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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9159 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Filomena Maria Matangheddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17/03/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Filomena Maria
Matangheddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto.
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori che si occuperanno Persona_1 congiuntamente della minore quanto a educazione e formazione.
La bambina avrà collocazione e residenza prevalente presso la madre Parte_1
[...]
3) I coniugi dovranno prendere le principali decisioni afferenti alla vita della minore (scolastiche, mediche e ludico-sportive) di comune accordo secondo quanto previsto dalle Linee Guida previste dall'Osservatorio Nazionale Forense.
4) Disciplinare il diritto di vista in maniera libera, nel senso che la minore Per_1 potrà stare con il padre (genitore non collocatario) quando vorrà e nelle modalità che i genitori concorderanno di volta in volta sulla base delle esigenze della minore e delle loro esigenze private e lavorative.
Nel caso di viaggi con uno dei due genitori, previo accordo con la minore, lo stesso dovrà avvisare l'altro con almeno 20 gg. di anticipo, consentendo all'altro
i contatti con la minore.
Pag. 2 di 3 5) Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia nella misura di € 400,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di assegno unico che verrà percepito pertanto dalla signora al 100%, ed € Pt_1
200,00 come contributo mensile personale, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il primo del mese a mezzo contanti dietro il rilascio di ricevuta semplice, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6) Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, via Hibiscus 15/A, al signor . Pt_2
7) La signora provvederà entro un congruo termine a reperire un'abitazione Pt_1 per sé e la bambina.
8) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9159 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Filomena Maria Matangheddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17/03/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Filomena Maria
Matangheddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/12/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto.
2) Affidare la figlia ad entrambi i genitori che si occuperanno Persona_1 congiuntamente della minore quanto a educazione e formazione.
La bambina avrà collocazione e residenza prevalente presso la madre Parte_1
[...]
3) I coniugi dovranno prendere le principali decisioni afferenti alla vita della minore (scolastiche, mediche e ludico-sportive) di comune accordo secondo quanto previsto dalle Linee Guida previste dall'Osservatorio Nazionale Forense.
4) Disciplinare il diritto di vista in maniera libera, nel senso che la minore Per_1 potrà stare con il padre (genitore non collocatario) quando vorrà e nelle modalità che i genitori concorderanno di volta in volta sulla base delle esigenze della minore e delle loro esigenze private e lavorative.
Nel caso di viaggi con uno dei due genitori, previo accordo con la minore, lo stesso dovrà avvisare l'altro con almeno 20 gg. di anticipo, consentendo all'altro
i contatti con la minore.
Pag. 2 di 3 5) Prevedersi in capo al sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia nella misura di € 400,00 mensili, di cui € 200,00 a titolo di assegno unico che verrà percepito pertanto dalla signora al 100%, ed € Pt_1
200,00 come contributo mensile personale, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi entro il primo del mese a mezzo contanti dietro il rilascio di ricevuta semplice, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6) Assegnare la casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, via Hibiscus 15/A, al signor . Pt_2
7) La signora provvederà entro un congruo termine a reperire un'abitazione Pt_1 per sé e la bambina.
8) I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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