l'istanza di provvisoria pagina 3 di 11 esecuzione e assegnando i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. (rito pre-
Cartabia).
Alla successiva udienza, il 15/11/2023, il giudice ha ritenuto la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettando le richieste di prova testimoniale formulate da parte attrice e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13/3/2025, sostituita da note scritte, nonché invitando le parti a documentare l'esito della procedura fallimentare.
Il 10/7/2024 il procedimento è stato riassegnato, con provvedimento presidenziale di formazione del ruolo, al sottoscritto giudice, che, con decreto del 17/3/2025, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Nondimeno, con ordinanza del 09/10/2025, lette le memorie conclusive, il giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di accertare se le autovetture oggetto di causa siano rientrate nella disponibilità dell'opposto (quale elemento fondamentale per valutare l'attualità dell'interesse ad agire), nonché di chiarire lo stato della procedura concorsuale.
All'esito dell'udienza per la comparizione delle parti e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 10/12/2025, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
I fatti oggetto di causa
Le parti hanno esposto le seguenti circostanze fattuali.
A partire dal 2003 e fino al luglio 2021 la società opponente ha intrattenuto un rapporto commerciale con divenuta di fatto fornitore principale della prima. L'opposta procurava auto usate Controparte_1
a che le rivendeva;
in particolare, tra il 2012 e il 2021 ha acquistato auto da Parte_1 Pt_1
OR US srl per un valore totale di euro 19.602.419,97 (doc. 4 att.).
Tale rapporto risultava regolato, da ultimo, da un accordo quadro sottoscritto in data 11/6/2020 e valido fino al 31/12/2021 (doc. 1 att.), che prevedeva pagamenti a 60 giorni dell'emissione della fattura da parte di e il rilascio, da parte di di una fideiussione pari a euro 450.000,00. CP_2 Pt_1
Nella ricostruzione dell'attrice, tale accordo è di fatto l'unica fonte regolatrice della vendita delle autovetture, che venivano scelte da e consegnate da prima ancora di ogni altra Pt_1 CP_3 formalità, quale l'emissione della fattura, oltre che prima del pagamento (a 60 giorni dalla fattura). Di contro, la convenuta sottolinea che le autovetture venivano in realtà trasferite per mezzo di proposte irrevocabili di predisposte da e infine da questa sottoscritte. Pt_1 CP_2
Quanto alle quattro autovetture oggetto di causa, esse sarebbero state trasferite tra maggio e giugno
2021, con altrettanti contratti di compravendita provvisti, secondo la convenuta, di clausola di riservato dominio. In particolare, si tratta una Porsche 91 GTS coupé (targa FJ 541 AJ), trasferita al prezzo di pagina 4 di 11 euro 113.500,00 con atto del 11/5/2021 (doc. 3 fascicolo monitorio); una Porsche 91 IO (targa
EP 133 YJ), venduta al prezzo di euro 78.000,00 in pari data (doc. 4 fascicolo monitorio); una Porsche
91 Turbo S IO (targa EX 571 LA), al prezzo di euro 101.500,00 con contratto del 26/5/2021
(doc. 5 fascicolo monitorio); infine, una Porsche 91 coupé (targa FN 382 WZ), ceduta al prezzo di euro 85.350,00 con atto del 8/6/2021 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Secondo l'opponente, il rapporto commerciale si caratterizzava per un rapido smercio di veicoli, ceduti da Porsche in quanto incentivata dalla casa madre a disfarsi nel giro di 90 giorni dei veicoli ricevuti in permuta dai propri clienti. Il prezzo praticato da a pertanto, era il medesimo pagato CP_2 CP_5 da a questi ultimi e, tipicamente, superiore a quello di mercato. in definitiva, CP_2 CP_5 acquistava a prezzo elevato per poi rivendere sul mercato a un prezzo spesso inferiore, realizzando le perdite di Porsche e accumulando una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'opposta.
Tipicamente, poi, i versamenti di venivano imputati ad autovetture alienate nei mesi CP_5 precedenti, per motivi di contabilità e per non valicare il “plafond” mensile pari alla garanzia fideiussoria accordata.
L'incremento delle passività avrebbe portato l'opposta, il 13/7/2021, a interrompere il rapporto commerciale con l'opponente, facendo ingresso presso la sede di per asportare manu militari Pt_1 le vetture ivi presenti, invocandone la titolarità in forza della clausola di riservato dominio asseritamente contenuta nei contratti di cessione.
in tal modo, si è reimpossessata di sei veicoli, ma non delle quattro vetture di cui sopra, non CP_2 presenti presso la concessionaria. In pari data ha inviato una e-mail alla convenuta, Pt_1 segnalando che esse erano già state vendute a terzi e richiedendone la fatturazione (doc. 10 att.).
Il 21/7/2021, poi, ha comunicato a di avere già versato integralmente il ricavato Pt_1 CP_3 della vendita delle quattro auto, pari a circa euro 357.882,78, benché avesse imputato a diverse vetture, precedentemente vendute, gli assegni versati, come da prassi in uso tra le parti. Tuttavia, in risposta alla condotta ritenuta irrituale di ha manifestato la volontà di modificare l'imputazione CP_2 Pt_1 del pagamento precedentemente effettuato, ascrivendolo alle quattro automobili di cui è causa (doc. 14 att.). ha emesso le fatture relative alle quattro auto, per un totale di euro 378.350,00, solo in CP_3 data 21/10/2021 (doc. 11 fascicolo monitorio), mentre il successivo 29/10/2021 ha inviato una diffida intimandone il pagamento, o la restituzione delle vetture (doc. 13 fascicolo monitorio).
Di contro, con PEC del 15/11/2021 ha richiesto a l'intestazione delle auto al Pt_1 CP_3
PRA (doc. 14-17 fascicolo monitorio), ma in risposta, il 30/11/2021 ha depositato una CP_3
pagina 5 di 11 denuncia-querela per appropriazione indebita contro il legale rappresentante di chiedendo il Pt_1 sequestro preventivo delle quattro auto (doc. 41 att. e doc. 11 conv.).
Di conseguenza, il 23/12/2021 ha notificato un atto di citazione per far accertare il proprio Pt_1 diritto di proprietà sulle quattro auto (doc. 28 att.), mentre il 27/12/2021 ha depositato il CP_3 ricorso per decreto ingiuntivo di consegna, oggetto di opposizione nella presente sede (doc. 12 att.).
Quanto al procedimento penale, il successivo 28/12/2021 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro preventivo delle vetture, ritenendo configurabile il reato di appropriazione indebita (doc. 12 conv.).
Nel frattempo, avendo il legale rappresentante di richiesto l'apertura della procedura Pt_1 fallimentare per la società, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di con Parte_1 sentenza n. 95/2022 del 17/2/2022 (doc. 1 conv.).
Di conseguenza, il 14/4/2022 ha depositato due istanze all'interno di detta procedura: CP_3 una di rivendicazione delle quattro autovetture di cui sopra (doc. 30 att. e doc. 2 conv.) e una di insinuazione al passivo per un credito chirografario di euro 961.770,19 relativo ad altri veicoli non pagati (doc. 31 att. e doc. 3 conv.).
Quale ulteriore conseguenza dell'apertura del fallimento, la causa civile avviata da è stata Pt_1 dichiarata interrotta il 4/5/2022 (doc. 29 att. e doc. 14 conv.). Di contro, in data 10/6/2022 CP_3 ha notificato alla società fallita il decreto ingiuntivo qui opposto, per l'eventualità di un ritorno in
[...] bonis della società opponente.
All'udienza di verifica dello stato passivo del 20/6/2022, il Giudice Delegato ha accolto la domanda di rivendica delle quattro auto e ha ammesso il credito di euro 961.770,19 (doc. 33 att.; doc. 6 e 7 conv.).
Contro tale decreto, ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. il 12/7/2022 (doc. 40 att. e doc. 8 Pt_1 conv.), che il Tribunale il 28/7/2022 ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della società (doc. 10 conv.).
Infine, dalle note conclusive è emerso che, successivamente all'apertura del fallimento, la convenuta ha ottenuto l'esecuzione del sequestro penale su due delle quattro auto (targate EX571LA e FJ451AJ) e ha chiesto e ottenuto il dissequestro e la restituzione di una di queste (targa FJ451AJ), come confermato all'udienza del 10/12/2025. Inoltre, la procedura fallimentare è ancora aperta, come risulta dal rapporto riepilogativo del secondo semestre 2024 (doc. 19 conv.) confermato dalle dichiarazioni rese a verbale dalle difese alla udienza del 10.12.2025.
Le domande e gli argomenti di parte
pagina 6 di 11 L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sulla scorta del riconoscimento della proprietà delle quattro autovetture meglio descritte supra; di conseguenza, essendo due di esse poste sotto sequestro e una già restituita a ha chiesto il versamento del relativo prezzo “a titolo CP_2 contrattuale o risarcitorio”.
In subordine, ha chiesto la parziale revoca del decreto ingiuntivo, stante l'avvenuto sequestro di due auto, con conseguente cessazione della materia del contendere in proposito.
In rito, l'opponente aveva sollevato due eccezioni cui poi ha rinunciato, di carenza d'interesse ad agire dell'opposta e di difetto di legittimazione passiva, stante l'indisponibilità delle vetture, già presso terzi acquirenti. ha argomentato nel senso che il contratto di vendita si sarebbe perfezionato al momento della CP_5 consegna dei veicoli, essendo regolato soltanto dall'accordo quadro, che prevedeva il pagamento dilazionato a 60 giorni, il rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la prevalenza su “ulteriori pattuizioni” (art. 4 doc. 1 att.). Tale clausola, in particolare, determinerebbe la subordinazione e, quindi,
l'inapplicabilità delle “proposte irrevocabili” successivamente firmate da che prevedevano, Pt_1 al contrario, la riserva di proprietà e il pagamento anticipato.
Ancora, la riserva di proprietà, in quanto servente una funzione di garanzia, sarebbe incompatibile con la garanzia già rilasciata da tramite fideiussione bancaria. Inoltre, la giurisprudenza richiede Pt_1 la contestualità della clausola di riservato dominio con la conclusione del contratto.
Le proposte irrevocabili, poi, avrebbero natura meramente unilaterale, essendo state firmate da CP_2 solo “per presa conoscenza” e da parte di un rappresentante privo del potere di impegnare la società.
Infine, ha ricordato di aver già rivenduto le autovetture, versando a il ricavato, Pt_1 CP_2 benché inizialmente imputato a fatture pregresse;
infatti, in risposta all'asportazione delle vetture dal salone di da parte di un gruppo di incaricati di che configurerebbe un esercizio Pt_1 CP_2 arbitrario delle proprie ragioni suscettibile di penale rilevanza, l'opponente aveva comunicato una modifica dell'imputazione del pagamento già effettuato (v. sopra).
L'opposta, di contro, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché la dichiarazione di inammissibilità di talune produzioni avversarie, ritenute tardive. ha sottolineato che la vendita delle quattro autovetture sarebbe avvenuta attraverso i quattro CP_2 contratti prodotti in sede monitoria, che recano la dicitura “proposta irrevocabile”, predisposti da e poi firmati dall'acquirente come proponente, e che rappresentano negozi bilaterali veri e CP_2 propri. Sarebbe inoltre valida la firma presente su tutti gli atti, compresa quella del rappresentante di
Porsche.
pagina 7 di 11 in particolare, avrebbe posto la propria firma triplice sulle “Condizioni generali d'acquisto”, Pt_1 ove è disposta la riserva di proprietà. Pertanto, in assenza della restituzione delle vetture, nonché del pagamento del corrispettivo (a dispetto di quanto affermato dall'opponente), la proprietà dei veicoli controversi dev'essere riconosciuta in capo all'opposta, che ha sporto denuncia-querela per appropriazione indebita al fine di tutelarsi anche in sede penale.
L'opposta chiarisce di voler agire in questa sede al fine di ottenere un titolo opponibile a controparte, qualora questa torni in bonis, sebbene sia consapevole della pendenza di una procedura concorsuale dall'ordinario esito liquidatorio;
si consideri, del resto, che la curatela non si è attivata per il recupero delle quattro vetture alla massa fallimentare, manifestando la chiara volontà di lasciare l'onere a
CP_2
Incidentalmente, le parti sono concordi circa l'efficacia soltanto endo-concorsuale del giudicato formatosi sullo stato passivo all'interno procedura fallimentare, dove si è accertata in capo a la CP_2 titolarità della quattro autovetture.
Sintetica esposizione dei motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità dell'integrazione istruttoria realizzata documentalmente dall'opponente, in quanto effettuata iussu iudici in ossequio all'ordinanza di rimessione sul ruolo del 9/10/2025. Ancora, le dichiarazioni di parte all'udienza del 10/12/2025 confermano l'attuale stato della procedura fallimentare e l'avvenuto sequestro di due autovetture, di cui una nell'effettiva disponibilità di CP_2
Inoltre vale rilevare che la cessazione della materia del contendere, benché non espressamente regolata,
è situazione pacificamente rilevabile d'ufficio (v. da ultimo Cass., ord. n. 3197/2024).
Tanto premesso, il Tribunale rileva che, essendo rientrata nella disponibilità (attuale per una, CP_2 sostanziale per l'altra) di due delle quattro autovetture oggetto di controversia, non può più considerarsi sussistente con riguardo a tali beni la controversia in ordine alla proprietà e al diritto alla loro consegna così come dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo;
va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di consegna (conseguente all'accertamento della proprietà con riferimento a tali beni mobili), formalmente già rientrati nel patrimonio della opposta stessa.
Il fatto che OR non abbia ancora presentato istanza di dissequestro per una vettura (targa
EX571LA), mentre per l'altra (targa FJ451AJ) avendola già presentata ne ha ottenuto la restituzione, non può ridondare a sfavore dell'opponente, che con certezza è privo della disponibilità giuridica dei mezzi.
pagina 8 di 11 Quanto alle altre due vetture, permane invece l'interesse dell'opposta ad accertarne la titolarità, ai fini di ottenere la consegna delle stesse e un titolo opponibile sul piano civile qualora l'opponente torni in bonis.
Con riguardo ad esse, la domanda proposta in via principale dall'opponente non può trovare accoglimento.
Per quanto priva di efficacia di giudicato esterno (conclusione su cui le parti concordano sulla scorta dell'art. 96 l. fall.), la decisione del giudice delegato, assunta in data 20/6/2022 e contenuta nel verbale in cui dichiara l'esecutività dello stato passivo (doc. 33), conserva la propria forza argomentativa (con piena condivisone delle ragioni del provvedimento).
Di contro, non convince la tesi dell'opponente, secondo cui la vendita delle quattro autovetture sarebbe regolata esclusivamente dall'accordo quadro del 11/6/2020 e si sarebbe perfezionata con la consegna, antecedente il pagamento. Infatti l'opposta ha richiesto la firma di moduli dalla stessa predisposti e recanti la dicitura “proposta irrevocabile” circostanza dalla quale si ricava che la parte non intendesse concludere il contratto di vendita con la mera consegna dei veicoli, bensì volesse formalizzare il negozio e rendervi applicabili le condizioni generali, del resto esplicitamente sottoscritte dall'opponente.
All'interno di tali condizioni, al punto 4, è chiaramente prevista la riserva di proprietà a favore dell'alienante (doc.
3-6 fascicolo monitorio). Essa soddisfa dunque il requisito di contestualità rispetto alla cessione, individuato dalla giurisprudenza richiamata dall'opponente medesimo (Cass., nn.
4976/1994 e 14891/2002).
Non è possibile affermare che l'accordo quadro prevalga su detta clausola, poiché la clausola di
“prevalenza” ivi prevista all'art. 4 non può che restare comunque subordinata alle manifestazioni di volontà successive, in ragione della successione cronologica delle condotte.
Ancora, sono prive di merito le censure sollevate da parte opponente, secondo cui il patto di riservato dominio, in quanto funzionale a garantire l'alienante, sarebbe incompatibile con la fideiussione concessa, poiché nulla impedisce al creditore di cautelarsi tramite una duplice garanzia (una reale e una personale – v. Cass. n. 2960/1988); parimenti, pacifica giurisprudenza ammette la compatibilità di detta clausola con il pagamento differito (v. Cass n. 6322/2006).
Infine, deve rilevarsi che le proposte di acquisto contengono una clausola di implicita accettazione, qualora entro 10 giorni dalla relativa firma non pervenisse da parte di un espresso “diniego di CP_2 accettazione”, la cui prova non è stata fornita.
pagina 9 di 11 Tali considerazioni privano di pregio quelle relative alla portata dei poteri di rappresentanza del firmatario per conto di che, come esplicitamente previsto, ha apposto la propria firma solo CP_2
“per presa di conoscenza”.
Per quanto concerne l'imputazione del pagamento, essa è stata effettuata da a saldo di fatture Pt_1 precedenti, com'era del resto prassi tra le parti;
tale imputazione consuma il potere del debitore ex art. 1193 c.c., salvo il creditore manifesti il proprio accordo a una successiva modifica (v. Cass. n.
19527/2012). Di talché, non è possibile affermare che l'opposta abbia ottenuto il corrispettivo delle vetture di cui è causa.
Da quanto precede consegue, in ogni caso, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, avendo l'opponente chiesto, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle due autovetture ormai nella disponibilità dell'opposta.
Per la restante parte l'opposizione va respinta.
Le spese di lite
Sulle spese di lite, non è possibile dichiarare la reciproca soccombenza (Cass. ord. n. 16636/2025, allo stato non massimata); tuttavia sussistono gravi motivi per disporne la compensazione per la metà, in ragione del contegno processuale dell'opposta, che non ha tempestivamente dato notizia del sequestro dei due veicoli, ciò che ha determinato la proposizione della opposizione quantomeno per quei due beni mobili.
Le spese andranno liquidate sulla base del valore delle due autovetture da restituire ( pari ad euro
163.350,00 complessive), con individuazione del valore medio per le prime due fasi e minimo per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, avvenuta con modalità semplificate ex art. 281 sexies cpc.
Ancora, non può trovare accoglimento la pretesa di accollare tale esborso, in solido, al legale rappresentante di difettando i presupposti di gravità di cui all'art. 94 c.p.c. (v. di recente Pt_1
Cass. ord. n. 25410/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6696/2022 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, revoca detto provvedimento;
- Intima all'opponente la consegna/restituzione all'opposta dei soli due veicoli targati EP133YJ e
FN382WZ;
pagina 10 di 11 - Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai restanti due veicoli targati FJ541AJ e
EX571LA;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opposta che si liquidano in euro 4.571,00 oltre rimborso forfettario, Iva se dovuta e Cpa, già operata la compensazione per la metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30333/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAZZO GIORGIO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FRATELLI BRONZETTI, 5 20129 MILANO presso il difensore avv. DAZZO GIORGIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI OLIVIERO Controparte_1 P.IVA_2 DO e dell'avv. ZANELLATO ELENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA EREMITANI, 18 35121 PADOVA presso il difensore avv. PESSI OLIVIERO DO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni declaratoria, statuizione e provvidenza del caso, così pronunciare:
- nel merito, dato atto della titolarità del diritto di proprietà delle quattro auto oggetto di causa in capo a e non all'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto rigettando ogni domanda di parte Parte_1 opposta dedotta anche in sede di opposizione, con revoca della condanna ex art. 614 bis cpc;
- conseguentemente, dato atto dell'avvenuta esecuzione del sequestro penale a favore di Controparte_2
(già su due delle quattro automobili (targa FJ541AJ venduta a
[...] Controparte_3 Parte_1 per un corrispettivo di Euro 93.032,79 e targa EX571LA venduta a per un corrispettivo di Pt_1
Euro 101.500,00, quest'ultima anche dissequestrata e restituita), condannare Controparte_2
pagina 1 di 11 (già a pagare a titolo contrattuale o risarcitorio a il corrispettivo di Controparte_3 Parte_1 entrambe le auto pari ad euro 194.532,79 o almeno di quella materialmente restituita pari ad euro
101.500,00;
- nel merito, in subordine, salvo gravame, dato atto dell'avvenuta esecuzione del sequestro penale a favore di (già su due delle quattro automobili (targa FJ541AJ Controparte_2 Controparte_3 venduta a per un corrispettivo di Euro 93.032,79 e targa EX571LA venduta a per Parte_1 Pt_1 un corrispettivo di Euro 101.500,00, quest'ultima anche dissequestrata e restituita), revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali due automobili sequestrate;
- condannare al rimborso delle spese legali dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con Controparte_1 distrazione a favore del sottoscritto Avv. Giorgio Dazzo che si dichiara antistatario.
In via istruttoria pur ritenendo provate le circostanze in quanto non contestate da parte opposta, si reitera per scrupolo la richiesta di ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che la società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021 non poteva vendere a clienti finali auto Pt_1 anche usate non a marca CP_2
2) Vero che alla società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021 era vietato dalla casa madre Porsche AG Pt_1 vendere a clienti finali auto anche usate di marca diversa da CP_2
3) Vero che la società convenuta nel tempo in cui è durato il rapporto commerciale con
[...]
e comunque negli anni tra il 2012 ed il 2021, per regole della casa madre, poteva Pt_1 vendere le auto usaste di marca diversa da solo a clienti commercianti. CP_2
4) Vero che i Centri Porsche della convenuta, in quegli anni, per regole della casa madre dovevano acquistare un certo numero di auto del marchio Porsche dalla capogruppo tedesca
Porsche AG.
5) Vero che trattasi di auto aziendali che la capogruppo distribuisce su tutta la rete vendita imponendo i prezzi.
6) Vero che in quegli anni le procedure interne imposte dalla casa madre ai Centri Porsche della società convenuta prevedevano che le auto usate non potessero rimanere in stock a magazzino oltre 90 giorni dall'acquisto.
pagina 2 di 11 7) Vero che in quegli anni per procedure interne imposte dalla casa madre ai Centri Porsche della società convenuta le auto usate che entravano in stock a magazzino dovevano essere vendute entro 90 giorni dall'acquisto.
Si indica a teste il Sig. presso la sede di Milano, Via Stephenson n. 53. Testimone_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:
- nel merito, in via principale: rigettare l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 6696/2022 in tutte le sue statuizioni, ivi inclusa la condanna ex art. 614-bis c.p.c.;
- in via istruttoria: confermare il rigetto delle istanze di prova per interrogatorio e testi formulate da
Parte_1
- in ogni caso, dichiarare inammissibili:
- la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di e i documenti da doc. 46 a doc. 49 Parte_1 prodotti in giudizio da in allegato alla stessa;
e Parte_1
- i documenti da doc. 52 a doc. 58 prodotti in giudizio da in data 12 marzo 2025; Parte_1
- le nuove deduzioni e conclusioni proposte per la prima volta in giudizio da in Parte_1 data 12 marzo 2025.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, a carico in via solidale anche del sig. CP_4
in qualità di amministratore e legale rappresentante della società
[...] Parte_1
Motivi della decisione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 22/7/2022 la società ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6696/2022 del Tribunale di Milano, notificato in data 10/7/2024 da Controparte_1 con il quale si è ingiunto all'odierna ricorrente di procedere alla consegna di quattro autovetture, il pagamento delle spese legali, nonché il versamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.
La prima udienza si è tenuta il 25/1/2023, quando le parti hanno discusso talune eccezioni preliminari in merito alla legittimazione passiva e all'interesse ad agire di in considerazione dell'apertura CP_5 del fallimento della società e delle domande di rivendica già svolte in sede concorsuale. Sono stati assegnati termini alle parti per memorie e la causa è stata rinviata al 6/4/2023.
In tale sede la ricorrente si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il giudice ha provveduto con ordinanza il 12/4/2023, rigettando l'istanza di provvisoria pagina 3 di 11 esecuzione e assegnando i termini per le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. (rito pre-
Cartabia).
Alla successiva udienza, il 15/11/2023, il giudice ha ritenuto la causa di natura documentale e matura per la decisione, rigettando le richieste di prova testimoniale formulate da parte attrice e fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni al 13/3/2025, sostituita da note scritte, nonché invitando le parti a documentare l'esito della procedura fallimentare.
Il 10/7/2024 il procedimento è stato riassegnato, con provvedimento presidenziale di formazione del ruolo, al sottoscritto giudice, che, con decreto del 17/3/2025, ha trattenuto la causa in decisione e assegnato i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Nondimeno, con ordinanza del 09/10/2025, lette le memorie conclusive, il giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, al fine di accertare se le autovetture oggetto di causa siano rientrate nella disponibilità dell'opposto (quale elemento fondamentale per valutare l'attualità dell'interesse ad agire), nonché di chiarire lo stato della procedura concorsuale.
All'esito dell'udienza per la comparizione delle parti e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 10/12/2025, il Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
I fatti oggetto di causa
Le parti hanno esposto le seguenti circostanze fattuali.
A partire dal 2003 e fino al luglio 2021 la società opponente ha intrattenuto un rapporto commerciale con divenuta di fatto fornitore principale della prima. L'opposta procurava auto usate Controparte_1
a che le rivendeva;
in particolare, tra il 2012 e il 2021 ha acquistato auto da Parte_1 Pt_1
OR US srl per un valore totale di euro 19.602.419,97 (doc. 4 att.).
Tale rapporto risultava regolato, da ultimo, da un accordo quadro sottoscritto in data 11/6/2020 e valido fino al 31/12/2021 (doc. 1 att.), che prevedeva pagamenti a 60 giorni dell'emissione della fattura da parte di e il rilascio, da parte di di una fideiussione pari a euro 450.000,00. CP_2 Pt_1
Nella ricostruzione dell'attrice, tale accordo è di fatto l'unica fonte regolatrice della vendita delle autovetture, che venivano scelte da e consegnate da prima ancora di ogni altra Pt_1 CP_3 formalità, quale l'emissione della fattura, oltre che prima del pagamento (a 60 giorni dalla fattura). Di contro, la convenuta sottolinea che le autovetture venivano in realtà trasferite per mezzo di proposte irrevocabili di predisposte da e infine da questa sottoscritte. Pt_1 CP_2
Quanto alle quattro autovetture oggetto di causa, esse sarebbero state trasferite tra maggio e giugno
2021, con altrettanti contratti di compravendita provvisti, secondo la convenuta, di clausola di riservato dominio. In particolare, si tratta una Porsche 91 GTS coupé (targa FJ 541 AJ), trasferita al prezzo di pagina 4 di 11 euro 113.500,00 con atto del 11/5/2021 (doc. 3 fascicolo monitorio); una Porsche 91 IO (targa
EP 133 YJ), venduta al prezzo di euro 78.000,00 in pari data (doc. 4 fascicolo monitorio); una Porsche
91 Turbo S IO (targa EX 571 LA), al prezzo di euro 101.500,00 con contratto del 26/5/2021
(doc. 5 fascicolo monitorio); infine, una Porsche 91 coupé (targa FN 382 WZ), ceduta al prezzo di euro 85.350,00 con atto del 8/6/2021 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Secondo l'opponente, il rapporto commerciale si caratterizzava per un rapido smercio di veicoli, ceduti da Porsche in quanto incentivata dalla casa madre a disfarsi nel giro di 90 giorni dei veicoli ricevuti in permuta dai propri clienti. Il prezzo praticato da a pertanto, era il medesimo pagato CP_2 CP_5 da a questi ultimi e, tipicamente, superiore a quello di mercato. in definitiva, CP_2 CP_5 acquistava a prezzo elevato per poi rivendere sul mercato a un prezzo spesso inferiore, realizzando le perdite di Porsche e accumulando una consistente esposizione debitoria nei confronti dell'opposta.
Tipicamente, poi, i versamenti di venivano imputati ad autovetture alienate nei mesi CP_5 precedenti, per motivi di contabilità e per non valicare il “plafond” mensile pari alla garanzia fideiussoria accordata.
L'incremento delle passività avrebbe portato l'opposta, il 13/7/2021, a interrompere il rapporto commerciale con l'opponente, facendo ingresso presso la sede di per asportare manu militari Pt_1 le vetture ivi presenti, invocandone la titolarità in forza della clausola di riservato dominio asseritamente contenuta nei contratti di cessione.
in tal modo, si è reimpossessata di sei veicoli, ma non delle quattro vetture di cui sopra, non CP_2 presenti presso la concessionaria. In pari data ha inviato una e-mail alla convenuta, Pt_1 segnalando che esse erano già state vendute a terzi e richiedendone la fatturazione (doc. 10 att.).
Il 21/7/2021, poi, ha comunicato a di avere già versato integralmente il ricavato Pt_1 CP_3 della vendita delle quattro auto, pari a circa euro 357.882,78, benché avesse imputato a diverse vetture, precedentemente vendute, gli assegni versati, come da prassi in uso tra le parti. Tuttavia, in risposta alla condotta ritenuta irrituale di ha manifestato la volontà di modificare l'imputazione CP_2 Pt_1 del pagamento precedentemente effettuato, ascrivendolo alle quattro automobili di cui è causa (doc. 14 att.). ha emesso le fatture relative alle quattro auto, per un totale di euro 378.350,00, solo in CP_3 data 21/10/2021 (doc. 11 fascicolo monitorio), mentre il successivo 29/10/2021 ha inviato una diffida intimandone il pagamento, o la restituzione delle vetture (doc. 13 fascicolo monitorio).
Di contro, con PEC del 15/11/2021 ha richiesto a l'intestazione delle auto al Pt_1 CP_3
PRA (doc. 14-17 fascicolo monitorio), ma in risposta, il 30/11/2021 ha depositato una CP_3
pagina 5 di 11 denuncia-querela per appropriazione indebita contro il legale rappresentante di chiedendo il Pt_1 sequestro preventivo delle quattro auto (doc. 41 att. e doc. 11 conv.).
Di conseguenza, il 23/12/2021 ha notificato un atto di citazione per far accertare il proprio Pt_1 diritto di proprietà sulle quattro auto (doc. 28 att.), mentre il 27/12/2021 ha depositato il CP_3 ricorso per decreto ingiuntivo di consegna, oggetto di opposizione nella presente sede (doc. 12 att.).
Quanto al procedimento penale, il successivo 28/12/2021 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha autorizzato il sequestro preventivo delle vetture, ritenendo configurabile il reato di appropriazione indebita (doc. 12 conv.).
Nel frattempo, avendo il legale rappresentante di richiesto l'apertura della procedura Pt_1 fallimentare per la società, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di con Parte_1 sentenza n. 95/2022 del 17/2/2022 (doc. 1 conv.).
Di conseguenza, il 14/4/2022 ha depositato due istanze all'interno di detta procedura: CP_3 una di rivendicazione delle quattro autovetture di cui sopra (doc. 30 att. e doc. 2 conv.) e una di insinuazione al passivo per un credito chirografario di euro 961.770,19 relativo ad altri veicoli non pagati (doc. 31 att. e doc. 3 conv.).
Quale ulteriore conseguenza dell'apertura del fallimento, la causa civile avviata da è stata Pt_1 dichiarata interrotta il 4/5/2022 (doc. 29 att. e doc. 14 conv.). Di contro, in data 10/6/2022 CP_3 ha notificato alla società fallita il decreto ingiuntivo qui opposto, per l'eventualità di un ritorno in
[...] bonis della società opponente.
All'udienza di verifica dello stato passivo del 20/6/2022, il Giudice Delegato ha accolto la domanda di rivendica delle quattro auto e ha ammesso il credito di euro 961.770,19 (doc. 33 att.; doc. 6 e 7 conv.).
Contro tale decreto, ha proposto reclamo ex art. 26 L.F. il 12/7/2022 (doc. 40 att. e doc. 8 Pt_1 conv.), che il Tribunale il 28/7/2022 ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva della società (doc. 10 conv.).
Infine, dalle note conclusive è emerso che, successivamente all'apertura del fallimento, la convenuta ha ottenuto l'esecuzione del sequestro penale su due delle quattro auto (targate EX571LA e FJ451AJ) e ha chiesto e ottenuto il dissequestro e la restituzione di una di queste (targa FJ451AJ), come confermato all'udienza del 10/12/2025. Inoltre, la procedura fallimentare è ancora aperta, come risulta dal rapporto riepilogativo del secondo semestre 2024 (doc. 19 conv.) confermato dalle dichiarazioni rese a verbale dalle difese alla udienza del 10.12.2025.
Le domande e gli argomenti di parte
pagina 6 di 11 L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sulla scorta del riconoscimento della proprietà delle quattro autovetture meglio descritte supra; di conseguenza, essendo due di esse poste sotto sequestro e una già restituita a ha chiesto il versamento del relativo prezzo “a titolo CP_2 contrattuale o risarcitorio”.
In subordine, ha chiesto la parziale revoca del decreto ingiuntivo, stante l'avvenuto sequestro di due auto, con conseguente cessazione della materia del contendere in proposito.
In rito, l'opponente aveva sollevato due eccezioni cui poi ha rinunciato, di carenza d'interesse ad agire dell'opposta e di difetto di legittimazione passiva, stante l'indisponibilità delle vetture, già presso terzi acquirenti. ha argomentato nel senso che il contratto di vendita si sarebbe perfezionato al momento della CP_5 consegna dei veicoli, essendo regolato soltanto dall'accordo quadro, che prevedeva il pagamento dilazionato a 60 giorni, il rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la prevalenza su “ulteriori pattuizioni” (art. 4 doc. 1 att.). Tale clausola, in particolare, determinerebbe la subordinazione e, quindi,
l'inapplicabilità delle “proposte irrevocabili” successivamente firmate da che prevedevano, Pt_1 al contrario, la riserva di proprietà e il pagamento anticipato.
Ancora, la riserva di proprietà, in quanto servente una funzione di garanzia, sarebbe incompatibile con la garanzia già rilasciata da tramite fideiussione bancaria. Inoltre, la giurisprudenza richiede Pt_1 la contestualità della clausola di riservato dominio con la conclusione del contratto.
Le proposte irrevocabili, poi, avrebbero natura meramente unilaterale, essendo state firmate da CP_2 solo “per presa conoscenza” e da parte di un rappresentante privo del potere di impegnare la società.
Infine, ha ricordato di aver già rivenduto le autovetture, versando a il ricavato, Pt_1 CP_2 benché inizialmente imputato a fatture pregresse;
infatti, in risposta all'asportazione delle vetture dal salone di da parte di un gruppo di incaricati di che configurerebbe un esercizio Pt_1 CP_2 arbitrario delle proprie ragioni suscettibile di penale rilevanza, l'opponente aveva comunicato una modifica dell'imputazione del pagamento già effettuato (v. sopra).
L'opposta, di contro, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché la dichiarazione di inammissibilità di talune produzioni avversarie, ritenute tardive. ha sottolineato che la vendita delle quattro autovetture sarebbe avvenuta attraverso i quattro CP_2 contratti prodotti in sede monitoria, che recano la dicitura “proposta irrevocabile”, predisposti da e poi firmati dall'acquirente come proponente, e che rappresentano negozi bilaterali veri e CP_2 propri. Sarebbe inoltre valida la firma presente su tutti gli atti, compresa quella del rappresentante di
Porsche.
pagina 7 di 11 in particolare, avrebbe posto la propria firma triplice sulle “Condizioni generali d'acquisto”, Pt_1 ove è disposta la riserva di proprietà. Pertanto, in assenza della restituzione delle vetture, nonché del pagamento del corrispettivo (a dispetto di quanto affermato dall'opponente), la proprietà dei veicoli controversi dev'essere riconosciuta in capo all'opposta, che ha sporto denuncia-querela per appropriazione indebita al fine di tutelarsi anche in sede penale.
L'opposta chiarisce di voler agire in questa sede al fine di ottenere un titolo opponibile a controparte, qualora questa torni in bonis, sebbene sia consapevole della pendenza di una procedura concorsuale dall'ordinario esito liquidatorio;
si consideri, del resto, che la curatela non si è attivata per il recupero delle quattro vetture alla massa fallimentare, manifestando la chiara volontà di lasciare l'onere a
CP_2
Incidentalmente, le parti sono concordi circa l'efficacia soltanto endo-concorsuale del giudicato formatosi sullo stato passivo all'interno procedura fallimentare, dove si è accertata in capo a la CP_2 titolarità della quattro autovetture.
Sintetica esposizione dei motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità dell'integrazione istruttoria realizzata documentalmente dall'opponente, in quanto effettuata iussu iudici in ossequio all'ordinanza di rimessione sul ruolo del 9/10/2025. Ancora, le dichiarazioni di parte all'udienza del 10/12/2025 confermano l'attuale stato della procedura fallimentare e l'avvenuto sequestro di due autovetture, di cui una nell'effettiva disponibilità di CP_2
Inoltre vale rilevare che la cessazione della materia del contendere, benché non espressamente regolata,
è situazione pacificamente rilevabile d'ufficio (v. da ultimo Cass., ord. n. 3197/2024).
Tanto premesso, il Tribunale rileva che, essendo rientrata nella disponibilità (attuale per una, CP_2 sostanziale per l'altra) di due delle quattro autovetture oggetto di controversia, non può più considerarsi sussistente con riguardo a tali beni la controversia in ordine alla proprietà e al diritto alla loro consegna così come dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo;
va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di consegna (conseguente all'accertamento della proprietà con riferimento a tali beni mobili), formalmente già rientrati nel patrimonio della opposta stessa.
Il fatto che OR non abbia ancora presentato istanza di dissequestro per una vettura (targa
EX571LA), mentre per l'altra (targa FJ451AJ) avendola già presentata ne ha ottenuto la restituzione, non può ridondare a sfavore dell'opponente, che con certezza è privo della disponibilità giuridica dei mezzi.
pagina 8 di 11 Quanto alle altre due vetture, permane invece l'interesse dell'opposta ad accertarne la titolarità, ai fini di ottenere la consegna delle stesse e un titolo opponibile sul piano civile qualora l'opponente torni in bonis.
Con riguardo ad esse, la domanda proposta in via principale dall'opponente non può trovare accoglimento.
Per quanto priva di efficacia di giudicato esterno (conclusione su cui le parti concordano sulla scorta dell'art. 96 l. fall.), la decisione del giudice delegato, assunta in data 20/6/2022 e contenuta nel verbale in cui dichiara l'esecutività dello stato passivo (doc. 33), conserva la propria forza argomentativa (con piena condivisone delle ragioni del provvedimento).
Di contro, non convince la tesi dell'opponente, secondo cui la vendita delle quattro autovetture sarebbe regolata esclusivamente dall'accordo quadro del 11/6/2020 e si sarebbe perfezionata con la consegna, antecedente il pagamento. Infatti l'opposta ha richiesto la firma di moduli dalla stessa predisposti e recanti la dicitura “proposta irrevocabile” circostanza dalla quale si ricava che la parte non intendesse concludere il contratto di vendita con la mera consegna dei veicoli, bensì volesse formalizzare il negozio e rendervi applicabili le condizioni generali, del resto esplicitamente sottoscritte dall'opponente.
All'interno di tali condizioni, al punto 4, è chiaramente prevista la riserva di proprietà a favore dell'alienante (doc.
3-6 fascicolo monitorio). Essa soddisfa dunque il requisito di contestualità rispetto alla cessione, individuato dalla giurisprudenza richiamata dall'opponente medesimo (Cass., nn.
4976/1994 e 14891/2002).
Non è possibile affermare che l'accordo quadro prevalga su detta clausola, poiché la clausola di
“prevalenza” ivi prevista all'art. 4 non può che restare comunque subordinata alle manifestazioni di volontà successive, in ragione della successione cronologica delle condotte.
Ancora, sono prive di merito le censure sollevate da parte opponente, secondo cui il patto di riservato dominio, in quanto funzionale a garantire l'alienante, sarebbe incompatibile con la fideiussione concessa, poiché nulla impedisce al creditore di cautelarsi tramite una duplice garanzia (una reale e una personale – v. Cass. n. 2960/1988); parimenti, pacifica giurisprudenza ammette la compatibilità di detta clausola con il pagamento differito (v. Cass n. 6322/2006).
Infine, deve rilevarsi che le proposte di acquisto contengono una clausola di implicita accettazione, qualora entro 10 giorni dalla relativa firma non pervenisse da parte di un espresso “diniego di CP_2 accettazione”, la cui prova non è stata fornita.
pagina 9 di 11 Tali considerazioni privano di pregio quelle relative alla portata dei poteri di rappresentanza del firmatario per conto di che, come esplicitamente previsto, ha apposto la propria firma solo CP_2
“per presa di conoscenza”.
Per quanto concerne l'imputazione del pagamento, essa è stata effettuata da a saldo di fatture Pt_1 precedenti, com'era del resto prassi tra le parti;
tale imputazione consuma il potere del debitore ex art. 1193 c.c., salvo il creditore manifesti il proprio accordo a una successiva modifica (v. Cass. n.
19527/2012). Di talché, non è possibile affermare che l'opposta abbia ottenuto il corrispettivo delle vetture di cui è causa.
Da quanto precede consegue, in ogni caso, l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, avendo l'opponente chiesto, in subordine, di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle due autovetture ormai nella disponibilità dell'opposta.
Per la restante parte l'opposizione va respinta.
Le spese di lite
Sulle spese di lite, non è possibile dichiarare la reciproca soccombenza (Cass. ord. n. 16636/2025, allo stato non massimata); tuttavia sussistono gravi motivi per disporne la compensazione per la metà, in ragione del contegno processuale dell'opposta, che non ha tempestivamente dato notizia del sequestro dei due veicoli, ciò che ha determinato la proposizione della opposizione quantomeno per quei due beni mobili.
Le spese andranno liquidate sulla base del valore delle due autovetture da restituire ( pari ad euro
163.350,00 complessive), con individuazione del valore medio per le prime due fasi e minimo per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, avvenuta con modalità semplificate ex art. 281 sexies cpc.
Ancora, non può trovare accoglimento la pretesa di accollare tale esborso, in solido, al legale rappresentante di difettando i presupposti di gravità di cui all'art. 94 c.p.c. (v. di recente Pt_1
Cass. ord. n. 25410/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa ed ulteriore istanza ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6696/2022 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, revoca detto provvedimento;
- Intima all'opponente la consegna/restituzione all'opposta dei soli due veicoli targati EP133YJ e
FN382WZ;
pagina 10 di 11 - Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai restanti due veicoli targati FJ541AJ e
EX571LA;
- Condanna parte opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte opposta che si liquidano in euro 4.571,00 oltre rimborso forfettario, Iva se dovuta e Cpa, già operata la compensazione per la metà.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valentina Boroni
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