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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12365/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/11/1978 rappresentato e difeso dall'avv. MIRANTI GUGLIELMO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. MOTTOLA GIUSEPPINA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 l'epigrafato ricorrente ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli CP_ Nord in contraddittorio con l per ivi sentire, in via principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda ad accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti Parte_1 medico-legali stabiliti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità nella misura dei 2/3 e dei benefici spettanti ai dipendenti pubblici portatori di handicap, ai sensi dell'art. 21 L. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, si rileva che la ricorrente ha inviato le domanda amministrativa in data 7/11/2023 indicando quale indirizzo di residenza: VIA MIRAGLIA, 11 LUSCIANO (CE) -80130. Indirizzo quest'ultimo ripetuto anche nel libello introduttivo di lite.
1 CP_ L' sul punto contestava il mancato invio della convocazione a visita in quanto la parte risulterebbe residente dal 3/06/2016 sempre in Lusciano (CE), ma alla VIA MARCONI, n. 54 (cfr. estratto archivi
Anagrafica Tributaria).
CP_ Sul punto la parte personalmente in udienza riferiva che la residenza era quella dedotta dall' e confermava di non avere mai ricevuto la convocazione a visita.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza in applicazione dell'art. 221 comma 4 della legge n. 77 del 2020 parte ricorrente ha reiterato la propria richiesta di nomina di CTU, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa.
Il ricorso è inammissibile.
Venendo, infatti , all'analisi della domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario nella misura dei
2/3 con conseguente riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 21 della L. 104/92,la stessa è inammissibile.
Nel ricorso de quo l'istante si è limitata solo a chiedere l'accertamento per il riconoscimento della condizione dell'invalidità senza allegare appropriate e distinte istanze presso soggetti diversi per ottenere tali benefici attuali e concreti.
Il giudizio di cognizione, infatti, è un giudizio che ha ad oggetto la sussistenza o meno di un diritto soggettivo delle parti.
L'accertamento di una situazione di mero fatto non è in via ordinaria consentito al giudice, essendo questo possibile esclusivamente nelle limitate ipotesi in cui è espressamente previsto dal legislatore, tra cui non rientra quella oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni, quindi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Compensa le spese di lite a fronte della peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12365/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/11/1978 rappresentato e difeso dall'avv. MIRANTI GUGLIELMO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. MOTTOLA GIUSEPPINA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 l'epigrafato ricorrente ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli CP_ Nord in contraddittorio con l per ivi sentire, in via principale, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché provveda ad accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla sig.ra dei requisiti Parte_1 medico-legali stabiliti dalla legge per il riconoscimento dell'invalidità nella misura dei 2/3 e dei benefici spettanti ai dipendenti pubblici portatori di handicap, ai sensi dell'art. 21 L. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, si rileva che la ricorrente ha inviato le domanda amministrativa in data 7/11/2023 indicando quale indirizzo di residenza: VIA MIRAGLIA, 11 LUSCIANO (CE) -80130. Indirizzo quest'ultimo ripetuto anche nel libello introduttivo di lite.
1 CP_ L' sul punto contestava il mancato invio della convocazione a visita in quanto la parte risulterebbe residente dal 3/06/2016 sempre in Lusciano (CE), ma alla VIA MARCONI, n. 54 (cfr. estratto archivi
Anagrafica Tributaria).
CP_ Sul punto la parte personalmente in udienza riferiva che la residenza era quella dedotta dall' e confermava di non avere mai ricevuto la convocazione a visita.
Nelle note di trattazione scritta assegnate alle parti per la presente udienza in applicazione dell'art. 221 comma 4 della legge n. 77 del 2020 parte ricorrente ha reiterato la propria richiesta di nomina di CTU, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa.
Il ricorso è inammissibile.
Venendo, infatti , all'analisi della domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario nella misura dei
2/3 con conseguente riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 21 della L. 104/92,la stessa è inammissibile.
Nel ricorso de quo l'istante si è limitata solo a chiedere l'accertamento per il riconoscimento della condizione dell'invalidità senza allegare appropriate e distinte istanze presso soggetti diversi per ottenere tali benefici attuali e concreti.
Il giudizio di cognizione, infatti, è un giudizio che ha ad oggetto la sussistenza o meno di un diritto soggettivo delle parti.
L'accertamento di una situazione di mero fatto non è in via ordinaria consentito al giudice, essendo questo possibile esclusivamente nelle limitate ipotesi in cui è espressamente previsto dal legislatore, tra cui non rientra quella oggetto del presente giudizio.
Per tali ragioni, quindi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile. Compensa le spese di lite a fronte della peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Aversa, 01/12/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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