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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2355/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7428/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6812 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2101/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ric._1 ha promosso ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2016 n. 6812 di € 481,00 disposto dal Comune di Scordia lamentandone la parziale illegittimità per il mancato riconoscimento dell'esenzione d'imposta del garage (c/6) pertinenziale all'abitazione principale.
Il giudice di prime cure ha accertato che il contribuente non ha fornito alcuna prova in merito alla pretesa esenzione IMU per l'annualità 2016 da attribuirsi, a dire del contribuente, al cespite immobiliare individuato al Dati_Catastali_1 sub 7 - Cat. C6, censito al catasto fabbricati del Comune di Scordia (CT).
Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha, pertanto, proposto appello, sollevando le seguenti doglianze: per difetto di motivazione ed omessa pronuncia sui motivi di ricorso.
L'appellato Comune di Scordia si costituisce in giudizio.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dallo stesso avviso di accertamento, il sig. Ric._1 gode dell'agevolazione prima casa per l'immobile sito in Scordia, Indirizzo_1 censito al Dati_Catastali_1 sub 3.
Nello stesso fabbricato, ai sub 6 e 7 insistono altre due unità con destinazione garage (C/6).
Com'è noto il vincolo di pertinenzialità delle unità immobiliari cui si estende l'esenzione IMU (rispettivamente cantine c/2, garage c/6 e tettorie c/7, una per ogni categoria citata), dipende dal rapporto funzionale con l'immobile principale e dalla volontà del proprietario.
Nel caso di specie la pertinenza si trova nello stesso fabbricato dell'immobile principale ed il solo fatto di richiedere l'esenzione dall'IMU per il sub 7 dimostra di per sé solo la volontà del proprietario di vincolare la pertinenza all'immobile principale. Pertanto, se l'immobile è adibito a prima casa, le relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Deve essere riconosciuta l'esenzione.
La sentenza deve, pertanto, essere riformata
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittimo l'atto impugnato. Condanna l'appellato Comune di Scordia al pagamento delle spese di giudizio del primo grado a favore dell'appellante che vengono liquidate in euro 400 oltre diritti, iva e spese generali al 15% e del secondo grado che vengono liquidate in euro 432 oltre diritti, iva e spese generali al 15%.. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ST IN AT
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2355/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7428/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 30/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6812 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2101/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ric._1 ha promosso ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2016 n. 6812 di € 481,00 disposto dal Comune di Scordia lamentandone la parziale illegittimità per il mancato riconoscimento dell'esenzione d'imposta del garage (c/6) pertinenziale all'abitazione principale.
Il giudice di prime cure ha accertato che il contribuente non ha fornito alcuna prova in merito alla pretesa esenzione IMU per l'annualità 2016 da attribuirsi, a dire del contribuente, al cespite immobiliare individuato al Dati_Catastali_1 sub 7 - Cat. C6, censito al catasto fabbricati del Comune di Scordia (CT).
Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha, pertanto, proposto appello, sollevando le seguenti doglianze: per difetto di motivazione ed omessa pronuncia sui motivi di ricorso.
L'appellato Comune di Scordia si costituisce in giudizio.
In data odierna, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Dallo stesso avviso di accertamento, il sig. Ric._1 gode dell'agevolazione prima casa per l'immobile sito in Scordia, Indirizzo_1 censito al Dati_Catastali_1 sub 3.
Nello stesso fabbricato, ai sub 6 e 7 insistono altre due unità con destinazione garage (C/6).
Com'è noto il vincolo di pertinenzialità delle unità immobiliari cui si estende l'esenzione IMU (rispettivamente cantine c/2, garage c/6 e tettorie c/7, una per ogni categoria citata), dipende dal rapporto funzionale con l'immobile principale e dalla volontà del proprietario.
Nel caso di specie la pertinenza si trova nello stesso fabbricato dell'immobile principale ed il solo fatto di richiedere l'esenzione dall'IMU per il sub 7 dimostra di per sé solo la volontà del proprietario di vincolare la pertinenza all'immobile principale. Pertanto, se l'immobile è adibito a prima casa, le relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Deve essere riconosciuta l'esenzione.
La sentenza deve, pertanto, essere riformata
Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia accoglie l'appello ed in riforma della sentenza appellata dichiara illegittimo l'atto impugnato. Condanna l'appellato Comune di Scordia al pagamento delle spese di giudizio del primo grado a favore dell'appellante che vengono liquidate in euro 400 oltre diritti, iva e spese generali al 15% e del secondo grado che vengono liquidate in euro 432 oltre diritti, iva e spese generali al 15%.. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di
Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 18 novembre 2025. Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ST IN AT