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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2025, n. 25759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25759 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La Fattoria di Nonna Vincenza di LA PP avverso il decreto emesso il 25 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Enrico Monaco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. L'Avv. Enrico Monaco, quale difensore e procuratore speciale di PP LA, legale rappresentante della ditta individuale La Fattoria di Nonna Vincenza di LA PP, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25759 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2025 Nel ricorso si censurano gli elementi reputati sintomatici della non occasionalità dell'agevolazione, ovvero, da un lato, la vicenda relativa all'acquisto da parte del ricorrente del fondo di ON, vicenda in relazione al quale il ricorrente e CI OL sono stati assolti ai sensi dell'art. 530, cod. proc. pen. dal reato di estorsione aggravata, e, dall'altro, gli ulteriori elementi relativi al rapporto con il clan AG. Quanto alla prima vicenda, si rileva: a) il travisamento del dato relativo alle modalità dell'acquisto del fondo, risultando dalla sentenza che non vi fu alcuna coartazione di ON il quale ebbe a dichiarare di avere un rapporto di fiducia con LA;
b) l'apoditticità della motivazione relativa alla non corrispondenza del prezzo pagato a quelli di mercato e ciò in considerazione sia delle dichiarazioni di ON che del fatto che l'operazione avvenne con la mediazione di un unico consulente;
c) in ogni caso, i fatti risalgono al 2015. Quanto ai rapporti con il clan AG, si rileva che: a) è indimostrato che il terreno su cui sorge la ditta ricorrente appartiene a CE AG, pendendo, con riferimento alla sua proprietà una controversia civile tra il figlio del ricorrente e i cugini;
b) quand'anche si volesse ritenere che CE AG è intervenuto per tutelare i fratelli LA nella vendita del loro caseificio, si tratta, comunque di un accadimento occasionale. Si aggiunge infine che il ricorrente non è in alcun modo coinvolto nella ditta di autonoleggio del fratello TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione anche nel caso in cui l'impugnazione riguardi il provvedimento relativo alla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). In realtà, attraverso censure di merito, il ricorrente tende a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità della agevolazione, giudizio che, ad avviso del Collegio, è fondato su una motivazione tutt'altro che apparente, ancorata, da un lato, agli elementi probatori emersi nel procedimento penale a carico di LA e OL (cfr. le pagine 6, 7 e 8), e, dall'altro, alle circostanziate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AG (cfr. le pagine 8 e 9), reputate sintomatiche dell'attuale e stabile inquinamento mafioso delle attività imprenditoriali di LA. Sono stati, così, ricostruiti i suoi costanti rapporti con i clan di camorra nonché i vantaggi economici tratti dalla sua impresa, non solo in relazione all'acquisto del fondo di ON, reso possibile proprio per l'interessamento di OL (che da anni lo aveva affidato in gestione proprio a LA, esautorando il legittimo proprietario), ma anche ai 2 Il Consigliere estensore fini del salvataggio dell'azienda da tentativi di acquisto di soggetti legati a EL AG, operazione, quest'ultima, avvenuta a seguito di specifica richiesta di aiuto avanzata da LA e dal fratello a CE AG (esponente di primo piano del clan dei casalesi), e reputata sintomatica del rapporto fiduciario instaurato da LA con la "fazione AG", grazie al cui interessamento lo stesso ha potuto conseguire ulteriori vantaggi economici, dall'acquisto di un terreno, sia pure come prestanome di AG, all'apertura di un noleggio di autovetture (si veda pagina 9). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2025 i. Il Preidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Monferini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, Avv. Enrico Monaco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. L'Avv. Enrico Monaco, quale difensore e procuratore speciale di PP LA, legale rappresentante della ditta individuale La Fattoria di Nonna Vincenza di LA PP, ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 25759 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 30/04/2025 Nel ricorso si censurano gli elementi reputati sintomatici della non occasionalità dell'agevolazione, ovvero, da un lato, la vicenda relativa all'acquisto da parte del ricorrente del fondo di ON, vicenda in relazione al quale il ricorrente e CI OL sono stati assolti ai sensi dell'art. 530, cod. proc. pen. dal reato di estorsione aggravata, e, dall'altro, gli ulteriori elementi relativi al rapporto con il clan AG. Quanto alla prima vicenda, si rileva: a) il travisamento del dato relativo alle modalità dell'acquisto del fondo, risultando dalla sentenza che non vi fu alcuna coartazione di ON il quale ebbe a dichiarare di avere un rapporto di fiducia con LA;
b) l'apoditticità della motivazione relativa alla non corrispondenza del prezzo pagato a quelli di mercato e ciò in considerazione sia delle dichiarazioni di ON che del fatto che l'operazione avvenne con la mediazione di un unico consulente;
c) in ogni caso, i fatti risalgono al 2015. Quanto ai rapporti con il clan AG, si rileva che: a) è indimostrato che il terreno su cui sorge la ditta ricorrente appartiene a CE AG, pendendo, con riferimento alla sua proprietà una controversia civile tra il figlio del ricorrente e i cugini;
b) quand'anche si volesse ritenere che CE AG è intervenuto per tutelare i fratelli LA nella vendita del loro caseificio, si tratta, comunque di un accadimento occasionale. Si aggiunge infine che il ricorrente non è in alcun modo coinvolto nella ditta di autonoleggio del fratello TI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non deduce alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione anche nel caso in cui l'impugnazione riguardi il provvedimento relativo alla richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982). In realtà, attraverso censure di merito, il ricorrente tende a sollecitare una non consentita rivalutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di non occasionalità della agevolazione, giudizio che, ad avviso del Collegio, è fondato su una motivazione tutt'altro che apparente, ancorata, da un lato, agli elementi probatori emersi nel procedimento penale a carico di LA e OL (cfr. le pagine 6, 7 e 8), e, dall'altro, alle circostanziate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AG (cfr. le pagine 8 e 9), reputate sintomatiche dell'attuale e stabile inquinamento mafioso delle attività imprenditoriali di LA. Sono stati, così, ricostruiti i suoi costanti rapporti con i clan di camorra nonché i vantaggi economici tratti dalla sua impresa, non solo in relazione all'acquisto del fondo di ON, reso possibile proprio per l'interessamento di OL (che da anni lo aveva affidato in gestione proprio a LA, esautorando il legittimo proprietario), ma anche ai 2 Il Consigliere estensore fini del salvataggio dell'azienda da tentativi di acquisto di soggetti legati a EL AG, operazione, quest'ultima, avvenuta a seguito di specifica richiesta di aiuto avanzata da LA e dal fratello a CE AG (esponente di primo piano del clan dei casalesi), e reputata sintomatica del rapporto fiduciario instaurato da LA con la "fazione AG", grazie al cui interessamento lo stesso ha potuto conseguire ulteriori vantaggi economici, dall'acquisto di un terreno, sia pure come prestanome di AG, all'apertura di un noleggio di autovetture (si veda pagina 9). 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2025 i. Il Preidente