CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3146/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Viale Dei Longobardi 82100 Benevento BN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230002063172 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7601/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle alle ore 9:40 Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle alle ore 9:40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1237/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica di Benevento – sez.
3 - in data 17.10.2024 e depositata il 22.10.2024
- con la quale si dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese – il Sig. Ricorrente_1 propone appello, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella misura in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché annullare la cartella di pagamento impugnata, in quanto avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un debito inesistente, chiedendo, di conseguenza, anche la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Le Parte appellata Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, deducendo la correttezza della pronuncia di prime cure, giacché la cessata materia del contendere derivava dall'accoglimento da parte dell'Ufficio di un'istanza di autotutela finalizzata allo sgravio della cartella di pagamento odiernamente impugnata, che veniva accolta dall'Ufficio in data 23.07.2024.
La parte appellata DE si costituiva altresì in giudizio, rilevando in punto di rito la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Sotto il profilo della declaratoria di cessata materia del contendere, la sentenza di primo grado appare immune da censure.
Ed invero, a seguito di istanza di sgravio, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto in data 23.07.2024 a sgravare l'intero importo oggetto della cartella di pagamento impugnata
(euro 7.327,34), di talché, nessun ulteriore effetto favorevole al contribuente poteva derivare da una pronuncia caducatoria dell'atto impositivo impugnato da parte del giudice di prime cure.
Diversamente, la pronuncia di primo grado risulta emendabile con riguardo alla regolamentazione delle spese.
Il Giudice di prime cure ha, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Nominativo_1 Nominativo_2Presidente , Estensore;
conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nominativo_3, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231
Nominativo_4 Nominativo_4del 26.10.2011, Presidente , Estensore ). Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese delle parti appellate, parti soccombenti in via virtuale, avendo tardivamente proceduto all'annullamento in via di autotutela della cartella di pagamento emessa in maniera illegittima nonostante il pagamento del tributo già effettuato dal contribuente;
annullamento avvenuto soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione, non potendosi ritenere tale il generico richiamo di parte appellata alle molteplici correzioni dei modelli dichiarativi presentati dal contribuente, che venivano poi a tradursi nel recupero de quo, al quale il contribuente avrebbe prestato acquiescenza.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare parziale accoglimento in quanto parzialmente fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento nei limiti suindicati, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente condanna delle parti appellate alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Conferma nel resto.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente estensore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente e Relatore CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice D'AMBROSIO CORRADO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3146/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Viale Dei Longobardi 82100 Benevento BN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230002063172 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7601/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza alle alle ore 9:40 Resistente/Appellato: Nessuno è presente in udienza alle alle ore 9:40
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 1237/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado in composizione monocratica di Benevento – sez.
3 - in data 17.10.2024 e depositata il 22.10.2024
- con la quale si dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese – il Sig. Ricorrente_1 propone appello, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella misura in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere anziché annullare la cartella di pagamento impugnata, in quanto avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di un debito inesistente, chiedendo, di conseguenza, anche la condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Le Parte appellata Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, deducendo la correttezza della pronuncia di prime cure, giacché la cessata materia del contendere derivava dall'accoglimento da parte dell'Ufficio di un'istanza di autotutela finalizzata allo sgravio della cartella di pagamento odiernamente impugnata, che veniva accolta dall'Ufficio in data 23.07.2024.
La parte appellata DE si costituiva altresì in giudizio, rilevando in punto di rito la propria carenza di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione proposta è parzialmente fondata e pertanto meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Sotto il profilo della declaratoria di cessata materia del contendere, la sentenza di primo grado appare immune da censure.
Ed invero, a seguito di istanza di sgravio, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto in data 23.07.2024 a sgravare l'intero importo oggetto della cartella di pagamento impugnata
(euro 7.327,34), di talché, nessun ulteriore effetto favorevole al contribuente poteva derivare da una pronuncia caducatoria dell'atto impositivo impugnato da parte del giudice di prime cure.
Diversamente, la pronuncia di primo grado risulta emendabile con riguardo alla regolamentazione delle spese.
Il Giudice di prime cure ha, invero, errato nell'applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92 e 92 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di compensare le spese, senza tener conto del principio di soccombenza virtuale, secondo cui
“In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 1230 del 19.01.2007,
Nominativo_1 Nominativo_2Presidente , Estensore;
conf., ex plurimis: Cass. civ., Sez. V, Sentenza n. 21380 del 04.10.2006, Presidente Nominativo_3, Estensore Genovese;
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza n. 22231
Nominativo_4 Nominativo_4del 26.10.2011, Presidente , Estensore ). Nel caso di specie, risulta evidentemente sussistente il presupposto per la condanna alle spese delle parti appellate, parti soccombenti in via virtuale, avendo tardivamente proceduto all'annullamento in via di autotutela della cartella di pagamento emessa in maniera illegittima nonostante il pagamento del tributo già effettuato dal contribuente;
annullamento avvenuto soltanto a seguito dall'instaurazione del contenzioso da parte del contribuente, senza alcuna ragionevole giustificazione, non potendosi ritenere tale il generico richiamo di parte appellata alle molteplici correzioni dei modelli dichiarativi presentati dal contribuente, che venivano poi a tradursi nel recupero de quo, al quale il contribuente avrebbe prestato acquiescenza.
Pertanto, il gravame spiegato dalla parte appellante può trovare parziale accoglimento in quanto parzialmente fondato e l'atto di appello appare, dunque, meritevole di accoglimento nei limiti suindicati, derivandone la riforma dell'impugnata sentenza e la conseguente condanna delle parti appellate alle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate - tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva non particolare complessità della controversia - in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate per il primo grado in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge e per il secondo grado in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Conferma nel resto.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025
Il Presidente estensore