TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico I Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 5915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: pagamento TRA
elettivamente domiciliato in Poggiomarino Parte_1 volino n. 122, presso lo studio dell'avv. Francesco Vorraro, che lo rappresenta e difende come da procura allegata ATTORE E
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via CP_1
Marittima n. 330 presso lo studio dell'Avv. Romina Rossi che li rappresenta e difende come da procura allegata CONVENUTO Nonché
, (deceduta nelle Controparte_2 Persona_1 more del giudizio) , elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Marittima n. 330 presso lo studio dell'Avv. Romina Rossi che li rappresenta e difende come da procura allegata
INTERVENTORI AD ADIVANTUM MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, per effetto della sentenza n. 3353/2020, depositata il 24/07/2020, ed emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, che si dichiarava incompetente per valore, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il germano CP_1 affinché fosse dichiarata l'inadempimento con alla vendita dell'immobile e per l'effetto condannarlo al pagamento di € 1.467,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni nel limite della domanda di € 5.000,00; inoltre chiedeva di dichiarare la domanda riconvenzionale di inammissibile, CP_1 improponibile ed improcedibil ata;
dichiarare l'intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum di CP_2
e , inammissibile;
conda
[...] Persona_1 convenuto e gli interventori al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A tal fine l'attore esponeva che in data 10.12.2012 con atto pubblico notarile, repertorio n. 26578, raccolta n. 1222,
1 , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 [...]
e e Per_1 Per_2
deceduto in Casavatore (NA) in data 22.09.2010, quali
[...] comproprietari dell'immobile, sito in Casavatore (NA) alla Via Michelangelo n. 34, locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato, distinto dall'interno “M”, vendevano il predetto immobile per l'importo pari a € 24.600,00. Il prezzo di vendita veniva incassato a mezzo di assegni da il quale era tenuto a versare l'importo CP_1 spettante agli altri comproprietari pro quota. Successivamente in data 09.01.2013, a mezzo bonifico bancario CP_1 versava ad la somma di € 4.000,00, quale Parte_1 acconto sull' vo pari ad € 5.467,00. Nonostante numerosi solleciti scritti e verbali, CP_1 non provvedeva al pagamento della restante somma pari a € 1.467,00 oltre interessi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale, , il quale chiedeva la condanna CP_1 dell'attore al pagamento della somma di € 6.572,98 per le spese relative all' eredità paterna e alla successione legittima, nonché chiedeva il risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 oltre interessi legali. Si costituivano, altresì, con atto di intervento volontario dipendente o ad adiuvandum e Controparte_2 [...]
. Per_1 del presente giudizio con la morte della Persona_1 in data 15.6.2021, è venuta anche a mutarsi la quota ereditaria di ciascun erede, che ammonta ad una quota al 33,33%. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., mutato il giudice assegnatario del procedimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 e all'esito trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 2.7.2025. Orbene, agli atti risulta esperito il procedimento di mediazione avente ad oggetto la restituzione della somma derivante dalla compravendita di immobile definito con esito negativo per mancata adesione di . CP_1
Nel caso di specie l'attore rivendica il trasferimento della quota relativa al ricavato dalla vendita di un bene nella misura in cui ne era comproprietario, dopo la morte del defunto de cuius e dopo la dichiarazione di successione presentata Persona_2 presso l'Ufficio del Registro Successioni di Casoria (NA) in data 30 luglio 2012 al n. 874 del vol. 990. Ebbene non è contestata e comunque è documentalmente provata con il contratto di vendita allegato, la circostanza, che gli eredi di comune accordo abbiano provveduto alla vendita del locale, uso autorimessa, facente parte del fabbricato sito in Casavatore, per la somma complessiva pari a € 24.600,00
2 pagati con assegno circolare all'ordine di CP_1 somma distribuita fra gli eredi in base richiamate dal suddetto atto. L'attore in questa sede contesta il saldo della quota, derivante dalla vendita del bene ereditato. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte SS.UU n. 13533/2001 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Inoltre a norma dell'art.2697 cc chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa. Dalla documentazione versata in atti, il convenuto, con domanda riconvenzionale eccepisce che il mancato pagamento del saldo della quota, sia dovuto per aver sostenuto spese funerarie, condominiali, fiscali e di manutenzione per l'immobile pertinenziale venduto, così come richiamate nel contratto art. 12, e che ammontano complessivamente ad euro 36.179,92, di cui spettanti pro quota anche all'attore. A tanto ha ottemperato il convenuto, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento costitutivo del suo diritto, producendo in atti documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Dalla documentazione allegata il convenuto, come gli interventori hanno più volte manifestato poi l'intenzione di vendere l'appartamento sito in Casavatore per avere liquidità necessaria per pagare debiti dell'eredità paterna (cfr. documenti allegati alla memoria di replica del 17/02/2022) Ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c., gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote, mentre i crediti entrano a far parte della comunione ereditaria. La giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 24657/2007) ha chiarito che i debiti si dividono pro quota, mentre i crediti restano comuni. Pertanto alla quota di euro 8.039,98, imputabile ad Pt_1
, va compensato il credito da questi vantato
[...]
1.467,00, con conseguente residua obbligazione a suo carico pari ad euro 6.572,98. Le richieste attoree devono pertanto essere rigettate, mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale di parte
3 convenuta, nonché l'ammissibilità degli interventi adesivi di e ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Controparte_2 Persona_1
Quanto al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non sussistono i presupposti soggettivi della lite temeraria in capo agli attori, sicché la relativa domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Rigetta integralmente le domande proposte da Pt_1
;
[...]
-Accoglie la domanda riconvenzionale di e, per CP_1
l'effetto, condanna a ore di Parte_1
, delegato dagli altri eredi, la somma di euro CP_1
6.572,98 oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
-Dichiara ammissibili gli interventi adesivi dipendenti di CP_2
e di;
[...] Persona_1
-Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
-Condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese di li n euro 2.540,00, oltre IVA, CpA accessori di legge. Torre Annunziata, 28 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4
elettivamente domiciliato in Poggiomarino Parte_1 volino n. 122, presso lo studio dell'avv. Francesco Vorraro, che lo rappresenta e difende come da procura allegata ATTORE E
, elettivamente domiciliato in Frosinone, Via CP_1
Marittima n. 330 presso lo studio dell'Avv. Romina Rossi che li rappresenta e difende come da procura allegata CONVENUTO Nonché
, (deceduta nelle Controparte_2 Persona_1 more del giudizio) , elettivamente domiciliati in Frosinone, Via Marittima n. 330 presso lo studio dell'Avv. Romina Rossi che li rappresenta e difende come da procura allegata
INTERVENTORI AD ADIVANTUM MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione, per effetto della sentenza n. 3353/2020, depositata il 24/07/2020, ed emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, che si dichiarava incompetente per valore, conveniva in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata, il germano CP_1 affinché fosse dichiarata l'inadempimento con alla vendita dell'immobile e per l'effetto condannarlo al pagamento di € 1.467,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni nel limite della domanda di € 5.000,00; inoltre chiedeva di dichiarare la domanda riconvenzionale di inammissibile, CP_1 improponibile ed improcedibil ata;
dichiarare l'intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum di CP_2
e , inammissibile;
conda
[...] Persona_1 convenuto e gli interventori al pagamento delle spese e competenze di giudizio. A tal fine l'attore esponeva che in data 10.12.2012 con atto pubblico notarile, repertorio n. 26578, raccolta n. 1222,
1 , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 [...]
e e Per_1 Per_2
deceduto in Casavatore (NA) in data 22.09.2010, quali
[...] comproprietari dell'immobile, sito in Casavatore (NA) alla Via Michelangelo n. 34, locale ad uso autorimessa, ubicato al piano seminterrato, distinto dall'interno “M”, vendevano il predetto immobile per l'importo pari a € 24.600,00. Il prezzo di vendita veniva incassato a mezzo di assegni da il quale era tenuto a versare l'importo CP_1 spettante agli altri comproprietari pro quota. Successivamente in data 09.01.2013, a mezzo bonifico bancario CP_1 versava ad la somma di € 4.000,00, quale Parte_1 acconto sull' vo pari ad € 5.467,00. Nonostante numerosi solleciti scritti e verbali, CP_1 non provvedeva al pagamento della restante somma pari a € 1.467,00 oltre interessi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale, , il quale chiedeva la condanna CP_1 dell'attore al pagamento della somma di € 6.572,98 per le spese relative all' eredità paterna e alla successione legittima, nonché chiedeva il risarcimento del danno, quantificato in € 10.000,00 oltre interessi legali. Si costituivano, altresì, con atto di intervento volontario dipendente o ad adiuvandum e Controparte_2 [...]
. Per_1 del presente giudizio con la morte della Persona_1 in data 15.6.2021, è venuta anche a mutarsi la quota ereditaria di ciascun erede, che ammonta ad una quota al 33,33%. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., mutato il giudice assegnatario del procedimento, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 e all'esito trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 2.7.2025. Orbene, agli atti risulta esperito il procedimento di mediazione avente ad oggetto la restituzione della somma derivante dalla compravendita di immobile definito con esito negativo per mancata adesione di . CP_1
Nel caso di specie l'attore rivendica il trasferimento della quota relativa al ricavato dalla vendita di un bene nella misura in cui ne era comproprietario, dopo la morte del defunto de cuius e dopo la dichiarazione di successione presentata Persona_2 presso l'Ufficio del Registro Successioni di Casoria (NA) in data 30 luglio 2012 al n. 874 del vol. 990. Ebbene non è contestata e comunque è documentalmente provata con il contratto di vendita allegato, la circostanza, che gli eredi di comune accordo abbiano provveduto alla vendita del locale, uso autorimessa, facente parte del fabbricato sito in Casavatore, per la somma complessiva pari a € 24.600,00
2 pagati con assegno circolare all'ordine di CP_1 somma distribuita fra gli eredi in base richiamate dal suddetto atto. L'attore in questa sede contesta il saldo della quota, derivante dalla vendita del bene ereditato. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte SS.UU n. 13533/2001 “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'inadempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo dritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Inoltre a norma dell'art.2697 cc chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa. Dalla documentazione versata in atti, il convenuto, con domanda riconvenzionale eccepisce che il mancato pagamento del saldo della quota, sia dovuto per aver sostenuto spese funerarie, condominiali, fiscali e di manutenzione per l'immobile pertinenziale venduto, così come richiamate nel contratto art. 12, e che ammontano complessivamente ad euro 36.179,92, di cui spettanti pro quota anche all'attore. A tanto ha ottemperato il convenuto, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento costitutivo del suo diritto, producendo in atti documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Dalla documentazione allegata il convenuto, come gli interventori hanno più volte manifestato poi l'intenzione di vendere l'appartamento sito in Casavatore per avere liquidità necessaria per pagare debiti dell'eredità paterna (cfr. documenti allegati alla memoria di replica del 17/02/2022) Ai sensi degli artt. 752 e ss. c.c., gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote, mentre i crediti entrano a far parte della comunione ereditaria. La giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 24657/2007) ha chiarito che i debiti si dividono pro quota, mentre i crediti restano comuni. Pertanto alla quota di euro 8.039,98, imputabile ad Pt_1
, va compensato il credito da questi vantato
[...]
1.467,00, con conseguente residua obbligazione a suo carico pari ad euro 6.572,98. Le richieste attoree devono pertanto essere rigettate, mentre trova accoglimento la domanda riconvenzionale di parte
3 convenuta, nonché l'ammissibilità degli interventi adesivi di e ai sensi dell'art. 105 c.p.c. Controparte_2 Persona_1
Quanto al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., non sussistono i presupposti soggettivi della lite temeraria in capo agli attori, sicché la relativa domanda va rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-Rigetta integralmente le domande proposte da Pt_1
;
[...]
-Accoglie la domanda riconvenzionale di e, per CP_1
l'effetto, condanna a ore di Parte_1
, delegato dagli altri eredi, la somma di euro CP_1
6.572,98 oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
-Dichiara ammissibili gli interventi adesivi dipendenti di CP_2
e di;
[...] Persona_1
-Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
-Condanna al pagamento delle competenze e Parte_1 spese di li n euro 2.540,00, oltre IVA, CpA accessori di legge. Torre Annunziata, 28 ottobre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4