Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10148 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
2 ce 1 0148/ 0 2 REPUBBLICA I AL NA E N O I 6 5 Z 8 . SUPREMA DI CASSAZIONE LA 9 A 1 N Oggetto R / T 4 / S U I 6 SEZIONE TRIBUTARIA . B Tributaria G L I . E L R R R . A P T . . A D Magli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: B A D L T E A E D 1 I T 3 I runo SACCUCCI - Presidente R N R.G.N. 3315/99 1 S N E E . E S S T N E A CICALA Consigliere Do Mario Cron.27721 M AMARI Consigliere Dott. Eugenio Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Ud.16/04/02 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERENISSIMA DISTILLERIE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato PIRRONGELLI BRUZIO, che la difende DEPRETIS FRANCESCO, giusta unitamente all'avvocato procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE II DD GORI;
- intimato avverso la decisione n. 156/97 della Commissione2002 1552 tributaria regionale di TRIESTE, depositata il -1- 34 25/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PIRRONGELLI, che si riporta al ricorso e alla memoria depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La s.r.l. Serenissima Distillerie ha impugnato il silenzio - rifiuto dell'Ufficio Imposte Dirette di Gorizia formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRPEG versata negli anni 1988 e 1989. Ha dedotto l'applicabilità alle province di Gorizia e Trieste della legge n.64/86, che aveva elevato ad esenzione totale l'agevolazione prevista per le imprese operanti nel Mezzogiorno dall'art. 105 del D.P.R. n.218/78. La Commissione Tributaria di primo grado di Gorizia ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha invece accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo l'applicabilità della legge n.64/86, in mancanza di espressa previsione normativa, alle sole imprese operanti nel Mezzogiorno. Avverso quest'ultima decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi: 1) omessa motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge n.26/86, dell'art.14 della legge n.64/86 e dell'art. 105 del D.P.R. n.218/78. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di contenzioso tributario gli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono privi di soggettività esterna e di legittimazione quanto al giudizio di cassazione conseguente all'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, spettando tale soggettività e legittimazione unicamente al Ministero stesso, nella persona del Ministro, contro il quale va dunque proposto il ricorso a pena di inammissibilità (tra le altre, Cass. n.717/00; Cass. n.8714/01). Nella specie, il ricorso della s.r.l. Serenissima Distillerie è stato proposto nei confronti dell' Amministrazione Finanziaria dello Stato - Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Gorizia, quindi nei confronti dell'ufficio periferico, attesa la specificata operata, e pertanto, nell'assoluta irrilevanza della notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato, cui non può riconoscersi efficacia sanante, derivando il vizio dell'impugnazione dall'errata individuazione della parte, va dichiarato inammissibile.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16.4.2002 il presidente il cons. est for م d rivecri Juo IL CANCELLERE Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.2 LUG 2082Oggi . IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio