Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00933/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03508/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2022, proposto dalla società Sg Company S.B. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Marco Napoli sito in Milano, al corso Venezia 10;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e RT Maio, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento di reiezione FIS 1212550-2022/2022, emesso in data 29 settembre 2022, comunicato via PEC alla Società in data 5 ottobre 2022, con il quale l'INPS ha respinto l’istanza della ricorrente n. prot. 4900.14/06/2022.0381339 presentata in data 14.6.2022 e finalizzata ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, per il periodo 1° giugno 2022- 19 giugno 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. RT RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente SG Company S.B S.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo “ SG Company ” o la “Società”) svolge attività di organizzazione e gestione convegni e fiere risultando inquadrata ai sensi della legge n. 88/89 nello specifico settore di commercio.
2. A seguito alle restrizioni normative alle attività economiche, allora ancora presenti a causa della pandemia da Covid-19, detta attività aveva subito un rilevante rallentamento.
Di conseguenza la società, a seguito di un accordo sindacale raggiunto in data 11.2.2022, il successivo 22.2.2022 presentava presso la competente sede INPS istanza di accesso all’ AIS (Assegno di Integrazione Salariale), misura prevista dall’art. 2 bis della L. 148/2015, sul presupposto di avere un organico superiore alle 15 unità e di non aderire ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26 e 27 del medesimo D.lgs. 148/2015.
2.1 L’accordo concluso dalla Società prevedeva complessivamente 26 settimane di integrazione salariale distribuite nel corso del cd. “ biennio mobile ” ai sensi dell’art. 29 bis Dlgs n. 148/2015. A seguito della prima istanza del 22.2.2022 venivano presentate nei mesi successivi diverse richieste di proroga all’interno del medesimo massimale di 26 settimane, fino alla presentazione della odierna istanza del 14.6.2022 riguardante 3 settimane all’interno del periodo 1/19 giugno (comprese nelle 26 richieste).
3. Sennonchè l’INPS chiedeva a più riprese alla Società la presentazione di integrazioni documentali e segnatamente copia della comunicazione dell’accordo sindacale dell’11 febbraio 2022 trasmessa alle organizzazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 148/2015. Nelle predette note istruttorie l’INPS sottolineava la necessità di dette comunicazioni richiamando il messaggio INPS n. 802 del 18 febbraio 2022 nella parte in cui prevedeva che “in deroga a quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto” .
3.1 Riferisce e documenta la società che già prima della presentazione dell’istanza del 14.6.2022 e certamente delle suddette note istruttorie dell’INPS, in data 8.6.2022 aveva provveduto a trasmettere l’accordo sindacale alle suindicate OO.SS. maggiormente rappresentative.
3.2 Nonostante ciò, dopo aver chiesto ulteriori integrazioni documentali afferenti, questa volta, la dimostrazione della involuzione dell’attività d’impresa e degli utili nel periodo di riferimento, l’INPS, con la nota impugnata denegava il trattamento richiesto in ragione della seguente motivazione : “A) integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale: “la domanda fa parte di un ciclo di cassa per cui, sulla base della documentazione allegata anche a seguito di soccorso istruttorio, la procedura di consultazione sindacale non è stata correttamente esperita nei confronti di CISL e UIL, in quanto è allegato soltanto un verbale firmato dalla OS CGIL e senza le ricevute di avvenuta consegna effettuate verso le suddette sigle; subordinatamente la procedura è stata esperita successivamente, quindi non preventivamente, rispetto all’inizio della sospensione riduzione in quanto è presente una lettera di avvio datata 8 giugno 2022, quindi successiva rispetto all’inizio della sospensione/riduzione ma per la quale, peraltro, viene allegata la ricevuta di avvenuta consegna della sola sigla CGIL. B) Esaminata la relazione tecnica, sulla base degli indicatori economico-finanziari del 2022, considerato il dato parziale, e dei due anni precedenti (2021-2020) non emerge un dato involutivo ma costante/evolutivo”.
4. Avverso il diniego la Società ha proposto l’attuale gravame, affidandosi a un unico motivo, distinto in sottoparagrafi e così rubricato: “ Violazione degli articoli 10 ed 11 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta ”.
4.1 In estrema sintesi, quanto alla prima delle due contestazioni, parte ricorrente ha lamentato di aver trasmesso in data 8.6.2022 la comunicazione dell’accordo dell’11.2.2022 alle OO.SS, rilevando che detta comunicazione sarebbe stata ampiamente sufficiente, tenuto conto che, ferma restando la necessità di trasmissione prevista dall’art. 14 D.lgs. n. 148/2015, il già citato messaggio INPS n. 802/2022 avrebbe consentito la trasmissione postuma degli accordi alle anzidette organizzazioni sindacali. In ogni caso la comunicazione alle OOSS era avvenuta prima della trasmissione dell’istanza per il periodo in contestazione.
Quanto alla seconda motivazione del diniego ha invece affermato che erroneamente l’INPS avrebbe considerato l’andamento imprenditoriale fondandosi sui due anni precedenti (2020 e 2021), caratterizzati dalla crisi pandemica e interessati, proprio per questo, da simili provvidenze, mentre avrebbe dovuto invece aver riguardo al precedente anno 2019.
4.2 L’INPS, costituitosi in giudizio, si è difeso sostenendo la legittimità dell’atto impugnato.
4.3 All’odierna udienza di smaltimento, sentita la parte ricorrente come da verbale in atti, collegata da remoto ai sensi dell’art. 87 bis cod.proc.amm., preso atto altresì della dichiarazione di passaggio in decisione senza discussione tempestivamente depositata dall’INPS, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto tenuto conto che entrambi i motivi di reiezione sono illegittimi in ragione delle motivazioni ivi esposte.
6. Seguendo l’ordine logico espositivo utilizzato dalla ricorrente, va in primo luogo esaminata e accolta la censura riguardante la contestata insufficienza della comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative avvenuta in data 8.6.2022.
6.1 Occorre in primo luogo richiamare il contenuto del comma 1 dell’art. 14 del Dlgs n. 148/2015, come integrato dal DL 5/2022, il quale prevede che “1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”.
6.2 Per la soluzione della vicenda odierna risulta decisivo osservare che la ricorrente, ancorchè nel mese di febbraio del 2022 aveva trasmesso la comunicazione dell’accordo soltanto all’ organizzazione sindacale interna (come si evince peraltro dall’accordo in atti siglato in data 11.2.2022), in data 8.6.2022 e dunque prima di presentare l’istanza oggetto di causa, aveva inviato la comunicazione ad altre due sigle sindacali maggiormente rappresentative, trasmettendone copia all’INPS.
6.3 Secondo la prospettazione attorea quest’ultima trasmissione sarebbe stata sufficiente per l’accoglimento dell’istanza, ancorchè postuma rispetto alla prima comunicazione del 22.2.2022, in quanto riconducibile all’originario accordo che prevedeva le 26 settimane di A.I.S. e, comunque, aveva preceduto l’istanza del 14.6.2022 denegata dall’INPS.
6.3.1. Le argomentazioni della ricorrente sono condivisibili seppur per ragioni parzialmente diverse da quelle rappresentate nel ricorso.
Difatti non incide in senso favorevole agli argomenti suesposti il richiamo al messaggio INPS 802/2022, in quanto lo stesso valeva per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022; peraltro non risulta che con la prima istanza del 22.2.2022 o con quelle precedenti a quella di cui si tratta, fosse stata trasmessa la prescritta comunicazione alle OO.SS maggiormente rappresentative.
Inoltre, in data 8.6.2022, allorquando la comunicazione è stata inviata, la “sanatoria” prevista dal messaggio n. 802/2022 già non aveva più efficacia e quindi non avrebbe potuto salvaguardare la trasmissione riferita a un’istanza già precedentemente inoltrata.
6.3.2 Per converso ai fini dell’accoglimento risulta invece decisivo l’ulteriore argomento sostenuto dalla ricorrente in ordine alla sufficienza della informativa sindacale dell’8.6.2022 a sorreggere, invece, la successiva istanza del 14.6.2022. Nell’accogliere detta censura il Collegio intende confermare l’orientamento, recentemente espresso dal Consiglio di Stato, segnatamente in una vicenda nella quale l’informativa sindacale era stata trasmessa lo stesso giorno dell’istanza (mentre nell’odierna vicenda è precedente). Ebbene nell’occasione il Consesso ha confermato l’annullamento di una nota INPS di diniego di accesso a un trattamento integrativo analogo a quello odierno precisando che “…il caso all’esame, presenta la peculiarità che la comunicazione, come bene ha inteso il primo giudice, è stata concomitante, alla richiesta presentata dalla odierna appellata (quantomeno con riguardo alla seconda richiesta). 5 .2. In ogni caso, rafforza detta conclusione la circostanza che, l’articolo 14, più volte richiamato, non prevede, peraltro, sanzioni in caso d’inosservanza della disposizione nella parte in cui prevede: … che l’informativa debba essere preventiva rispetto all’evento” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2952/2025).
6.4 Non guasta soggiungere che proprio in ragione della peculiare tempistica occorsa nella vicenda in scrutinio, caratterizzata proprio dalla preventiva trasmissione della informativa dell’8.6.2022 rispetto all’istanza, l’impostazione appena condivisa non collide con l’avviso già espresso da questo Tribunale secondo cui “ L'art. 14, d.lgs. n. 148 del 2015, secondo la sua chiara portata letterale, impone di dare preventiva informazione della temporanea crisi aziendale tanto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (T.A.R. Milano Lombardia sez. III, 21/06/2019, n. 1444).
Il motivo va dunque accolto.
7. Al disposto accoglimento consegue la necessità di occuparsi della seconda motivazione di rigetto, correlata alla asserita assenza del requisito dell’involuzione dell’attività d’impresa della ricorrente. Secondo la prospettazione dell’INPS, difatti, il riferimento temporale per la valutazione de qua sarebbe stato l’anno precedente, 2021 e non, come invece sostenuto dalla ricorrente, il 2019 e quindi l’ultimo periodo pre-pandemico.
8. Il Collegio è consapevole che l’atto di diniego per cui è causa, in quanto frutto di una valutazione ampiamente tecnico-discrezionale, può essere sindacato dal Giudice amministrativo solo nelle limitate ipotesi di manifesta illogicità, incongruenza o inattendibilità, ovvero di palese travisamento del dato fattuale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Napoli, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5404; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2018, n. 620; TAR Palermo, sez. III, 23 febbraio 2018, n. 459; Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2017, n. 3987; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503).
8.1 Tuttavia, la specifica natura eccezionale del trattamento oggetto di causa, così come l’andamento dell’istruttoria, conducono a ritenere che la correlata motivazione del diniego, nella situazione data, sia stata affetta, come rilevato dalla ricorrente, da eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
8.2 Giova in particolare richiamare i dati istruttori e gli elementi di giudizio forniti dalla ricorrente e non contestati in fatto dall’INPS.
8.3 Ebbene risulta agli atti che, a seguito della trasmissione della specifica istanza, l’INPS (con nota del 7.9.2022) avesse espressamente richiesto alla Società di “ allegare notizie di stampa/report del settore da cui emerga la crisi invocata, dati storici di fatturato (prospetto dati economico finanziari in domanda aggiornato) che evidenzino il fatturato pre-crisi e il fatturato all’esito della crisi invocata ”. Ai fini della disamina in svolgimento riveste particolare rilievo il riferimento svolto dalla stessa Amministrazione ai dati pre-crisi di cui chiedeva conto nella suindicata nota. Non si vede, difatti, quale utilità avrebbe potuto rivestire la trasmissione di dati del 2019, e dunque di tre anni precedenti, se non nella convergente e condivisibile ottica di misurare i dati economici delle società richiedenti le misure di sostegno rispetto all’andamento fisiologico della loro attività.
8.3.1 Giova peraltro ricondurre l’importanza della valutazione dei dati pre-pandemici alla specifica tipologia di attività imprenditoriale di cui si tratta, direttamente inibita o fortemente ridotta proprio in ragione della specifica tipologia di misure di distanziamento correlate al Covid-19, incompatibili con la organizzazione di eventi di cui la Società si occupa.
8.3.2 Nello stesso senso militava anche la richiesta dell’Amministrazione rivolta alla produzione in istruttoria dei riferimenti correlati a “ notizie di stampa/report del settore da cui emerga la crisi invocata ”. A fronte di dette allegazioni richieste dall’INPS e puntualmente trasmesse dalla Società, invece, il provvedimento di rigetto si è limitato ad affermare che rispetto all’anno precedente non ci sarebbe stata un’involuzione dei dati economici. Il che costituiva un dato quasi autoevidente tenendo della progressiva riduzione degli effetti pandemici, per la cui assunzione, probabilmente, non sarebbe stato necessario nemmeno richiedere un supplemento istruttorio. Difatti lo stesso INPS aveva chiesto i dati economici pre-crisi e notizie sulle conseguenze economiche in evoluzione nello specifico settore di riferimento.
Quanto a questi profili, invero, la società aveva trasmesso sia analisi di settore ricavate da report e riviste, sia i dati economici dai quali era emerso che nel 2020 e nel 2021 l’attività aveva registrato una riduzione di circa il 60% rispetto al fatturato del 2019. Inoltre, al momento della trasmissione dei dati, le proiezioni annue del 2022 indicavano, rispetto, al 2019, un incremento esponenziale dell’indebitamento. Tutti elementi, invero, forniti dietro espressa indicazione dell’INPS il quale, tuttavia, in palese contraddizione con le esigenze istruttorie che aveva manifestato, non vi ha fatto neppure un cenno nella determinazione di rigetto. Il che conduce a ritenere fondata la correlata censura di eccesso di potere per contraddittorietà, anche in ragione dei principi espressi in materia dal Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato che “ Il vizio di contraddittorietà del potere esercitato dall'Amministrazione può ricorrere quando si riscontri un contrasto fra più manifestazioni di volontà della stessa amministrazione nell'esercizio del medesimo potere; la coerenza dell'azione amministrativa costituisce, infatti, un valore perseguito dall'ordinamento” (tra le altre Consiglio Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4749/2023).
9. Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. All’accoglimento consegue che l’I.N.P.S. dovrà riesaminare l’istanza della società tenendo conto delle coordinate ermeneutiche indicate in motivazione ai fini della sua possibile reintegrazione nella posizione di assegnataria del trattamento richiesto.
10 Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate tenendo conto peculiarità del caso in esame, caratterizzata dall’incertezza della disciplina normativa di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LB Di RI, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
RT RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RA | LB Di RI |
IL SEGRETARIO