Versione
7 febbraio 1963
7 febbraio 1963
Art. 1.
Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
Restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate.
Gli impiegati e gli operai dello Stato, i militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, addetti alla condizione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici che, nell'esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all'Amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilita' del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici.
Restano salve le responsabilita' piu' gravi previste dalle leggi vigenti.
Le Amministrazioni non possono procedere all'accertamento di danni causati da propri dipendenti e alle conseguenti liquidazioni o transazioni, senza avere concesso preventivamente un termine ai dipendenti stessi al fine di produrre le loro difese e senza averle adeguatamente valutate.
Commentario • 1
- 1. La Corte dei Conti assolve l'ex sindaco di Roma Francesco RutelliRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 30 ottobre 2003 · 0.6680929
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Giurisprudenza • 37
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 11/02/2022, n. 26Provvedimento: […] Nell'esercizio della propria discrezionalità, il legislatore ha generalizzato tale criterio di imputazione soggettiva all'intera platea dei soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, in precedenza limitato ad alcune categorie, quale, per quanto in questa sede rileva, gli addetti alla conduzione di autoveicoli (artt. 1 legge n. 1833/1962; 22, c. 2, d.P.R. n. 3/1957). […]Leggi di più...
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