Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 05/03/2026, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2026, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- in qualità di genitore della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Pelosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Circolo Didattico 1 “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal dirigente scolastico p.t. dell'Istituto scolastico in epigrafe in data 18.12.2025, con prot. -OMISSIS- nonché del Piano Educativo Individualizzato per l'anno 2025/2026, relativamente all'attribuzione delle ore di sostegno pari a 22 settimanali in favore dell'alunna con disabilità -OMISSIS--OMISSIS- per l'anno 2025/2026 e di ogni atto ad esso connesso;
nonché per il riconoscimento del diritto della minore ad essere assistita da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell'orario scolastico pari ad ore 40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
- la minore in controversia frequenta la terza classe della scuola primaria ed è portatrice di disabilità qualificata “grave”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992 (la minore è affetta da epilessia secondaria e disturbo del neuro sviluppo e le è stata anche riconosciuta l’indennità di frequenza per le accertate “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ”);
-i genitori hanno impugnato sia il provvedimento dirigenziale del -OMISSIS-, sia il PEI 2025/2026, nella parte in cui sono state assegnate alla minore 22 ore di sostegno didattico settimanale, a fronte della sua situazione di gravità, descritta ampiamente nel medesimo PEI, e di 40 ore di frequentazione previste per la sua classe;
2. Osservato che:
- parte ricorrente contesta la veridicità di quanto riportato nel PEI (pag.11) nella parte in cui si rappresenta che la minore frequenta la scuola per un orario ridotto (e pari a 22 ore) su richiesta degli “ specialisti sanitari per svolgere terapie” e, a sostegno di tale contestazione, riferisce che “ le terapie, in primo luogo, non sono sempre eseguite durante l’orario scolastico, come invece riportato nel p.e.i. alla pagina 11; non di rado, infatti, le stesse sono eseguite nel pomeriggio, oltre l’orario scolastico, in base alla disponibilità del Centro e dei terapisti. Inoltre, anche l’esecuzione in orario scolastico della terapia, ciascuna della durata di 45/60 minuti, non preclude la possibilità per la minore di rientrare in classe sino all’orario di uscita (ore 16) ”
Rilevato che, quanto affermato dai genitori in ricorso non è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione resistente, che ha invece prodotto documentazione senza mai menzionare né la ridotta frequentazione, né le sue presunte ragioni sanitarie, supportando la quantificazione delle 22 ore di sostegno sul presupposto del “ numero dei docenti di sostegno per la scuola primaria attualmente in servizio nel corso dell’anno scolastico ” (prot. 2 febbraio 2026, n. 726);
3. Considerato pertanto che:
-alla luce del principio di non contestazione ex art. 64 c.p.a. comma 2, deve ritenersi fondata la ricostruzione in fatto effettuata dai ricorrenti e che, alla luce di tale presupposto, debba ritenersi fondato il ricorso, sussistendo il difetto di motivazione della determinazione assunta con riguardo alla quantificazione delle ore di insegnamento di sostegno e la sua palese incoerenza rispetto alla valutazione del fabbisogno;
4. Osservato che la disciplina di settore, in materia di sostegno scolastico, è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato, (in particolare, anche con riguardo alla responsabilità del dirigente scolastico, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341) nonché dalla giurisprudenza copiosa e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, OL , Sez. II, 15 gennaio 2026, n. 292; T.A.R. Campania, OL , Sez. II, 5 gennaio 2026, n. 66; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV , 16 dicembre 2025, n. 8179; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; sentenze con le quali sono stati definiti i relativi giudizi, conclusisi senza che nessuna di esse sia stata appellata);
5. Osservato che la disciplina di riferimento è stata analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”;
-nel caso in esame, la violazione della predetta normativa e il vizio di eccesso di potere dell’Amministrazione, emergono dalla chiara valutazione di gravità della situazione concreta, descritta analiticamente nel PEI 2025/2026 e nella quale assume anche un ruolo cruciale la tenera età della minore;
6. Osservato che:
-con il presente giudizio, alla luce della incoerente determinazione assunta dall’Amministrazione circa la quantificazione della misura del sostegno scolastico, di fatto viene perseverata l’illecita prassi che trasferisce la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
7. Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, assegnando al minore le ore di misure di sostegno tenendo conto dell’effettivo fabbisogno come emergente dagli atti;
8. Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo ed attribuzione a procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nella parte di interesse, gli atti impugnati, disponendo l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi, come da parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.