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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
5.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4664/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Fuso e Valentina Repice Parte_1
(opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Augusto Vigo Majello
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.04320249001030153000, emessa da Controparte_3 sede di Foggia, notificata in data 19.02.2024, con riferimento ai seguenti titoli:
1) avviso di addebito n. 34320112000456290000, asseritamente notificato in data 11.10.2011, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2010, per €.6.657,70;
2) avviso di addebito n. 343201200001412579000, asseritamente notificato in data 10.08.2012, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2011, per €.6.361,23;
3) avviso di addebito n. 34320130002529168000, asseritamente notificato in data 10.01.2014, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2010, per €.8.824,58; chiedendone l'annullamento, eccependo unicamente la prescrizione dei crediti previdenziali.
Si sono costituiti l' e l' , contestando l'avverso ricorso. Controparte_3 CP_1
pagina 1 di 2 Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
L' ha prodotto le notifiche degli avvisi di addebito sopra elencati, depositando gli atti e i relativi CP_1 avvisi di ricevimento (doc. 3, 5 e 7).
In atti vi sono poi validi atti interruttivi della prescrizione pacificamente quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995.
L' ha depositato le seguenti intimazioni di pagamento: Controparte_3
- n. 04320129034559810000, notificata in data 15.12.2012, riferita all'avviso di addebito n.
34320112000456290000 (doc. 7 e 8);
- n. 04320179001656216000, riferita agli avvisi di addebito nn. 34320112000456290000 e
343201200001412579000, notificata in data 29.7.2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (doc. 9 e 10);
- n. 04320199002978592000, notificata in data 18.6.2019, con consegna a familiare convivente
(doc.11 e 12) e n. 04320229006221009000, notificata in data 31.1.2023, con Parte_2 consegna a familiare convivente (doc. 13 e 14), entrambe riferite a tutti e tre gli avvisi di addebito.
Conclusivamente, non essendo mai decorso il termine di prescrizione quinquennale tra le notifiche delle intimazioni di pagamento sopra elencate, alcun credito può essere dichiarato prescritto.
Ne deriva che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia (€.21.843,51), ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra €.26.000,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento nei confronti dell' e Controparte_3 dell' delle spese di lite, liquidate per ciascuno in €.2.697,00, oltre IVA, CPA, spese generali, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Augusto Vigo Majello (procuratore dell' ) e oltre Controparte_2 accessori, se dovuti, per l' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de IA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de IA, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
5.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4664/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Fuso e Valentina Repice Parte_1
(opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Banchetti
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Augusto Vigo Majello
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.5.2024, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.04320249001030153000, emessa da Controparte_3 sede di Foggia, notificata in data 19.02.2024, con riferimento ai seguenti titoli:
1) avviso di addebito n. 34320112000456290000, asseritamente notificato in data 11.10.2011, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2010, per €.6.657,70;
2) avviso di addebito n. 343201200001412579000, asseritamente notificato in data 10.08.2012, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2011, per €.6.361,23;
3) avviso di addebito n. 34320130002529168000, asseritamente notificato in data 10.01.2014, relativo a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2010, per €.8.824,58; chiedendone l'annullamento, eccependo unicamente la prescrizione dei crediti previdenziali.
Si sono costituiti l' e l' , contestando l'avverso ricorso. Controparte_3 CP_1
pagina 1 di 2 Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
L' ha prodotto le notifiche degli avvisi di addebito sopra elencati, depositando gli atti e i relativi CP_1 avvisi di ricevimento (doc. 3, 5 e 7).
In atti vi sono poi validi atti interruttivi della prescrizione pacificamente quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995.
L' ha depositato le seguenti intimazioni di pagamento: Controparte_3
- n. 04320129034559810000, notificata in data 15.12.2012, riferita all'avviso di addebito n.
34320112000456290000 (doc. 7 e 8);
- n. 04320179001656216000, riferita agli avvisi di addebito nn. 34320112000456290000 e
343201200001412579000, notificata in data 29.7.2017, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (doc. 9 e 10);
- n. 04320199002978592000, notificata in data 18.6.2019, con consegna a familiare convivente
(doc.11 e 12) e n. 04320229006221009000, notificata in data 31.1.2023, con Parte_2 consegna a familiare convivente (doc. 13 e 14), entrambe riferite a tutti e tre gli avvisi di addebito.
Conclusivamente, non essendo mai decorso il termine di prescrizione quinquennale tra le notifiche delle intimazioni di pagamento sopra elencate, alcun credito può essere dichiarato prescritto.
Ne deriva che il ricorso debba essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia (€.21.843,51), ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra €.26.000,00).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente al pagamento nei confronti dell' e Controparte_3 dell' delle spese di lite, liquidate per ciascuno in €.2.697,00, oltre IVA, CPA, spese generali, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Augusto Vigo Majello (procuratore dell' ) e oltre Controparte_2 accessori, se dovuti, per l' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de IA
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