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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1172/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3598/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 10/05/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50119 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 05.05.2022 il ricorrente ha impugnato il “Provvedimento di compensazione – Rimborso IV anno di imposta 2021 –cronologico 50119/0- partita IV P.IVA_1 per un importo di 40.919,35 euro ", notificato il 30/11/2021 a mezzo pec mail.
Censura parte ricorrente :
1. Nulltà per difetto di motivazione ,violazione dell'art.. 7 L. 212/2000 in relazione all'art. 23, 2^ C., D.LGS. 472/1997;
2. Nullità e/o inesistenza del provvedimento di compensazione per mancanza del titolo sottostante;
3. Intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento di somma alcuna da parte dell'Agenzia delle
Entrate nei confronti del sig. Ricorrente_1 in relazione alla posizione fiscale avente quale C. F. CF_1;
4. Violazione dell'art. 23 D.LGS. 472/1997 in relazione all'art. 38 BIS D.P.R. 633/72.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
Si costituisce, inoltre, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che chiede volersi dichiarare il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
Si dà atto che il ricorrente ha depositato nei termini memorie di repliche. Affermava la Corte adita:
“Con ricorso introduttivo Il Sig. Ricorrente_1 riferiva in fatto di avere chiesto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, il Rimborso del Credito IV relativo al I° trimestre dell'anno d'imposta
2021 per l'importo di euro 40.919,35.
In data 13.07.2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, riscontrava la richiesta di rimborso chiedendo la documentazione utile all'istruttoria, in adempimento alla quale il Sig. Ric._1 provvedeva a depositare la richiesta documentazione per l'erogazione del rimborso IV .
In data 4 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate richiedeva, ancora, al contribuente il rilascio di apposita polizza fideiussoria a garanzia del richiesto rimborso , che veniva prodotta dal Sig. Ric._1.
Infine, in data 30 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, notificava al Sig. Ric._1 una pec mail ove indicava che a nome del Sig. Ric._1 , sotto il codice fiscale CF_1, esistevano “carichi erariali per euro 3.536.597,33” e “carichi non erariali per euro 200.650,74 e per tale motivo l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di compensazione – Rimborso IV anno di imposta 2021 – cronologico 50119/0- partita IV P.IVA_1 - importo 40.919,35 euro ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 472/97.
Il Sig. Ric._1, come dallo stesso attestato, venne dichiarato fallito in data 24 ottobre 2003. Il Decreto di chiusura del Fallimento veniva emesso il 7 novembre 2013 . Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di carenza di legittimazione passiva presentata dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione, richiesta che viene rigettata, in quanto il provvedimento di compensazione viene preso da Agenzia delle Entrate su indicazione dell'ADER.
Nel merito il ricorrente con il primo motivo lamenta la nullità per difetto di motivazione ,violazione dell'art.. 7
L. 212/2000 in relazione all'art. 23, 2^ C., D.LGS. 472/1997. Tale censura appare destituita di fondamento.
L'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente afferma che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Il provvedimento oggi impugnato contiene una motivazione con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la
“compensazione” del credito che ci occupa.
Anche le successive censure di "Nullità e/o inesistenza del provvedimento di compensazione per mancanza del titolo sottostante"e di " Intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento di somma alcuna da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. Ricorrente_1 in relazione alla posizione fiscale avente quale C.F. CF_1 " ,che per economia processuale vengono trattati congiuntamente, risultano prive di fondamento.
Sostiene parte ricorrente la nullità e/o inesistenza del provvedimento per totale assenza del titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle esattoriali ad esso presupposte.
In merito l'Agenzia delle Entrate rileva che a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n.7/34, depositata in data 23 gennaio 2012 -su ricorso presentato dal curatore fallimentare - in atti allegata, il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, inizialmente pari ad
€ 3.208.552,67, è stato sgravato dell'importo di €1.351.246,40, rideterminandolo in € 1.857.306,27 (oltre interessi di mora e oneri di riscossione).
Pertanto, quanto sostenuto da parte ricorrente nelle memorie di replica laddove censura una lamentata carenza di prova documentale offerta a supporto del credito erariale, limitandolo alla sola cartella esattoriale e , per non averla prodotta in atti a supporto del credito vantato, non risulta meritevole di accoglimento. Nel caso in specie, a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in giudicato, la stessa risulta essere titolo esecutivo .
Inoltre, la prescrizione dei crediti erariali riconosciuti dalle sentenze tributarie matura con il decorso del termine decennale, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, ne consegue che nessuna prescrizione è maturata in ordine all'avviso di accertamento n. PFRJ801A501055-2007 portato dalla cartella di pagamento n.. 29320080105686261, oggetto della sentenza n. 7/34/2012 emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, di cui non appare necessaria la produzione in questa sede, in quanto già oggetto di giudizio.
Per quanto concerne la problematica relativa al codice fiscale del ricorrente, il Sig. Ric._1 per ragioni di omocodia aveva dovuto modificare il proprio codice fiscale nel tempo da CF_1 a CF_Ricorrente_1.
In merito all'esistenza “coeva” di due (o più) diversi codici alfanumerici (Codici Fiscali) idonei ad identificare
“fiscalmente” l'odierno ricorrente , l'Agenzia delle Entrate rileva che nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, è prassi dei sistemi in uso prevedere una “risposta” che, prescindendo dal codice fiscale interrogato, porti alla
“medesima” posizione fiscale del contribuente titolare in definitiva di due o più codici fiscali. A prescindere da quale codice venga, altresì, inserito gli applicativi conducono al fascicolo fiscale, alla posizione del soggetto titolare degli identificativi alfanumerici “plurimi” rilasciati.
Anche l'ultima censura"Violazione dell'art. 23 D.LGS. 472/1997 in relazione all'art. 38 BIS D.P.R. 633/72
" appare priva di fondamento, laddove la normativa statuisce che l'Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia fideiussoria dal contribuente, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari , in quanto, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione non ha preso un provvedimento cautelare, bensì un provvedimento definitivo. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Luglio 2025 deducendo i seguenti motivi.
1) Vizio di motivazione apparente e carenza/inesistenza del titolo sottostante il provvedimento di compensazione
L'appellante deduce che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valorizzato l'eccezione di nullità e/
o inesistenza del provvedimento di compensazione, per difetto del titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle esattoriali poste a base della procedura compensativa. Sostiene che la motivazione della sentenza di primo grado sia meramente apparente, non avendo dato contezza dell'assenza di effettiva e rituale notificazione al contribuente degli atti (tra i quali avviso di liquidazione a seguito di sentenza — in particolare la n. 7/34/2012
— e cartella di pagamento) in ordine ai quali è maturato il presupposto della pretesa erariale. In tal modo, la parte lamenta che il diritto di difesa e la possibilità di verifica del debito siano stati compromessi.
2) Prescrizione dei crediti erariali
Il secondo motivo investe il profilo della prescrizione dei diritti fatti valere dall' Amministrazione finanziaria tramite il provvedimento di compensazione. L'appellante argomenta, sulla scorta di documentazione in atti, che la posizione debitoria riferita alla pretesa erariale trova origine in atti e carichi, mai notificati personalmente al Sig. Ric._1, ma eventualmente solo alla procedura fallimentare, e comunque anteriori alla dichiarazione di fallimento e successivamente mai più fatti valere mediante idonei atti interruttivi. In particolare, si invoca la decorrenza dei termini quinquennali di prescrizione per sanzioni ed interessi nonché il termine ordinario decennale per i tributi, risultando esauriti i presupposti per la legittima compensazione. 3) Nullità per integrazione postuma della motivazione dell'atto
Viene censurata la sentenza di primo grado per non aver ritenuto configurabile la nullità del provvedimento impugnato a causa della sua iniziale assoluta carenza motivazionale, solo tardivamente integrata dall'ufficio nel corso del giudizio di primo grado. L'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'inammissibilità di postume integrazioni motivazionali da parte dell' Agenzia delle Entrate, ribadendo come la motivazione dell'atto debba essere compiuta e completa già al momento della sua adozione e comunicazione al contribuente, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
4) Illegittimità per eccesso di garanzia ex art. 38-bis D. P. R. 633/1972 e art. 23 D. lgs. 472/1997
Ulteriore motivo di appello attiene all'illegittimità del provvedimento di compensazione adottato dopo che il contribuente aveva già prestato idonea garanzia fideiussoria richiesta ex art. 38-bis D. P. R. 633/72. Secondo la difesa dell'appellante, la duplicità della cautela costituisce violazione del principio di alternatività degli strumenti di tutela dell'erario: una volta prestata la garanzia, l'amministrazione non può attivare anche la compensazione, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato aggravio a carico del contribuente, in spregio ai principi di collaborazione e buona fede fra amministrazione e cittadino.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 10
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Amministrazione finanziaria, con atto ritualmente depositato, ha esposto con chiarezza la successione dei fatti processuali afferenti il provvedimento oggetto di impugnazione — ossia la compensazione ex art. 23, comma 2, D. lgs. n. 472 del 1997, del credito IVA richiesto a rimborso dal contribuente per l'anno d'imposta
2021 con le pendenze erariali gravanti sulla posizione individuale dello stesso. Sin dalle prime battute,
l'Ufficio ha inteso sgombrare il campo da ogni equivoco circa la natura del provvedimento, sottolineando come il rimborso fosse stato debitamente riconosciuto quale spettante e la compensazione rappresenti, in presenza di iscrizioni a ruolo definitive e tempestivamente segnalate dall' Agente della Riscossione, un obbligo legale per l'amministrazione, e non già una misura discrezionale o una scelta idonea ad integrare un diniego di rimborso.
La parte appellata ha, inoltre, confutato con argomentazioni puntuali le doglianze sollevate dall'appellante circa una pretesa prescrizione dei crediti portati dai ruoli costituenti il presupposto della compensazione nonché la sussistenza di vizi di motivazione e di legittimità dell'atto impugnato. È stato espressamente rilevato come tutte le poste debitorie oggetto di compensazione risultino “certamente definitive e soverchianti” rispetto all'entità del credito IVA richiesto, ed anzi la posizione debitoria risultava dettagliatamente supportata sia dagli allegati documentali prodotti sia dagli estratti di ruolo integrati nel fascicolo processuale.
Particolare enfasi è stata altresì posta sulla disciplina delle procedure concorsuali e sugli effetti, ai fini della prescrizione, della presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, la quale, secondo consolidata giurisprudenza, determina l'interruzione permanente della decorrenza del termine prescrizionale sino alla chiusura della procedura, con la conseguenza che solo da tale momento ricomincia a decorrere il termine decennale. In questo quadro, l'Ufficio ha argomentato l'insussistenza, allo stato degli atti, di qualsivoglia maturazione di termini a favore del contribuente, precisando come la chiusura del fallimento non implichi l'estinzione automatica delle obbligazioni tributarie residue in assenza di esdebitazione giudizialmente riconosciuta. Inoltre, è stato evidenziato come la pretesa dedotta in compensazione tragga legittima origine, anche alla luce del disposto dell'art. 120 della legge fallimentare, dalla facoltà dell'erario di agire verso il debitore tornato in bonis, in assenza di effetti totalmente liberatori per il contribuente dovuti alla mera chiusura della procedura concorsuale. Sotto il profilo strettamente normativo, l' Ufficio ha distinto con nettezza la natura della sospensione cautelare prevista ex art. 23, comma 1, D. lgs. n. 472/1997 e la fattispecie della compensazione legale ex comma 2 della medesima norma, chiarendo che nel caso di specie ricorrevano in modo inequivoco i presupposti di definitività dei carichi, condizione necessaria e sufficiente affinché l'ufficio desse corso alla compensazione dovuta. L'argomento viene sostenuto anche tramite il richiamo a consolidata prassi amministrativa e riscontri giurisprudenziali, anche di legittimità, che consolidano la natura vincolata dell'operato dell'amministrazione finanziaria in presenza di iscrizioni a ruolo definitive.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il provvedimento notificato rappresentava l'atto dovuto ex art. 23, c.
2, D. Lgs. n. 472/1997, in quanto operato in presenza di carichi definitivi risultanti dalle informazioni ufficialmente trasmesse dall' Agente della
Riscossione, a seguito di fisiologica e completa istruttoria della pratica di rimborso, culminata nella richiesta ed ottenimento della relativa fideiussione. Sul piano della difesa processuale, costante è stata la sottolineatura della non configurabilità di alcun diniego al rimborso, bensì della sola operazione di compensazione obbligata alla luce dell'esistenza di carichi definitivi, ampiamente superiori all'importo vantato dal contribuente. Viene inoltre rilevata, in via sistematica, la correttezza dell'operato amministrativo, anche a fronte della peculiare situazione di omocodia relativa ai codici fiscali del ricorrente, ritenuta estranea ad ogni pregiudizio per la ricostruzione della posizione fiscale globale, essendo i sistemi informatici idonei a ricongiungere le diverse posizioni sotto un'unica anagrafe tributaria.
Quanto alla prescrizione, le parti appellate hanno evidenziato che i debiti oggetto di compensazione trovano fondamento in statuizioni giudiziarie divenute definitive (in particolare, la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 7/34/2012), le quali comportano l'applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c. c., decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia, circostanza che esclude qualsiasi decadenza dell'azione erariale.
Sul punto della notifica dei titoli e della produzione documentale, la parte appellata ha rimarcato come il riferimento al titolo rappresentato dalla sentenza passata in giudicato sia più che sufficiente, atteso che, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza di accoglimento dell'appello dell'
Amministrazione costituisce di per sé titolo esecutivo, rendendo superflua l'ulteriore notifica della cartella nei confronti del debitore già coinvolto nella procedura.
Da ultimo, sulle eccezioni relative all'utilizzo della fideiussione e sulla pretesa alternatività con la compensazione, le difese dell'amministrazione appellata fanno leva sulla natura sostanzialmente diversa degli strumenti cautelari rispetto a quelli estintivi: la richiesta della fideiussione era legata alla fisiologica istruttoria sul rimborso IVA, mentre la compensazione opera allorquando il credito vantato dal contribuente si imbatta in carichi definitivi opponibili ex lege.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Si evidenzia che il provvedimento impugnato costituisce atto dovuto in presenza di carichi qualificati come definitivi dall'Agente della Riscossione, in conformità all'art.23, comma 2, D. Lgs.472/1997, il quale prescrive espressamente: “In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”. La compensazione non è misura cautelare ma definitiva, fondata su iscrizioni a ruolo divenute definitive. L'istruttoria amministrativa è stata regolarmente svolta, con richiesta di documentazione e garanzia fideiussoria, dalle quali è emerso sia l'effettiva spettanza del rimborso, sia l'esistenza di carichi dedotti in compensazione.
Si sottolinea che il provvedimento contiene una sezione “Avvertenze per il contribuente” e dettagli circa la compensazione, garantendo la piena comprensibilità dell'azione amministrativa. L'atto motiva, sia pure sinteticamente, sulla spettanza del rimborso e sulla presenza dei ruoli definitivi. Ogni elemento giuridico rilevante risulta compiutamente rappresentato nel provvedimento (carichi, codici fiscali, iter della domanda).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania chiarisce il funzionamento dei sistemi informatici dell'Anagrafe Tributaria in tema di omocodia: Indipendentemente dal codice fiscale interrogato, il sistema riconduce univocamente alla posizione del contribuente, assicurando piena tracciabilità dei carichi. La presenza di più codici fiscali (omocodia/plurimi identificativi) non ha riflessi sulla sostanza della pretesa tributaria né sulla validità della compensazione.
Parte appellata argomenta che: Il credito erariale oggetto di compensazione trae origine da sentenza passata in giudicato (CTR Sicilia n.7/34/2012). Termine di prescrizione decennale: Il termine non risulta decorso, computandosi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le sospensioni/interruzioni connesse alla procedura fallimentare sono correttamente valutate.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania distingue le tutele previste dalla normativa: La garanzia fideiussoria, ex art.38-bis DPR 633/1972, esclude l'utilizzo di strumenti cautelari (es. sospensione, fermo), ma non impedisce la compensazione in presenza di debiti tributari definitivi. Nel caso concreto, la compensazione segue la formazione del provvedimento definitivo, nel pieno rispetto della normativa e per assenza di alternative preclusive.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ricorda che: La sentenza CTR in giudicato costituisce titolo esecutivo idoneo per la compensazione. Non è richiesta la produzione documentale della cartella presupposta, se questa è assimilata e richiamata da titolo giudiziale definitivo allegato agli atti.
Si evidenzia sul punto che: Il provvedimento di compensazione viene emesso su segnalazione dell'Agente della Riscossione relativamente ai carichi definitivi, senza indagini autonome sull'origine del credito. Ogni iniziativa giudiziale sul merito dei ruoli presupposti dovrà essere indirizzata specificatamente verso tali provvedimenti, senza riverberi sul provvedimento di compensazione oggetto del presente giudizio.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3598/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
3 e pubblicata il 10/05/2024 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50119 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2154/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
Resistente/Appellato: Ader assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 05.05.2022 il ricorrente ha impugnato il “Provvedimento di compensazione – Rimborso IV anno di imposta 2021 –cronologico 50119/0- partita IV P.IVA_1 per un importo di 40.919,35 euro ", notificato il 30/11/2021 a mezzo pec mail.
Censura parte ricorrente :
1. Nulltà per difetto di motivazione ,violazione dell'art.. 7 L. 212/2000 in relazione all'art. 23, 2^ C., D.LGS. 472/1997;
2. Nullità e/o inesistenza del provvedimento di compensazione per mancanza del titolo sottostante;
3. Intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento di somma alcuna da parte dell'Agenzia delle
Entrate nei confronti del sig. Ricorrente_1 in relazione alla posizione fiscale avente quale C. F. CF_1;
4. Violazione dell'art. 23 D.LGS. 472/1997 in relazione all'art. 38 BIS D.P.R. 633/72.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede il rigetto del ricorso.
Si costituisce, inoltre, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che chiede volersi dichiarare il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
Si dà atto che il ricorrente ha depositato nei termini memorie di repliche. Affermava la Corte adita:
“Con ricorso introduttivo Il Sig. Ricorrente_1 riferiva in fatto di avere chiesto all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, il Rimborso del Credito IV relativo al I° trimestre dell'anno d'imposta
2021 per l'importo di euro 40.919,35.
In data 13.07.2021, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, riscontrava la richiesta di rimborso chiedendo la documentazione utile all'istruttoria, in adempimento alla quale il Sig. Ric._1 provvedeva a depositare la richiesta documentazione per l'erogazione del rimborso IV .
In data 4 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate richiedeva, ancora, al contribuente il rilascio di apposita polizza fideiussoria a garanzia del richiesto rimborso , che veniva prodotta dal Sig. Ric._1.
Infine, in data 30 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, notificava al Sig. Ric._1 una pec mail ove indicava che a nome del Sig. Ric._1 , sotto il codice fiscale CF_1, esistevano “carichi erariali per euro 3.536.597,33” e “carichi non erariali per euro 200.650,74 e per tale motivo l'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimento di compensazione – Rimborso IV anno di imposta 2021 – cronologico 50119/0- partita IV P.IVA_1 - importo 40.919,35 euro ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 472/97.
Il Sig. Ric._1, come dallo stesso attestato, venne dichiarato fallito in data 24 ottobre 2003. Il Decreto di chiusura del Fallimento veniva emesso il 7 novembre 2013 . Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di carenza di legittimazione passiva presentata dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione, richiesta che viene rigettata, in quanto il provvedimento di compensazione viene preso da Agenzia delle Entrate su indicazione dell'ADER.
Nel merito il ricorrente con il primo motivo lamenta la nullità per difetto di motivazione ,violazione dell'art.. 7
L. 212/2000 in relazione all'art. 23, 2^ C., D.LGS. 472/1997. Tale censura appare destituita di fondamento.
L'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente afferma che “gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Il provvedimento oggi impugnato contiene una motivazione con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Agenzia delle Entrate, in relazione alle risultanze dell'istruttoria che hanno determinato la
“compensazione” del credito che ci occupa.
Anche le successive censure di "Nullità e/o inesistenza del provvedimento di compensazione per mancanza del titolo sottostante"e di " Intervenuta prescrizione del diritto a pretendere il pagamento di somma alcuna da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. Ricorrente_1 in relazione alla posizione fiscale avente quale C.F. CF_1 " ,che per economia processuale vengono trattati congiuntamente, risultano prive di fondamento.
Sostiene parte ricorrente la nullità e/o inesistenza del provvedimento per totale assenza del titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle esattoriali ad esso presupposte.
In merito l'Agenzia delle Entrate rileva che a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n.7/34, depositata in data 23 gennaio 2012 -su ricorso presentato dal curatore fallimentare - in atti allegata, il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, inizialmente pari ad
€ 3.208.552,67, è stato sgravato dell'importo di €1.351.246,40, rideterminandolo in € 1.857.306,27 (oltre interessi di mora e oneri di riscossione).
Pertanto, quanto sostenuto da parte ricorrente nelle memorie di replica laddove censura una lamentata carenza di prova documentale offerta a supporto del credito erariale, limitandolo alla sola cartella esattoriale e , per non averla prodotta in atti a supporto del credito vantato, non risulta meritevole di accoglimento. Nel caso in specie, a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, passata in giudicato, la stessa risulta essere titolo esecutivo .
Inoltre, la prescrizione dei crediti erariali riconosciuti dalle sentenze tributarie matura con il decorso del termine decennale, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, ne consegue che nessuna prescrizione è maturata in ordine all'avviso di accertamento n. PFRJ801A501055-2007 portato dalla cartella di pagamento n.. 29320080105686261, oggetto della sentenza n. 7/34/2012 emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, di cui non appare necessaria la produzione in questa sede, in quanto già oggetto di giudizio.
Per quanto concerne la problematica relativa al codice fiscale del ricorrente, il Sig. Ric._1 per ragioni di omocodia aveva dovuto modificare il proprio codice fiscale nel tempo da CF_1 a CF_Ricorrente_1.
In merito all'esistenza “coeva” di due (o più) diversi codici alfanumerici (Codici Fiscali) idonei ad identificare
“fiscalmente” l'odierno ricorrente , l'Agenzia delle Entrate rileva che nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, è prassi dei sistemi in uso prevedere una “risposta” che, prescindendo dal codice fiscale interrogato, porti alla
“medesima” posizione fiscale del contribuente titolare in definitiva di due o più codici fiscali. A prescindere da quale codice venga, altresì, inserito gli applicativi conducono al fascicolo fiscale, alla posizione del soggetto titolare degli identificativi alfanumerici “plurimi” rilasciati.
Anche l'ultima censura"Violazione dell'art. 23 D.LGS. 472/1997 in relazione all'art. 38 BIS D.P.R. 633/72
" appare priva di fondamento, laddove la normativa statuisce che l'Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia fideiussoria dal contribuente, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari , in quanto, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione non ha preso un provvedimento cautelare, bensì un provvedimento definitivo. La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 15 Luglio 2025 deducendo i seguenti motivi.
1) Vizio di motivazione apparente e carenza/inesistenza del titolo sottostante il provvedimento di compensazione
L'appellante deduce che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valorizzato l'eccezione di nullità e/
o inesistenza del provvedimento di compensazione, per difetto del titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle esattoriali poste a base della procedura compensativa. Sostiene che la motivazione della sentenza di primo grado sia meramente apparente, non avendo dato contezza dell'assenza di effettiva e rituale notificazione al contribuente degli atti (tra i quali avviso di liquidazione a seguito di sentenza — in particolare la n. 7/34/2012
— e cartella di pagamento) in ordine ai quali è maturato il presupposto della pretesa erariale. In tal modo, la parte lamenta che il diritto di difesa e la possibilità di verifica del debito siano stati compromessi.
2) Prescrizione dei crediti erariali
Il secondo motivo investe il profilo della prescrizione dei diritti fatti valere dall' Amministrazione finanziaria tramite il provvedimento di compensazione. L'appellante argomenta, sulla scorta di documentazione in atti, che la posizione debitoria riferita alla pretesa erariale trova origine in atti e carichi, mai notificati personalmente al Sig. Ric._1, ma eventualmente solo alla procedura fallimentare, e comunque anteriori alla dichiarazione di fallimento e successivamente mai più fatti valere mediante idonei atti interruttivi. In particolare, si invoca la decorrenza dei termini quinquennali di prescrizione per sanzioni ed interessi nonché il termine ordinario decennale per i tributi, risultando esauriti i presupposti per la legittima compensazione. 3) Nullità per integrazione postuma della motivazione dell'atto
Viene censurata la sentenza di primo grado per non aver ritenuto configurabile la nullità del provvedimento impugnato a causa della sua iniziale assoluta carenza motivazionale, solo tardivamente integrata dall'ufficio nel corso del giudizio di primo grado. L'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'inammissibilità di postume integrazioni motivazionali da parte dell' Agenzia delle Entrate, ribadendo come la motivazione dell'atto debba essere compiuta e completa già al momento della sua adozione e comunicazione al contribuente, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
4) Illegittimità per eccesso di garanzia ex art. 38-bis D. P. R. 633/1972 e art. 23 D. lgs. 472/1997
Ulteriore motivo di appello attiene all'illegittimità del provvedimento di compensazione adottato dopo che il contribuente aveva già prestato idonea garanzia fideiussoria richiesta ex art. 38-bis D. P. R. 633/72. Secondo la difesa dell'appellante, la duplicità della cautela costituisce violazione del principio di alternatività degli strumenti di tutela dell'erario: una volta prestata la garanzia, l'amministrazione non può attivare anche la compensazione, in quanto ciò determinerebbe un ingiustificato aggravio a carico del contribuente, in spregio ai principi di collaborazione e buona fede fra amministrazione e cittadino.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3772/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 3 e depositata il 10
Maggio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Amministrazione finanziaria, con atto ritualmente depositato, ha esposto con chiarezza la successione dei fatti processuali afferenti il provvedimento oggetto di impugnazione — ossia la compensazione ex art. 23, comma 2, D. lgs. n. 472 del 1997, del credito IVA richiesto a rimborso dal contribuente per l'anno d'imposta
2021 con le pendenze erariali gravanti sulla posizione individuale dello stesso. Sin dalle prime battute,
l'Ufficio ha inteso sgombrare il campo da ogni equivoco circa la natura del provvedimento, sottolineando come il rimborso fosse stato debitamente riconosciuto quale spettante e la compensazione rappresenti, in presenza di iscrizioni a ruolo definitive e tempestivamente segnalate dall' Agente della Riscossione, un obbligo legale per l'amministrazione, e non già una misura discrezionale o una scelta idonea ad integrare un diniego di rimborso.
La parte appellata ha, inoltre, confutato con argomentazioni puntuali le doglianze sollevate dall'appellante circa una pretesa prescrizione dei crediti portati dai ruoli costituenti il presupposto della compensazione nonché la sussistenza di vizi di motivazione e di legittimità dell'atto impugnato. È stato espressamente rilevato come tutte le poste debitorie oggetto di compensazione risultino “certamente definitive e soverchianti” rispetto all'entità del credito IVA richiesto, ed anzi la posizione debitoria risultava dettagliatamente supportata sia dagli allegati documentali prodotti sia dagli estratti di ruolo integrati nel fascicolo processuale.
Particolare enfasi è stata altresì posta sulla disciplina delle procedure concorsuali e sugli effetti, ai fini della prescrizione, della presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, la quale, secondo consolidata giurisprudenza, determina l'interruzione permanente della decorrenza del termine prescrizionale sino alla chiusura della procedura, con la conseguenza che solo da tale momento ricomincia a decorrere il termine decennale. In questo quadro, l'Ufficio ha argomentato l'insussistenza, allo stato degli atti, di qualsivoglia maturazione di termini a favore del contribuente, precisando come la chiusura del fallimento non implichi l'estinzione automatica delle obbligazioni tributarie residue in assenza di esdebitazione giudizialmente riconosciuta. Inoltre, è stato evidenziato come la pretesa dedotta in compensazione tragga legittima origine, anche alla luce del disposto dell'art. 120 della legge fallimentare, dalla facoltà dell'erario di agire verso il debitore tornato in bonis, in assenza di effetti totalmente liberatori per il contribuente dovuti alla mera chiusura della procedura concorsuale. Sotto il profilo strettamente normativo, l' Ufficio ha distinto con nettezza la natura della sospensione cautelare prevista ex art. 23, comma 1, D. lgs. n. 472/1997 e la fattispecie della compensazione legale ex comma 2 della medesima norma, chiarendo che nel caso di specie ricorrevano in modo inequivoco i presupposti di definitività dei carichi, condizione necessaria e sufficiente affinché l'ufficio desse corso alla compensazione dovuta. L'argomento viene sostenuto anche tramite il richiamo a consolidata prassi amministrativa e riscontri giurisprudenziali, anche di legittimità, che consolidano la natura vincolata dell'operato dell'amministrazione finanziaria in presenza di iscrizioni a ruolo definitive.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il provvedimento notificato rappresentava l'atto dovuto ex art. 23, c.
2, D. Lgs. n. 472/1997, in quanto operato in presenza di carichi definitivi risultanti dalle informazioni ufficialmente trasmesse dall' Agente della
Riscossione, a seguito di fisiologica e completa istruttoria della pratica di rimborso, culminata nella richiesta ed ottenimento della relativa fideiussione. Sul piano della difesa processuale, costante è stata la sottolineatura della non configurabilità di alcun diniego al rimborso, bensì della sola operazione di compensazione obbligata alla luce dell'esistenza di carichi definitivi, ampiamente superiori all'importo vantato dal contribuente. Viene inoltre rilevata, in via sistematica, la correttezza dell'operato amministrativo, anche a fronte della peculiare situazione di omocodia relativa ai codici fiscali del ricorrente, ritenuta estranea ad ogni pregiudizio per la ricostruzione della posizione fiscale globale, essendo i sistemi informatici idonei a ricongiungere le diverse posizioni sotto un'unica anagrafe tributaria.
Quanto alla prescrizione, le parti appellate hanno evidenziato che i debiti oggetto di compensazione trovano fondamento in statuizioni giudiziarie divenute definitive (in particolare, la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 7/34/2012), le quali comportano l'applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 c. c., decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia, circostanza che esclude qualsiasi decadenza dell'azione erariale.
Sul punto della notifica dei titoli e della produzione documentale, la parte appellata ha rimarcato come il riferimento al titolo rappresentato dalla sentenza passata in giudicato sia più che sufficiente, atteso che, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, la sentenza di accoglimento dell'appello dell'
Amministrazione costituisce di per sé titolo esecutivo, rendendo superflua l'ulteriore notifica della cartella nei confronti del debitore già coinvolto nella procedura.
Da ultimo, sulle eccezioni relative all'utilizzo della fideiussione e sulla pretesa alternatività con la compensazione, le difese dell'amministrazione appellata fanno leva sulla natura sostanzialmente diversa degli strumenti cautelari rispetto a quelli estintivi: la richiesta della fideiussione era legata alla fisiologica istruttoria sul rimborso IVA, mentre la compensazione opera allorquando il credito vantato dal contribuente si imbatta in carichi definitivi opponibili ex lege.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 28 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Si evidenzia che il provvedimento impugnato costituisce atto dovuto in presenza di carichi qualificati come definitivi dall'Agente della Riscossione, in conformità all'art.23, comma 2, D. Lgs.472/1997, il quale prescrive espressamente: “In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito”. La compensazione non è misura cautelare ma definitiva, fondata su iscrizioni a ruolo divenute definitive. L'istruttoria amministrativa è stata regolarmente svolta, con richiesta di documentazione e garanzia fideiussoria, dalle quali è emerso sia l'effettiva spettanza del rimborso, sia l'esistenza di carichi dedotti in compensazione.
Si sottolinea che il provvedimento contiene una sezione “Avvertenze per il contribuente” e dettagli circa la compensazione, garantendo la piena comprensibilità dell'azione amministrativa. L'atto motiva, sia pure sinteticamente, sulla spettanza del rimborso e sulla presenza dei ruoli definitivi. Ogni elemento giuridico rilevante risulta compiutamente rappresentato nel provvedimento (carichi, codici fiscali, iter della domanda).
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania chiarisce il funzionamento dei sistemi informatici dell'Anagrafe Tributaria in tema di omocodia: Indipendentemente dal codice fiscale interrogato, il sistema riconduce univocamente alla posizione del contribuente, assicurando piena tracciabilità dei carichi. La presenza di più codici fiscali (omocodia/plurimi identificativi) non ha riflessi sulla sostanza della pretesa tributaria né sulla validità della compensazione.
Parte appellata argomenta che: Il credito erariale oggetto di compensazione trae origine da sentenza passata in giudicato (CTR Sicilia n.7/34/2012). Termine di prescrizione decennale: Il termine non risulta decorso, computandosi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le sospensioni/interruzioni connesse alla procedura fallimentare sono correttamente valutate.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania distingue le tutele previste dalla normativa: La garanzia fideiussoria, ex art.38-bis DPR 633/1972, esclude l'utilizzo di strumenti cautelari (es. sospensione, fermo), ma non impedisce la compensazione in presenza di debiti tributari definitivi. Nel caso concreto, la compensazione segue la formazione del provvedimento definitivo, nel pieno rispetto della normativa e per assenza di alternative preclusive.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ricorda che: La sentenza CTR in giudicato costituisce titolo esecutivo idoneo per la compensazione. Non è richiesta la produzione documentale della cartella presupposta, se questa è assimilata e richiamata da titolo giudiziale definitivo allegato agli atti.
Si evidenzia sul punto che: Il provvedimento di compensazione viene emesso su segnalazione dell'Agente della Riscossione relativamente ai carichi definitivi, senza indagini autonome sull'origine del credito. Ogni iniziativa giudiziale sul merito dei ruoli presupposti dovrà essere indirizzata specificatamente verso tali provvedimenti, senza riverberi sul provvedimento di compensazione oggetto del presente giudizio.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania e in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 28 Novembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)