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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/11/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.11.2025, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
9, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Barone, per mandato in atti;
opponente
e
(P. Iva - C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Milano (Mi) in Piazza della Trivulziana, 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea TI;
convenuto
CONCLUSIONI
COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 240/2024 R.G. n. Parte_1
751/2024 emesso in data 11/03/2024 e notificatogli in data 04/04/2024, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di €.10.500,61, CP_1
oltre interessi come da domanda, e le spese del procedimento monitorio liquidate nella misura di €.145,50 per spese e di €.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, in forza di un contratto di finanziamento n. 000003982326 in origine stipulato dallo stesso con la società Finconsumo Banca e successivamente ceduto all'odierna opposta,
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha dedotto la mancanza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale in capo alla nonché l'erroneità ed CP_1
illegittimità dell'importo complessivamente addebitato all'odierno opponente.
Ha resistito la società opposta, che ha chiesto la conferma dell'ingiunzione.
Negata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa viene per la decisione.
L'opposizione è fondata, stante l'accoglimento del primo profilo di censura articolato da parte opponente, assorbente ogni altra contestazione articolata.
Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall'opponente, ad avviso della scrivente, la società opposta non ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v.
Cass., SU, n. 2915 del 2016).
Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale.
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione
-necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006,
Rv. 88138 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Solo in questo secondo caso, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario potrebbe essere raggiunta anche mediante la mera produzione dell'Avviso di Cessione dei crediti pubblicato in G.U., ma ad una imprescindibile e determinante condizione: l'Avviso deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e “… gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 31188/17).
Ovviamente, i principi sopra esplicitati valgono anche qualora il credito sia stato oggetto di trasferimento in successive cessioni. In questo caso, infatti, non sarà sufficiente allegare e provare l'ultima cessione, ma sarà necessario dimostrare ogni singolo passaggio, a partire dal primo soggetto con il quale è sorto il rapporto.
Nel caso sottoposto al Tribunale, secondo l'opposta il credito derivante dal contratto per cui è causa avrebbe subito i seguenti passaggi:
A) Da Finconsumo Banca S.p.a. alla società Santander Consumer Finanzia S.r.l. senza alcuna ulteriore e più precisa specificazione: in atti non è specificato in alcun modo come e quando sia avvenuto tale passaggio. Non è presente alcuna allegazione o documento. Tale deficit preclude in radice la dimostrazione dei successivi passaggi in quanto il contratto originario è stato stipulato con la società Finconsumo Banca S.p.a. soggetto giuridico diverso ed autonomo da tutti gli altri menzionati.
B) da Santander Consumer Finanzia S.r.l. (già a Toscana Finanza Controparte_2
S.p.A. con un contratto di Cessione del 20/12/2011 (Si tratta del Doc. n. 06 del fascicolo della opposta, dove tuttavia non sono indicati i crediti che sarebbero stati ceduti. Il passaggio è sfornito di prova).
C) In data 27/12/2011 sarebbe avvenuta la fusione per incorporazione di Toscana
Finanza S.p.A. in (Anche tale passaggio è sguarnito di prova. Il Doc. Controparte_3 n 07 del fascicolo della opposta è un mero comunicato stampa. Il Contratto di fusione non è stato allegato e non si può certo sostenere che la circostanza dedotta rientri nel fatto notorio).
D) In data 16/01/2017 avrebbe ceduto il credito ad con Controparte_3 CP_1 una seconda cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. (La società opposta ha allegato un contratto di cessione crediti – nel doc. 4 – che è tuttavia privo dell'elenco dei crediti ceduti e che richiama precedenti contratti di cessione stipulati dal cedente con numerosi intermediari). CP_3
Ora, è evidente come la documentazione prodotta non sia assolutamente idonea a dimostrare che sia divenuta titolare del credito per cui si procede, in CP_1 quanto non è stato dimostrato come il contratto stipulato originariamente con
Finconsumo Banca S.p.a. sarebbe pervenuto alla società In buona Controparte_1
sostanza, non vi è alcun riferimento o indicazione di un criterio identificativo che possa comprovare la presenza del credito oggetto di opposizione nel portafoglio di crediti oggetto delle precedenti cessioni.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi, sulla scorta della natura della decisione e del limitato perimetro dell'indagine.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'OPPOSIZIONE e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
➢ CO la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole in euro 2.840,00 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Barone Luca, dichiaratosene anticipatario.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
24.11.2025, avente ad oggetto: opposizione avverso d.i. tra
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
9, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Barone, per mandato in atti;
opponente
e
(P. Iva - C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede legale in Milano (Mi) in Piazza della Trivulziana, 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e
Andrea TI;
convenuto
CONCLUSIONI
COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 240/2024 R.G. n. Parte_1
751/2024 emesso in data 11/03/2024 e notificatogli in data 04/04/2024, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di €.10.500,61, CP_1
oltre interessi come da domanda, e le spese del procedimento monitorio liquidate nella misura di €.145,50 per spese e di €.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, in forza di un contratto di finanziamento n. 000003982326 in origine stipulato dallo stesso con la società Finconsumo Banca e successivamente ceduto all'odierna opposta,
A fondamento dell'opposizione, l'istante ha dedotto la mancanza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale in capo alla nonché l'erroneità ed CP_1
illegittimità dell'importo complessivamente addebitato all'odierno opponente.
Ha resistito la società opposta, che ha chiesto la conferma dell'ingiunzione.
Negata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa viene per la decisione.
L'opposizione è fondata, stante l'accoglimento del primo profilo di censura articolato da parte opponente, assorbente ogni altra contestazione articolata.
Come è noto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Nella specie, a fronte della espressa contestazione operata dall'opponente, ad avviso della scrivente, la società opposta non ha fornito adempiuto all'onere probatorio sulla medesima incombente.
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v.
Cass., SU, n. 2915 del 2016).
Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale.
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione "una cosa è l'avviso della cessione
-necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del
05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006,
Rv. 88138 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020,
Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).
Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Solo in questo secondo caso, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario potrebbe essere raggiunta anche mediante la mera produzione dell'Avviso di Cessione dei crediti pubblicato in G.U., ma ad una imprescindibile e determinante condizione: l'Avviso deve recare l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e “… gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., n. 31188/17).
Ovviamente, i principi sopra esplicitati valgono anche qualora il credito sia stato oggetto di trasferimento in successive cessioni. In questo caso, infatti, non sarà sufficiente allegare e provare l'ultima cessione, ma sarà necessario dimostrare ogni singolo passaggio, a partire dal primo soggetto con il quale è sorto il rapporto.
Nel caso sottoposto al Tribunale, secondo l'opposta il credito derivante dal contratto per cui è causa avrebbe subito i seguenti passaggi:
A) Da Finconsumo Banca S.p.a. alla società Santander Consumer Finanzia S.r.l. senza alcuna ulteriore e più precisa specificazione: in atti non è specificato in alcun modo come e quando sia avvenuto tale passaggio. Non è presente alcuna allegazione o documento. Tale deficit preclude in radice la dimostrazione dei successivi passaggi in quanto il contratto originario è stato stipulato con la società Finconsumo Banca S.p.a. soggetto giuridico diverso ed autonomo da tutti gli altri menzionati.
B) da Santander Consumer Finanzia S.r.l. (già a Toscana Finanza Controparte_2
S.p.A. con un contratto di Cessione del 20/12/2011 (Si tratta del Doc. n. 06 del fascicolo della opposta, dove tuttavia non sono indicati i crediti che sarebbero stati ceduti. Il passaggio è sfornito di prova).
C) In data 27/12/2011 sarebbe avvenuta la fusione per incorporazione di Toscana
Finanza S.p.A. in (Anche tale passaggio è sguarnito di prova. Il Doc. Controparte_3 n 07 del fascicolo della opposta è un mero comunicato stampa. Il Contratto di fusione non è stato allegato e non si può certo sostenere che la circostanza dedotta rientri nel fatto notorio).
D) In data 16/01/2017 avrebbe ceduto il credito ad con Controparte_3 CP_1 una seconda cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. (La società opposta ha allegato un contratto di cessione crediti – nel doc. 4 – che è tuttavia privo dell'elenco dei crediti ceduti e che richiama precedenti contratti di cessione stipulati dal cedente con numerosi intermediari). CP_3
Ora, è evidente come la documentazione prodotta non sia assolutamente idonea a dimostrare che sia divenuta titolare del credito per cui si procede, in CP_1 quanto non è stato dimostrato come il contratto stipulato originariamente con
Finconsumo Banca S.p.a. sarebbe pervenuto alla società In buona Controparte_1
sostanza, non vi è alcun riferimento o indicazione di un criterio identificativo che possa comprovare la presenza del credito oggetto di opposizione nel portafoglio di crediti oggetto delle precedenti cessioni.
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi, sulla scorta della natura della decisione e del limitato perimetro dell'indagine.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ ACCOGLIE l'OPPOSIZIONE e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
➢ CO la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidandole in euro 2.840,00 per compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Barone Luca, dichiaratosene anticipatario.
Cosenza, 25.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa Germana Maffei