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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/06/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
R.G. 2092/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 17.06.2025, alle ore 12:00, sono presenti per la ricorrente l'avv. Luca D'Angelo in sostituzione dell'avv. Cerulli, che insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni eccependo la tardività della costituzione e delle eccezioni ivi sollevate;
per il resistente è presente l'avv. D'Angelo, che insiste nelle proprie difese ed eccezioni CP_1 associandosi alla contestata tardività della costituzione;
è presente anche l'avv. Quercini Giampaolo per la resistente costituitasi in data CP_2
10.06.2025, lil quale, previa revoca della dichiarazione di contumacia, insiste nelle proprie difese.
Le parti discutono oralmente la controversia.
Il Giudice, esaurita la discussione, REVOCA la dichiarazione di contumacia della resistente
[...]
e alle 12:16 si ritira in Camera di consiglio per la decisione. CP_2
Il Giudice, alle ore 12:25, esaurita la Camera di consiglio, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies, sentite le parti e le rispettive conclusioni, dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2092/2024 tra le seguenti parti:
- , (c.f. , nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 proprio e quale erede legittima di , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Persona_1
Cerulli, come da procura in atti;
- ricorrente/attrice –
contro
- , nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. D'Angelo Marina, come da procura in atti;
- convenuta/resistente –
e contro
- nata a [...] il [...] (c.f. , CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa dall'avv. Quercini Giampaolo, come da procura in atti;
- convenuta/resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 4.11.2024, la ricorrente, premettendo di essere la vedova di e madre del resistente , asseriva che, in Persona_1 Controparte_3 costanza di matrimonio, il 19.05.1988, unitamente al marito, con atto a rogito Notaio di Per_2
Genova rep. 176 avevano acquistato l'immobile sito in Albisola Superiore Via dei Bicchio 13/12.
L'attrice asseriva che il medesimo immobile fosse stato poi successivamente alienato e che il ricavato della vendita fosse stato trattenuto interamente dal marito della ricorrente, che successivamente lo aveva utilizzato per donare la somma di € 153.500,00 al figlio ed alla nuora, i quali a loro volta lo avevano utilizzato per pagare parte del prezzo di acquisto della casa coniugale;
ed infatti, con atto a rogito notaio di Savona del 27 Novembre 2014 rep. 122277, e Per_3 Controparte_3 CP_2 hanno acquistato l'immobile sito in Albissola Superiore Via degli Ulivi 7 (cfr. doc. n. 4 prod.
[...] ricorrente). In detto atto, redatto in assenza di testimoni, all'articolo 3 pag. 5 risulta che gli acquirenti e dichiarano che detta somma, utilizzata per il parziale pagamento Controparte_3 CP_2 del prezzo di acquisto, era stata loro donata da attraverso un bonifico bancario Persona_1 fatto sul conto corrente dei convenuti, in quanto provvista proveniente dalla vendita di un immobile di sua proprietà.
2 Stante il mancato rispetto della forma pubblica, non potendosi trattare di una donazione indiretta né di modico valore, la ricorrente spiegava domanda di accertamento della nullità della donazione. In subordine, spiegava domanda volta alla reintegrazione della propria quota di legittima, nella ragione del 50% ciascuno.
Si costituiva , il quale, nel contestare le domande ex adverso proposte, sollevava Controparte_3 una eccezione di compensazione con la propria quota di legittima che sarebbe a lui spettata in qualità di erede legittimario, compensazione data dalla sostanziale corrispondenza del valore da restituire, rivalutato alla data odierna, con il valore della quota di legittima.
Si costituiva tardivamente la resistente la quale asseriva l'esistenza di una CP_2 donazione indiretta, come tane non bisognosa della forma solenne, e l'improcedibilità, o comunque l'inammissibilità della domanda subordinata in quanto priva del necessario adempimento dell'inventario, come richiesto dall'art. 564 c.p.c.
Alla prima udienza del 7.02.2025 la causa veniva ritenuta di valore documentale e rinviata per la discussione orale e la stesura della presente decisione, previe note conclusive autorizzate.
Ebbene, venendo al merito della decisione, si ritiene che la donazione in questione abbia ad oggetto il denaro e si sostanzi, pertanto, in una donazione diretta dello stesso, in favore di entrambi gli acquirenti, priva della forma solenne prevista per legge, come tale nulla ex art. 782 c.c.
Occorre infatti valorizzare quanto chiarito, anche più di recente, da Cassazione civile sez. II,
12/06/2024, n.16329, secondo la quale “la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare
l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga
l'intero costo” (Cass., 30 maggio 2017 n. 13619; Id., 31 gennaio 2014 n. 2149). Nel caso di specie, è incontestato che agli acquirenti fosse stata elargita, in tempistiche antecedenti e comunque non contestuali all'atto notarile del 27.11.2014, una somma nettamente inferiore al prezzo complessivo dell'immobile, circostanza di cui gli stessi acquirenti davano anche traccia nell'atto notarile. Né può ritenersi sussistente una donazione indiretta del denaro e non dell'immobile, come sostenuto dalla resistente in CP_2 quanto, in caso di dazione di una provvista, la donazione può aver ad oggetto o direttamente il denaro o indirettamente l'immobile, tertium non datur (come si desume anche da Cass. civ., SS.UU., n. 18725 del
2017 che si esprime in termini di donazione diretta “ad esecuzione indiretta” di denaro o titoli, se effettuata tramite bancogiro).
L'eccezione di compensazione formulata dal convenuto non può essere accolta, in quanto, CP_1 nel silenzio delle parti, non appare certo il valore dell'intero asse ereditario e della conseguente quota di legittima spettante al resistente, quindi non sussistono i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. Fra l'altro, trattandosi di debito di valuta e quindi di una somma certa, non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria 3 ma sono dovuti solo gli interessi legali dalla costituzione in mora ex art. 1224 c.c. (ex alia, Cass. civ. sent.
1.03.2016, n. 4039).
In virtù della soccombenza, i convenuti devono essere condannati – non in solido ma ciascuno per sé, non trattandosi all'evidenza della medesima posizione difensiva – al pagamento delle spese di lite da liquidarsi sulla base del DM 147/22, tutte le fasi escluso quella istruttoria e ai valori minimi, dato l'esiguo impegno difensivo profuso.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte,
P.Q.M.
- ACCOGLIE la domanda principale formulata dall'attrice, ACCERTA la nullità della donazione di
€ 153.500,00 da nei confronti di e e, Persona_1 Controparte_3 CP_2
CONDANNA i resistenti – nella misura del 50% ciascuno – alla restituzione alla ricorrente, per il conferimento alla massa ereditaria, dell'importo di € 153.500,00 oltre interessi legali dalla mora.
- CONDANNA ciascun resistente, ognuno per sé, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali ed € 786,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 17.06.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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