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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3300/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv.
VI PI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente con contratto a tempo determinato, in servizio presso l allegato di CP_2 aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie in diversi periodi e di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti con contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche o annuale, e indeterminato, con conseguente violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria
(art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); lamentato che non le è stata mai corrisposta al retribuzione professionale docenti per il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa;
ha concluso chiedendo “-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
-per l'effetto di CP_1
condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 2.270,87 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il e se ne dichiarava la contumacia. CP_1
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le pretese azionate nel presente giudizio dalla parte ricorrente sono senz'altro legittime in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla questione oggetto di giudizio è difatti intervenuta più volte la Corte di
Cassazione (si vedano in particolare Cass. 20015/18 e Cass. 6293/2020) evidenziando la necessità di estendere il diritto alla retribuzione professionale docenti anche ai supplenti temporanei, non sussistendo ragioni oggettive che possano determinarne un trattamento differenziato rispetto ai docenti a tempo pieno e a tempo determinato che svolgono supplenze temporanee.
In particolare, tale estensione è stata ritenuta possibile sull'interpretazione letterate dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
La disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, cui risulta estendibile in base alla ratio della norma la sua finalità volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso.
Tale finalità difatti è ben enucleata al comma 1 dell'art. 7 del CCNL citato e consiste nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tali finalità coinvolgono senz'altro anche gli incaricati di supplenze di breve durata, che a loro volta sono chiamati a svolgere la “funzione docente” e fanno parte del
“servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che un ulteriore sostegno letterale alla citata interpretazione provenisse dalla corretta lettura dell'art. 25 CCNL del
31.8.1999, richiamata dall'art. 7, c. 3, CCNL 15.3.2001 che regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25 citato, infatti, prevedono che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” Allo stesso tempo, è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'estensione l'indicazione fra gli aventi diritto alla retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25, c. 1, CCNL 1999, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr Cass. 6293/2020).
Con la sentenza 20015/2018, la Cassazione aveva difatti affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Da quanto sopra, consegue dunque la fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente per i periodi di servizio specificati in atti e comprovati mediante la produzione dei contratti e delle relative buste paga.
Nello specifico risulta che la stessa ha prestato il proprio servizio per supplenze brevi e saltuarie per un totale di 421 giorni nei seguenti periodi: dal 02/12/2019 al
17/12/2019 per 16 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 11/02/2020 al 21/02/2020 per 11 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 14/12/2020 al 30/06/2021 per 199 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 16/11/2021 al 27/01/2022 per 73 giorni, per 25 ore settimanali;
dal
24/02/2022 al 14/04/2022 per 50 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 20/04/2022 al
30/06/2022 per 72 giorni, per 25 ore settimanali. Ai fini della quantificazione corretti appaiono i conteggi analiticamente riportati nel ricorso e, nella contumacia dell'amministrazione resistente, non emergono elementi ostativi al riconoscimento del periodo di lavoro prestato. Da quanto sopra, consegue dunque la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.270,87 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta. Le spese vengono inoltre aumentate nella misura del 10% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3 della ricorrente della somma di € 2.270,87 a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati per i periodi di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.133,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi.
Locri, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3300/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
5.11.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv.
VI PI che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: retribuzione professionale docenti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente con contratto a tempo determinato, in servizio presso l allegato di CP_2 aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie in diversi periodi e di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti con contratto a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche o annuale, e indeterminato, con conseguente violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria
(art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011); lamentato che non le è stata mai corrisposta al retribuzione professionale docenti per il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa;
ha concluso chiedendo “-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
-per l'effetto di CP_1
condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 2.270,87 o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio il e se ne dichiarava la contumacia. CP_1
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, a seguito dell'udienza del 5.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le pretese azionate nel presente giudizio dalla parte ricorrente sono senz'altro legittime in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sulla questione oggetto di giudizio è difatti intervenuta più volte la Corte di
Cassazione (si vedano in particolare Cass. 20015/18 e Cass. 6293/2020) evidenziando la necessità di estendere il diritto alla retribuzione professionale docenti anche ai supplenti temporanei, non sussistendo ragioni oggettive che possano determinarne un trattamento differenziato rispetto ai docenti a tempo pieno e a tempo determinato che svolgono supplenze temporanee.
In particolare, tale estensione è stata ritenuta possibile sull'interpretazione letterate dell'art. 7 CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola.
La disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, cui risulta estendibile in base alla ratio della norma la sua finalità volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso.
Tale finalità difatti è ben enucleata al comma 1 dell'art. 7 del CCNL citato e consiste nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”.
Tali finalità coinvolgono senz'altro anche gli incaricati di supplenze di breve durata, che a loro volta sono chiamati a svolgere la “funzione docente” e fanno parte del
“servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione.
La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che un ulteriore sostegno letterale alla citata interpretazione provenisse dalla corretta lettura dell'art. 25 CCNL del
31.8.1999, richiamata dall'art. 7, c. 3, CCNL 15.3.2001 che regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi.
I commi 4 e 5 dell'art. 25 citato, infatti, prevedono che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” Allo stesso tempo, è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell'estensione l'indicazione fra gli aventi diritto alla retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25, c. 1, CCNL 1999, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del
27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr Cass. 6293/2020).
Con la sentenza 20015/2018, la Cassazione aveva difatti affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
Da quanto sopra, consegue dunque la fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla ricorrente per i periodi di servizio specificati in atti e comprovati mediante la produzione dei contratti e delle relative buste paga.
Nello specifico risulta che la stessa ha prestato il proprio servizio per supplenze brevi e saltuarie per un totale di 421 giorni nei seguenti periodi: dal 02/12/2019 al
17/12/2019 per 16 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 11/02/2020 al 21/02/2020 per 11 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 14/12/2020 al 30/06/2021 per 199 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 16/11/2021 al 27/01/2022 per 73 giorni, per 25 ore settimanali;
dal
24/02/2022 al 14/04/2022 per 50 giorni, per 25 ore settimanali;
dal 20/04/2022 al
30/06/2022 per 72 giorni, per 25 ore settimanali. Ai fini della quantificazione corretti appaiono i conteggi analiticamente riportati nel ricorso e, nella contumacia dell'amministrazione resistente, non emergono elementi ostativi al riconoscimento del periodo di lavoro prestato. Da quanto sopra, consegue dunque la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.270,87 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo attesa la serialità del contenzioso e la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta. Le spese vengono inoltre aumentate nella misura del 10% ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_3 della ricorrente della somma di € 2.270,87 a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati per i periodi di cui in parte motiva, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni mensili al saldo;
condanna il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.133,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi.
Locri, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi