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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 37776 del 2022, vertente
TRA
- ( , nato a Vittoria (RG) in [...] Parte_1 C.F._1
10.05.1970, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Fazi e Antonella Passerini, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- CONCETTA ( ), nata a Niscemi (CL) in [...] CP_1 C.F._2 09.01.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Manasse, giusta procura in atti;
-resistente contumace- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando Parte_1 che: in data 20.07.1993 nel Comune di Niscemi (CL) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la signora (trascritto nei registri degli atti di matrimonio CP_2 del predetto Comune, anno 1993, n. 53, P. 2 S. A), e dalla loro unione erano nati i figli
(30.12.1993) e (18.03.2003); la residenza familiare era stata fissata in Per_1 Per_2 Roma, Via Antonio Galtarossa 39; con il passare del tempo l'unione matrimoniale si era logorata, venendo meno l'affectio coniugalis tra le parti;
con sentenza non definitiva n. 14214/2014 pubbl. il 01/07/2014 RG n. 30443/2013 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti e con successiva sentenza n. 4861/2017 pubbl. il
09/03/2017 rigettava le rispettive domande di addebito, affidava ad entrambi i genitori l'allora FI minore collocandola presso la madre disponendo, con riguardo Per_2 all'abitazione familiare, l'assegnazione di una porzione (segnatamente il secondo piano) alla sig.ra lasciando la restante parte nella disponibilità del marito, disponeva un CP_1 contributo paterno per i figli , maggiorenne ma non autonomo, e di Per_1 Per_2 complessivi € 400 (€ 200 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, infine rigettava la domanda di mantenimento formulata dalla moglie nei confronti del marito.
Successivamente, parte ricorrente esponeva che il figlio aveva raggiunto la propria Per_1 indipendenza economica, lasciando la casa familiare e trasferendosi presso altra dimora, mentre la FI era rimasta a vivere assieme alla madre. Per_2
Pertanto, decorsi i termini di legge, il sig. chiedeva la cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, l'assegnazione della porzione (secondo piano) della casa coniugale alla moglie, almeno sino a quando la FI sarebbe rimasta a convivere con lei, Per_2 un assegno per il mantenimento di di € 200, da corrispondersi direttamente alla Per_2 stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie e la revoca del contributo per il mantenimento di , il quale da anni aveva raggiunto la propria indipendenza sotto il Per_1 profilo economico, con un impiego a tempo indeterminato, lasciando la casa familiare e trasferendosi in altra abitazione.
Si costituiva in giudizio la sig. la quale, aderendo alla domanda di divorzio nonché CP_1 a quelle afferenti all'assegnazione della ex casa coniugale e alla revoca del contributo per il mantenimento del figlio , contestava quanto altro dedotto dal sig. , Per_1 Pt_1 evidenziando di aver sempre provveduto in via pressoché esclusiva all'accudimento e crescita dei figli e alla gestione della casa, consentendo al marito di investire sulla sua crescita professionale;
aveva lasciato, subito dopo la nascita del primogenito , la Per_1 facoltà di medicina presso cui era iscritta a Catania, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali. Chiedeva un assegno divorzile non inferiore ad € 200 mensili e un assegno di € 500 per il mantenimento della FI , maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 24.01.2023 comparivano le parti: il ricorrente rappresentava di essersi allontanato dalla casa familiare, trasferendosi presso altro domicilio (in Roma, via della Fattoria di Torrenova 52), al canone mensile di € 650/00 mensili, lasciando dal mese di luglio 2022 alla FI , studentessa universitaria Per_2 iscritta alla facoltà di infermieristica, il primo piano dell'appartamento sito in Roma, via Antonio Caltarossa 39. Chiedeva pertanto, in modifica delle domande di cui al ricorso introduttivo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e la possibilità di corrispondere direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento. Di contro, invece, parte resistente, confermando la circostanza che la FI, dal mese di settembre del 2022, si era trasferita presso l'appartamento posto al primo piano della casa familiare, rappresentava che per il resto continuava a fare riferimento a lei per tutte le Per_2 incombenze quotidiane.
Con ordinanza del 25.01.2023 il Presidente f.f., in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, revocava l'assegno di mantenimento paterno per il figlio , a far data dal Per_1 mese successivo al deposito del ricorso e confermava le ulteriori statuizioni separative, (assegno per il mantenimento della FI di € 200 e assegnazione della casa Per_2 familiare). Alla prima udienza istruttoria del 17.05.2023 il GI, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., riservando la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza del 08.11.2023, il giudice istruttore, ritenuto opportuno procedere all'ascolto della FI maggiorenne sulla sua vita, sugli studi Per_2 intrapresi, sulla casa di abitazione e sulla circostanza se continui a far riferimento alla madre per tutte le incombenze quotidiane, delegava per l'espletamento dei predetti incombenti il GOP. Sentita la FI maggiorenne all'udienza del 20.02.2024, in Per_2 data 09.04.2024 la difesa di , sulla scorta delle dichiarazioni effettuate dalla Pt_1 ragazza (“… abito in quella casa con due mie amiche con le quali dividiamo tutte le spese, ivi comprese le spese di utenze e vitto … tutta la gestione della casa dove vivo, bucato, spesa ed altre incombenze viene fatta in autonomia tra noi tre ragazze. Qualche volta vado a cena da mia madre all'incirca una volta la settimana … io pratico anche l'equitazione e le spese relative vengono pagate interamente da mio padre mentre le spese relative agli studi mi vengono pagate da entrambi i genitori al 50% … tutte le rimanenti spese, tipo vitto, bollette, spostamenti mi vengono pagate interamente da mio padre che mi eroga circa 400,00 euro al mese. Preciso che oltre alla suddetta somma mio padre eroga a mia madre quale contributo al mio mantenimento la somma mensile di euro 200,00 che mia madre mi devolve integralmente e ciò accade tutti i mesi … quando ho bisogno di altre cose e non mi bastano i soldi che mi danno in quel mese chiedo i soldi a mia madre, in passato era sempre mio padre che mi dava i soldi necessari per soddisfare le mie esigenze quotidiane ma da circa un annetto anche mia madre mi supporta economicamente”) nonché del mutato assetto familiare, depositava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori chiedendo fosse disposto l'obbligo per il padre di corrispondere direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento Per_2 nonché che fosse revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra CP_1 in ragione della cessazione della convivenza con la FI.
Con provvedimento del 19.04.2024 il Giudice Istruttore, letta l'istanza di modifica depositata da parte ricorrente nonché le dichiarazioni rese dalla FI all'udienza Per_2 del 20.02.2024, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva che il padre corrispondesse direttamente alla FI l'assegno per il suo mantenimento. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024 emergeva che la signora a decorrere dal 22.05.2024 era stata destinataria di un provvedimento di CP_1 licenziamento da parte dell'amministrazione scolastica di appartenenza e aveva altresì subito uno forte shock emotivo (in data 16.04.2024 il Dipartimento salute mentale dell'ASL ROMA2 diagnosticava alla signora “Sindrome Affettiva CP_2 Bipolare, Ricorrente” -ICD-9: 296.30) Il GI riservava la causa al Collegio per la decisione concedendo termini di legge per comparse e repliche. In data 08.01.2025 parte ricorrente depositava istanza per lo stralcio della memoria conclusionale di parte resistente, illeggibile, e conseguente rimessione in termini per repliche.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relative alla assegnazione della casa familiare, all'assegno per il mantenimento della FI , Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, all'assegno divorzile richiesto dalla signora CP_1
Contributo al mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare Nell'ordinanza presidenziale del 25.01.2023 era stato stabilito, in parziale modifica delle condizioni separative, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio – Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, avuto riguardo alla concorde richiesta di entrambe le parti, ed era stato confermato il contributo paterno per il mantenimento di da corrispondere alla signora di € 200 mensili. Per_2 CP_1
Con successivo provvedimento del 19.04.2024, il giudice istruttore prendeva atto della mutata situazione di , studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Scienze Per_2 infermieristiche, la quale, dal settembre 2022 (per espressa ammissione della madre) si era trasferita presso l'appartamento al primo piano della ex casa familiare (assegnato al sig. in sede di separazione), convivendo con alcune amiche e provvedendo da Pt_1 sola alla gestione della casa, alla spesa, e alle faccende domestiche e disponeva che il padre corrispondesse direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento. Dalla istruttoria svolta si è avuta la conferma che vive, ormai dal mese di Per_2 settembre 2022, nell'appartamento posto al primo piano della ex casa familiare (assegnato al padre in sede di separazione) assieme ad alcune amiche, provvedendo autonomamente alla gestione quotidiana, restando sostenuta dall'aiuto dei genitori. La situazione di si è ormai cristallizzata. Per_2
Pertanto, dato atto delle necessità ed esigenze di vita della FI, avuto riguardo al sostegno offerto da entrambi i genitori in proporzione alle loro possibilità, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori, conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per dovuto dal sig. alla signora dal 19.04.2024, evidenziando che Per_2 Pt_1 CP_1 non vi sono i presupposti per determinare un assegno per in quanto la relativa Per_2 domanda dovrebbe essere proposta dalla FI, legittimata attiva in proprio, in autonomo giudizio. Va disposta altresì la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig.
, alla signora Entrambi i figli maggiorenni, ed , hanno Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 lasciato la casa familiare, il primo trasferendosi in un immobile di proprietà esclusiva della madre, mentre nell'appartamento al primo piano della casa familiare, ove Per_2 viveva il padre, trasferitosi in un immobile in locazione. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, e le domande avendo la predetta abitazione perso la funzione di habitat domestico.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata dalla signora di riconoscimento in suo favore CP_1 di un assegno divorzile di € 200, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 25.01.2023, erano stati confermati i provvedimenti separativi, ove non era previsto alcun contributo per il mantenimento della moglie. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Compiute tali premesse, va accertata la situazione delle parti. Il sig. è infermiere dipendente dell'ARES 118 percependo uno stipendio mensile Pt_1 netto di circa 2.000/2.100€ (per 13 mensilità) (ANNO 2019: reddito lordo € 42.886 reddito netto € 27.515; ANNO 2020: reddito lordo € 52.185 reddito netto € 33.647; ANNO 2021: reddito lordo € 49.900 reddito netto € 32.167; ANNO 2022: reddito lordo
€ 44.397 reddito netto € 29.576; ANNO 2023: reddito lordo € 41.179 reddito netto € 25.559). Il ricorrente è proprietario della ex casa familiare sita in Roma, Via di Galtarossa
39, acquistata nel 1999, suddivisa in due appartamenti indipendenti (secondo piano assegnato in sede di separazione alla sig.ra e primo piano rimasto nella disponibilità CP_1 del sig. e ad oggi occupato dalla FI ), oltre al 50 % di due unità Pt_1 Per_2 immobiliari in località Niscemi (CL). Inoltre, il sig. ha dichiarato di farsi carico Pt_1 del canone di locazione dell'appartamento in cui vive (sito in Roma, Via della Fattoria di Torrenova 52) di € 650 mensili, nonché interamente delle spese di istruzione, ludiche e mediche per . Per_2
La signora ha dichiarato di svolgere attività di insegnante di sostegno di scuola CP_1 primaria con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di
€ 1.500 (per 13 mensilità), di essere proprietaria dei seguenti cespiti immobiliari: appartamento in Roma, Via Vittorio Rossi 3, ad oggi occupato dal figlio;
la quota Per_1 di 1/6 di 4 immobili in località Niscemi oltre ad altrettanti terreni. In sede di conclusioni, la signora (nelle note scritte per l'udienza del 30.10.2024) CP_1 ha rappresentato di aver avuto una modificazione in peius della propria situazione finanziaria e lavorativa, di aver subito una estorsione, perdendo tutti i risparmi di cui disponeva pervenuti dall'eredità paterna (somma ammontante a circa € 100.000), e di essere stata destinataria di provvedimento di licenziamento.
Sulla scorta di quanto dedotto, analizzata la situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, il Collegio osserva che quanto dedotto dalla signora – CP_1 licenziamento- è stato contestato dalla controparte, che ha dedotto il suo reintegro sul posto di lavoro, a seguito di impugnativa del licenziamento e ripresa di servizio in data
28.11.2024 e non è stato confermato negli scritti difensivi finali.
La resistente inoltre è proprietaria – come dalla stessa espresso nella dichiarazione sostitutiva versata in atti – di altra abitazione in Roma situata in Via Vittorio Rossi, divisa in due unità di cui una concessa in locazione a terzi e l'altra in uso al figlio , oltre Per_1 ad essere comproprietaria di quote di immobili in località Niscemi e di vari terreni. dall'esame degli atti, è emerso che la signora, durante la vita matrimoniale e dopo la separazione, ha sempre provveduto autonomamente al proprio sostentamento, potendo contare anche su risorse familiari (pervenute iure hereditatis). Pertanto, certamente manca la componente assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la signora di beni, mobili e immobili, in grado di garantirle la autosufficienza economica, ma manca anche il profilo compensativo-perequativo (commisurato al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi). Invero la funzione compensativo perequativa va valutata in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n.
32014 del 2022). Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze, deve ritenersi infondata la domanda di assegno divorzile.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza non definitiva n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 30.09.2000, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- revoca l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere l'assegno per il Pt_1 mantenimento del figlio , a far data dal deposito del ricorso;
Per_1
- revoca l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere l'assegno per il Pt_1 mantenimento della FI , come specificato in motivazione;
Per_2
- revoca l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 37776 del 2022, vertente
TRA
- ( , nato a Vittoria (RG) in [...] Parte_1 C.F._1
10.05.1970, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta De Fazi e Antonella Passerini, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- CONCETTA ( ), nata a Niscemi (CL) in [...] CP_1 C.F._2 09.01.1974, rappresentata e difesa dall'avv. Donatella Manasse, giusta procura in atti;
-resistente contumace- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale rappresentando Parte_1 che: in data 20.07.1993 nel Comune di Niscemi (CL) aveva contratto matrimonio con rito concordatario con la signora (trascritto nei registri degli atti di matrimonio CP_2 del predetto Comune, anno 1993, n. 53, P. 2 S. A), e dalla loro unione erano nati i figli
(30.12.1993) e (18.03.2003); la residenza familiare era stata fissata in Per_1 Per_2 Roma, Via Antonio Galtarossa 39; con il passare del tempo l'unione matrimoniale si era logorata, venendo meno l'affectio coniugalis tra le parti;
con sentenza non definitiva n. 14214/2014 pubbl. il 01/07/2014 RG n. 30443/2013 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale delle parti e con successiva sentenza n. 4861/2017 pubbl. il
09/03/2017 rigettava le rispettive domande di addebito, affidava ad entrambi i genitori l'allora FI minore collocandola presso la madre disponendo, con riguardo Per_2 all'abitazione familiare, l'assegnazione di una porzione (segnatamente il secondo piano) alla sig.ra lasciando la restante parte nella disponibilità del marito, disponeva un CP_1 contributo paterno per i figli , maggiorenne ma non autonomo, e di Per_1 Per_2 complessivi € 400 (€ 200 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie, infine rigettava la domanda di mantenimento formulata dalla moglie nei confronti del marito.
Successivamente, parte ricorrente esponeva che il figlio aveva raggiunto la propria Per_1 indipendenza economica, lasciando la casa familiare e trasferendosi presso altra dimora, mentre la FI era rimasta a vivere assieme alla madre. Per_2
Pertanto, decorsi i termini di legge, il sig. chiedeva la cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, l'assegnazione della porzione (secondo piano) della casa coniugale alla moglie, almeno sino a quando la FI sarebbe rimasta a convivere con lei, Per_2 un assegno per il mantenimento di di € 200, da corrispondersi direttamente alla Per_2 stessa, oltre alla metà delle spese straordinarie e la revoca del contributo per il mantenimento di , il quale da anni aveva raggiunto la propria indipendenza sotto il Per_1 profilo economico, con un impiego a tempo indeterminato, lasciando la casa familiare e trasferendosi in altra abitazione.
Si costituiva in giudizio la sig. la quale, aderendo alla domanda di divorzio nonché CP_1 a quelle afferenti all'assegnazione della ex casa coniugale e alla revoca del contributo per il mantenimento del figlio , contestava quanto altro dedotto dal sig. , Per_1 Pt_1 evidenziando di aver sempre provveduto in via pressoché esclusiva all'accudimento e crescita dei figli e alla gestione della casa, consentendo al marito di investire sulla sua crescita professionale;
aveva lasciato, subito dopo la nascita del primogenito , la Per_1 facoltà di medicina presso cui era iscritta a Catania, rinunciando alle proprie aspirazioni professionali. Chiedeva un assegno divorzile non inferiore ad € 200 mensili e un assegno di € 500 per il mantenimento della FI , maggiorenne ma economicamente non Per_2 autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 24.01.2023 comparivano le parti: il ricorrente rappresentava di essersi allontanato dalla casa familiare, trasferendosi presso altro domicilio (in Roma, via della Fattoria di Torrenova 52), al canone mensile di € 650/00 mensili, lasciando dal mese di luglio 2022 alla FI , studentessa universitaria Per_2 iscritta alla facoltà di infermieristica, il primo piano dell'appartamento sito in Roma, via Antonio Caltarossa 39. Chiedeva pertanto, in modifica delle domande di cui al ricorso introduttivo, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e la possibilità di corrispondere direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento. Di contro, invece, parte resistente, confermando la circostanza che la FI, dal mese di settembre del 2022, si era trasferita presso l'appartamento posto al primo piano della casa familiare, rappresentava che per il resto continuava a fare riferimento a lei per tutte le Per_2 incombenze quotidiane.
Con ordinanza del 25.01.2023 il Presidente f.f., in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, revocava l'assegno di mantenimento paterno per il figlio , a far data dal Per_1 mese successivo al deposito del ricorso e confermava le ulteriori statuizioni separative, (assegno per il mantenimento della FI di € 200 e assegnazione della casa Per_2 familiare). Alla prima udienza istruttoria del 17.05.2023 il GI, assegnava i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., riservando la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva sullo status n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni. In prosieguo di giudizio, all'udienza del 08.11.2023, il giudice istruttore, ritenuto opportuno procedere all'ascolto della FI maggiorenne sulla sua vita, sugli studi Per_2 intrapresi, sulla casa di abitazione e sulla circostanza se continui a far riferimento alla madre per tutte le incombenze quotidiane, delegava per l'espletamento dei predetti incombenti il GOP. Sentita la FI maggiorenne all'udienza del 20.02.2024, in Per_2 data 09.04.2024 la difesa di , sulla scorta delle dichiarazioni effettuate dalla Pt_1 ragazza (“… abito in quella casa con due mie amiche con le quali dividiamo tutte le spese, ivi comprese le spese di utenze e vitto … tutta la gestione della casa dove vivo, bucato, spesa ed altre incombenze viene fatta in autonomia tra noi tre ragazze. Qualche volta vado a cena da mia madre all'incirca una volta la settimana … io pratico anche l'equitazione e le spese relative vengono pagate interamente da mio padre mentre le spese relative agli studi mi vengono pagate da entrambi i genitori al 50% … tutte le rimanenti spese, tipo vitto, bollette, spostamenti mi vengono pagate interamente da mio padre che mi eroga circa 400,00 euro al mese. Preciso che oltre alla suddetta somma mio padre eroga a mia madre quale contributo al mio mantenimento la somma mensile di euro 200,00 che mia madre mi devolve integralmente e ciò accade tutti i mesi … quando ho bisogno di altre cose e non mi bastano i soldi che mi danno in quel mese chiedo i soldi a mia madre, in passato era sempre mio padre che mi dava i soldi necessari per soddisfare le mie esigenze quotidiane ma da circa un annetto anche mia madre mi supporta economicamente”) nonché del mutato assetto familiare, depositava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori chiedendo fosse disposto l'obbligo per il padre di corrispondere direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento Per_2 nonché che fosse revocata l'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra CP_1 in ragione della cessazione della convivenza con la FI.
Con provvedimento del 19.04.2024 il Giudice Istruttore, letta l'istanza di modifica depositata da parte ricorrente nonché le dichiarazioni rese dalla FI all'udienza Per_2 del 20.02.2024, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva che il padre corrispondesse direttamente alla FI l'assegno per il suo mantenimento. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024 emergeva che la signora a decorrere dal 22.05.2024 era stata destinataria di un provvedimento di CP_1 licenziamento da parte dell'amministrazione scolastica di appartenenza e aveva altresì subito uno forte shock emotivo (in data 16.04.2024 il Dipartimento salute mentale dell'ASL ROMA2 diagnosticava alla signora “Sindrome Affettiva CP_2 Bipolare, Ricorrente” -ICD-9: 296.30) Il GI riservava la causa al Collegio per la decisione concedendo termini di legge per comparse e repliche. In data 08.01.2025 parte ricorrente depositava istanza per lo stralcio della memoria conclusionale di parte resistente, illeggibile, e conseguente rimessione in termini per repliche.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, e segnatamente quella relative alla assegnazione della casa familiare, all'assegno per il mantenimento della FI , Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, all'assegno divorzile richiesto dalla signora CP_1
Contributo al mantenimento dei figli e assegnazione della casa familiare Nell'ordinanza presidenziale del 25.01.2023 era stato stabilito, in parziale modifica delle condizioni separative, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio – Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, avuto riguardo alla concorde richiesta di entrambe le parti, ed era stato confermato il contributo paterno per il mantenimento di da corrispondere alla signora di € 200 mensili. Per_2 CP_1
Con successivo provvedimento del 19.04.2024, il giudice istruttore prendeva atto della mutata situazione di , studentessa universitaria iscritta alla facoltà di Scienze Per_2 infermieristiche, la quale, dal settembre 2022 (per espressa ammissione della madre) si era trasferita presso l'appartamento al primo piano della ex casa familiare (assegnato al sig. in sede di separazione), convivendo con alcune amiche e provvedendo da Pt_1 sola alla gestione della casa, alla spesa, e alle faccende domestiche e disponeva che il padre corrispondesse direttamente alla FI il contributo per il suo mantenimento. Dalla istruttoria svolta si è avuta la conferma che vive, ormai dal mese di Per_2 settembre 2022, nell'appartamento posto al primo piano della ex casa familiare (assegnato al padre in sede di separazione) assieme ad alcune amiche, provvedendo autonomamente alla gestione quotidiana, restando sostenuta dall'aiuto dei genitori. La situazione di si è ormai cristallizzata. Per_2
Pertanto, dato atto delle necessità ed esigenze di vita della FI, avuto riguardo al sostegno offerto da entrambi i genitori in proporzione alle loro possibilità, il Tribunale, fatti salvi i provvedimenti provvisori, conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per dovuto dal sig. alla signora dal 19.04.2024, evidenziando che Per_2 Pt_1 CP_1 non vi sono i presupposti per determinare un assegno per in quanto la relativa Per_2 domanda dovrebbe essere proposta dalla FI, legittimata attiva in proprio, in autonomo giudizio. Va disposta altresì la revoca dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig.
, alla signora Entrambi i figli maggiorenni, ed , hanno Pt_1 CP_1 Per_1 Per_2 lasciato la casa familiare, il primo trasferendosi in un immobile di proprietà esclusiva della madre, mentre nell'appartamento al primo piano della casa familiare, ove Per_2 viveva il padre, trasferitosi in un immobile in locazione. Sul punto, il Collegio, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, ha osservato che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Pertanto, nel caso di specie, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda, e le domande avendo la predetta abitazione perso la funzione di habitat domestico.
Assegno divorzile Con riguardo alla domanda formulata dalla signora di riconoscimento in suo favore CP_1 di un assegno divorzile di € 200, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 25.01.2023, erano stati confermati i provvedimenti separativi, ove non era previsto alcun contributo per il mantenimento della moglie. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Dell'istituto dell'assegno divorzile sono state elaborate nel tempo letture di diversa portata (si pensi alla pronuncia di legittimità n. 11504/2017). Il Collegio ritiene che le linee guida del percorso motivazionale debbano oggi trarsi dall'arresto delle Sezioni Unite del luglio 2018 (sentenza n. 18287), che realizza un punto di incontro equilibrato tra le diverse istanze che vengono in considerazione (da un lato la presa d'atto della fine del vincolo, ed i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione, dall'altro il principio di solidarietà che discende dal pregresso consorzio di vita e dalle scelte comuni compiute durante la vita matrimoniale). Deve essere quindi superata la concezione puramente assistenziale dell'assegno divorzile, con il precipitato del percorso argomentativo bifasico (in passato rigidamente distinto nei due passaggi relativi alla spettanza ed alla commisurazione dell'entità), per giungere ad un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.”, e rilevare quindi che “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”; di qui il riconoscimento di una natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativa-perequativa (commisurata al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi), ed infine risarcitoria (cui nel contesto della motivazione delle SU viene chiaramente riservato un minor rilievo ponderale). L'elemento autenticamente innovatore della pronuncia risiede proprio nel valore autonomo conferito al criterio compensativo, che può dunque venire in essere anche in assenza di esigenze propriamente assistenziali, e che si fonda sulla “…valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Si tratta di verificare quindi se nel costituire la comunità familiare i coniugi abbiano adottato delle decisioni che – nel ripartire tra di essi i ruoli e i compiti che discendono dall'art. 143 c.c. abbiano inciso sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In tali condizioni- ove il percorso di uno dei coniugi abbia subito un condizionamento significativo per effetto delle scelte condivise di cui sopra, è possibile riconoscere all'interessato un aiuto economico anche al di fuori di esigenze assistenziali in senso proprio, in seguito “…all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”; Al di fuori di tali ipotesi, l'assegno – sempre subordinato alla verifica di una sperequazione nella posizione dei due interessati - può essere attribuito unicamente ove emergano esigenze di natura assistenziale in senso stretto, ovvero nella ipotesi del tutto marginale della funzione riparativa/risarcitoria.
Occorre prendere dunque le mosse dalla ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi;
quindi deve verificarsi se sussista o meno uno squilibrio economico significativo, per poi verificare se le condizioni del coniuge svantaggiato possano definirsi inadeguate o in linea assoluta (funzione assistenziale) o in relazione all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future (funzione compensativo perequativa) in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Entrano poi nella valutazione le potenzialità del richiedente l'assegno di procurarsi mezzi propri, la durata del vincolo matrimoniale, e non ultima l'età (“… non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di Cassazione, e pienamente condivisa dal Collegio, consente, dunque, al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio;
gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “nomadi” senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura che è la risultante di scelte pregresse condivise e di una parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Compiute tali premesse, va accertata la situazione delle parti. Il sig. è infermiere dipendente dell'ARES 118 percependo uno stipendio mensile Pt_1 netto di circa 2.000/2.100€ (per 13 mensilità) (ANNO 2019: reddito lordo € 42.886 reddito netto € 27.515; ANNO 2020: reddito lordo € 52.185 reddito netto € 33.647; ANNO 2021: reddito lordo € 49.900 reddito netto € 32.167; ANNO 2022: reddito lordo
€ 44.397 reddito netto € 29.576; ANNO 2023: reddito lordo € 41.179 reddito netto € 25.559). Il ricorrente è proprietario della ex casa familiare sita in Roma, Via di Galtarossa
39, acquistata nel 1999, suddivisa in due appartamenti indipendenti (secondo piano assegnato in sede di separazione alla sig.ra e primo piano rimasto nella disponibilità CP_1 del sig. e ad oggi occupato dalla FI ), oltre al 50 % di due unità Pt_1 Per_2 immobiliari in località Niscemi (CL). Inoltre, il sig. ha dichiarato di farsi carico Pt_1 del canone di locazione dell'appartamento in cui vive (sito in Roma, Via della Fattoria di Torrenova 52) di € 650 mensili, nonché interamente delle spese di istruzione, ludiche e mediche per . Per_2
La signora ha dichiarato di svolgere attività di insegnante di sostegno di scuola CP_1 primaria con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di
€ 1.500 (per 13 mensilità), di essere proprietaria dei seguenti cespiti immobiliari: appartamento in Roma, Via Vittorio Rossi 3, ad oggi occupato dal figlio;
la quota Per_1 di 1/6 di 4 immobili in località Niscemi oltre ad altrettanti terreni. In sede di conclusioni, la signora (nelle note scritte per l'udienza del 30.10.2024) CP_1 ha rappresentato di aver avuto una modificazione in peius della propria situazione finanziaria e lavorativa, di aver subito una estorsione, perdendo tutti i risparmi di cui disponeva pervenuti dall'eredità paterna (somma ammontante a circa € 100.000), e di essere stata destinataria di provvedimento di licenziamento.
Sulla scorta di quanto dedotto, analizzata la situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, il Collegio osserva che quanto dedotto dalla signora – CP_1 licenziamento- è stato contestato dalla controparte, che ha dedotto il suo reintegro sul posto di lavoro, a seguito di impugnativa del licenziamento e ripresa di servizio in data
28.11.2024 e non è stato confermato negli scritti difensivi finali.
La resistente inoltre è proprietaria – come dalla stessa espresso nella dichiarazione sostitutiva versata in atti – di altra abitazione in Roma situata in Via Vittorio Rossi, divisa in due unità di cui una concessa in locazione a terzi e l'altra in uso al figlio , oltre Per_1 ad essere comproprietaria di quote di immobili in località Niscemi e di vari terreni. dall'esame degli atti, è emerso che la signora, durante la vita matrimoniale e dopo la separazione, ha sempre provveduto autonomamente al proprio sostentamento, potendo contare anche su risorse familiari (pervenute iure hereditatis). Pertanto, certamente manca la componente assistenziale dell'assegno divorzile, disponendo la signora di beni, mobili e immobili, in grado di garantirle la autosufficienza economica, ma manca anche il profilo compensativo-perequativo (commisurato al contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi). Invero la funzione compensativo perequativa va valutata in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. n. 29920 del 2022, peraltro, ha puntualizzato che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, nè sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla legge n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente”( Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021; Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n.
32014 del 2022). Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze, deve ritenersi infondata la domanda di assegno divorzile.
Spese di giudizio Le ragioni della decisione e della materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto che con sentenza non definitiva n. 8791/2023 pubbl. il 05/06/2023 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 30.09.2000, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- revoca l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere l'assegno per il Pt_1 mantenimento del figlio , a far data dal deposito del ricorso;
Per_1
- revoca l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere l'assegno per il Pt_1 mantenimento della FI , come specificato in motivazione;
Per_2
- revoca l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi