Articolo 1 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1833
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1963
Art. 1.
Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
Restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1963
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