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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EM AR, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002002982
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190003768768 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200002369206 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292202100232767 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210027234048 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220004716812 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010108178 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Nominativo_3 alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi:
In via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione di pagamento impugnata, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. I, II, III e IV;
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale/quinquennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della Pretesa vantata.
Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre a favore del sottoscritto
Procuratore, il quale dichiara di essere antistatario per averle personalmente anticipate.
Resistente/ADER : non costitutito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AL il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Canicattì in Indirizzo_1 presso lo studio degli avv.ti Nominativo_1 e Nominativo_2 che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 900 2002982/000 notificata dall'ADER in data
19.02.2024 e le sei cartelle di pagamento sottese.
La difesa con il ricorso, notificato in data 25.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- NE, eccepiva la nullità degli atti impugnati:
I – per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
II – per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
III – La nullità della cartella di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n.
32/2001 nonchè dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90;
IV- per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale e/o quinquennale dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all' asserita notifica delle stesse cartelle di pagamento, in mancanza della notifica di validi atti interruttivi.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER ritualmente chiamata in giudizio, come da documentazione prodotta agli atti, non si è costituita.
In data 29.01.2026 la difesa del ricorrente produceva copia dell'atto impugnato, per errore materiale non allegato al ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. In via pregiudiziale questo Giudice prende atto della produzione in data 29.01.2026 da parte del ricorrente dell'atto impugnato , non allegato al ricorso, evidenziando che nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione.
Tant'è che la disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente prevede all'art. 22, D.Lgs. n. 546/1992 la grave sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso soltanto nel caso di mancato deposito - nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso a controparte - degli atti e documenti indicati al comma 1, ovvero
“l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” nonché, oggi, a seguito dell'introduzione del processo tributario telematico (PTT), del ricorso con l'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo PEC
(ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/92).
Nel caso, invece, del mancato deposito degli atti previsti dal comma 4 dell'art. 22, secondo cui “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”, per essi, infatti, la norma non ne prescrive il deposito a pena di inammissibilità.
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione di nullità della cartella opposta “per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata”.
Ed invero preso atto della contumacia dell'Agenzia della NE, attesa la mancanza di documenti probatori attestanti la regolare e/o l'esistenza dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata;
fatto proprio il principio di diritto secondo il quale la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartelle di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" e d'altronde" tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli ,rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria.( Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007, Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019; Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018);
tutto ciò preso atto e ritenuto, il provvedimento d'intimazione impugnato va dichiarato illegittimo e annullato per violazione del giusto procedimento, attesa l'omessa prova della rituale notifica delle sottese cartelle di pagamento.
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso d'intimazione opposto. Condanna l'ADER al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 800,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso d'intimazione opposto.
Condanna l'ADER al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 800,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari. AL,
09.02.2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PETIX EM AR, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 506/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Legale Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - AL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220249002002982
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220190003768768 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220200002369206 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292202100232767 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220210027234048 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220004716812 BOLLO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220220010108178 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 10/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Nominativo_3 alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, accogliere nella forma e nel merito il presente ricorso indi:
In via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza delle relative notifiche degli atti impugnati e delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione di pagamento impugnata, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. I, II, III e IV;
Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale/quinquennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della Pretesa vantata.
Con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 C.P.C., da distrarre a favore del sottoscritto
Procuratore, il quale dichiara di essere antistatario per averle personalmente anticipate.
Resistente/ADER : non costitutito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AL il sig. Ricorrente_1, elettivamente domiciliato a Canicattì in Indirizzo_1 presso lo studio degli avv.ti Nominativo_1 e Nominativo_2 che unitamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 292 2024 900 2002982/000 notificata dall'ADER in data
19.02.2024 e le sei cartelle di pagamento sottese.
La difesa con il ricorso, notificato in data 25.03.2024 all'Agenzia delle Entrate- NE, eccepiva la nullità degli atti impugnati:
I – per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata;
II – per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
III – La nullità della cartella di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n.
32/2001 nonchè dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90;
IV- per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione triennale e/o quinquennale dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all' asserita notifica delle stesse cartelle di pagamento, in mancanza della notifica di validi atti interruttivi.
Concludeva nei termini sopra riportati.
L'ADER ritualmente chiamata in giudizio, come da documentazione prodotta agli atti, non si è costituita.
In data 29.01.2026 la difesa del ricorrente produceva copia dell'atto impugnato, per errore materiale non allegato al ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. In via pregiudiziale questo Giudice prende atto della produzione in data 29.01.2026 da parte del ricorrente dell'atto impugnato , non allegato al ricorso, evidenziando che nell'ambito del processo tributario l'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 non prevede alcuna sanzione per l'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione da cui si ricava la prova della tempestività dell'impugnazione.
Tant'è che la disciplina della costituzione in giudizio del ricorrente prevede all'art. 22, D.Lgs. n. 546/1992 la grave sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso soltanto nel caso di mancato deposito - nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso a controparte - degli atti e documenti indicati al comma 1, ovvero
“l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale” nonché, oggi, a seguito dell'introduzione del processo tributario telematico (PTT), del ricorso con l'attestazione di conformità all'originale notificato a mezzo PEC
(ex art. 22, comma 3, D.Lgs. n. 546/92).
Nel caso, invece, del mancato deposito degli atti previsti dal comma 4 dell'art. 22, secondo cui “unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”, per essi, infatti, la norma non ne prescrive il deposito a pena di inammissibilità.
In diritto, la Corte ritiene di poter definire la controversia sulla base della “ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione , senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato – comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc
(giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
Ci si riferisce alla questione prospettata con l'eccezione di nullità della cartella opposta “per violazione dell'art 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata”.
Ed invero preso atto della contumacia dell'Agenzia della NE, attesa la mancanza di documenti probatori attestanti la regolare e/o l'esistenza dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione impugnata;
fatto proprio il principio di diritto secondo il quale la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie cartelle di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" e d'altronde" tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli ,rimanendo esposto alla successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
ovvero di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria.( Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007, Sez. 5, sentenza n. 13641 del 21/05/2019; Sez. 5, ordinanza n. 31070 del 30/11/2018);
tutto ciò preso atto e ritenuto, il provvedimento d'intimazione impugnato va dichiarato illegittimo e annullato per violazione del giusto procedimento, attesa l'omessa prova della rituale notifica delle sottese cartelle di pagamento.
In ragione di quanto sopra argomentato, la Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso d'intimazione opposto. Condanna l'ADER al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 800,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'avviso d'intimazione opposto.
Condanna l'ADER al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente che liquida in complessivi
€ 800,00, oltre contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi ai difensori antistatari. AL,
09.02.2026. Il Giudice Monocratico Emanuela Maria Petix