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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO ER GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5475/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CESTARO ROBERTA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BEDOTTI MARISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Signori
e celebrato a Mantova in data 7 luglio 2007, Parte_1 CP_1 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova al n. 66 P. 1 anno 2007, con ogni conseguenza di legge.
2) La signora abiterà nella casa di esclusiva proprietà sita in CP_1 Mantova, via Valsesia n. 47.
3) Il figlio , che risiederà preferibilmente presso la residenza materna, Per_1 viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio è presso di loro.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal Per_1 sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina;
lo terrà inoltre, salva diversa volontà di , un giorno infrasettimanale comprensivo del pernottamento Per_1 nelle settimane nelle quali il fine settimana è di sua competenza, mentre lo terrà per due giorni infrasettimanali sempre comprensivi di pernottamento nelle settimane nelle quali il fine settimana è di competenza materna. Tali giorni verranno concordati direttamente fra il padre ed il figlio e saranno dal figlio comunicati alla madre. Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno fra loro di anno in anno le settimane dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12. al 6.1. Durante le vacanze pasquali starà 3 giorni con ciascun genitore alternando di Per_1 anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta. Infine, durante le vacanze estive il padre terrà il figlio per due settimane anche non consecutive che comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il signor verserà alla signora con bonifico sul Parte_1 CP_1 c/c MPS – IBAN - [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma di € 352,45 (trecentocinquantadue/45) che sarà indicizzata annualmente dal novembre 2025. Le parti fin da ora concordano che, dal mese successivo al conseguimento del diploma di scuola media superiore da parte di , l'assegno di Per_1 mantenimento, di importo identico a quello pagato alla madre, sarà versato direttamente al figlio. Il signor pagherà inoltre alla madre il Parte_1 50% delle spese straordinarie elencate nel protocollo in vigore dal maggio 2024 presso il Tribunale di Mantova osservando le modalità in esso indicate. Si precisa che la restituzione di tali spese rimarrà identica anche quando l'assegno sarà versato direttamente al ragazzo.
6) Il signor autorizza la signora a continuare a Parte_1 CP_1 trattenere il 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico.
7) Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 07/07/2007 ed ivi iscritto al numero 66, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO ER GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5475/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2025
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CESTARO ROBERTA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BEDOTTI MARISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Signori
e celebrato a Mantova in data 7 luglio 2007, Parte_1 CP_1 annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Mantova al n. 66 P. 1 anno 2007, con ogni conseguenza di legge.
2) La signora abiterà nella casa di esclusiva proprietà sita in CP_1 Mantova, via Valsesia n. 47.
3) Il figlio , che risiederà preferibilmente presso la residenza materna, Per_1 viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto della capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione quando il figlio è presso di loro.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati dal Per_1 sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina;
lo terrà inoltre, salva diversa volontà di , un giorno infrasettimanale comprensivo del pernottamento Per_1 nelle settimane nelle quali il fine settimana è di sua competenza, mentre lo terrà per due giorni infrasettimanali sempre comprensivi di pernottamento nelle settimane nelle quali il fine settimana è di competenza materna. Tali giorni verranno concordati direttamente fra il padre ed il figlio e saranno dal figlio comunicati alla madre. Durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno fra loro di anno in anno le settimane dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12. al 6.1. Durante le vacanze pasquali starà 3 giorni con ciascun genitore alternando di Per_1 anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta. Infine, durante le vacanze estive il padre terrà il figlio per due settimane anche non consecutive che comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
5) Il signor verserà alla signora con bonifico sul Parte_1 CP_1 c/c MPS – IBAN - [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma di € 352,45 (trecentocinquantadue/45) che sarà indicizzata annualmente dal novembre 2025. Le parti fin da ora concordano che, dal mese successivo al conseguimento del diploma di scuola media superiore da parte di , l'assegno di Per_1 mantenimento, di importo identico a quello pagato alla madre, sarà versato direttamente al figlio. Il signor pagherà inoltre alla madre il Parte_1 50% delle spese straordinarie elencate nel protocollo in vigore dal maggio 2024 presso il Tribunale di Mantova osservando le modalità in esso indicate. Si precisa che la restituzione di tali spese rimarrà identica anche quando l'assegno sarà versato direttamente al ragazzo.
6) Il signor autorizza la signora a continuare a Parte_1 CP_1 trattenere il 100% dell'Assegno Unico erogato dall'INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico.
7) Spese legali del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 07/07/2007 ed ivi iscritto al numero 66, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2007;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
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