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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210114094739000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2024 il ricorrente ha adito Codesta/o On.le Autorità giudiziaria, proponendo opposizione avverso avviso di intimazione nr : 29320239008680714000 e la sottesa CARTELLA DI PAGAMENTO nr.: 29320210114094739000.
Eccepisce il pagamento di detto bollo auto veniva richiesto alla ricorrente, per la prima volta solo mediante la notifica dell'intimazione di pagamento contenente la cartella impugnata, senza che la stessa sia mai stata preceduta da alcun atto prodromico e presupposto.
Eccepisce eltresì l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Resiste ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento elencata nell'avviso di intimazione impugnato è stata regolarmente notificata e non opposta.
Ne deriva che il ricorrente deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni avverso i ruoli
(carenza di potere del soggetto che li ha emessi) ovvero vizi propri della cartella di pagamento (quali, nella specie, nullità e/o irregolarità della notifica delle cartella) che avrebbero dovuto essere proposte - a pena di inammissibilità - entro sessanta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
A fronte della costituzione di ER e della produzione documentale il contribuente nulla ha opposto sulla ritualità della notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in €220,00 oltre accessoir di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
RO M. NA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RI RO MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210114094739000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2024 il ricorrente ha adito Codesta/o On.le Autorità giudiziaria, proponendo opposizione avverso avviso di intimazione nr : 29320239008680714000 e la sottesa CARTELLA DI PAGAMENTO nr.: 29320210114094739000.
Eccepisce il pagamento di detto bollo auto veniva richiesto alla ricorrente, per la prima volta solo mediante la notifica dell'intimazione di pagamento contenente la cartella impugnata, senza che la stessa sia mai stata preceduta da alcun atto prodromico e presupposto.
Eccepisce eltresì l'omessa notifica degli atti prodromici alla cartella impugnata.
Resiste ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento elencata nell'avviso di intimazione impugnato è stata regolarmente notificata e non opposta.
Ne deriva che il ricorrente deve essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare eccezioni avverso i ruoli
(carenza di potere del soggetto che li ha emessi) ovvero vizi propri della cartella di pagamento (quali, nella specie, nullità e/o irregolarità della notifica delle cartella) che avrebbero dovuto essere proposte - a pena di inammissibilità - entro sessanta giorni dalla data di notificazione della cartella di pagamento;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili.
A fronte della costituzione di ER e della produzione documentale il contribuente nulla ha opposto sulla ritualità della notifica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in €220,00 oltre accessoir di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
RO M. NA